Art. 11.
                       Obblighi di informazione
  1. Nella nota integrativa al bilancio consolidato sono illustrati i
criteri adottati  per il  trasferimento della quota  dell'utile degli
investimenti dal  conto non  tecnico al conto  tecnico dei  rami vita
effettuato in applicazione delle  disposizioni contenute nel presente
titolo.