Art. 3.
                       Criteri di attribuzione
  1. Nell'attribuzione della quota  dell'utile degli investimenti, da
effettuare sulla base dei criteri  stabiliti nei commi successivi, il
richiamo  alle  riserve  tecniche  e'  riferito  agli  accantonamenti
obbligatori costituiti nel bilancio dell'esercizio in chiusura.
  2. La  ripartizione fra  portafoglio italiano e  portafoglio estero
(lavoro   diretto  ed   indiretto)  della   quota  dell'utile   degli
investimenti trasferita al conto  tecnico in applicazione dei criteri
di cui  all'art. 2  e' effettuata  proporzionalmente al  rapporto tra
riserve  tecniche,  al  netto   delle  cessioni  in  riassicurazione,
relative  a  ciascun portafoglio  e  la  somma delle  stesse  riserve
tecniche nette dei portafogli italiano ed estero.
  3. La parte  della quota dell'utile degli  investimenti relativa al
portafoglio italiano, da assegnare a  ciascuno dei rami di attivita',
e'  determinata in  base al  rapporto tra  l'ammontare delle  riserve
tecniche  nette  del lavoro  diretto  ed  indiretto  di ogni  ramo  e
l'ammontare delle stesse riserve tecniche nette riguardante il totale
dei rami esercitati.
  4.  Nell'ambito   di  ciascun   ramo  l'assegnazione   della  quota
dell'utile  degli  investimenti  ai  rischi  del  lavoro  diretto  e'
effettuata  in base  all'incidenza delle  riserve tecniche  nette del
lavoro diretto sull'ammontare delle  stesse riserve tecniche nette di
ramo del lavoro diretto e  indiretto: il residuo importo e' assegnato
al lavoro indiretto.
  5.  Secondo quanto  previsto  dall'art. 55,  comma  4, del  decreto
legislativo  26 maggio  1997,  n. 173,  nella  nota integrativa  sono
illustrati  i  criteri  adottati  per il  trasferimento  della  quota
dell'utile degli investimenti dal conto  non tecnico al conto tecnico
in applicazione delle disposizioni contenute nella presente sezione.