Art. 7. Criteri di attribuzione 1. Nell'attribuzione della quota dell'utile degli investimenti, da effettuare sulla base dei criteri stabiliti nei commi successivi, il richiamo alle riserve tecniche e' riferito agli accantonamenti obbligatori costituiti nel bilancio dell'esercizio in chiusura. Ai fini di cui al presente articolo sono comunque escluse le riserve tecniche allorche' il rischio dell'investimento e' sopportato dagli assicurati e le riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione. 2. La ripartizione fra portafoglio italiano e portafoglio estero (lavoro diretto ed indiretto) della quota dell'utile degli investimenti che risulta assegnata al conto tecnico in applicazione dei criteri di cui all'art. 6 e' effettuata proporzionalmente al rapporto tra riserve tecniche, al netto delle cessioni in riassicurazione, relative a ciascun portafoglio e la somma delle stesse riserve tecniche nette dei portafogli italiano ed estero. 3. La parte della quota dell'utile degli investimenti relativa al portafoglio italiano, da assegnare a ciascuno dei rami di attivita', e' determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle riserve tecniche nette del lavoro diretto ed indiretto di ogni ramo e l'ammontare delle stesse riserve tecniche nette riguardante il totale dei rami esercitati. 4. Nell'ambito di ciascun ramo l'assegnazione della quota dell'utile degli investimenti ai rischi del lavoro diretto e' effettuata in base all'incidenza delle riserve tecniche nette del lavoro diretto sull'ammontare delle stesse riserve tecniche nette di ramo del lavoro diretto ed indiretto: il residuo importo e' assegnato al lavoro indiretto. 5. Secondo quanto previsto dall'art. 55, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, nella nota integrativa sono illustrati i criteri adottati per il trasferimento della quota dell'utile degli investimenti dal conto tecnico al conto non tecnico in applicazione delle disposizioni contenute nella presente sezione.