Art. 6. Criteri di determinazione 1. La determinazione della quota dell'utile degli investimenti da trasferire al conto non tecnico e' effettuata secondo i criteri stabiliti nei commi successivi. 2. Sono individuate le riserve tecniche obbligatorie ai sensi di legge costituite da riserve matematiche, riserve premi delle assicurazioni complementari, riserve per somme da pagare, riserve per partecipazione agli utili e ristorni e altre riserve tecniche. Sono comunque escluse le riserve tecniche allorche' il rischio dell'investimento e' sopportato dagli assicurati e le riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione. 3. E' individuata la semisomma del patrimonio netto e delle passivita' subordinate alla fine dell'esercizio precedente ed alla fine dell'esercizio. 4. E' altresi' individuata la semisomma delle riserve tecniche obbligatorie ai sensi di legge di cui al comma 2 del lavoro diretto e del lavoro indiretto, assunte al netto delle cessioni in riassicurazione, alla fine dell'esercizio precedente ed alla fine dell'esercizio. 5. E' determinato il rapporto tra l'importo di cui al comma 3 e la somma degli importi di cui ai commi 3 e 4. 6. Il valore risultante dal rapporto di cui al comma 5 e' applicato all'importo dell'utile netto degli investimenti calcolato secondo le modalita' previste all'art. 5, comma 2. Il risultato ottenuto costituisce la quota dell'utile degli investimenti da trasferire al conto non tecnico. 7. Qualora l'utile degli investimenti che resta assegnato al conto tecnico dei rami vita in applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti risulti inferiore all'ammontare degli utili degli investimenti contrattualmente riconosciuti agli assicurati nell'esercizio, la quota dell'utile degli investimenti da trasferire al conto non tecnico deve essere opportunamente ridotta, fino al suo eventuale annullamento, in misura pari a tale minor valore.