Art. 5.
                 Quota dell'utile degli investimenti
  1. Le imprese  di cui all'art. 1 del decreto  legislativo 26 maggio
1997, n. 173, autorizzate all'esercizio dell'attivita' assicurativa e
riassicurativa nei  rami vita indicati  al punto A) della  tabella di
cui  all'allegato I  al decreto  legislativo 17  marzo 1995,  n. 174,
trasferiscono, nell'ambito del conto  economico, una quota dell'utile
degli investimenti dal conto tecnico  al conto non tecnico secondo le
modalita' stabilite nella presente sezione.
  2.   L'utile  degli   investimenti  da   assumere  ai   fini  della
determinazione della quota da trasferire al conto non tecnico e' dato
dall'ammontare  dei  proventi  da  investimenti  iscritto  nel  conto
tecnico al  netto dell'importo degli oneri  patrimoniali e finanziari
iscritto  nel  medesimo  conto  tecnico.  Sono  comunque  esclusi  ai
suddetti fini i proventi e  le plusvalenze non realizzate nonche' gli
oneri  patrimoniali e  finanziari  e le  minusvalenze non  realizzate
relativi  ad  investimenti  a  beneficio di  assicurati  i  quali  ne
sopportano il rischio ed a  investimenti derivanti dalla gestione dei
fondi pensione.