Art. 10. Criteri di determinazione 1. La quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico dei rami vita e' pari all'importo derivante dall'aggregazione, effettuata sulla base dei principi di consolidamento di cui agli articoli 68 e 70 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, degli utili degli investimenti assegnati al conto tecnico dei rami vita del bilancio di esercizio delle imprese incluse nel consolidamento. 2. Qualora la quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico dei rami vita in applicazione del criterio di cui al comma precedente risulti inferiore all'ammontare degli utili degli investimenti contrattualmente riconosciuti agli assicurati nell'esercizio, la quota medesima deve essere opportunamente aumentata in misura pari a tale minor valore.