Art. 2. Criteri di determinazione 1. La determinazione della quota dell'utile degli investimenti da trasferire al conto tecnico e' effettuata secondo i criteri stabiliti nei commi successivi. 2. Sono individuate le riserve tecniche obbligatorie ai sensi di legge costituite da riserve premi, riserve sinistri, riserve per partecipazione agli utili e ristorni, riserva di senescenza per il ramo malattia, riserva di compensazione per il ramo credito e riserva di equilibrio per rischi di calamita' naturale di cui all'art. 12 della legge 16 febbraio 1995, n. 35. 3. E' individuata la semisomma delle suddette riserve tecniche del lavoro diretto e del lavoro indiretto, assunte al netto delle cessioni in riassicurazione, alla fine dell'esercizio precedente ed alla fine dell'esercizio. 4. E' altresi' individuata la semisomma del patrimonio netto e delle passivita' subordinate alla fine dell'esercizio precedente ed alla fine dell'esercizio. 5 E' determinato il rapporto tra l'importo di cui al comma 3 e la somma degli importi di cui ai commi 3 e 4. 6. Il valore risultante dal rapporto di cui al comma 5 e' applicato all'importo dell'utile netto degli investimenti calcolato secondo le modalita' previste all'art. 1, comma 2. Il risultato ottenuto costituisce la quota dell'utile degli investimenti da trasferire al conto tecnico dei rami danni.