Art. 5. Quota dell'utile degli investimenti 1. Le imprese di cui all'art. 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, autorizzate all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami vita indicati al punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, trasferiscono, nell'ambito del conto economico, una quota dell'utile degli investimenti dal conto tecnico al conto non tecnico secondo le modalita' stabilite nella presente sezione. 2. L'utile degli investimenti da assumere ai fini della determinazione della quota da trasferire al conto non tecnico e' dato dall'ammontare dei proventi da investimenti iscritto nel conto tecnico al netto dell'importo degli oneri patrimoniali e finanziari iscritto nel medesimo conto tecnico. Sono comunque esclusi ai suddetti fini i proventi e le plusvalenze non realizzate nonche' gli oneri patrimoniali e finanziari e le minusvalenze non realizzate relativi ad investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio ed a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione.