Art. 6.
                      Criteri di determinazione
  1. La  determinazione della quota dell'utile  degli investimenti da
trasferire  al conto  non  tecnico e'  effettuata  secondo i  criteri
stabiliti nei commi successivi.
  2. Sono  individuate le riserve  tecniche obbligatorie ai  sensi di
legge  costituite   da  riserve  matematiche,  riserve   premi  delle
assicurazioni complementari, riserve per somme da pagare, riserve per
partecipazione agli utili  e ristorni e altre  riserve tecniche. Sono
comunque   escluse  le   riserve   tecniche   allorche'  il   rischio
dell'investimento  e'  sopportato  dagli   assicurati  e  le  riserve
derivanti dalla gestione dei fondi pensione.
  3.  E'  individuata  la  semisomma del  patrimonio  netto  e  delle
passivita' subordinate  alla fine  dell'esercizio precedente  ed alla
fine dell'esercizio.
  4.  E' altresi'  individuata  la semisomma  delle riserve  tecniche
obbligatorie ai sensi di legge di cui al comma 2 del lavoro diretto e
del   lavoro  indiretto,   assunte   al  netto   delle  cessioni   in
riassicurazione,  alla fine  dell'esercizio precedente  ed alla  fine
dell'esercizio.
  5. E' determinato il rapporto tra l'importo  di cui al comma 3 e la
somma degli importi di cui ai commi 3 e 4.
  6. Il valore risultante dal rapporto di cui al comma 5 e' applicato
all'importo dell'utile netto degli  investimenti calcolato secondo le
modalita'  previste  all'art.  5,  comma  2.  Il  risultato  ottenuto
costituisce la  quota dell'utile degli investimenti  da trasferire al
conto non tecnico.
  7. Qualora l'utile degli investimenti  che resta assegnato al conto
tecnico dei  rami vita in  applicazione dei  criteri di cui  ai commi
precedenti   risulti  inferiore   all'ammontare  degli   utili  degli
investimenti    contrattualmente    riconosciuti   agli    assicurati
nell'esercizio, la quota dell'utile  degli investimenti da trasferire
al conto non tecnico deve  essere opportunamente ridotta, fino al suo
eventuale annullamento, in misura pari a tale minor valore.