Art. 9.
                 Quota dell'utile degli investimenti
  1. Le imprese  che redigono il bilancio consolidato  ai sensi degli
articoli 58, 60  e 62 del decreto legislativo 26  maggio 1997, n. 173
trasferiscono, nell'ambito del conto economico consolidato, una quota
dell'utile degli investimenti dal conto  non tecnico al conto tecnico
dei rami vita secondo le modalita' stabilite nel presente titolo.