Art. 9. Quota dell'utile degli investimenti 1. Le imprese che redigono il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 58, 60 e 62 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 trasferiscono, nell'ambito del conto economico consolidato, una quota dell'utile degli investimenti dal conto non tecnico al conto tecnico dei rami vita secondo le modalita' stabilite nel presente titolo.