Art. 2.
                      Criteri di determinazione
  1. La  determinazione della quota dell'utile  degli investimenti da
trasferire al conto tecnico e' effettuata secondo i criteri stabiliti
nei commi successivi.
  2. Sono  individuate le riserve  tecniche obbligatorie ai  sensi di
legge  costituite da  riserve  premi, riserve  sinistri, riserve  per
partecipazione agli  utili e ristorni,  riserva di senescenza  per il
ramo malattia, riserva di compensazione per il ramo credito e riserva
di equilibrio  per rischi  di calamita' naturale  di cui  all'art. 12
della legge 16 febbraio 1995, n. 35.
  3. E' individuata la semisomma  delle suddette riserve tecniche del
lavoro  diretto  e  del  lavoro indiretto,  assunte  al  netto  delle
cessioni in  riassicurazione, alla fine dell'esercizio  precedente ed
alla fine dell'esercizio.
  4.  E' altresi'  individuata la  semisomma del  patrimonio netto  e
delle passivita'  subordinate alla fine dell'esercizio  precedente ed
alla fine dell'esercizio.
  5 E' determinato il  rapporto tra l'importo di cui al  comma 3 e la
somma degli importi di cui ai commi 3 e 4.
  6. Il valore risultante dal rapporto di cui al comma 5 e' applicato
all'importo dell'utile netto degli  investimenti calcolato secondo le
modalita'  previste  all'art.  1,  comma  2.  Il  risultato  ottenuto
costituisce la  quota dell'utile degli investimenti  da trasferire al
conto tecnico dei rami danni.