(parte 2)
ciascun giorno e con impianto predisposto al  servizio,  al  fine  di
garantire  sufficiente  corsa,  anteriore e posteriore, senza che nel
corso della giornata il sistema possa andare a fine corsa  meccanica,
in  conseguenza  degli  spostamenti di cui al precedente punto 13 ove
peraltro la variazione  complessiva  della  temperatura  puo'  essere
assunta pari ad almeno 15C.
3.14.7.15  Deve  essere  disposta  una  scala graduata ad indicazione
della corsa utile del pistone nel cilindro.
3.14.7.16 I carichi minimi sia sulle  rulliere  che  sui  rulli  sono
valutati  assumendo  le  seguenti  condizioni  di tensione della fune
portante-traente:
  1. per i sostegni sopracorda: in corrispondenza del  valore  minimo
nel campo di variazione;
  2.  per i sostegni sottocorda: in corrispondenza del valore massimo
nel campo di variazione;
  3. per i sostegni di ritenuta: in corrispondenza del valore  minimo
nel campo di variazione.
3.14.7.17  Al  fine di poter assicurare il ritorno nelle stazioni dei
viaggiatori con  l'impianto,  nel  caso  di  perdita  di  tenuta  del
sistema,  con  conseguente andata a finecorsa meccanico del pistone e
riduzione della tensione della fune portante-traente oltre il  limite
inferiore del campo di tolleranza, deve essere verificato:
  1.  il permanere, assumendo per il coefficiente di attrito tra fune
portante-traente e gola della puleggia motrice  il  valore  di  0,22,
dell'aderenza  della  fune  portante-traente  sulla  puleggia motrice
nelle piu' gravose condizioni di carico  e  considerando  inoltre  la
piu' sfavorevole delle seguenti fasi:
   -  avviamento  con  carico  in  salita  e  con  accelerazione  non
inferiore a 0,1 m/s2;
   - frenatura in discesa con decelerazione non inferiore a 0,5 m/s2;
  2. il permanere del contatto tra fune e  rulliere  di  ritenuta  in
qualunque  condizione  di carico della linea, tenendo altresi' conto,
per l'avviamento di una accelerazione di 0.1 m/s2 e, per l'arresto in
discesa, di una decelerazione di 0,5 m/s2;
  3. il permanere di un franco minimo verticale non inferiore ad 1  m
tra  i  veicoli  e  terreno  normalmente innevato, od altri eventuali
ostacoli sottostanti, considerando le condizioni  di  carico  a  tali
effetti  piu'  gravose,  e  tenendo conto di una possibile variazione
dinamica della freccia statica, valutata come  previsto  all'articolo
3.8.2.1.
3.14.7.18  Negli  impianti  a doppia fune portante-traente e' ammesso
l'impiego di sistemi idraulici di tensione delle due  funi  portanti-
traenti a condizione:
  1.  che  venga  in  ogni  istante,  anche  nei  regimi  transitori,
garantita l'uguaglianza delle tensioni iniziali nelle due  funi,  con
uno  scarto  non  superiore  comunque  a  quello  compatibile  con il
dimensionamento del carrello:
  2. che la pressione nei  cilindri  di  tensionamento  possa  essere
tenuta  costante,  con  una tolleranza massima del +/- 5% rispetto al
valore nominale;
  3. che venga verificata l'aderenza dei due anelli di fune portante-
traente sulle rispettive pulegge motrici  anche  nell'ipotesi  che  i
pistoni  dei  tenditori  idraulici vadano a finecorsa per mancanza di
pressione.
3.15  Stabilita'  e  sicurezza  delle  strutture  e  degli   elementi
costitutivi dell'impianto.
3.15.1 Definizioni e generalita'.
3.15.1.1   Agli   effetti   delle  presenti  norme  ed  in  relazione
all'articolo 5, 3 comma del decreto Presidente  della  Repubblica  11
luglio 1980, n. 753, le opere civili comprendono:
  - le fondazioni delle stazioni, dei sostegni di linea e delle altre
opere  d'arte  eventualmente  da  realizzare lungo la linea, anche al
fine di consolidamento dei terreni interessanti le fondazioni;
  - le strutture fisse di stazione  e  di  linea  che  sopportano  le
coperture,   gli   organi   meccanici,   componenti  strutturali  che
movimentano e/o guidano le funi,  nonche'  i  carichi  derivanti  dai
veicoli dagli operatori e dai viaggiatori;
  -  le strutture e gli elementi costruttivi e di servizio installati
in maniera permanente, in stazione ed il linea, per le ispezioni e la
manutenzione.
3.15.1.2 Le strutture metalliche non considerate nel punto precedente
e comunque quelle mobili, ivi compresi quelle dei veicoli, gli organi
meccanici di stazione, di linea e dei veicoli, vengono definiti  come
"organi e/i componenti strutturali meccanici".
3.15.1.3  Per  le opere civili si applicano le norme tecniche vigenti
emanate in applicazione della legge 5 novembre 1971 n. 1086  (calcolo
- esecuzione - collaudo) e della legge 2 febbraio 1974 n.  64 (azioni
sismiche   -   carichi  e  sovraccarichi)  fatte  salve  le  seguenti
precisazioni:
  1.  si  assume  convenzionalmente  che  gli  effetti  sismici   non
determinano  incremento delle sollecitazioni derivanti dal tiro delle
funi;
  2. per le opere civili di stazione e  di  linea  interessate  dalle
azioni  delle  funi  o  dei  veicoli,  con esclusione delle opere che
servono esclusivamente al ricovero e/o alla manutenzione dei  veicoli
medesimi,   valgono  comunque,  per  le  verifiche  di  resistenza  e
stabilita',  le  ulteriori  particolari  prescrizioni  stabilite  nel
seguente articolo 3.15.3.
3.15.2 Materiali e regole di progettazione ed esecuzione.
3.15.2.1   I   materiali   impiegati   negli   elementi   costitutivi
dell'impianto comunque interessanti la sicurezza, in  relazione  alle
esigenze  imposte  dalle  condizioni  di  impiego  ed  in un campo di
temperatura conforme alle  caratteristiche  ambientali  previste  per
l'impianto,  comunque  compreso tra un minimo non superiore a ­20C ed
un massimo non inferiore a 50C, devono possedere:
  -  adeguate  caratteristiche  meccaniche  (di   resistenza   e   di
resilienza);
  -  soddisfacente resistenza alla corrosione conseguita per qualita'
propria e/o per efficaci provvedimenti di prevenzione e protezione.
3.15.2.2 Il progettista, per tutti quegli elementi il  cui  eventuale
cedimento  puo'  compromettere la sicurezza delle persone, assieme ai
valori  delle  caratteristiche  meccaniche  assunte  alla  base   dei
calcoli,  deve  indicare  i controlli non distruttivi da eseguire, le
zone  interessate  da  detti  controlli,  nonche'   la   difettosita'
ammissibile  e  le metodologie da adottare, in accordo con il decreto
ministeriale 02/01/1985, n. 23.
3.15.2.3  Gli  acciai  utilizzati   negli   organi   e/o   componenti
strutturali  meccanici devono essere conformi alle norme UNI-EN 10083
se di acciaio speciale, alle norme UNI-EN 10025  se  di  acciaio  non
legato  per  impieghi strutturali; in quest'ultimo caso, in relazione
alla fragilita' alle basse temperature valgono le  indicazioni  della
norma  CNR  UNI 10011, con l'avvertenza che, secondo quanto stabilito
all'articolo  precedente,  la  temperatura  minima  di  esercizio  e'
assunta  non  superiore  a ­ 20C, e che per gli elementi di forza dei
veicoli  nei  quali, se saldati, e' richiesto il grado qualitativo D;
nel caso di acciaio di tipo  diverso,  il  livello  qualitativo  deve
essere  almeno  equivalente  e  comunque  deve essere conforme ad una
norma armonizzata  e/o  a  specifiche  nazionali  di  uno  dei  paesi
dell'Unione  Europea.  In  ogni  caso  la conformita' deve risultare,
quanto a caratteristiche chimiche, meccaniche e microstrutturali,  da
certificazione  in  esito  a  controllo specifico in conformita' alla
norma UNI-EN 10204 (certificato di  collaudo  "3.1.B"  -  vedi  anche
articolo 4 di detta norma).
3.15.2.4  Per gli acciai speciali da bonifica utilizzati negli organi
e/o componenti strutturali meccanici, ad esclusione delle  molle,  il
cui   eventuale  cedimento  puo'  compromettere  la  sicurezza  delle
persone, deve essere  comunque  documentata  la  resilienza  KV  alla
temperatura di ­20C secondo la norma UNI 4714; le provette saranno da
prelevare in numero e posizione conforme alle indicazioni delle norme
pertinenti per tipo di prodotto; la media di tre valori di resilienza
deve risultare non inferiore a 27 J per provette unificate 10x10 mm e
tenuto  conto  che uno solo dei tre valori puo' essere minore di tale
limite ma non inferiore a 19 J; per prodotti di spessore da 5 a 10 mm
i limiti di cui sopra sono ridotti del coefficiente S,  assunto  pari
alla  sezione  della provetta a fondo intaglio espressa in centimetri
quadri.
3.15.2.5 L'impiego di getti in  acciaio  negli  organi  e  componenti
strutturali  meccanici  il cui eventuale cedimento puo' compromettere
la sicurezza delle persone puo' essere ammesso, caso per caso  e  per
singoli  pezzi  da  produrre in serie, subordinatamente al favorevole
giudizio dell'autorita'  di  sorveglianza  sentita  eventualmente  la
Commissione  F.A.T.,  sulla  base della documentazione presentata dal
progettista  e  riguardante;  l'idoneita'  del  materiale  e  le  sue
caratteristiche   specifiche,  il  processo  di  fabbricazione  ed  i
relativi controlli di qualita',  le  garanzie  di  uniformita'  della
produzione  ed  i  controlli  non  distruttivi  ai quali gli elementi
stessi possono efficacemente essere sottoposti prima  dell'immissione
in servizio e durante l'esercizio. In ogni caso, ove ammessi, i getti
devono  essere  sottoposti a trattamento di ricottura di distensione;
in casi di particolare  rilevanza  tecnica,  comunque  per  organi  e
componenti   meccanici   interessanti  la  sicurezza,  potra'  essere
richiesta  l'analisi  delle  autotensioni,  compatibilmente  con   la
morfologia dei getti.
3.15.2.6  i  getti  in  ghisa negli organi e/o componenti strutturali
meccanici, non sono ammessi ove  il  loro  eventuale  cedimento  puo'
compromettere   la   sicurezza  delle  persone;  ove  ammessi  devono
possedere caratteristiche meccaniche non inferiori a quelle stabilite
per la qualita' 250, UNI ISO 185.
3.15.2.7 L'impiego di lega di alluminio  negli  organi  e  componenti
strutturali  meccanici e' consentito solo nell'ambito della norma UNI
863, con l'avvertenza che l'impiego di getti e' ammesso solo  per  la
costruzione di rulli di sostegno e guida della fune.
3.15.2.8  L'impiego  di  materiali  diversi da quelli metallici negli
organi e componenti strutturali meccanici puo' essere  ammesso,  caso
per  caso,  subordinatamente al favorevole giudizio dell'autorita' di
sorveglianza, sentita eventualmente la Commissione per le  funicolari
aeree  e  terrestri,  sulla  base  della  documentazione prodotta dal
progettista e concernente le caratteristiche del materiale.
3.15.2.9 Le giunzioni saldate nonche' quelle  bullonate  o  chiodate,
devono   essere   progettate   in  modo  da  consentire  una  precisa
determinazione  dei  livelli  di   resistenza   da   assumere   nello
svolgimento   delle  necessarie  verifiche:  le  regole  pratiche  di
esecuzione, i materiali base ed i procedimenti di saldatura, relativi
controlli, nonche' le  unioni  bullonate  o  chiodate  devono  essere
conformi  alla norma CNR-UNI 10011 per gli elementi in acciaio ovvero
alla norma UNI 8634 per gli elementi in lega di alluminio.
3.15.2.10 Per le giunzioni saldate di  materiali  diversi  da  quelli
indicati  nelle  citate  norme  CNR-UNI  10011 e UNI 8634, ovvero per
giunzioni  di  tipo  diverso,  il  progettista  deve  descrivere   la
procedura di esecuzione adottata suffragandola o con la conformita' a
documentazione   normativa   e/o   bibliografica   specialistica   da
menzionare,  o  con  il  parere  di  un   qualificato   istituto   di
certificazione;  la  procedura deve riportare i seguenti elementi: a)
caratteristiche  degli  elettrodi;  b)  parametri  di  processo;   c)
eventuale  trattamento  termico;  1)  eventuali  prove  meccaniche di
controllo; e) procedure e tipo di prove non distruttive:  f)  criteri
di accettazione; g) caratteristiche resistenziali prevedibili.
3.15.3 Verifiche di resistenza e stabilita'.
3.5.3.1  Nella  progettazione  e  nella  realizzazione degli elementi
costitutivi dell'impianto deve farsi ricorso a soluzioni semplici che
consentano, con ragionevole approssimazione,  una  chiara  e  precisa
determinazione  dei  modi  di  trasmissione  delle forze, in valore e
direzione,   nonche'   delle   sezioni   resistenti    effettivamente
interessate  a detta trasmissione; le approssimazioni e le ipotesi di
calcolo devono essere assunte a favore della sicurezza.
3.15.3.2 I metodi di calcolo  devono  essere  chiari  ed  esaurienti,
riconducibili  alle formule classiche della resistenza dei materiali,
eventualmente  con  l'ausilio  di   bibliografia   specialistica   da
menzionare.  Nel  caso  di  verifiche condotte utilizzando il calcolo
automatico, il progettista deve fornire l'individuazione del  modello
strutturale   assunto,   dei  vincoli  e  delle  azioni  considerate,
l'indicazione   del   programma    idoneamente    giustificato    per
affidabilita'  dei  codici  di  calcolo, nonche' l'esposizione chiara
della  simbologia,  unita'  di  misura  e  schematizzazioni   assunte
sufficientemente  dettagliate, in modo da consentire la ripetibilita'
indipendente del problema; il risultato del calcolo  automatico  deve
essere  puntualmente valutato dal progettista sia per l'aspetto della
corretta   utilizzazione   del    modello,    sia    per    l'aspetto
dell'accettabilita'  del  risultato numerico. sia per l'aspetto della
compatibilita' nei riguardi della presente norma.
3.15.3.3  Ai  fini  di  valutare  l'attendibilita'  delle  ipotesi di
calcolo e/o dei risultati  dell'analisi  degli  sforzi  nel  caso  di
situazioni complesse per condizioni di esercizio o per configurazione
geometrica.  puo'  essere  richiesta  la verifica con procedimenti di
calcolo agli elementi finiti (FEM) o agli elementi di contorno (BEM),
ovvero   mediante   apposite   prove   sperimentali   in   condizioni
corrispondenti    a   quelle   di   una   situazione   di   esercizio
particolarmente gravosa.
3.15.3.4 Tutti gli elementi costitutivi dell'impianto  devono  essere
verificati  nei  riguardi  dei  cedimenti  di cui essi possono essere
oggetto. In generale devono essere  svolte  verifiche  di  resistenza
allo   snervamento,   di  resistenza  alla  fatica  e  di  resistenza
all'instabilita'; in particolari situazioni possono essere  richieste
verifiche  riguardo ad altri fenomeni di cedimento: cosi' nel caso di
organi soggetti a carichi impulsivi e/o di morfologia sfavorevole,  o
in  particolari  situazioni  complesse,  potra'  essere  richiesta la
verifica  di  resistenza  alla  propagazione  delle  rotture  fragili
secondo  i  metodi  della meccanica della frattura. Ove sussistano le
condizioni di evidenza, possono essere viceversa omesse le  verifiche
palesemente  non  essenziali.  Nel  caso  delle ruote dentate e degli
accoppiamenti  rotoidali  a  rotolamento,  dovra'  essere  dichiarata
l'effettuazione   della   verifica   di   resistenza   all'usura  con
l'indicazione delle specifiche assunte a  riferimento;  rimane  fermo
quanto   stabilito   nell'articolo   3.12.7   per   il   criterio  di
dimensionamento dei cuscinetti delle pulegge interessate  dalla  fune
portante4raente.
3.15.3.5  Tutti  gli elementi costitutivi dell'impianto devono essere
verificati  secondo   quanto   stabilito   nell'articolo   20.3   del
Regolamento Generale, prendendo in considerazione le forze su di essi
agenti  nelle  situazioni di concomitanza piu' sfavorevoli tra quelle
prevedibili in servizio e fuori servizio, ivi compresi gli interventi
di manutenzione e  salvataggio,  nonche'  gli  effetti  degli  agenti
atmosferici;  in  particolare,  per  l'azione  del vento si rinvia al
successivo articolo 3.15.6, e per gli effetti della neve  si  applica
la  norma  tecnica vigente in esecuzione della legge 2 febbraio 1974,
n. 64, tenendo presente comunque i seguenti ulteriori criteri:
  - il carico neve  al  suolo  puo'  essere  ridotto  con  il  metodo
indicato  nella  circolare  di  istruzioni  applicative  della citata
norma, assumendo quale tempo di ritorno la durata della vita  tecnica
dell'impianto  cosi' come definita nel decreto ministeriale 2 gennaio
1985, n. 23;
  -  per  le  condizioni  di  esercizio,  su  piattaforme   o   piani
calpestabili  e  simili  che  ragionevolmente possono considerarsi da
sgombrare  per  operazioni  di  controllo  preliminare   all'apertura
dell'impianto al servizio il carico neve puo' essere assunto pari a 2
KN/metri quadri (carico neve al suolo);
3.15.3.6  Le  azioni  dinamiche  vanno valutate di volta in volta con
giustificazioni derivanti dal calcolo e/o dall'esperienza relativa ad
analoghe situazioni note. Ove analisi  di  questo  tipo  non  vengano
svolte,  e  comunque  per  i  veicoli  ed  i  relativi dispositivi di
collegamento  alla  fune,  si deve tener conto degli effetti dinamici
assumendo che essi siano assimilabili  ad  oscillazioni  di  ampiezza
pari  almeno  a  +  50%  dei  carichi donde essi traggono origine. Il
numero di oscillazioni deve essere  calcolato  moltiplicando  per  un
adeguato fattore il numero di eventi che generano le oscillazioni; in
particolare  per  i veicoli, i dispositivi del loro collegamento alla
fune e gli  elementi  dell'impianto  sui  quali  essi  passano,  tale
fattore deve valere almeno:
  - 2 per ogni passaggio di veicolo su rullo;
  -  5  per  ogni  transito  di  veicolo,  scarico,  su  puleggia  di
deviazione O di rinvio della fune;
Ove il numero di tali oscillazioni sia superiore a 10.000 deve essere
considerato l'effetto della fatica. tenendo presente che, nel caso in
cui le condizioni di carico inducano cicli  affaticanti  di  ampiezza
variabile,   ma   lo   spettro   delle   tensioni  sia  difficilmente
determinabile o ipotizzabile, o  comunque  quando  non  venga  svolta
un'indagine dettagliata dei vari termini di spettro, la verifica deve
essere effettua considerando il ciclo piu' sfavorevole cui l'elemento
e' soggetto.
3.15.3.7  Per  le  opere civili interessate dalle azioni delle funi o
dei veicoli, ai sensi del punto 2 dell'articolo 3.15.1.3, valgono  le
seguenti precisazioni:
  1.  per  quelle in cemento armato si applicano i criteri di calcolo
fissati nelle norme tecniche vigenti  l'applicazione  della  legge  5
novembre 1971, n. 1086. considerando le combinazioni piu' sfavorevoli
delle  azioni  cui  al  punto  3.15.3.5, nonche' di quelle possibili,
eventualmente dinamiche, dovute a particolari condizioni di  prova  o
controllo  e/o  taratura  dei  dispositivi di messa in tensione delle
funi;
  2.  per  quelle  metalliche  si  applicano  i  criteri  di  calcolo
contenuti  nella  norma  CNR-UNI  10011 per l'acciaio nella norma UNI
8634 per le leghe di alluminio, considerando le azioni con i  criteri
di  cui  agli  artico  3.15.3.5  e  3.15.3.6  e  raggrupandole  nella
condizione di carico I per  l'impianto  in  servizio,  investito  dal
relativo   vento  massimo,  e  nelle  condizioni  di  carico  II  per
l'impianto fuori servizio,  investito  dal  relativo  vento  massimo.
Inoltre  nella  verifica  di resistenza statica, per le condizioni di
impianto in servizio, si adottano i valori  delle  tensioni  unitarie
ammissibili  fissati  nelle  citate  norme  ma  ridotti  al  50%, con
l'avvertenza che per giunzioni saldate la riduzione si  applica  alla
tensione unitaria ammissibile per ciascun tipo di giunto.
3.15.3.8 Per gli elementi strutturali metallici dei sostegni di linea
si  applicano i criteri di cui al punto 2 dell'articolo precedente ed
inoltre,  nelle  verifiche  di  resistenza  per  le   condizioni   di
esercizio,  si  deve  tener conto di una forza supplementare, pari al
10% della componente dell'azione massima della fune lungo  l'asse  de
sostegno,  agente in sommita', posta nel piano perpendicolare a detto
asse  e  diretta  una  volta  parallelamente  alla  linea ed un volta
trasversalmente; nelle verifiche si deve  altresi'  tener  conto  sia
della  azioni  specifiche citate negli articoli 3.17.1-3.17.6-3.17.7,
sia dei limiti ivi fissati per le deformazioni elastiche.
3.15.3.9 Per le verifiche di resistenza degli organi e dei componenti
strutturali meccanici si applicano le norme di seguito specificate in
relazione ai materiali impiegati.
  1. Per gli elementi realizzati in acciaio speciale si  applicano  i
criteri  di  calcolo  stabiliti  dalla norma CNR per il calcolo degli
alberi (B.U. n. 171-1994 del  Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche),
rispettivamente  all'articolo  5  per  la  verifica  alla  resistenza
statica ed all'articolo 6 per la verifica alla resistenza  a  fatica,
tenendo presente che:
   -  per  la  resistenza  statica  i  calcoli  devono considerare le
combinazioni di carico piu' sfavorevoli secondo l'articolo  3.11.3.5,
tenendo  presenti  gli  eventuali effetti dinamici secondo l'articolo
3.15.3.6, e devono verificare che il  grado  di  sicurezza,  riferito
alla  tensione limite di resistenza statica ivi definito, risulti non
minore di 3 per le situazioni di esercizio e di  1,5  per  quelle  di
fuori esercizio;
   -  per  la  resistenza a fatica i calcoli devono verificare che il
grado di sicurezza dell'elemento sia non minore di  2  riferito  alla
tensione  limite  di  resistenza  a  fatica,  assunti i criteri della
citata  norma,  con  l'avvertenza  che  dei  due  metodi  ivi  citati
all'articolo  6  deve  essere impiegato il metodo "A" (range) e che i
coefficienti di cui al paragrafo 6.2.2.1, K chi sigma e  K  chi  tau,
sono da assumere di valore pari a 1.
  2.  Per  gli  elementi realizzati in acciaio da costruzione, di cui
alla norma CNR UNI 10011, si applicano i criteri di calcolo stabiliti
nella citata norma, tenuto presente che:
   - per la verifica di resistenza statica detta norma si applica con
le particolari prescrizioni gia' stabilite nel punto 2 del precedente
articolo 3.15.3.7;
   - per la verifica di resistenza a fatica detta  norma  si  applica
con  l'avvertenza che il grado di sicurezza complessivo dell'elemento
(ym x ys) deve risultare non minore di 1,3, riferito al valore  della
tensione  di  resistenza  a  fatica ricavato, per ciascun particolare
strutturale, dai diagrammi 8-II e 8-III ivi riportati.
  3. Per gli elementi realizzati in lega di alluminio,  di  cui  alla
norma  UNI  8634,  si  applicano i criteri di calcolo stabiliti nella
medesima norma, tenuto presente che:
   -  per  la  verifica  di  resistenza  statica  i  calcoli   devono
considerare  la  combinazione  di  carico  piu' sfavorevole, ai sensi
dell'articolo  3.15.3.5,  tenendo  presenti  gli  eventuali   effetti
dinamici  secondo l'articolo 3.15.3.6 e, nelle condizioni di impianto
in esercizio, devono assumere per il coefficiente  di  sicurezza,  un
valore  non minore di 3 per la determinazione della tensione nominale
ammissibile ivi definita;
   -  per  la  verifica  di  resistenza  a fatica, il coefficiente di
sicurezza di progetto, ivi definito, deve essere assunto  non  minore
di 2.
  4.  In  relazione  alla verifica di resistenza statica, nel caso in
cui siano svolte  approfondite  analisi  strutturali,  sia  del  tipo
numerico  che  sperimentale,  ai  sensi dell'articolo 3.15.3.3, i cui
risultati trovino reciproca conferma, il valore delle  sollecitazioni
ammesse,  per  le  condizioni  di esercizio, puo' essere incrementato
dell'0%  rispetto  ai  limiti  definiti  nei  punti  precedenti.  Per
situazioni  del  tutto  occasionali  per  l'esercizio,  eventualmente
sentito il parere della CFAT, il citato valore  delle  sollecitazioni
ammesse puo' essere raddoppiato.
3.15.3.10  Nei  complessi costituiti dall'accoppiamento di due o piu'
organi meccanici elementari o dall'unione di due  o  piu'  componenti
strutturali   meccanici  resi  solidali  per  attrito,  il  grado  di
sicurezza dell'unione o dell'accoppiamento non deve essere minore  di
3  e  va  convenzionalmente  determinato  come rapporto tra lo sforzo
limite che determina lo slittamento relativo tra gli elementi uniti o
tra gli organi accoppiati e lo sforzo massimo indotto  nel  complesso
dai  carichi  di  esercizio,  nelle  piu'  sfavorevoli  condizioni di
sollecitazione come previsto agli articoli 3.15.3.5 e 3.15.3.6.
3.15.3.11 I collegamenti  negli  organi  e/o  componenti  strutturali
meccanici  direttamente  interessanti  la  sicurezza,  se  realizzati
mediante  bulloni  sottoposti  essenzialmente  o  prevalentemente  ad
azioni assiali, dovranno rispondere ai seguenti criteri:
  -  a  garanzia  della  stabilita'  del collegamento, essi devono di
norma essere realizzati con almeno tre bulloni;
  - fermi restando i normali criteri e gradi  di  sicurezza  per  gli
altri  elementi  del  collegamento (piastre), nei bulloni la tensione
unitaria di confronto, complessivamente indotta dalle  sollecitazioni
dovute  sia  al  precarico  di  serraggio  che  ai  sovraccarichi  di
esercizio,  deve  risultare  non  superiore  al  carico  unitario  di
snervamento nel caso, convenzionale, che l'aliquota di sollecitazione
determinata  dal  solo  sovraccarico  cresca  sino a tre volte il suo
valore massimo; il calcolo deve essere svolto  con  riferimento  alla
situazione piu' gravosa.
3.15.3.12  Nelle strutture di stazione che costituiscono vie di corsa
per carichi mobili, la freccia  elastica  di  inflessione  dovuta  ai
carichi  medesimi nelle condizioni di esercizio piu' sfavorevoli, non
deve superare, nel piano contenente  la  retta  d'azione  del  carico
principale  e  l'asse dell'elemento, 1/600 della luce fra gli appoggi
ovvero 1/300 della luce dello sbalzo dell'elemento stesso; nel  piano
perpendicolare  al precedente, detta freccia non deve superare 1/1200
della luce fra gli appoggi o 1/600 della luce dello sbalzo.
3.15.3.13  Le  verifiche  di  stabilita'  allo  scorrimento   ed   al
ribaltamento  delle  strutture  portanti  di  stazione e di linea non
devono tener conto del contributo alla stabilita' fornito dal terreno
circostante le fondazioni, salvo che si tratti di roccia compatta; il
grado di stabilita' deve risultare non minore di 1,5 nelle condizioni
piu'  sfavorevoli  previste  in  servizio, e non minore di 1,25 nelle
condizioni piu' gravose in fuori servizio; per i  sostegni  di  linea
deve  essere  considerata  l'azione del vento esercitata su tratti di
linea che si estendono alle semicampate adiacenti.
3.15.3.14  In  presenza  di  soluzioni  costruttive   tali   da   far
ragionevolmente  temere  fenomeni  di instabilita' della struttura, o
delle singole membrature, si  procede  alla  verifica  di  stabilita'
elastica secondo la norma CNR-UNI 10011 per gli elementi in acciaio e
le norme UNI 8634 per gli elementi in lega di alluminio; le verifiche
devono  essere condotte per le condizioni di carico piu' sfavorevole,
tenendo  conto  degli  eventuali   effetti   dinamici   e   assumendo
coefficienti  di  sicurezza  pari  a  1,5  e  1,7 rispettivamente per
l'acciaio e le leghe di  alluminio;  sono  ammessi  altri  metodi  di
verifica  della  stabilita'  all'equilibrio purche' venga documentata
equivalente   sicurezza   per   affidabilita'   e   pertinenza    del
procedimento.
3.15.3.15  Gli elementi realizzati con materiali diversi dall'acciaio
dovranno essere costruiti e calcolati in accordo  con  le  rispettive
specifiche  norme UNI od equivalenti, in particolare per l'impiego di
leghe di alluminio si applica la norma UNI 8634; comunque si adottano
i  coefficienti  di  sicurezza,  se  piu'  restrittivi,  indicati  ai
precedenti punti 3.15.3.8 e 3.15.3.9.
3.15.4 Componenti del circuiti idraullci
I  componenti  dei  circuiti  idraulici eventualmente presenti devono
possedere le seguenti caratteristiche:
  1.  il  serbatoio  dell'olio  deve  essere  chiuso  e   dotato   di
dispositivi  per l'eliminazione dell'acqua di condensa e di eventuali
sedimenti, nonche' di indicatore di livello;
  2. l'olio deve  possedere  viscosita'  compatibile  con  i  diversi
componenti  il circuito; inoltre se anche uno solo di tali componenti
e' installato  all'aperto,  ovvero  in  condizioni  equivalenti  agli
effetti  del campo di temperature di esercizio, l'olio deve essere di
tipo  idoneo  per  impieghi  alle  temperature   massima   e   minima
prevedibili   durante  il  servizio;  tale  idoneita'  dovra'  essere
attestata dal fornitore mediante apposita certificazione;
  3. le tubazioni, anche se flessibili, devono essere  installate  in
maniera  da  non  essere  sottoposte a vibrazioni ed a sollecitazioni
anormali di flessione e torsione; esse devono  essere  protette  d  a
danneggiamenti   e   risultare  ispezionabili  lungo  tutto  il  loro
percorso, anche mediante smontaggio parziale delle tubazioni  stesse;
i giunti devono essere accessibili;
  4. le tubazioni flessibili ed i raccordi devono poter sopportare il
valore massimo della pressione con grado di sicurezza non inferiore a
3  rispetto  al  valore di scoppio. Le tubazioni rigide devono essere
verificate con grado di sicurezza  non  inferiore  a  3  rispetto  al
carico    unitario   di   snervamento   (o   di   scostamento   dalla
proporzionalita') del materiale costituente le tubazioni stesse;
  5.  i componenti del circuito idraulico, destinati al comando, alla
regolazione ed al controllo, devono essere dichiarati dal costruttore
idonei a sopportare, quale pressione massima di esercizio, un  valore
non  inferiore  a  2  volte  la  pressione  nominale nelle condizioni
ambientali piu' sfavorevoli.
3.15.5 Molle
3.15.5.1 Le  molle  impiegate  negli  organi  meccanici  ed  elementi
strutturali  assimilabili  devono,  di  norma,  essere  impiegate  in
compressione e rispondere, per  calcolo,  costruzione,  assestamento,
collaudo e certificazione, alle specifiche norme UNI in vigore; dette
norme  vanno  applicate  in  modo  che  siano  comunque  rispettati i
requisiti di seguito fissati.
3.15.5.2 Le  molle,  impiegate  isolate  o  raggruppate  in  sistemi,
possono  essere  del  tipo ad elica cilindrica, ed in tal caso devono
essere realizzate in filo tondo  e  corrispondere,  per  processo  di
fabbricazione,  al  tipo  avvolto a caldo, di classe A, come definito
nella UNI 7900, 4, parte, punto 2.2; ovvero possono essere del tipo a
tazza, uguali o simili a quelle unificate secondo la norma UNI  8737,
e  in  tal  caso  devono  essere  a  spessore uniforme, eventualmente
spianate e, se composte in pacchi, questi devono  essere  formati  da
non  piu'  di  due  molle  sovrapposte con concavita' equiversa. Tipi
diversi di molle sono ammessi, caso per caso, sentita la  Commissione
C.F.A.T.,  sempreche'  rispondenti  alle  disposizioni  generali  del
presente paragrafo.
3.15.5.3 L'acciaio impiegato deve  essere  del  tipo  previsto  nelle
norme  di  unificazione  e  deve  essere  trattato  per  acquisire le
caratteristiche  previste  nelle  medesime  norme  per  lo  specifico
impiego;  qualora  sia  prevista  una  produzione con caratteristiche
meccaniche finali variabili in un  campo  piu'  ristretto  di  quello
fissato  nelle  tabelle  di  unificazione  per  ciascun materiale, la
certificazione di collaudo della molla, o del lotto di molle,  dovra'
dimostrare  la  rispondenza al piu' ristretto campo prescelto tramite
rilievi su provini di riferimento; altri tipi di acciai, appartenenti
a famiglie che presentano caratteristiche di analoga alta resistenza,
alto rapporto tra sollecitazione di snervamento e di  rottura,  buona
resistenza   a   fatica   ed   elevata  tenacita',  devono  risultare
idoneamente documentati e giustificati.
3.15.5.4 In nessuna condizione di compressione possibile nel ciclo di
lavoro  delle molle ad elica cilindrica, la freccia massima conferita
deve essere superiore all'80% del  valore  della  freccia  a  blocco,
convenzionalmente  definita  come  differenza fra la lunghezza libera
nominale e la lunghezza blocco nominale; per le  molle  a  tazza,  la
freccia  massima, conferita nel ciclo di lavoro, non deve superare il
75% dell'altezza libera ho, come definita dalla norma UNI  8736,  sia
per  le molle normali che per quelle spianate, a sezione ridotta. Per
le molle dei dispositivi di attacco dei  veicoli  alla  fune  valgono
inoltre le condizioni di cui all'articolo 3.20.2.4.
3.15.5.5 Calcolo di resistenza e tensioni massime:
  a)  il  calcolo delle sollecitazioni, da determinare con le formule
ed i fattori correttivi  indicati  dalle  rispettive  norme  UNI,  va
riferito  ai  parametri  nominali  della  molla,  a condizione che lo
scostamento dei loro valori effettivi sia contenuto, per le  molle  a
elica  cilindrica  entro  il  campo  di tolleranza del +/-5% e per le
molle a tazza entro i valori fissati dalla norma UNI  8737;  in  caso
contrario si tiene conto dei valori massimi e minimi piu' sfavorevoli
rilevati nel lotto utilizzato;
  b)  per  le  molle  soggette  a regime statico, se del tipo a elica
cilindrica la tensione corretta di torsione piu' elevata nel ciclo di
lavoro non deve superare il 55% del  carico  unitario  di  rottura  a
trazione  del  materiale  impiegato,  come disposto dal punto 2.3.1.2
della norma UNI 7900, parte 2; se  del  tipo  a  tazza  valgono,  per
valori  di  tensione unitaria e per valori corrispondenti di freccia,
le limitazioni fissate nella norma UNI 8736, punto 3.6.1;
  c) per le molle soggette a regime dinamico, per le quali il  numero
di  cicli  in  esercizio  e'  superiore a 10.000, oltre alla suddetta
verifica deve essere accertata la resistenza a fatica; per le molle a
elica cilindrica verificando che la componente affaticante,  definita
come  semi  differenza  tra il valore massimo e minimo della tensione
corretta di torsione nel ciclo di lavoro, non sia  superiore  al  45%
della  resistenza  del  filo  della  molla alla fatica pulsante - con
ciclo dallo zero - relativa ad una  vita  operativa  pari  al  numero
previsto  per  l'esercizio;  per  le  molle  a  tazza  verificando la
rispondenza alle condizioni  fissate  nella  norma  UNI  8736,  punto
3.6.2.,  con l'avvertenza di ridurre il campo di variazione delta-tau
ivi citato, al 90% di quanto indicato nei diagrammi  riportati  nella
stessa norma.
3.15.5.6  Ogni  fornitura di molle deve essere sottoposta a controlli
di accettazione  secondo  i  criteri  ed  i  piani  di  campionamento
indicati  nelle  specifiche norme per la categoria A; devono comunque
essere certificati i seguenti controlli:
  a) caratteristiche meccaniche, chimiche e metallografiche;
  b) caratteristiche geometriche ed elastiche;
  c) stato superficiale ed eventuali rivestimenti;
  d) controllo della perdita di carico a freddo con verifica che essa
sia contenuta nel campo di tolleranza ammesso per gli scostamenti del
carico di esercizio;
  e)  controllo  che  la  lunghezza  libera, dopo la permanenza della
molla alla lunghezza di blocco per una durata di 30  minuti,  risulti
interna al campo di tolleranza ammesso per tale grandezza;
  f) controllo di integrita' mediante prove non distruttive;
  g)  per le molle soggette a regime dinamico, per le quali il numero
di cicli e', in esercizio, superiore a 10.000, l'esito  di  prove  di
fatica  condotte  per  un  numero di cicli pari a quello previsto per
l'esercizio, secondo le seguenti modalita': per  le  molle  ad  elica
cilindrica  le  deformazioni impresse ciclicamente oscilleranno dallo
zero a quel valore massimo cui corrisponde una tensione  corretta  di
torsione pari al limite di resistenza a fatica pulsante relativo alla
durata  corrispondente  al  numero di cicli previsti per l'esercizio,
per  le  molle  a  tazza  le   deformazioni   impresse   ciclicamente
oscilleranno tra i valori 0,15 ho e 0,75 ho; ai fini della resistenza
alla fatica delle molle a tazza che rientrano nei tipi previsti dalla
norma UNI 8763 e' considerato sufficiente che il fornitore certifichi
la  corrispondenza  del  lotto  di molle fornito ai requisiti fissati
nella norma medesima.
  h) per le molle impiegate nellemorse per il collegamento temporaneo
dei veicoli alla fune detto  numero  di  di  cicli  non  deve  essere
comunque  inferiore  a  500.000,  e  le prove di fatica devono essere
eseguite su almeno 4 esemplari per ciascun lotto sopra  disposto  per
le molle a tazza.
3.15.6 Azione del vento
3.15.6.1  L'azione  esercitata  dal vento sulle strutture interessate
dall'azione delle funi o dei veicoli (di cui all'articolo  3.15.1.3),
sugli  organi  dell'impianto  e  sui veicoli si calcola moltiplicando
l'area della sezione maestra esposta al vento (in metri  quadri)  per
un  coefficiente  convenzionale adimensionale "Cr" e per la pressione
dinamica "q" (in Pa), espressa, in funzione della quota media "h" (in
km) sul livello del mare alla  quale  si  trova  l'impianto  e  della
velocita' del vento "V" (in Km/H), mediante la formula:
        V2
   q = ---- (1- h/10 + h2 / 300)
        20
L'azione  del  vento  si  assume  di  regola  orizzontale  ed  agente
staticamente in qualsiasi direzione.
3.15.6.2. il valore  del  coefficiente  Cr  puo'  essere  determinato
sperimentalmente;   in  mancanza  di  dati  sperimentali  diretti  si
assumono convenzionalmente i seguenti valori:
  - Cr = 1,1 per le funi;
  - Cr = 1,6 per le rulliere;
  - per i sostegni di linea:
   a)  Cr  =  1,0  per  sostegni a parete piena e sezione circolare o
poligonale aventi numero di facce pari o superiori a 8;
   b) Cr = 1,15 per sostegni  a  parte  piena  e  sezione  poligonale
aventi numero di facce da 5 a 7;
   c)  Cr  =  1,3  per  sostegni  a parete piena e sezione quadrata o
rettangolare investiti dal vento normalmente a una delle facce;
   d) Cr = 2,8 per sostegni  a  struttura  reticolare  investiti  dal
vento normalmente a una faccia, calcolando come superficie resistente
solo la parte piena della parete anteriore esposta al vento.
3.15.6.3  Per  i  sostegni  di  cui  ai  precedenti  punti  c)  e  d)
dell'articolo precedente, investiti dal vento in diagonale,  l'azione
del  vento  e'  da  assumere  del  10%  maggiore  di  quella  che  si
calcolerebbe per vento normale ad una faccia.
3.15.6.4 Per le cabine chiuse od aperte  in  alto  al  di  sopra  del
parapetto,  in  mancanza  di  dati sperimentali diretti, l'azione del
vento  e'  valutata  moltiplicando  la  pressione  dinamica  per   un
coefficiente adimensionale convenzionalmente uguale a 1, e per l'area
della  sezione  maestra  esposta  al  vento, nel cui calcolo i vuoti,
quando esistono, sono considerati come pieni.
3.15.6.5 L'azione del vento sulle aste di sospensione delle cabine  e
sulle  morse, in mancanza di valori sperimentali diretti, e' valutata
moltiplicando la superficie della sezione maestra  esposta  al  vento
per  la  pressione  dinamica  e  per  un  coefficiente  adimensionale
convenzionale pari a 1,6.
3.15.6.6 Per le seggiole, comprese le aste di sospensione e le morse,
l'azione   del   vento   spirante   orizzontalmente   in    direzione
perpendicolare  all'asse  della  linea  si considera applicata ad una
superficie  resistente  alla  quale  si   applica   un   coefficiente
adimensionale  uguale  ad 1, da determinare sperimentalmente mediante
prove presso laboratori ufficiali; in  mancanza  di  comprovati  dati
sperimentali per le seggiole senza carenatura possono essere adottati
i   seguenti   valori   convenzionali   della  superficie  resistente
trasversale da considerare esposta al vento:
  - seggiole monoposto 0,25 metri quadri scariche, 0,50 metri  quadri
cariche
  -  seggiole  biposto: 0,35 metri quadri scariche, 0,75 metri quadri
cariche
  - seggiole triposto: 0,45 metri quadri scariche, 0,90 metri  quadri
cariche
  -  seggiole  quadriposto:  0,55  metri  quadri scariche, 1,00 metri
quadri cariche.
3.15.6.7 Per le pareti degli edifici costituenti le stazioni,  quando
esse  facciano  parte  o  siano comunque cellegate alle strutture che
portano l'argano e gli apparecchi di tensione,  si  calcola  l'azione
del  vento  assumendo un coefficiente Cr = 1,2 sen alfa (alfa essendo
l'angolo di incidenza del  vento  sulla  parete  considerata)  se  si
tratta  di  pareti  sopravento,  e  Cr  =  0,4 se si tratta di pareti
sottovento, comunque queste inclinate  rispetto  alla  direzione  del
vento;  la superficie da considerare e' quella effettivamente esposta
al vento.
3.15.6.8  Ad  impianto  in  servizio, agli effetti delle verifiche di
resistenza e stabilita' delle strutture,  la  pressione  dinamica  da
assumere  del  vento, e' quella del vento massimo di esercizio di cui
al seguente articolo 3.15.6.10,  con  un  minimo  di  0,2  kN/  metri
quadri.
3.15.6.9  Ad  impianto  fuori  servizio  si  applica la norma tecnica
vigente in esecuzione della legge 2 febbraio 1974,  n.  64  adottando
comunque  una  pressione  dinamica  del vento minima di 1,2 kN/ metri
quadri.
3.15.6.10 Si definisce convenzionalmente vento massimo di  esercizio,
supposto  spirante orizzontalmente in direzione perpendicolare ovvero
longitudinale all'asse della linea, quello  per  il  quale  e'  stata
calcolata  l'intervia  (articolo  3.8.3.1); comunque la sua pressione
dinamica,  aumentata  del  40%,  non  deve  determinare   sbandamento
trasversale  dei veicoli maggiore di 0,20 rad ovvero longitudinale di
0,35 rad. Il valore della velocita' del vento  massimo  di  esercizio
deve essere indicata nel Regolamento di Esercizio.
3.15.6.11  Per  il  punto  o  per i punti della linea piu' esposti al
vento devono essere previsti uno o piu' dispositivi atti  a  rilevare
la  velocita'  del  vento  e,  se necessario, la direzione (vedi art.
3.12.11).
3.16 Stabilita' delle funi sugli appoggi
3.16.1 La stabilita' della fune, ad impianto in servizio, deve essere
assicurata contro  il  pericolo  di  scarrucolamento  sia  per  vento
spirante  orizzontalmente  in direzione perpendicolare all'asse della
linea, sia per effetto di qualsiasi altra azione dinamica; a tal fine
si adottano i dispositivi di  cui  all'articolo  3.18.8  e,  inoltre,
rulli  aventi  profilo  della  guarnizione,  profondita'  di  gola ed
altezza libera di bordino adeguati,  tenuto  conto  dell'esigenza  di
consentire  agevolmente  il  passaggio delle morse anche se inclinate
trasversalmente  dell'angolo  di   cui   all'articolo   3.18.13.   La
stabilita'  della  fune  con  i  veicoli  vuoti  e  ad impianto fuori
esercizio,   deve   essere   assicurata   contro   il   pericolo   di
scarrucolamento   per   vento   spirante  in  direzione  orizzontale,
perpendicolarmente all'asse della linea, verificando  che  il  carico
trasmesso  dalla  fune ad ogni rulliera, in assenza di vento, sia non
inferiore a 0,8 volte la spinta che il vento  convenzionale  previsto
per le verifiche di fuori esercizio, esercita sulle due semi- campate
adiacenti.
3.16.2  Nelle  verifiche  di stabilita' della fune sulle rulliere, le
ipotesi  di  carico  piu'  sfavorevoli  devono   essere   determinate
prendendo  in  esame  il  caso  di un ramo, o di ambedue i rami con i
veicoli, sia    scarichi che a pieno carico  convenzionale;  comunque
l'impianto   va   considerato   a  regime  e  le  masse  dei  veicoli
uniformemente distribuite lungo la fune. Nelle ipotesi di carico piu'
sfavorevoli   fra quelle innanzi indicate dovranno essere soddisfatte
le seguenti condizioni.
  1.  il  carico minimo trasmesso a ciascun rullo dalla fune non deve
essere minore di 60 daN;
  2. il carico complessivo su ogni rulliera d'appoggio,  espresso  in
daN,  non  deve risultare inferiore al valore numerico corrispondente
alla somma, espressa in m, delle lunghezze orizzontali delle  campate
adiacenti al sostegno considerato, con un minimo assoluto di 200 daN.
  .3  con  ambedue  i rami di fune senza veicoli deve essere comunque
evitato il distacco della fune portante-traente dai rulli.
3.16.3 Per le rulliere di  appoggio,  se  la  sommita'  dei  relativo
sostegno risulta al di sotto della retta congiungente la sommita' dei
sostegni  adiacenti (sostegno di appoggio in concavita'), il contatto
della fune portante-traente con i rulli deve essere  garantito  anche
nell'ipotesi  che la tensione della fune stessa subisca un incremento
convenzionale del 40% rispetto al valore massimo che  detta  tensione
puo' assumere in corrispondenza del sostegno considerato.
3.16.4  Per  le  rulliere  di  ritenuta  deve  essere verificato, con
l'impianto considerato a regime, nelle  condizioni  di  carico  della
linea  a  tali  effetti piu' sfavorevoli, che la fune portante-raente
non si distacchi dalla rulliera quando sul veicolo sottostante  gravi
un  carico  pari  a  quello  convenzionale fissato per i viaggiatori,
incrementato del 50%; detto incremento non deve  essere  inferiore  a
200 daN.
3.17 Costruzione dei sostegni dell'impianto
3.17.1  I  sostegni  in  struttura  metallica  devono  presentare una
rigidezza rispetto alla torsione tale che sotto l'azione della coppia
torcente, rispetto all'asse del sostegno, esercitata  dalla  fune  in
movimento  sui rulli in un piano perpendicolare all'asse del sostegno
nelle condizioni di  carico  a  tali  effetti  piu'  sfavorevoli,  la
rotazione  massima  della testata non superi l'angolo di 0,003 rad. I
sostegni devono altresi' presentare una  sufficiente  rigidezza  alla
flessione,  in  maniera  che,  al  passaggio  dei  veicoli carichi in
corrispondenza di  essi,  non  abbiano  a  manifestarsi  deformazioni
elastiche  eccessive  o  vibrazioni disturbanti. Inoltre la rotazione
determinatasi sotto l'effetto della fune  fuoriuscita  dalla  propria
sede,  su  uno  dei  due  rami,  anche al passaggio delle morse sulle
scarpette raccoglifune, dovra' essere contenuta entro valori tali  da
impedire  alla  fune  medesima la fuoriuscita dalla scarpetta stessa.
Quest'ultima condizione di lavoro,  prevista  nei  singoli  progetti,
deve  essere giustificata sulla base di preventive prove sperimentali
da effettuare su ogni tipo di  sostegno,  per  condizioni  limite  di
impiego  prefissate, avuto riguardo al tipo di rulliera ed al tipo di
morsa impiegata.
3.17.2 Tutti i sostegni di linea devono essere  provvisti  di  idonee
attrezzature  per consentire al personale di accedere alle testate ed
alle  rulliere,  fino  alle  loro  estremita',  e  di  effettuare  in
condizioni  di  sicurezza  le  necessarie  operazioni  di controllo e
manutenzione, nonche' quelle per il soccorso; a tal fine.
  1.  sulle  testate  devono  essere installati attacchi fissi per il
sollevamento della fune  portante-traente  dalle  rulliere;  appositi
punti  d'ancoraggio, con funzioni analoghe, devono essere previsti in
corrispondenza delle fondazioni dei sostegni di ritenuta;
  2. il fusto dei sostegni, se di  altezza  superiore  a  5  m,  deve
essere  provvisto  di  scale  equipaggiate  con  dispositivi  atti ad
impedire le cadute:
  3. alle testate devono essere applicati maniglioni,  mancorrenti  e
pedane  con le necessarie protezioni, per l'accesso alle rulliere, da
realizzarsi  secondo  le  norme  di  cui  al   decreto   ministeriale
04.01.1972, n. 94 e relative disposizioni applicative;
  4.  sulle  testate devono essere installati interruttori a consenso
per l'arresto dell'impianto;
  5. devono essere installati altoparlanti atti a diffondere lungo la
linea le comunicazioni per  i  viaggiatori  diramate  dalla  stazione
motrice;    il    funzionamento    deve   essere   assicurato   anche
nell'eventualita' di mancanza  di  energia  elettrica  fornita  dalla
normale alimentazione.
3.17.3  Tutti  gli  elementi delle strutture in acciaio devono essere
idoneamente  protetti  contro  la  corrosione;  quelli   tubolari   o
scatolati  devono  essere  chiusi in modo da evitare infiltrazioni di
acqua, prevedendo comunque la possibilita' di scarico della condensa,
qualora non chiusi in modo ermetico.
3.17.4 I sostegni a traliccio di seggiovia  devono  essere  a  parete
piena  per conveniente altezza, in corrispondenza del passaggio delle
seggiole.
3.17.5 I sostegni devono essere numerati progressivamente, a  partire
dalla  stazione  a  valle,  con  caratteri  chiaramente  visibili ed,
inoltre, dotati di cartelli monitori riportanti il divieto di accesso
agli estranei.
3.17.6 Qualora in corrispondenza della testata di un  sostegno  siano
ancorate  le  funi  di  segnalazione  e telefoniche, il sostegno e la
relativa fondazione andranno verificati anche nell'ipotesi di rottura
di dette funi in una delle campate adiacenti.  Con  tale  ipotesi  di
guasto  per gli elementi del sostegno si fa riferimento alle tensioni
ammissibili previste per le verifiche di fuori servizio ed  il  grado
di  sicurezza  al  ribaltamento ed allo scorrimento dei sostegni puo'
essere ridotto a 1,25.
3.17.7 Nel caso di interferenza della morsa con  gli  elementi  della
rulliera  a  seguito di perdita o di bloccaggio di un rullo prima che
l'impianto possa essere automaticamente  arrestato,  il  sostegno  va
verificato  ipotizzando  che  il  veicolo  rimanga bloccato e la fune
portante-traente scorra all'interno del dispositivo di accoppiamento.
Con tale ipotesi di guasto  per  gli  elementi  del  sostegno  si  fa
riferimento  alle  tensioni  ammissibili previste per le verifiche di
fuori servizio ed il grado  di  sicurezza  al  ribaltamento  ed  allo
scorrimento puo' essere ridotto a 1,25.
3.17.8   La   testata   dei  sostegni  di  ritenuta  deve  estendersi
trasversalmente  alla  linea  in  modo  tale  da  contenere  la  fune
scarrucolata  verso  l'alto:  a  tal fine essa deve estendersi almeno
fino ad intercettare le rette, disposte nel  piano  trasversale  alla
linea  e  contenente  la  testata,  e passanti per l'asse della fune,
considerata  in  posizione  normale,  ed  inclinate  di  45  rispetto
all'orizzontale.
3.18 Rulli e rulliere
3.18.1 I rulli sui quali corre la fune portante-traente devono essere
provvisti  di  idonea  guarnizione  cedevole,  di forma, dimensioni e
caratteristiche adeguate in  relazione  al  diametro  della  suddetta
fune,  alle  dimensioni  ed  alla  forma  delle  ganasce delle morse,
nonche' alla velocita' d'esercizio ed ai carichi massimi gravanti.
3.18.2  Il  rapporto  fra  il  diametro  del   rullo,   misurato   in
corrispondenza  dell'asse  della fune portante-traente ed il diametro
della fune stessa, non deve essere minore di 10 per  le  rulliere  di
appoggio e di 8 per quelle di ritenuta.
3.18.3  L'angolo  di  deviazione  della fune portante-traente su ogni
rullo, nelle condizioni di carico a tali effetti piu' sfavorevoli, ma
ad impianto a regime, considerando le masse dei veicoli, scarichi o a
pieno carico convenzionale, uniformemente distribuite lungo  la  fune
stessa, non deve superare 0,07 rad.
3.18.4  Il carico massimo trasmesso a ciascun rullo di appoggio dalla
fune portante-traente, nelle condizioni di carico a tali effetti piu'
sfavorevoli, ma ad impianto a regime  e  considerando  le  masse  dei
veicoli,  scarichi  o  a  pieno  carico  convenzionale, uniformemente
distribuite lungo  la  fune  stessa,  non  deve  superare  il  valore
determinato,  in  daN, con la relazione Pmax = K*d*D, dove d (mm) e D
(mm) sono rispettivamente il diametro della fune ed il  diametro  del
rullo,  misurato  convenzionalmente  sull'asse  della  fune,  K (daN/
millimetri   quadri)   e'   un    coefficiente    dipendente    dalle
caratteristiche   della   guarnizione  cedevole  che,  per  materiali
correnti, puo' assumere il valore di 0,035  daN/  millimetri  quadri.
Valori  piu'  elevati  possono  essere  ammessi,  caso  per  caso, in
relazione alla documentazione probatoria prodotta  per  il  materiale
costituente   le   guarnizioni,  avuto  riguardo  anche  al  fenomeno
dell'usura e del riscaldamento.
3.18.5 Per i rulli di  ritenuta  il  carico  massimo  ammissibile  va
assunto  pari  all'80% di quello determinato per i rulli di appoggio,
secondo quanto stabilito dall'articolo precedente.
3.18.6 La forma e le dimensioni della  gola,  a  rullo  nuovo  ed  in
assenza  di  pressione,  devono  rispettare  i  valori  riportati nel
disegno seguente:
----> vedi disegno a pag. 58 della G.U. 58 <----
-  larghezza  guarnizione  cedevole  L maggiore o uguale (12+1,2 d) -
inclinazione bordo metallico      alfa minore o  uguale  0,35  rad  -
inclinazione  superfici guarnizione beta maggiore o uguale  0,175 rad
- profondita' impronta centrale nella guarnizione a maggiore o uguale
0,05 d, con valore minimo 2 mm - altezza bordo metallico esterno alla
linea
          c maggiore o uguale 0,2d per rulli di appoggio
          c maggiore o uguale 0,1 d per rulli di ritenuta, con
            valore min.4 mm
- altezza bordo metallico interno alla linea ci maggiore o uguale c -
profondita' complessiva
    p = a+b+c maggiore o uguale 0,45 d per rulli di appoggio
    p = a+b+c maggiore o uguale 0,30 d per rulli di ritenuta
N.B.: d e' il valore del diametro massimo ammissibile per la fune, le
dimensioni sono espresse in mm, ed il valore di p va  arrotondato  in
eccesso.
3.18.7  Valori leggermente diversi sono ammessi, per rulli unificati,
purche' nei limiti previsti dall'unificazione.
3.18.8 Le rulliere, sia di appoggio che di  ritenuta,  devono  essere
provviste  di  efficaci  e  robusti dispositivi atti a contrastare lo
scarrucolamento della fune  portante-traente  verso  l'interno  della
linea,  antiscarrucolanti  interni,  nonche'  di  efficaci  e robusti
dispositivi per raccogliere la  fune  portante-traente  eventualmente
scarrucolata  verso  l'esterno  della linea, scarpette di raccolta; i
dispositivi antiscarrucolanti vanno ubicati nelle posizioni  previste
per  i  dispositivi  elettrici (v. articolo 3.18.11); le scarpette di
raccolta vanno  posizionate  in  maniera  tale  che  l'assetto  della
rulliera  non  venga  modificato in modo significativo anche con fune
parzialmente appoggiata su rulli e scarpette.
3.18.9 Le rulliere di appoggio possono  essere  del  tipo  oscillante
trasversalmente; per questo tipo di rulliera possono essere omesse le
scarpette di raccolta.
3.18.10  I  dispositivi  raccoglifune  previsti  all'articolo  3.18.8
devono avere i seguenti requisiti:
  1. essere posizionati in modo tale  che  il  loro  profilo  esterno
intersechi  la  retta  passante per il centro della fune, posta nella
gola nuova  del  rullo,  inclinata  non  meno  di  30  rispetto  alla
verticale;
  2.  essere  realizzati  in  modo da contenere efficacemente la fune
eventualmente scarrucolata, lungo tutto l'arco della rulliera;
  3.   essere   realizzati   in   modo  da  permettere,  senza  gravi
conseguenze, il  passaggio  della  morsa  sugli  stessi  a  velocita'
nominale  e  per  tutto lo spazio dell'arresto automatico conseguente
alle condizioni di  carico  piu'  sfavorevoli;  la  rispondenza  alle
sopraindicate prescrizioni deve essere preventivamente dimostrata con
prove sperimentali su un prototipo di rulliera.
3.18.11   Tutte   le  rulliere  devono  essere  provviste  di  idonei
dispositivi per l'arresto automatico dell'impianto  nell'eventualita'
di scarrucolamento della fune sia verso l'esterno che verso l'interno
della  linea;  tali dispositivi di arresto per scarrucolamento devono
essere installati all'ingresso ed all'uscita di tutte le rulliere con
almeno quattro rulli. Nel caso di rulliere oscillanti trasversalmente
(v.  articolo  3.18.9),  detti  dispositivi  devono  essere   inoltre
installati  in  corrispondenza  di ogni elemento oscillante e possono
essere efficaci solo per lo  scarrucolamento  verso  l'esterno  della
linea.
3.18.12  La conformazione dei bilancieri deve essere tale da impedire
che la fune eventualmente scarrucolata si vada ad  incastrare  tra  i
medesimi.
3.18.13 L'ingombro delle rulliere e dei dispositivi antiscarrucolanti
e  raccoglifune deve consentire il libero transito della morsa con il
veicolo inclinato in senso trasversale alla linea, sia da un lato che
dall'altro   rispetto   al   suo   assetto    normale,    dell'angolo
corrispondente  al  massimo  sbandamento  che puo' essere assunto dal
veicolo stesso per carico squilibrato, aumentato convenzionalmente di
0,20  rad.  Il  suddetto  ingombro  deve   inoltre   consentire   una
contemporanea  oscillazione  libera  longitudinale dei veicolo di +/-
0,35 rad, rispetto al suo assetto normale tenuto conto  dell'ingombro
dei  viaggiatori  e  delle strutture del veicolo quando esso si trova
sulla massima pendenza (v. articolo 3.1.3).
3.18.14 Gli attacchi delle rulliere alle traverse dei sostegni devono
essere  realizzati  in  maniera  che  sia  possibile  ed  agevole  la
correzione della loro posizione agli effetti dell'allineamento con la
fune portante-traente;
3.18.15  Ai  fini  dei  calcoli  di verifica delle rulliere, l'azione
trasmessa dalla  fune  portante-traente  per  effetto  del  vento  si
intende  convenzionalmente  ripartita per il 50% sul primo rullo, per
il 33% sul secondo e per il 17% sul terzo nel caso  di  rulliere  non
oscillanti   trasversalmente;   ilei   caso  di  rulliere  oscillanti
trasversalmente la ripartizione e' da riferire alle coppie di rulli.
3.18.16  I  perni  delle  rulliere,  ove  non  siano  adottati  altri
provvedimenti  che  diano  garanzia della conservazione nel tempo del
corretto accoppiamento dei perni stessi con le proprie  sedi,  devono
essere alloggiati in boccole antifrizione opportunamente lubrificate.
3.18.17  I  rulli  devono  essere montati su cuscinetti a rotolamento
muniti di ingrassatore che, per qualita', caratteristiche, sistema di
montaggio e durata,  offrano  la  massima  affidabilita',  oppure  su
cuscinetti   a   lubrificazione   permanente   di  affidabilita'  non
inferiore.  Le  eventuali  viti di serraggio delle fiancate dei rulli
devono essere realizzate in modo da evitare la loro fuoriuscita.
3.18.18 La perdita o il bloccaggio di un rullo  della  rulliera  deve
ancora consentire il passaggio continuativo della fune e della morsa,
nonche'   il   permanere  dell'efficacia  dei  dispositivi  meccanici
raccoglifune.
3.18.19  Le  rulliere  a  doppio  effetto  del   tipo   ad   elementi
sovrapposti,  ammissibili nel caso contemplato dall'articolo 23,6 del
Regolamento Generale, devono soddisfare  i  requisiti  soprariportati
per rulli e rulliere ed inoltre i seguenti:
  1.  i  due  sistemi di rulli, di appoggio e ritenuta, devono essere
premuti sulla fune ciascuno  da  un  sistema  elastico,  composto  da
almeno due molle; la rottura di una di esse deve ancora consentire il
permanere della pressione minima per rullo di seguito indicata;
  2.  le  molle  devono  essere impiegate in modo che nella posizione
neutra della fune, a carico nullo sul sostegno,  siano  rispettati  i
valori   minimi   previsti   per  ogni  rullo  e  per  ogni  rulliera
all'articolo 3.16.2; nelle altre configurazioni possibili della  fune
i  rulli  devono seguire la fune medesima garantendo un carico minimo
per rullo pari alla meta' del valore sopracitato;
  3. la pressione massima per rullo, derivante  dalla  determinazione
della  configurazione della fune portante-traente, non deve superare,
in qualsiasi condizione di carico previsto, il valore prescritto  per
i rulli di ritenuta;
  4.  l'insieme  della  rulliera  e le molle devono essere facilmente
ispezionabili; in loco deve altresi' essere  possibile  il  controllo
della  corsa  del  sistema  elastico e della pressione esercitata dai
rulli sulla fune;
  5. le fiancate dei rulli contrapposti non devono venire a  contatto
tra loro in nessuna condizione: a tal fine, la profondita' di gola, a
gomma  nuova  ed  in  assenza della pressione della fune, puo' essere
ridotta al 25% del diametro della fune portante-traente ed il  valore
del  parametro c), di cui all'articolo 3.18.6, puo' essere ridotto al
valore di 3 mm;
  6. la necessita' per l'adozione delle  rulliere  a  doppio  effetto
dovra'  essere  motivata  con  la dimostrazione che con tali rulliere
viene evitato un tormento della fune portante-traente,  che  verrebbe
determinato  utilizzando  sostegni  di  ritenuta  con  immediatamente
adiacente un sostegno di appoggio;
  7. le rulliere dovranno essere dotate di  dispositivi  di  raccolta
fune;    tali   dispositivi   dovranno   presentare   una   lunghezza
corrispondente, nel  caso  di  un'ipotetica  fuoriuscita  della  fune
portante-traente  verso  l'alto, alla maggiore lunghezza prevista per
le traverse dei sostegni di ritenuta.
In una prima fase, in  attesa  di  acquisire  ulteriori  elementi  di
giudizio  e  di  maturare  la  sufficiente  esperienza  di esercizio,
l'adozione di rulliere a doppio effetto verra' limitata a rulliere  a
4 + 4 rulli.
3.19 Veicoli
3.19.1  I  veicoli  devono  essere  realizzati  in  maniera  tale  da
assicurare sia un  comodo  e  sicuro  assetto  dei  viaggiatori,  sia
facilita'  e  rapidita'  di  imbarco  e sbarco. Di norma sono ammesse
seggiole fino  alla  capacita'  di  4  persone  e  cabine  fino  alla
capacita' di 25 persone senza obbligo di agente di vettura; capacita'
superiore   puo'   essere   ammessa   subordinatamente  a  specifiche
condizioni costruttive e di esercizio che saranno  da  adottare  caso
per  caso, fermi restando i criteri per la lunghezza del tracciato di
cui all'articolo 3.1.2.
3.19.2 Le strutture del veicolo e la manovra dei suoi elementi mobili
non devono costituire pericolo per i viaggiatori.
3.19.3 Ai fini del precedente articolo, la seggiola deve possedere  i
seguenti requisiti:
  1.  il  sedile deve avere, all'altezza dei braccioli, larghezza non
inferiore a 50 cm se ad un posto, a 100 cm se a due posti, a  140  cm
se  a  tre  posti ed a 190 cm se a quattro posti; la profondita' deve
essere di 45-48 cm ed il bordo anteriore  deve  essere  rivestito  di
materiale  cedevole;  lo  schienale  deve  essere  alto  almeno 45 cm
rispetto al piano del sedile e formare con tale piano  un  angolo  di
circa 1,57 rad;
  2.  in assetto normale, ma in ogni condizione di carico statico con
riferimento alla sua capacita', il piano del  sedile  deve  risultare
inclinato   all'indietro,  rispetto  all'orizzontale,  di  un  angolo
compreso fra 0,20 rad e 0,30 rad; lo schienale e l'area compresa  tra
il  bracciolo  ed il piano del sedile non devono presentare vuoti che
consentano il passaggio di una  sfera  di  diametro  pari  a  25  cm:
l'altezza minima dei braccioli e' pari a 15 cm;
  3.  essere  provvista  di  sbarra  di chiusura anteriore facilmente
manovrabile anche da bambini e stabile nelle due  posizioni  estreme:
in  posizione  di chiusura la sbarra deve trovarsi ad una altezza non
superiore a 25 cm rispetto al piano del sedile e non inferiore  a  15
cm;
  4.  essere  provvista  di  poggiapiedi per ciascuno dei viaggiatori
trasportati, realizzato in maniera da non  costituire  ostacolo  alle
operazioni  di imbarco e sbarco. L'omissione di tale poggiapiedi puo'
essere concessa per particolari esigenze di servizio debitamente  mo-
tivate.
3.19.4  Ai  fini  dei  precedenti articoli 3.19.1 e 3.19.2, le cabine
devono possedere i seguenti requisiti:
  1. i posti in piedi devono avere disponibile altezza libera interna
non inferiore a 2 m; quando siano previsti solo posti a sedere  detta
altezza  non  deve  superare  1,70  m;  i posti a sedere devono avere
disponibili sedili ad altezza dal pavimento non superiore a 0;60 m  e
di larghezza non inferiore a 0;45 m;
  2. la capacita' e' valutata considerando convenzionalmente che ogni
viaggiatore  in piedi occupi da 0,18 a 0,20 m2 di "superficie utile";
nel caso siano disponibili solo posti in piedi la "superficie  utile"
e'  valutata  pari alla proiezione sul pavimento della minima sezione
interna  orizzontale  netta  utilizzabile,  depurata   da   eventuali
ingombri emergenti; nel caso siano disponibili sia posti a sedere che
posti  in  piedi  (vedi punto precedente), la "superficie utile e' da
assumere pari alla somma delle proporzioni a) e b) cosi' definite: la
proporzione a)  e'  costituita  dalla  sezione  interna,  orizzontale
netta,  misurata  all'altezza  da  1  m  dal  pavimento,  depurata da
ingombri  emergenti  e  dalla  superficie  occupata  dai  sedili;  la
proporzione  b)  e'  costituita  dalla  quota pari al 50% - 75% della
superficie occupata dai sedili;
  3. l'accesso alla cabina deve avvenire  attraverso  un'apertura  di
sufficienti  dimensioni  e  chiudibile  mediante  porta  ad  ante o a
cancello manovrabili:
   - se manualmente, a cura dell'agente di stazione, con  dispositivo
a  doppia  manovra,  tale  da garantire che l'apertura avvenga solo a
seguito di apposita manovra;
   - se automaticamente, dopo la chiusura ne deve essere garantito il
bloccaggio;
  4. le cabine aperte,  per  tutto  lo  sviluppo  delle  pareti,  ivi
compreso  l'elemento  mobile  di chiusura, devono essere provviste di
parapetto di altezza non inferiore a 1,10 m; tali pareti  non  devono
presentare vuoti che consentano il passaggio di una sfera di diametro
pari a 12 cm;
  5.  le  porte  delle  cabine  chiuse  non devono risultare apribili
dall'interno da parte dei viaggiatori:
  6. i rivestimenti delle cabine  non  devono  essere  costituiti  da
materiali  che  possono diventare pericolosi per l'infiammabilita': a
tal fine i rivestimenti interni  di  tipo  tessile  devono  possedere
classe  1-IM di reazione al fuoco, mentre i tappeti antisdrucciolo ed
il  fasciame  esterno,  ivi  comprese  le  vetrature,  devono   avere
caratteristiche  di reazione al fuoco di classe non superiore a 2; in
presenza di  condizioni  di  rischio  di  incendio  esterno,  per  le
stazioni  e  la  linea,  il  progetto  deve essere accompagnato da un
apposito studio del predetto rischio di incendio con i  provvedimenti
del  caso,  sentiti  eventualmente  i  comandi  provinciali  dei  VVF
competenti per territorio. Inoltre i vetri od  i  trasparenti  devono
essere  di  tipo  infrangibile  e  comunque  tale  da  non costituire
pericolo per i viaggiatori in caso di rottura;
  7. le pareti e le porte delle cabine che prevedono posti  in  piedi
devono  possedere  resistenza  meccanica tale da sopportare la spinta
orizzontale pari a 120 daNlm applicala nella fascia compresa tra 0,90
e 1,10 m di altezza rispetto al pavimento; nel caso che le  pareti  a
vetro  o  simili  siano  poste  piu'  in  basso di 1,10 m rispetto al
pavimento, deve essere disposto nella citata fascia un corrimano  che
possieda  resistenza meccanica equivalente a quella delle pareti; nel
caso il vetro sia posto piu' in basso di 0,50 m, a  tale  altezza  e'
posto un corrimano; tali corrimani non ricorrono quando gli schienali
di  eventuali  sedili  ne  sostituiscono  la funzione di contenimento
della spinta orizzontale di cui sopra;
  8.  la struttura ed i rivestimenti devono essere tali da non subire
deformazioni permanenti in caso di unti tra i veicoli  con  velocita'
relativa pari a 1 m/s.
3.19.5  Le  strutture  dei  veicoli costituite con elementi tubolari,
scatolati o profilati chiusi, devono essere protette, sia all'esterno
che all'interno, contro le corrosioni e chiuse superiormente in  modo
che   risultino   evitate   infiltrazioni  di  acqua,  prevedendo  la
possibilita' di scarico della condensa.
3.19.6 La sospensione del veicolo deve essere realizzata in modo tale
da consentire le contemporanee oscillazioni  libere  longitudinali  e
trasversali stabilite all'articolo 3.18.13 rispetto agli organi fissi
dell'impianto,   tenuto  conto,  ove  necessario,  sia  dell'ingombro
dell'elemento mobile di chiusura in posizione aperta, sia del  volume
occupato  dai  viaggiatori, in maniera che te rulliere e gli ostacoli
fissi in genere rimangano  comunque  fuori  portata  delle  mani  dei
viaggiatori   stessi   e  degli  sci,  considerati  nelle  rispettive
posizioni normali.
3.19.7 I veicoli devono essere  individuati  mediante  un  numero  di
matricola   ed   essere  contrassegnati  con  un  numero  progressivo
chiaramente visibile.
3.19.8  Su  richiesta  del  costruttore,  i  veicoli  sono   soggetti
all'approvazione  del  tipo,  indipendentemente dalla destinazione ad
uno specifico impianto.
3.19.9  Il  livello  delle  sollecitazioni  calcolate   deve   essere
verificato  sperimentalmente  sia  staticamente che dinamicamente; la
durata a fatica deve essere verificata sperimentalmente  considerando
un  numero  di  cicli  non  inferiore  a  2.000.000  ed applicando le
sollecitazioni  piu'  sfavorevoli  tra  quelle  calcolate  e   quelle
verificate sperimentalmente.
3.19.10  La  struttura  dei veicoli deve essere tale da consentire la
facile e sicura applicazione dei dispositivi di calata  a  terra  dei
viaggiatori.
3.19.11   Per  le  cabine  chiuse,  ai  fini  del  soccorso,  occorre
prevedere:
  1. un accesso costituito, se possibile, da una botola nel tetto  e,
per  l'evacuazione  dei passeggeri, la possibilita' di apertura della
porta limitabile al minimo necessario;
  2. che le zone del tetto ove si prevede il transito  del  personale
addetto    al    soccorso    siano    realizzate    con    superficie
antisdrucciolevole;
  3. che le  cabine  con  capacita'  superiore  a  15  persone  siano
permanentemente equipaggiate con la idonea attrezzatura per la calata
al suolo dei viaggiatori;
  4.  che  ogni  cabina  con  capacita'  superiore  a  15 persone sia
equipaggiata con un  sistema  di  telecomunicazioni,  atto  almeno  a
ricevere  in  fonia,  informazioni  ed  avvertimenti  trasmessi dalla
stazione motrice.
3.19.12   Agli  effetti  dei  calcoli  di  verifica  da  condurre  in
applicazione delle presenti norme, la massa di ciascun viaggiatore e'
fissata convenzionalmente in 80 kg.
3.19.13 Il collegamento tra l'elemento di sospensione del veicolo  ed
il  dispositivo  di  attacco  alla  fune  deve  prevedere  un  giunto
realizzato con due metodi, di  norma  diversi,  ed  indipendenti  fra
loro,  e  capaci  comunque,  ciascuno di essi, di sopportare l'intero
sforzo con il grado di sicurezza prescritto dalle presenti norme  per
gli  organi  meccanici ed elementi strutturali assimilabili; lungo la
sospensione non sono ammesse altre saldature.
3.20  Dispositivi  di  attacco  dei  veicoli  alla  fune  dell'anello
trattivo
3.20.1  La resistenza complessiva allo scorrimento del dispositivo di
attacco del veicolo alla fune portante-traente,  nelle  piu'  gravose
condizioni  ma  considerando convenzionalmente per il coefficiente di
attrito fra ganasce e fune un valore non superiore a quanto riportato
al 3.20.2.2, non deve risultare minore di 3 volte la componente della
forza peso agente sulla massima pendenza  della  traiettoria  per  la
quale  e'  progettato  il dispositivo stesso; detta resistenza dovra'
comunque essere maggiore della forza peso del veicolo a pieno  carico
convenzionale,  con  un  minimo di 200 daN.   Nel caso di dispositivo
plurimorsa ciascuna morsa deve  sostenere,  in  assetto  orizzontale,
pari   quota  del  peso  complessivo  del  veicolo  e  la  resistenza
complessiva allo scorrimento deve essere equamente ripartita  tra  le
morse.
3.20.2  La  resistenza allo scorrimento di ciascuna morsa deve essere
assicurata in ogni condizione  di  lubrificazione  dell'accoppiamento
fra ganasce e fune portante-traente; inoltre:
  1. la sorgente di energia ed il meccanismo per la trasmissione alle
ganasce  dello  sforzo  di  serraggio  deve  presentare accoppiamenti
caratterizzati da resistenze d'attrito per quanto possibile ridotte e
costanti nel tempo;
  2. lo sforzo  di  serraggio  necessario  va  determinato  assumendo
convenzionalmente  un  valore  del coefficiente di attrito fra fune e
ganasce di 0,16; valori diversi possono  essere  adottati,  caso  per
caso, subordinatamente all'esito di esaurienti prove. Detto sforzo di
serraggio va determinato tenendo conto del rendimento del cinematismo
e  degli scostamenti dal valore nominale dei parametri della sorgente
di energia potenziale;
  3.  per  tenere  conto  della  riduzione  di  diametro  della  fune
portante-traente,  nonche' dell'usura delle ganasce o di altri organi
delle morse, lo sforzo di serraggio deve risultare non  inferiore  al
valore  minimo  calcolato  in  base  alle disposizioni degli articoli
3.20.1 e 3.20.2.2, anche  quando  la  predetta  fune  ha  subito  una
riduzione  di  diametro  convenzionalmente  fissata  nel  3%  del suo
diametro  nominale.  Per  una  variazione  convenzionale del diametro
nominale  della  fune  portante-traente  del  +/-10%,  lo  sforzo  di
serraggio  risultante  non  deve  variare  oltre  il +/-25% di quello
realizzato con diametro nominale della fune;
  4. lo sforzo di serraggio deve essere complessivamente  erogato  da
almeno  due  indipendenti  sorgenti di energia potenziale: a tal fine
esse possono avere le seguenti caratteristiche:
   - se costituite  da  molle  elicoidali,  dette  sorgenti  andranno
disposte  in  parallelo in modo tale che  ciascuna di esse garantisca
almeno 1 ennesimo dello sforzo richiesto, ove n rappresenta il numero
di molle;
   - se costituite da molle  a  tazza,  queste  ultime  devono  venir
assiemate  in colonne composte  secondo quanto richiesto all'articolo
3.15.5.2 e devono inoltre, nell'ipotesi di rottura di un    elemento,
garantire  la  permanenza  di  almeno l'80% dello sforzo di serraggio
richiesto;
   - se costituite da  tipi  o  composizioni  diverse  di  molle,  la
soluzione potra' essere ammessa caso  per caso.
3.20.3  Il  meccanismo  di  serraggio  deve consentire una potenziale
ulteriore corsa libera delle ganasce, nel  senso  della  chiusura,  a
partire  dalla  posizione  normale  di serraggio sulla fune portante-
traente; l'entita' di tale corsa libera deve essere fissata, in  sede
di progetto, con un margine sufficientemente ampio, tenendo conto che
l'impiego  della  morsa nel corso dell'esercizio non e' ulteriormente
consentito quando la predetta corsa libera potenziale risulti  minore
del 10% del diametro della fune misurata sull'impianto.
3.20.4   Il   livello  delle  sollecitazioni  calcolate  deve  essere
verificato sperimentalmente sia staticamente  che  dinamicamente;  la
durata  a fatica deve essere verificata sperimentalmente considerando
un numero di  cicli  non  inferiore  a  2.000.000  ed  applicando  le
sollecitazioni   piu'  sfavorevoli  tra  quelle  calcolate  e  quelle
verificate sperimentalmente.
3.20.5 La forma e le dimensioni del dispositivo di  collegamento  del
veicolo alla fune devono essere tali da garantire un passaggio facile
e  sicuro  sui  rulli, limitando gli effetti d'urto e le oscillazioni
disturbanti e comunque da consentire, a guarnizione nuova dei  rulli,
il  libero  passaggio rispetto ai bordi dei rulli con un'inclinazione
trasversale di almeno +/-0,1  rad  rispetto  alla  posizione  normale
della  morsa,  sia  nel  caso di veicoli vuoti che di veicoli a pieno
carico convenzionale;  le  estremita'  delle  ganasce  devono  essere
raccordate  ad invito con adeguato raggio di curvatura, in maniera da
non danneggiare la fune in relazione alle deviazioni  che  essa  puo'
subire. Inoltre l'angolo di avvolgimento delle ganasce chiuse su fune
di diametro nominale non deve essere inferiore a 4,71 rad.
3.20.6  La pressione di serraggio esercitata dalle ganasce sulla fune
portante-traente deve avere entita' e distribuzione tali da garantire
la fune medesima da danneggiamenti locali; il diametro interno  delle
ganasce deve essere correlato con quello della fune.
3.20.7  La  morsa  deve consentire l'agevole e rapido controllo tanto
della lunghezza di lavoro conferita al sistema di molle impiegato per
il  serraggio,  quanto  dell'ulteriore  corsa  libera  potenzialmente
disponibile (v. articolo 3.20.3.).
3.20.8  Ogni  morsa  deve  essere  individuata  mediante un numero di
matricola.
3.20.9  Presso  una  delle  stazioni  dell'impianto   devono   essere
installate  apposite apparecchiature fisse che consentano la corretta
effettuazione,  in  modo  agevole  e  rapido,  delle  seguenti  prove
periodiche:
  1. di tenuta allo scorrimento delle morse sulla fune;
  2.  di  verifica,  al  banco con idonea strumentazione fissa, degli
sforzi di serraggio tra le ganasce, nonche' delle forze erogate dalle
molle, al fine di controllare la permanenza sia  del  rendimento  che
dei parametri significativi della morsa.
3.20.10 Per i veicoli equipaggiati con una sola morsa di collegamento
alla  fune  portante-traente,  il rapporto fra il quadrato del carico
verticale applicato dalla morsa alla fune, espresso  in  daN,  ed  il
prodotto  della  tensione  minima in tale fune, pure espresso in daN,
per la sua sezione metallica,  espressa  in  millimetri  quadri  deve
risultare  non  maggiore  di 0,07 daN/ millimetri quadri; all'uopo si
considerano il carico verticale corrispondente  alla  forza-peso  del
veicolo  al  massimo  carico  convenzionale  (v.  articolo 3.19.12.),
nonche' il valore minimo della predetta tensione nelle condizioni  di
carico della linea a tali effetti piu' sfavorevoli, ma con impianto a
regime.
3.20.11  Per i veicoli equipaggiati con dispositivi di collegamento a
doppia morsa, se la distanza fra i centri di esse  e'  minore  di  15
volte  il diametro della fune portante-traente, il dispositivo stesso
va considerato come unico; se invece la distanza fra detti centri  e'
superiore  a  15  volte il diametro della fune, su ciascuna delle due
morse si considera gravante il 60% della forza peso  del  veicolo  al
massimo carico convenzionale (v. articolo 3.19.12), ferma restando la
limitazione stabilita all'articolo precedente.
3.20.12   Su   richiesta  del  costruttore  le  morse  sono  soggette
all'approvazione del tipo, indipendentemente  dalla  destinazione  ad
uno specifico impianto.
3.20.13  Ogni  impianto  deve  essere  dotato  di un veicolo speciale
equipaggiato con morsa nella quale il meccanismo di  serraggio  eroga
uno  sforzo  convenientemente  ridotto,  "morsa rossa", allo scopo di
poter   verificare   periodicamente   l'efficienza   funzionale   dei
dispositivi  di  cui all'articolo 3.12.18.3; tale veicolo deve essere
realizzato in maniera da non poter essere  adibito  al  trasporto  di
persone;  il  suo  peso e la distribuzione delle masse devono inoltre
corrispondere, rispettivamente, a quelli del  veicolo  normale  vuoto
ovvero al massimo carico convenzionale (v. articolo 3.19.12), secondo
che  l'una  o  l'altra  condizione  risultino  piu'  sfavorevoli agli
effetti  dei  controlli  espletati dai dispositivi suddetti.   Questo
veicolo speciale puo' essere omesso se  nell'impianto  sono  previsti
solo  i  sistemi  di  prova  citati  all'articolo  3.12.18.3  per  le
soluzioni 1 - 2b)- 2c), a  condizione  che  l'impianto  medesimo  sia
dotato  di  speciali dispositivi, utilizzabili con procedura semplice
ed  efficace,  atti  a  verificare,  con  periodicita'   ravvicinata,
l'efficienza e la corretta taratura dei dispositivi di prova.
3.20.14  E'  consentito  lasciare  i  veicoli in linea al termine del
servizio giornaliero a condizione che le  morse  siano  concepite  in
modo che risulti assicurato il corretto funzionamento dei meccanismi,
degli  organi  di  serraggio,  in  particolare  per quanto riguarda i
sistemi  elastici,  degli  snodi  ed  in  generale   di   tutti   gli
accoppiamenti  in moto relativo fra loro e che lo sforzo di serraggio
non possa comunque risultare  ridotto  per  l'insorgere  di  anormali
aumenti  delle  resistenze  di  attrito  o  per qualunque altra causa
esterna, quali formazione di ghiaccio o accumulo di umidita'.
                              PARTE 4
                        NORME Dl ESERCIZIO
4.1. Disposizioni di carattere generale
4.1.1 L'esercizio dell'impianto deve svolgersi  in  osservanza  delle
leggi  e  regolamenti  vigenti in materia di trasporto pubblico ed in
ottemperanza alle norme contenute nel Regolamento di esercizio di cui
all'articolo 31 del  Regolamento  Generale;  inoltre  deve  svolgersi
durante  i  periodi  di attivita', secondo l'orario giornaliero e con
l'applicazione delle tariffe approvate dalle autorita' competenti.
4.1.2 Nel Regolamento di esercizio devono essere  inserite  tutte  le
speciali  condizioni,  prescrizioni  e  cautele  che  ai  fini  della
sicurezza  e  della  regolarita'   del   servizio,   l'Autorita'   di
sorveglianza  tecnica  e  gli organi regionali competenti nell'ambito
delle rispettive attribuzioni, ritengano di  stabilire  in  relazione
alle caratteristiche ed alle peculiarita' dell'impianto, nonche' alle
conclusioni  formulate dalla Commissione incaricata delle verifiche e
prove funzionali di cui all'articolo 30 del Regolamento Generale.
4.1.3  Il  Regolamento  di  esercizio  deve  inoltre   contenere   le
disposizioni riguardanti:
  1) il personale: quantitativo, qualifiche, mansioni ed obblighi;
  2) il trasporto: modalita' di effettuazione del servizio;
  3)  i  viaggiatori:  obblighi,  divieti  e  relative  sanzioni, con
riferimento a quanto stabilito  dai  titoli  II  e  VII  del  DPR  n.
753/80.
  4)  le  istruzioni particolari per registrazioni e manutenzioni non
comprese in quelle fornite dai costruttori delle parti  elettriche  e
di  quelle  meccaniche  di cui al decreto ministeriale 02/01/1985, n.
23 (di seguito sara' chiamato DM n. 23/85).
4.1.4  Il  Regolamento di esercizio deve essere a perfetta conoscenza
di tutto il personale  e  depositato  in  copia  presso  la  stazione
motrice;  le  disposizioni riguardanti il trasporto ed i viaggiatori,
nonche' gli orari e le tariffe, devono essere esposte in maniera  ben
visibile  al  pubblico  nelle  stazioni  ed  in  linea;  deve  essere
utilizzata la segnaletica unificata esistente.
4.1.5 Agli effetti delle disposizioni per i  viaggiatori  di  cui  ai
titoli  II e VII del DPR n. 753/80 nonche' ai fini dell'articolo 102,
2 comma dello stesso decreto, il Regolamento di esercizio deve essere
approvato  dall'Ufficio  periferico  del  D.T.T.  per  gli   impianti
rientranti  nelle  attribuzioni statali, ovvero dai competenti organi
regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza  rilasciato  dal
predetto  ufficio  per  gli  impianti  rientranti  nelle attribuzioni
regionali.   Gli   orari   di   esercizio   devono   anche   ottenere
l'approvazione  degli  enti  locali territoriali nelle cui competenze
rientra l'impianto.
4.1.6 Il Regolamento di esercizio  viene  predisposto  dal  direttore
dell'esercizio secondo schema predisposto dal D.T.T.
4.1.7.  Hanno diritto al trasporto gratuito nell'esercizio delle loro
funzioni:
  - il personale dell'autorita' di sorveglianza tecnica del D.T.T.  e
degli organi o enti territoriali competenti per territorio;
  - i membri della Commissione per le Funicolari  Aeree  e  Terrestri
costituita presso il D.T.T.
4.2. Personale
4.2.1.  L'impianto deve essere provvisto del direttore dell'esercizio
ai sensi dell'articolo 89 del DPR n. 753/80,  nonche'  del  personale
necessario  all'esercizio,  abilitato  ai  sensi  dell'articolo 9 del
medesimo DPR n. 75380, avente la seguente consistenza minima:
  - capo servizio;
  - macchinista;
  - agente di stazione di rinvio;
  - altri agenti che l'autorita' di sorveglianza o  il  direttore  di
esercizio  possono  richiedere,  in stazione o in linea, per speciali
caratteristiche dell'impianto o del suo tracciato.
4.2.2 Il capo  servizio  puo'  svolgere  le  sue  mansioni  per  piu'
impianti  della  stessa  azienda  a  condizione  che  essi formino un
sistema di  impianti  tra  loro  collegati,  o  comunque  prontamente
raggiungibili, e che esista tra loro un'apparecchiatura permanente di
telecomunicazione.
4.2.3  Durante  il servizio l'impianto deve essere presenziato almeno
dal macchinista  e  dagli  agenti  necessari  secondo  il  precedente
articolo   4.2.1;   comunque  l'organico  del  personale  deve  avere
consistenza  numerica,  con  personale  sostitutivo,  sufficiente  ad
assicurare  la  regolarita' del servizio tenuto conto delle possibili
assenze per riposo, congedo e malattia.
4.2.4 I nominativi di tutto il personale adibito all'impianto con  le
rispettive   mansioni,   nonche'   ogni   variazione,  devono  essere
comunicati alle competenti autorita' di sorveglianza tecnica, nonche'
agli  organi  regionali  per  gli  impianti  rientranti  nelle   loro
attribuzioni;    l'elenco   deve   essere   firmato   dall'esercente,
controfirmato sia dal direttore di esercizio che dal capo servizio  e
depositato in copia presso l'impianto.
4.2.5  Nel  caso di impianto isolato la funzione di capo servizio, su
apposita  autorizzazione  rilasciata  dall'U.S.T.I.F.,  puo'   essere
cumulata a quella di macchinista.
4.3. Modalita' di esercizio
4.3.1  L'esercizio puo' avere carattere continuativo o stagionale; in
ogni caso devono essere previsti appositi periodi di sospensione  del
servizio  al fine di provvedere a tutti i lavori necessari alla buona
manutenzione da condurre secondo le indicazioni particolari contenute
nel manuale di uso e manutenzione di cui al DM n. 23/85, articolo 4.;
devono inoltre essere effettuate periodicamente  le  verifiche  e  le
prove  di  cui ai seguenti articoli, onde accertare il buono stato di
conservazione ed il corretto funzionamento dell'impianto.
4.3.2 Nei periodi di esercizio il  funzionamento  dell'impianto  deve
essere  particolarmente  seguito dal personale addetto, verificando e
curando che tutti i suoi organi siano in ordine e che tutto  funzioni
regolarmente;  durante  il  servizio  il  macchinista e gli agenti si
comportano in modo  da  agevolare  il  servizio  stesso  e  informano
tempestivamente   il   capo   servizio   di   qualsiasi   anormalita'
riscontrata: quest'ultimo informera', se del caso,  il  direttore  di
esercizio   per  ottenere  le  necessarie  istruzioni  onde  adottare
tempestivamente i corretti provvedimenti atti ad eliminare il cattivo
funzionamento.
4.3.3  Nessuna  modifica  puo'  essere  apportata  dal  personale  al
funzionamento   ed  agli  elementi  dell'impianto  se  non  e'  stata
preventivamente approvata dalle competenti autorita' di  sorveglianza
tecnica;  modifiche temporanee, ammesse solo se relative ad organi ed
elementi   non   direttamente   interessanti   la   sicurezza,   sono
tempestivamente notificate dal direttore dell'esercizio all'autorita'
di   sorveglianza   competente   per   territorio   con   le   idonee
giustificazioni;  le  modifiche  permanenti  devono  comunque  essere
approvate dall'autorita' di sorveglianza.
4.3.4  Il  funzionamento dell'impianto con i dispositivi o i circuiti
di  sicurezza  esclusi  e'  rigorosamente   vietato;   per   esigenze
eccezionali   potra'  essere  completata  la  corsa  dei  viaggiatori
presenti in linea, sotto la  responsabilita'  del  capo  servizio,  a
condizione  che  la  natura  del  guasto.  riconosciuta,  ne consenta
l'effettuazione e con ogni cautela che  la  situazione  comporta.  E'
ammessa  la  prosecuzione  del  servizio  con  esclusione  parziale -
"parzializzazione" - di taluni dispositivi, esclusivamente secondo le
modalita' e  nei  casi  espressamente  previsti  nel  Regolamento  di
esercizio dell'impianto.
4.3.5  Il  servizio deve essere sospeso, sotto la responsabilita' del
capo servizio, ogniqualvolta il vento raggiunge  intensita'  tale  da
costituire  pericolo  per  l'esercizio e comunque quando l'intensita'
supera quella del vento massimo di esercizio definito  al  precedente
articolo 3.15.6.10; il capo servizio disporra' inoltre la sospensione
del  servizio  quando  si  verifichino  condizioni  atmosferiche  che
pregiudichino a suo giudizio, la sicurezza del funzionamento,  ovvero
quando  il  vento  spiri  con  intensita'  in  sensibile  aumento o a
raffiche che facciano temere oscillazioni pericolose per i veicoli  o
per  le  funi;  a  tale  scopo  gli addetti all'impianto osserveranno
attentamente gli  appositi  strumenti  di  segnalazione,  nonche'  la
linea, per le indicazioni da riferire al capo servizio.
4.3.6   Durante   il   servizio   tutte  le  stazioni  devono  essere
permanentemente presidiate dal personale addetto; il  Regolamento  di
esercizio puo' contenere particolari condizioni operative per le fasi
di  predisposizione  o  di  chiusura  del  servizio durante le quali,
secondo apposite procedure, e' consentito che le stazioni  non  siano
presidiate.
4.3.7  Quando  le stazioni sono disabilitate, l'accesso alle medesime
da parte del pubblico dovra' essere impedito chiudendo l'ingresso con
dispositivi  a  serratura,  ovvero  con  apposita  transennatura,   e
dovranno  essere  apposti  in punti ben visibili cartelli segnaletici
con la scritta in piu'  lingue:  "Impianto  chiuso  al  pubblico.  E'
vietato l'ingresso".
4.3.8 Nel Regolamento di esercizio, od in allegato che ne costituisca
parte  integrante,  deve  essere  riportato  il piano dettagliato per
l'effettuazione delle operazioni di soccorso; a tal  riguardo  devono
essere tra l'altro indicati:
  - numero e composizione delle squadre di salvataggio;
  - tratti di linea assegnati a ciascuna squadra;
  - mezzi di soccorso in dotazione, loro ripartizione e dislocazione;
  - eventuali lampade portatili in dotazione a ciascuna squadra;
  - apparecchi ricetrasmittenti;
  -  modalita'  da  seguire per il raggiungimento dei veicoli, per la
calata dei viaggiatori nelle varie campate  e  per  ricondurli  nelle
stazioni.
4.3.9  Le attrezzature necessarie per l'effettuazione del soccorso in
linea devono rimanere custodite presso l'impianto  a  cura  del  Capo
servizio;  quest'ultimo,  ove  previsto  nel  piano di soccorso, deve
prontamente   poter   disporre,   ad   integrazione   del   personale
dell'impianto,  di un congruo quantitativo di persone gia' addestrate
alle  operazioni  di  soccorso sull'impianto medesimo; - all'uopo, se
necessario, devono essere stipulate convenzioni tra l'esercente e  le
organizzazioni pubbliche (Corpo dei Vigili del Fuoco) e private (CAI,
Associazione  Maestri  di  sci,  ecc.)  che si impegnino a fornire il
personale sussidiario per eventuali operazioni di soccorso in  linea;
detto  personale  esterno  puo' adottare, se previsto in convenzione,
per raggiungere i veicoli, propri mezzi e metodi a condizione che  ne
sia dimostrata preventivamente la compatibilita' con l'impianto.
4.3.10 Modalita' particolari per le seggiovie:
4.3.10.1  Il personale deve curare che le piste di accesso e deflusso
e  le  relative  pedane   siano   in   ordine,   senza   ostacoli   o
discontinuita',  che  quelle innevate garantiscano il franco rispetto
all'altezza  del  bordo  anteriore  delle  seggiole  secondo   quanto
stabilito al precedente articolo 3.8.1.4.
4.3.10.2 Nelle seggiovie adibite al trasporto promiscuo i viaggiatori
comuni  ed  i  viaggiatori  con sci ai piedi devono prendere posto su
veicoli distinti; a tal fine devono essere  garantite  le  condizioni
prescritte  al  precedente  articolo  3.7.5;  comunque la salita e la
discesa dei pedoni dalle seggiole deve avvenire quando  la  velocita'
del  veicolo  e' stabilizzata a valore non superiore a quella ammessa
per i pedoni e con la rispettiva banchina  presidiata  dal  personale
addetto;
4.3.10.3  Il  trasporto  dei  bambini  di  eta' inferiore a 8 anni e'
consentito solo se accompagnati da adulti; per i bambini  di  altezza
maggiore  di  1,25  m.  non e' richiesto l'accertamento dell'eta'; il
personale addetto deve verificare il corretto assetto sul sedile e la
chiusura completa della relativa sbarra.
4.3.11 E' vietata l'effettuazione di trasporto del  pubblico  durante
le  operazioni  di  rimessaggio dei veicoli o del loro invio in linea
dal magazzino.
4.3.12 E' vietato il trasporto di persone con veicoli che non abbiano
superato positivamente i controlli di efficienza e regolare posizione
della morsa o delle porte in fase di lancio in linea; in tale caso si
osservano  rigorosamente  le  prescrizioni  speciali  contenute   nel
Regolamento di esercizio in relazione al tipo di morsa e di veicolo.
4.4. Servizio notturno
4.4.1  Per  servizio  notturno si intende quello che si effettua dopo
un'ora dal tramonto del sole. Sul trasporto del  pubblico  nelle  ore
notturne  il  competente  U.S.T.I.F.  puo'  rilasciare  il nulla-osta
tecnico  solo  dopo  che  sia   stata   dimostrata   la   sufficienza
dell'impianto   di   illuminazione   delle  stazioni  e  della  linea
soprattutto nei riguardi della facilita' delle  eventuali  operazioni
di recupero dei viaggiatori.
4.4.2 L'impianto di illuminazione elettrica deve comprendere:
  - luci interne delle stazioni e dei piazzali;
  -  luci  esterne  atte  ad illuminare sufficientemente la linea per
tutto  il  suo  sviluppo,  senza  provocare  abbagliamento   per   il
macchinista.
  Inoltre  debbono  essere in dotazione i seguenti ulteriori mezzi di
illuminazione:
  - mezzi autonomi  eventualmente  necessari  per  le  operazioni  di
recupero dei viaggiatori in linea;
  -  mezzi autonomi in quantita' e qualita' sufficienti, comprendenti
se necessario anche un gruppo elettrogeno, che costituiscano adeguata
riserva di illuminazione per le stazioni e per la linea  in  caso  di
mancanza dell'energia elettrica di alimentazione dell'impianto.
4.5. Verifiche e prove periodiche e Registro-giornale
4.5.1  Le verifiche e le prove periodiche, di cui all'articolo 34 del
Regolamento Generale, si distinguono in  ordinarie  e  straordinarie;
sono  ordinarie  quelle  a  scadenza fissa: giornaliere, settimanali,
mensili, annuali o alla riapertura  stagionale  dell'esercizio;  sono
straordinarie  quelle  dopo lavori di straordinaria manutenzione o di
modifica.
4.5.2 Le verifiche e prove  giornaliere,  e  di  norma  anche  quelle
settimanali,  sono  effettuate  dal  macchinista con il controllo del
capo servizio; quelle settimanali sono eseguite dal macchinista o dal
capo  del  servizio  secondo  quanto  stabilito  dal  Regolamento  di
esercizio   in  relazione  alla  complessita'  dell'impianto;  quelle
mensili sono effettuate  dal  capo  servizio  con  il  controllo  del
direttore  dell'esercizio;  quelle annuali o di riapertura stagionale
all'esercizio e quelle straordinarie sono  effettuate  dal  direttore
dell'esercizio,   con   la   collaborazione   del  personale  addetto
all'impianto.
4.5.3 Presso l'impianto deve essere depositato  il  registro-giornale
sul quale, in occasione dell'apertura giornaliera e delle verifiche e
prove  periodiche devono essere annotati i risultati delle ispezioni,
verifiche e prove, e le misure prescritte effettuate. In  particolare
giornalmente devono essere annotati gli incaricati del servizio con i
nomi  dei  vari  agenti,  le  condizioni atmosferiche, la temperatura
esterna, la direzione  ed  intensita'  del  vento  sulla  base  della
strumentazione disponibile; in ogni caso nel registro- giornale vanno
annotati  i  lavori  di  manutenzione  effettuati e tutte le anomalie
riscontrate durante le visite  e  durante  il  servizio  giornaliero,
nonche' gli eventuali provvedimenti adottati.
4.5.4  Il  registro-giornale  deve  essere  compilato e firmato negli
appositi  spazi  dal  personale  incaricato  per  le  varie   visite,
controfirmato  giornalmente  dal  capo  servizio e periodicamente dal
direttore   dell'esercizio   nel   corso   dei   suoi    sopralluoghi
sull'impianto; queste ultime devono avere cadenza almeno mensile.
4.5.5   Il  registro-giornale  deve  essere  proposto  dal  direttore
dell'esercizio sulla base del modello predisposto dal D.T.T., con  le
eventuali    modifiche    rese    necessarie   dalla   particolarita'
dell'impianto e deve essere allegato al Regolamento di esercizio  per
la preventiva approvazione.
4.5.6  Il  registro-giornale  deve  essere  tenuto a disposizione dei
funzionari dell'autorita' di  sorveglianza  tecnica  e  degli  organi
regionali   incaricati  delle  ispezioni  ed  esibito  ad  ogni  loro
richiesta
4.6. Verifiche e prove giornaliere
4.6.1  Prima dell'inizio del servizio si deve procedere alle seguenti
verifiche e prove:
  1. nella stazione  motrice  deve  essere  controllato  il  corretto
funzionamento  dell'argano,  degli  organi mobili (riduttore, giunti,
puleggia motrice ecc.) e dei  freni,  verificando  il  loro  corretto
funzionamento  nonche'  il  regolare  intervento  dei  freni anche su
comando manuale di ciascuno di essi;
  2. nella  stazione  motrice  deve  essere  verificato  il  regolare
funzionamento  dei  motori di riserva e/o recupero nonche' dei gruppi
di alimentazione di riserva, provvedendo al riscaldamento dei  motori
termici;
  3.  in  ciascuna  stazione  deve  essere  controllato  il  regolare
funzionamento delle apparecchiature  elettriche  di  sicurezza  e  di
telecomunicazione; in particolare i pulsanti di arresto, i telefoni e
gli  altoparlanti;
  4.  nella  stazione  ove  sono  ubicati,  deve essere verificato il
regolare funzionamento dei  dispositivi  di  tensione  accertando  la
regolare  posizione  del  carrello  di tensione, del contrappeso, ove
esiste, ovvero del sistema alternativo idraulico di tensione  nonche'
dei suoi parametri significativi (vedi punto 2 articolo 3.14.7.14);
  5.  in  linea, deve essere fatta una corsa di prova nel corso della
quale un agente  munito  di  idonee  attrezzature  (fune  di  calata,
cinturone,  radiotelefono) compira' l'intero percorso ispezionando la
linea; egli in particolare portera' la sua attenzione sulle rulliere,
assicurandosi che la posizione dei rulli sia corretta  e  che  questi
ruotino  liberamente  sui  loro  cuscinetti;  esaminera'  inoltre  la
percorribilita' del terreno sottostante la linea;
  6. in  ciascuna  stazione  dovra'  essere  verificato  il  regolare
funzionamento   dei   meccanismi  di  lancio,  di  rallentamento,  di
movimentazione dei veicoli e dei relativi dispositivi  di  controllo;
tali  verifiche  possono  essere  fatte  durante  la  corsa di prova,
effettuando peraltro il passaggio di  tutte  le  morse  da  impiegare
sugli appositi dispositivi di controllo dell'ammorsamento.
4.6.2  Dopo  fenomeni  atmosferici avversi (bufere, tempeste di neve,
temporali, formazioni di ghiaccio, ecc.) accaduti durante la notte  o
che   durante   il   giorno   abbiano   determinato   la  sospensione
dell'esercizio e che possano far  sospettare  danni  alla  linea,  la
corsa di prova deve essere  preceduta da una adeguata ricognizione.
4.7. Verifiche e prove settimanali
4.7.1  Una  volta  alla  settimana  si  deve  procedere alle seguenti
verifiche e prove particolari:
  1.  durante  la  corsa  di  prova deve essere eseguita una speciale
ispezione allo stato dei sostegni e delle rulliere,  usando,  se  del
caso,  il  veicolo  di servizio appositamente attrezzato in dotazione
all'impianto;  durante  tale  ispezione  devono  essere   controllati
attentamente:  l'allineamento  delle  rulliere, la regolare rotazione
dei rulli, il consumo delle guarnizioni dei  rulli  e  lo  stato  dei
dispositivi di arresto in caso di scarrucolamento;
  2. deve essere verificato il funzionamento dell'argano di recupero,
senza  provvedere all'eventuale scollegamento della puleggia motrice,
e di quello eventuale di riserva, procedendo con essi alla  messa  in
moto   dell'impianto,   verificando  il  regolare  funzionamento  dei
relativi  sistemi  frenanti  e   controllando   in   tale   occasione
l'eventuale scorta di combustibile;
  3. deve essere controllato il freno di emergenza sia con il comando
moderabile  che  a  scatto  e  deve essere controllato il cinematismo
meccanico dell'intervento per eccesso di velocita';
  4. devono essere  ispezionati  nei  particolari  i  dispositivi  di
tensione,  con particolare riguardo agli attacchi di estremita' della
fune tenditrice ed agli interruttori di fine corsa  del  contrappeso,
ovvero    del  sistema  di  tensione  idraulico e del carro mobile di
rinvio;
  5. devono essere controllati, verificandone la corretta posizione e
funzionalita', i dispositivi  di  controllo  dell'assetto  geometrico
delle  morse  disposti  sulle  rampe  di  ingresso  e di uscita dalle
stazioni; inoltre deve essere effettuata la verifica dei  dispositivi
di  prove di funzionalita' delle morse tramite l'invio in linea della
morsa di prova di cui al precedente articolo 3.20.13  (morsa  rossa);
negli  impianti  provvisti  di  detta  morsa di prova, si effettua la
verifica  visiva  del  corretto  passaggio,  in  corrispondenza   dei
dispositivi  di  prova,  di un numero predeterminato di morse e se ne
registrano le grandezze misurate affinche' sia possibile controllarne
il  loro  comportamento  nel  tempo;  si  effettuano  altresi'  altre
eventuali  verifiche  stabilite  dal  costruttore  e dal Direttore di
esercizio  che  sono  da  menzionare  nel  Regolamento  di  esercizio
dell'impianto.
4.8. Verifiche e prove mensili
4.8.1  Una  volta  al  mese devono essere attentamente verificati nei
particolari  i  principali  dispositivi   meccanici,   elettrici   ed
elettromeccanici di protezione e di sicurezza disposti nelle stazioni
ed in linea e specificatamente:
  1.  deve  essere  controllata l'efficienza elettrica e meccanica di
tutti i micro-interruttori di cui e' dotato l'impianto;
  2. devono essere verificati l'efficienza ed i livelli  di  taratura
delle  protezioni  di  massima  corrente e di incremento di corrente;
tali verifiche devono essere eseguite usufruendo dei  dispositivi  di
prove  predisposti seguendo le istruzioni fornite dal costruttore, da
inserire nel Regolamento di esercizio;
  3. devono essere verificati l'efficienza ed i livelli  di  taratura
di  tutte  le  protezioni  di  velocita'  (elettriche  e meccaniche),
lanciando l'impianto in sovravelocita', con veicoli  vuoti,  seguendo
le istruzioni fornite dal costruttore, da inserire nel Regolamento di
esercizio;
  4.   deve  essere  verificata  l'efficienza  dei  sistemi  frenanti
modulati nonche', con veicoli vuoti, il  permanere  nel  tempo  degli
sforzi   frenanti   sviluppati  dai  freni  meccanici,  eventualmente
mediante prova amperometrica,  seguendo  le  istruzioni  fornite  dal
costruttore;
  5.  devono  essere  verificati i valori di taratura degli eventuali
rele' amperometrici di comando della frenatura differenziata;
  6. deve essere verificata l'efficienza dei dispositivi tachimetrici
e cronometrici che comandano la caduta finale  di  eventuali  sezioni
ritardate del freno di servizio;
  7.  deve  essere  verificato lo stato di usura delle guarnizioni di
tutti i freni e la regolare posizione dei ceppi dei freni stessi;
  8. devono essere verificati i valori di taratura dei dispositivi di
controllo del sistema di tensione idraulica, ove esista;
  9. devono essere singolarmente ispezionati i sostegni di linea, con
particolare  riguardo  alle  scale  di   accesso   ed   alle   pedane
d'ispezione, verificando l'efficienza dei dispositivi di arresto e di
controllo della posizione della fune portante-traente;
  10.  deve essere verificata la consistenza e la buona censervazione
dell'attrezzatura per il soccorso.
4.8.2 Ciascun veicolo deve essere controllato con ispezione a  vista,
verificando  in particolare l'efficienza dei dispositivi di chiusura,
secondo le modalita' da riportare, ove necessario, nel Regolamento di
esercizio in relazione alle caratteristiche del veicolo stesso.
4.8.3 Ciascuna morsa deve essere controllata con ispezione  a  vista,
ad  esempio  da  un punto di osservazione posto in prossimita' di una
rotaia di scorrimento ove essa transita a velocita'  convenientemente
ridotta;  si controlla lo stato di integrita' geometrica delle molle,
se in vista,  delle  ruote  di  scorrimento,  del  rullo  di  comando
dell'apertura/chiusura delle ganasce.
4.8.4  In  relazione  alle specifiche caratteristiche dell'impianto e
con le modalita' definite nel Regolamento di esercizio:
  1. deve essere  verificata  l'efficienza  e  la  corretta  taratura
(livelli di intervento) dei dispositivi ubicati nelle stazioni per il
controllo  delle  condizioni  di  serraggio  delle  morse  sulla fune
portante-traente di cui al precedente articolo 3.12.18.3.3;
  2. deve essere effettuata la verifica dello stato di usura e  della
posizione  geometrica  delle  rotaie  di scorrimento delle morse, dei
dispositivi   di   accelerazione/decelerazione   dei   veicoli,   con
particolare   riguardo   alla   posizione   delle  guide  di  comando
dell'apertura/chiusura delle ganasce rispetto alla fune, nonche' alla
regolarita' dell'accoppiamento/disaccoppiamento sulla fune  portante-
traente;
  3. deve essere effettuata la verifica del corretto cadenzamento del
lancio dei veicoli in linea.
4.8.5  Ogni due mesi deve essere eseguito l'esame a vista dello stato
di conservazione  di  tutte  le  funi  dell'impianto,  ricercando  ed
individuando  la  rottura  di  fili,  rilevando  il  diametro in piu'
sezioni con  le  modalita'  specificate  nel  libro  di  manutenzione
dell'impianto  ed  accertando lo stato di lubrificazione; per la fune
portante-traente  si   procedera'   in   particolare   al   controllo
dell'impalmatura  ed in generale all'esame con velocita' ridotta, per
le altre funi si mirera' l'attenzione nei punti di  deviazione  o  di
ancoraggio.  Il  capo  servizio ha comunque l'obbligo di procedere ad
accertamenti particolari, da ripetersi  eventualmente  ad  intervalli
ravvicinati, ogniqualvolta, anche per eventi esterni, possano sorgere
dubbi sullo stato di efficienza delle funi.
4.8.6  Indipendentemente  dalla  periodicita'  fissata negli articoli
4.6, 4.7 e 4.8, le verifiche e prove alle diverse parti dell'impianto
sono effettuate anche ad  intervalli  di  tempo  piu'  ravvicinati  a
giudizio  del  direttore  di  esercizio  ed  in  base alle istruzioni
fornite dai costruttori.
4.9.  Verifiche  e  prove  annuali,  di  riapertura  all'esercizio  e
straordinarie
4.9.1.  Per accertare lo stato di conservazione e di funzionamento di
tutte le varie parti dell'impianto, il direttore dell'esercizio  deve
eseguire una visita generale molto accurata:
  - ogni anno, per gli impianti ad esercizio continuativo;
  - prima delle riaperture, per gli impianti ad esercizio stagionale;
  - dopo lavori straordinari di manutenzione o di modifica;
  - ogni volta che venga prescritto dal competente USTIF.
4.9.2  In  occasione di tale visita devono effettuarsi le verifiche e
prove di cui agli articoli 4.6, 4.7 e 4.8, nonche' quelle:
  1. degli azionamenti e dei sistemi frenanti, nelle condizioni della
linea caricata nel modo piu' sfavorevole  per  gli  sforzi  motori  e
frenanti  e  comunque  corrispondente alle piu' gravose condizioni di
esercizio;
  2. dei dispositivi elettrici ed elettromeccanici di protezione e di
sicurezza verificando e rilevando i livelli di intervento e le soglie
previste, nonche' degli impianti di telecomunicazione.
4.9.3 Almeno una  volta  all'anno  e  comunque  prima  della  ripresa
dell'esercizio  stagionale  nel  caso  l'impianto  non  abbia  svolto
servizio per piu' di 6 mesi, deve essere effettuato  un  completo  ed
accurato controllo di tutti i dispositivi di ammorsamento dei veicoli
alla   fune   portante-traente,  seguendo  le  specifiche  istruzioni
riportate sul libro di manutenzione dell'impianto. In tale  occasione
devono essere effettuate le seguenti operazioni:
  1.  verificare  il  permanere  sia del rendimento che dei parametri
significativi delle morse, mediante l'uso delle apposite attrezzature
(v. articolo 3.20.9.2) disposte in una delle stazioni:   deve  essere
rilevata la misura delle forze di serraggio tra le ganasce e la forza
erogata  dalle  molle  sia  per  la  configurazione corrispondente al
diametro nominale della fune, che per  il  limite  inferiore  per  il
quale,  secondo  il  manuale  di  manutenzione,  la morsa puo' ancora
essere utilizzata;
  2. verificare il permanere della potenziale  corsa  libera  di  cui
all'articolo 3.20.3;
  3.  verificare  il  permanere  del  valore minimo di progetto della
resistenza allo scorrimento offerta da tutte le morse,  chiuse  sulla
fune dell'impianto, ovvero in alternativa, chiuse su fune simulata al
banco  di  prova di cui all'articolo 30.20.9; in tal caso, mediante i
dispositivi forniti dal costruttore e secondo modalita' riportate nel
libro di manutenzione, la prova deve essere effettuata con le ganasce
della morsa serrate al  diametro  convenzionalmente  ridotto  del  3%
rispetto  a  quello  nominale  della fune: comunque il Regolamento di
Esercizio deve individuare il tipo di prova  adottato  e  fissare  il
valore minimo del tiro di prova.
  4.  effettuare  i controlli delle morse per verificare lo stato dei
loro principali componenti: allo  scopo,  mediante  l'uso  di  idonei
mezzi  d'officina,  esse devono essere smontate per quanto necessario
alla verifica delle articolazioni,  delle  parti  mobili,  di  quelle
soggette   ad  usura,  nonche'  dello  stato  del  sistema  elastico:
comunque vanno assolti tutti quegli altri  speciali  adempimenti  che
sono previsti nel manuale fornito dal costruttore dell'impianto.  Nel
caso la morsa sia del tipo con le parti mobili e le molle in vista, e
comunque  su  conforme  parere  del costruttore, e' consentito che lo
smontaggio venga  eseguito  solo  su  un  campione  limitato  al  20%
dell'intero  lotto  di morse: in tale occasione sul predetto campione
potra' essere fatto il controllo non distruttivo di  cui  al  decreto
ministeriale  23/1985,  peraltro  operando  secondo  un programma che
comporti comunque un intervallo fra due  ispezioni  successive  della
stessa  morsa  non superiore a 5 anni: in ogni caso se si riscontrano
anormalita' significative il Direttore di esercizio estende i  citati
controlli e verifiche a tutte le morse dell'impianto, fatto salvo che
comunque   ciascun  dispositivo  dovra'  essere  sottoposto  a  detto
controllo almeno  ogni  cinque  anni:  il  controllo  riguardera'  in
particolare  le  parti  sottoposte  ai  piu' gravosi cicli di fatica,
quali il corpo, le leve mobili e i  pezzi  di  scorrimento  e  guida;
qualora  durante  le  verifiche e prove si riscontrassero anomalie il
controllo dovra' essere esteso a tutte le morse dell'impianto.
4.9.4 In occasione di tali visite sara' effettuato:
  1) l'esame delle funi nei tratti particolarmente significativi  con
il rilievo dei fili rotti visibili e dei diametri delle funi stesse:
  2)  la  verifica,  mediante  idonee  prove,  dell'addestramento del
personale da adibire alle operazioni di soccorso per il recupero  dei
viaggiatori in linea.
4.9.5  Le  date  delle  visite  devono essere comunicate, con congruo
anticipo, al competente USTIF ai fini  dell'eventuale  partecipazione
alle  verifiche  e  prove stesse di tecnici del predetto ufficio: per
gli impianti  rientranti  nelle  attribuzioni  delle  regioni  devono
altresi'   essere   informati   i  competenti  organi  regionali  per
l'eventuale partecipazione di  loro  funzionari  agli  effetti  della
regolarita' dell'esercizio.
4.9.6   I  risultati  delle  visite  debbono  essere  verbalizzati  e
registrati  nell'esemplare  dell'apposito   "libro   della   funivia"
depositato   presso   l'impianto.  Copia  del  verbale,  firmato  dal
direttore di esercizio e dal capo servizio, deve essere inviato entro
10 giorni, e comunque prima del servizio  stagionale,  al  competente
U.S.T.I.F..
4.9.7  A  seguito  di  ciascuna visita il direttore di esercizio, nel
trasmettere la copia del verbale e delle registrazioni,  comunichera'
al  competente  U.S.T.I.F.  le  proprie  motivate  conclusioni  circa
l'ammissibilita' della prosecuzione  e  della  ripresa  del  pubblico
esercizio  sull'impianto stesso, specificando le eventuali condizioni
alle quali, a  suo  giudizio,  detta  prosecuzione  o  ripresa  resta
subordinata.
4.9.8   La   prosecuzione   e   la  ripresa  del  pubblico  esercizio
dell'impianto non puo' comunque ritenersi autorizzata, ai fini  della
sicurezza,  qualora  alle  scadenze  indicate al comma 4.9.1. non sia
intervenuta, con esito favorevole, la prescritta visita da parte  del
direttore di esercizio dell'impianto stesso.
4.9.9  Resta  salva  la  facolta' del competente USTIF di revocare il
nulla osta nei riguardi della sicurezza  per  la  prosecuzione  o  la
ripresa  del  pubblico  esercizio  dell'impianto  qualora, sulla base
delle comunicazioni del direttore di esercizio ovvero delle ispezioni
effettuate dallo stesso ufficio, sorgano dubbi  sul  permanere  delle
necessarie condizioni di sicurezza.
4.9.10  Alla fine di ogni esercizio stagionale deve eseguirsi, a cura
del Direttore di esercizio, una visita per l'accertamento dello stato
dell'impianto  e  la  determinazione  degli   eventuali   lavori   da
effettuarsi durante il periodo di inattivita'.
4.9.11  Per  gli  impianti  ad  esercizio stagionale i veicoli devono
essere tolti d'opera e ricoverati a magazzino, ancorche' non  ubicato
in adiacenza all'impianto.
4.10. Revisioni speciali e generali
4.10.1  Per  le verifiche, ispezioni e prove di medio e lungo periodo
si rinvia alle apposite disposizioni emanate  con  DM  n.  23/85:  la
prosecuzione  del  pubblico  esercizio dopo il termine di scadenza di
ciascuna  revisione  e'  subordinata  all'attuazione  di  tutti   gli
adempimenti connessi con le revisioni stesse.
4.11. Verifiche delle funi e loro durata in servizio
4.11.1 Nelle verifiche periodiche per l'accertamento delle condizioni
delle  funi eseguite secondo le modalita' e la periodicita' di cui ai
paragrafi 4.8.5 e 4.9.4 deve farsi  l'esame  esterno,  effettuare  il
rilievo dei fili rotti visibili, la misura dei diametri, nonche', per
la   fune   portante-traente   il   controllo   dell'impalmatura  con
particolare  riguardo ai nodi; detto esame deve essere effettuato con
le  modalita'  speciali  che  saranno  stabilite  dal  direttore   di
esercizio  d'intesa  con  il fabbricante della fune, tenuto conto del
diametro e della formazione.
4.11.2 La fune  portante-traente  deve  essere  sottoposta  ad  esame
interno,  mediante  apparecchio  magnetoscopico  riconosciuto idoneo,
all'atto della messa in servizio, ogni due anni  fino  al  6  anno  e
successivamente  con  frequenza annuale; il direttore di esercizio in
esito a questo esame deve redigere apposito verbale nel quale riporta
i risultati, il calcolo della massima riduzione di sezione  metallica
riscontrata nonche' le conseguenti decisioni circa l'ammissibilita' o
meno  della  permanenza in servizio della fune, anche con riferimento
alle ispezioni e verifiche a  vista  nei  tratti  nei  quali  l'esame
magnetoscopico  ha  evidenziato  anomalie;  copia  del  verbale e dei
diagrammi  dell'esame   magnetoinduttivo   sono   depositate   presso
l'impianto;  copia  del  solo verbale e delle conclusioni sullo stato
della fune e' inviata al competente U.S.T.I.F.
4.11.3 Le funi dei circuiti di linea, o quelle  portanti  i  cavi  di
tali  circuiti,  devono  essere  sottoposte  ad  esame  visivo almeno
annuale  nei  tratti  interessati  da  ancoraggio  o  deviazione,  in
stazione o appoggio in linea.
4.11.4  Le  funi  devono  essere  tolte dal servizio quando sia stata
riscontrata una riduzione della resistenza  pari  al  10%  di  quella
iniziale  a  fune  nuova.  Tale  riduzione  si  valuta  in  base alla
riduzione della sezione metallica nel modo seguente: si considera  la
sezione  metallica  diminuita  della  somma delle sezioni del massimo
numero di fili riscontrati rotti, per la fune portante- traente anche
mediante l'ausilio dell'esame magnetoscopico,  su  una  lunghezza  di
fune  pari  a  4 volte il passo del filo nel trefolo cordato, o della
meta' del massimo numero di fili riscontrati rotti su  una  lunghezza
pari  a  20 volte il passo del filo nel trefolo cordato, assumendo il
valore piu' sfavorevole.
4.11.5 Indipendentemente dalla riduzione  di  resistenza  determinata
come sopra, le funi devono essere tolte d'opera quando:
  -   dall'esame   a   vista   risultino   degradazioni  tali  (quali
irregolarita' evidenti  di  cordatura,  fili  allentati,  corrosioni,
rapido    progredire   delle   rotture   ecc.)   da   destare   dubbi
sull'efficienza delle funi;
  - dall'esame magnetoscopico risultino rotture interne che sommate a
quelle esterne facciano raggiungere il  limite  di  resistenza  sopra
indicato,  oppure  corrosioni  evidenti  od  altri  inconvenienti che
possano destare dubbi sull'efficienza delle funi;
  - eccessive riduzioni di diametro, anche  in  relazione  al  limite
inferiore  al  di  sotto  del  quale non e' garantita la corsa libera
degli elementi di serraggio della morsa (vedi articolo 3.20.3);
  - siano trascorsi 5 anni dalla posa in opera per la fune tenditrice
e le funi di regolazione;
  -  siano  trascorsi  15  anni  dalla  posa in opera per le funi dei
circuiti di linea o per quelle portanti i cavi di tali circuiti.
4.11.6 Il mantenimento in opera delle funi portanti-traenti  dopo  la
scadenza  dell'8  anno  dalla  loro  posa  in  opera  rimane comunque
subordinato alle condizioni seguenti:
  - che la riduzione massima di resistenza non superi il:
     6% dalla scadenza dell'8 alla scadenza del 10 anno;
     5% dalla scadenza del 10 alla scadenza del 12 anno;
     4% dalla scadenza del 12 alla scadenza del 14 anno;
     3% dalla scadenza del 14 anno in poi;
  -  che  gli  esami  a  vista  e  magnetoscopici  diano  affidamento
sull'efficienza della fune;
  - che dopo la scadenza del 14 anno l'anello della fune non presenti
piu' di una impalmatura.
4.11.7  Fermo  restando  quanto  determinato  all'articolo precedente
4.11.6, nella fune portante-traente, nel  caso  di  un  danno  locale
dovuto  a  fatti  accidentali  e'  ammessa  la  riparazione  mediante
impalmatura, con l'avvertenza che  sull'intero  anello  sono  ammesse
solo  due impalmature e che sia rispettato tra gli estremi di esse la
distanza di cui al comma 3.4.6.
                              PARTE 5
                     NORME TRANSITORIE E FINALI
I progetti degli impianti presentati successivamente alla data del 31
dicembre 1999 dovranno soddisfare i requisiti fissati dalle  presenti
norme. Per i progetti che verranno presentati entro la predetta data,
e'  facolta'  proporre  soluzioni  costruttive  in  tutto adeguate al
presente aggiornamento.  Sono abrogate le norme  di  cui  al  decreto
ministeriale  7  luglio  1960,  n. 235, e successive modificazioni, e
tutte le precedenti disposizioni emanate in  materia,  tranne  quelle
espressamente richiamate nel testo
Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 marzo 1999
                                 Il dirigente generale: D'ANZI