Art. 10.
                      Criteri di determinazione
  1.  La  quota dell'utile  degli  investimenti  trasferita al  conto
tecnico    dei   rami    vita   e'    pari   all'importo    derivante
dall'aggregazione,   effettuata   sulla    base   dei   principi   di
consolidamento di cui  agli articoli 68 e 70  del decreto legislativo
26 maggio 1997,  n. 173, degli utili degli  investimenti assegnati al
conto tecnico dei  rami vita del bilancio di  esercizio delle imprese
incluse nel consolidamento.
  2.  Qualora la  quota dell'utile  degli investimenti  trasferita al
conto tecnico  dei rami vita in  applicazione del criterio di  cui al
comma precedente  risulti inferiore  all'ammontare degli  utili degli
investimenti    contrattualmente    riconosciuti   agli    assicurati
nell'esercizio,   la  quota   medesima  deve   essere  opportunamente
aumentata in misura pari a tale minor valore.