Art. 7.
                       Criteri di attribuzione
  1. Nell'attribuzione della quota  dell'utile degli investimenti, da
effettuare sulla base dei criteri  stabiliti nei commi successivi, il
richiamo  alle  riserve  tecniche  e'  riferito  agli  accantonamenti
obbligatori costituiti  nel bilancio  dell'esercizio in  chiusura. Ai
fini di  cui al  presente articolo sono  comunque escluse  le riserve
tecniche allorche'  il rischio dell'investimento e'  sopportato dagli
assicurati e le riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione.
  2. La  ripartizione fra  portafoglio italiano e  portafoglio estero
(lavoro   diretto  ed   indiretto)  della   quota  dell'utile   degli
investimenti che  risulta assegnata al conto  tecnico in applicazione
dei  criteri di  cui all'art.  6 e'  effettuata proporzionalmente  al
rapporto   tra  riserve   tecniche,  al   netto  delle   cessioni  in
riassicurazione,  relative a  ciascun  portafoglio e  la somma  delle
stesse riserve tecniche nette dei portafogli italiano ed estero.
  3. La parte  della quota dell'utile degli  investimenti relativa al
portafoglio italiano, da assegnare a  ciascuno dei rami di attivita',
e'  determinata in  base al  rapporto tra  l'ammontare delle  riserve
tecniche  nette  del lavoro  diretto  ed  indiretto  di ogni  ramo  e
l'ammontare delle stesse riserve tecniche nette riguardante il totale
dei rami esercitati.
  4.  Nell'ambito   di  ciascun   ramo  l'assegnazione   della  quota
dell'utile  degli  investimenti  ai  rischi  del  lavoro  diretto  e'
effettuata  in base  all'incidenza delle  riserve tecniche  nette del
lavoro diretto sull'ammontare delle  stesse riserve tecniche nette di
ramo del lavoro diretto ed indiretto: il residuo importo e' assegnato
al lavoro indiretto.
  5.  Secondo quanto  previsto  dall'art. 55,  comma  4, del  decreto
legislativo  26 maggio  1997,  n. 173,  nella  nota integrativa  sono
illustrati  i  criteri  adottati  per il  trasferimento  della  quota
dell'utile degli investimenti dal conto  tecnico al conto non tecnico
in applicazione delle disposizioni contenute nella presente sezione.