ciascun giorno e con impianto predisposto al servizio, al fine di garantire sufficiente corsa, anteriore e posteriore, senza che nel corso della giornata il sistema possa andare a fine corsa meccanica, in conseguenza degli spostamenti di cui al precedente punto 13 ove peraltro la variazione complessiva della temperatura puo' essere assunta pari ad almeno 15C. 3.14.7.15 Deve essere disposta una scala graduata ad indicazione della corsa utile del pistone nel cilindro. 3.14.7.16 I carichi minimi sia sulle rulliere che sui rulli sono valutati assumendo le seguenti condizioni di tensione della fune portante-traente: 1. per i sostegni sopracorda: in corrispondenza del valore minimo nel campo di variazione; 2. per i sostegni sottocorda: in corrispondenza del valore massimo nel campo di variazione; 3. per i sostegni di ritenuta: in corrispondenza del valore minimo nel campo di variazione. 3.14.7.17 Al fine di poter assicurare il ritorno nelle stazioni dei viaggiatori con l'impianto, nel caso di perdita di tenuta del sistema, con conseguente andata a finecorsa meccanico del pistone e riduzione della tensione della fune portante-traente oltre il limite inferiore del campo di tolleranza, deve essere verificato: 1. il permanere, assumendo per il coefficiente di attrito tra fune portante-traente e gola della puleggia motrice il valore di 0,22, dell'aderenza della fune portante-traente sulla puleggia motrice nelle piu' gravose condizioni di carico e considerando inoltre la piu' sfavorevole delle seguenti fasi: - avviamento con carico in salita e con accelerazione non inferiore a 0,1 m/s2; - frenatura in discesa con decelerazione non inferiore a 0,5 m/s2; 2. il permanere del contatto tra fune e rulliere di ritenuta in qualunque condizione di carico della linea, tenendo altresi' conto, per l'avviamento di una accelerazione di 0.1 m/s2 e, per l'arresto in discesa, di una decelerazione di 0,5 m/s2; 3. il permanere di un franco minimo verticale non inferiore ad 1 m tra i veicoli e terreno normalmente innevato, od altri eventuali ostacoli sottostanti, considerando le condizioni di carico a tali effetti piu' gravose, e tenendo conto di una possibile variazione dinamica della freccia statica, valutata come previsto all'articolo 3.8.2.1. 3.14.7.18 Negli impianti a doppia fune portante-traente e' ammesso l'impiego di sistemi idraulici di tensione delle due funi portanti- traenti a condizione: 1. che venga in ogni istante, anche nei regimi transitori, garantita l'uguaglianza delle tensioni iniziali nelle due funi, con uno scarto non superiore comunque a quello compatibile con il dimensionamento del carrello: 2. che la pressione nei cilindri di tensionamento possa essere tenuta costante, con una tolleranza massima del +/- 5% rispetto al valore nominale; 3. che venga verificata l'aderenza dei due anelli di fune portante- traente sulle rispettive pulegge motrici anche nell'ipotesi che i pistoni dei tenditori idraulici vadano a finecorsa per mancanza di pressione. 3.15 Stabilita' e sicurezza delle strutture e degli elementi costitutivi dell'impianto. 3.15.1 Definizioni e generalita'. 3.15.1.1 Agli effetti delle presenti norme ed in relazione all'articolo 5, 3 comma del decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, le opere civili comprendono: - le fondazioni delle stazioni, dei sostegni di linea e delle altre opere d'arte eventualmente da realizzare lungo la linea, anche al fine di consolidamento dei terreni interessanti le fondazioni; - le strutture fisse di stazione e di linea che sopportano le coperture, gli organi meccanici, componenti strutturali che movimentano e/o guidano le funi, nonche' i carichi derivanti dai veicoli dagli operatori e dai viaggiatori; - le strutture e gli elementi costruttivi e di servizio installati in maniera permanente, in stazione ed il linea, per le ispezioni e la manutenzione. 3.15.1.2 Le strutture metalliche non considerate nel punto precedente e comunque quelle mobili, ivi compresi quelle dei veicoli, gli organi meccanici di stazione, di linea e dei veicoli, vengono definiti come "organi e/i componenti strutturali meccanici". 3.15.1.3 Per le opere civili si applicano le norme tecniche vigenti emanate in applicazione della legge 5 novembre 1971 n. 1086 (calcolo - esecuzione - collaudo) e della legge 2 febbraio 1974 n. 64 (azioni sismiche - carichi e sovraccarichi) fatte salve le seguenti precisazioni: 1. si assume convenzionalmente che gli effetti sismici non determinano incremento delle sollecitazioni derivanti dal tiro delle funi; 2. per le opere civili di stazione e di linea interessate dalle azioni delle funi o dei veicoli, con esclusione delle opere che servono esclusivamente al ricovero e/o alla manutenzione dei veicoli medesimi, valgono comunque, per le verifiche di resistenza e stabilita', le ulteriori particolari prescrizioni stabilite nel seguente articolo 3.15.3. 3.15.2 Materiali e regole di progettazione ed esecuzione. 3.15.2.1 I materiali impiegati negli elementi costitutivi dell'impianto comunque interessanti la sicurezza, in relazione alle esigenze imposte dalle condizioni di impiego ed in un campo di temperatura conforme alle caratteristiche ambientali previste per l'impianto, comunque compreso tra un minimo non superiore a 20C ed un massimo non inferiore a 50C, devono possedere: - adeguate caratteristiche meccaniche (di resistenza e di resilienza); - soddisfacente resistenza alla corrosione conseguita per qualita' propria e/o per efficaci provvedimenti di prevenzione e protezione. 3.15.2.2 Il progettista, per tutti quegli elementi il cui eventuale cedimento puo' compromettere la sicurezza delle persone, assieme ai valori delle caratteristiche meccaniche assunte alla base dei calcoli, deve indicare i controlli non distruttivi da eseguire, le zone interessate da detti controlli, nonche' la difettosita' ammissibile e le metodologie da adottare, in accordo con il decreto ministeriale 02/01/1985, n. 23. 3.15.2.3 Gli acciai utilizzati negli organi e/o componenti strutturali meccanici devono essere conformi alle norme UNI-EN 10083 se di acciaio speciale, alle norme UNI-EN 10025 se di acciaio non legato per impieghi strutturali; in quest'ultimo caso, in relazione alla fragilita' alle basse temperature valgono le indicazioni della norma CNR UNI 10011, con l'avvertenza che, secondo quanto stabilito all'articolo precedente, la temperatura minima di esercizio e' assunta non superiore a 20C, e che per gli elementi di forza dei veicoli nei quali, se saldati, e' richiesto il grado qualitativo D; nel caso di acciaio di tipo diverso, il livello qualitativo deve essere almeno equivalente e comunque deve essere conforme ad una norma armonizzata e/o a specifiche nazionali di uno dei paesi dell'Unione Europea. In ogni caso la conformita' deve risultare, quanto a caratteristiche chimiche, meccaniche e microstrutturali, da certificazione in esito a controllo specifico in conformita' alla norma UNI-EN 10204 (certificato di collaudo "3.1.B" - vedi anche articolo 4 di detta norma). 3.15.2.4 Per gli acciai speciali da bonifica utilizzati negli organi e/o componenti strutturali meccanici, ad esclusione delle molle, il cui eventuale cedimento puo' compromettere la sicurezza delle persone, deve essere comunque documentata la resilienza KV alla temperatura di 20C secondo la norma UNI 4714; le provette saranno da prelevare in numero e posizione conforme alle indicazioni delle norme pertinenti per tipo di prodotto; la media di tre valori di resilienza deve risultare non inferiore a 27 J per provette unificate 10x10 mm e tenuto conto che uno solo dei tre valori puo' essere minore di tale limite ma non inferiore a 19 J; per prodotti di spessore da 5 a 10 mm i limiti di cui sopra sono ridotti del coefficiente S, assunto pari alla sezione della provetta a fondo intaglio espressa in centimetri quadri. 3.15.2.5 L'impiego di getti in acciaio negli organi e componenti strutturali meccanici il cui eventuale cedimento puo' compromettere la sicurezza delle persone puo' essere ammesso, caso per caso e per singoli pezzi da produrre in serie, subordinatamente al favorevole giudizio dell'autorita' di sorveglianza sentita eventualmente la Commissione F.A.T., sulla base della documentazione presentata dal progettista e riguardante; l'idoneita' del materiale e le sue caratteristiche specifiche, il processo di fabbricazione ed i relativi controlli di qualita', le garanzie di uniformita' della produzione ed i controlli non distruttivi ai quali gli elementi stessi possono efficacemente essere sottoposti prima dell'immissione in servizio e durante l'esercizio. In ogni caso, ove ammessi, i getti devono essere sottoposti a trattamento di ricottura di distensione; in casi di particolare rilevanza tecnica, comunque per organi e componenti meccanici interessanti la sicurezza, potra' essere richiesta l'analisi delle autotensioni, compatibilmente con la morfologia dei getti. 3.15.2.6 i getti in ghisa negli organi e/o componenti strutturali meccanici, non sono ammessi ove il loro eventuale cedimento puo' compromettere la sicurezza delle persone; ove ammessi devono possedere caratteristiche meccaniche non inferiori a quelle stabilite per la qualita' 250, UNI ISO 185. 3.15.2.7 L'impiego di lega di alluminio negli organi e componenti strutturali meccanici e' consentito solo nell'ambito della norma UNI 863, con l'avvertenza che l'impiego di getti e' ammesso solo per la costruzione di rulli di sostegno e guida della fune. 3.15.2.8 L'impiego di materiali diversi da quelli metallici negli organi e componenti strutturali meccanici puo' essere ammesso, caso per caso, subordinatamente al favorevole giudizio dell'autorita' di sorveglianza, sentita eventualmente la Commissione per le funicolari aeree e terrestri, sulla base della documentazione prodotta dal progettista e concernente le caratteristiche del materiale. 3.15.2.9 Le giunzioni saldate nonche' quelle bullonate o chiodate, devono essere progettate in modo da consentire una precisa determinazione dei livelli di resistenza da assumere nello svolgimento delle necessarie verifiche: le regole pratiche di esecuzione, i materiali base ed i procedimenti di saldatura, relativi controlli, nonche' le unioni bullonate o chiodate devono essere conformi alla norma CNR-UNI 10011 per gli elementi in acciaio ovvero alla norma UNI 8634 per gli elementi in lega di alluminio. 3.15.2.10 Per le giunzioni saldate di materiali diversi da quelli indicati nelle citate norme CNR-UNI 10011 e UNI 8634, ovvero per giunzioni di tipo diverso, il progettista deve descrivere la procedura di esecuzione adottata suffragandola o con la conformita' a documentazione normativa e/o bibliografica specialistica da menzionare, o con il parere di un qualificato istituto di certificazione; la procedura deve riportare i seguenti elementi: a) caratteristiche degli elettrodi; b) parametri di processo; c) eventuale trattamento termico; 1) eventuali prove meccaniche di controllo; e) procedure e tipo di prove non distruttive: f) criteri di accettazione; g) caratteristiche resistenziali prevedibili. 3.15.3 Verifiche di resistenza e stabilita'. 3.5.3.1 Nella progettazione e nella realizzazione degli elementi costitutivi dell'impianto deve farsi ricorso a soluzioni semplici che consentano, con ragionevole approssimazione, una chiara e precisa determinazione dei modi di trasmissione delle forze, in valore e direzione, nonche' delle sezioni resistenti effettivamente interessate a detta trasmissione; le approssimazioni e le ipotesi di calcolo devono essere assunte a favore della sicurezza. 3.15.3.2 I metodi di calcolo devono essere chiari ed esaurienti, riconducibili alle formule classiche della resistenza dei materiali, eventualmente con l'ausilio di bibliografia specialistica da menzionare. Nel caso di verifiche condotte utilizzando il calcolo automatico, il progettista deve fornire l'individuazione del modello strutturale assunto, dei vincoli e delle azioni considerate, l'indicazione del programma idoneamente giustificato per affidabilita' dei codici di calcolo, nonche' l'esposizione chiara della simbologia, unita' di misura e schematizzazioni assunte sufficientemente dettagliate, in modo da consentire la ripetibilita' indipendente del problema; il risultato del calcolo automatico deve essere puntualmente valutato dal progettista sia per l'aspetto della corretta utilizzazione del modello, sia per l'aspetto dell'accettabilita' del risultato numerico. sia per l'aspetto della compatibilita' nei riguardi della presente norma. 3.15.3.3 Ai fini di valutare l'attendibilita' delle ipotesi di calcolo e/o dei risultati dell'analisi degli sforzi nel caso di situazioni complesse per condizioni di esercizio o per configurazione geometrica. puo' essere richiesta la verifica con procedimenti di calcolo agli elementi finiti (FEM) o agli elementi di contorno (BEM), ovvero mediante apposite prove sperimentali in condizioni corrispondenti a quelle di una situazione di esercizio particolarmente gravosa. 3.15.3.4 Tutti gli elementi costitutivi dell'impianto devono essere verificati nei riguardi dei cedimenti di cui essi possono essere oggetto. In generale devono essere svolte verifiche di resistenza allo snervamento, di resistenza alla fatica e di resistenza all'instabilita'; in particolari situazioni possono essere richieste verifiche riguardo ad altri fenomeni di cedimento: cosi' nel caso di organi soggetti a carichi impulsivi e/o di morfologia sfavorevole, o in particolari situazioni complesse, potra' essere richiesta la verifica di resistenza alla propagazione delle rotture fragili secondo i metodi della meccanica della frattura. Ove sussistano le condizioni di evidenza, possono essere viceversa omesse le verifiche palesemente non essenziali. Nel caso delle ruote dentate e degli accoppiamenti rotoidali a rotolamento, dovra' essere dichiarata l'effettuazione della verifica di resistenza all'usura con l'indicazione delle specifiche assunte a riferimento; rimane fermo quanto stabilito nell'articolo 3.12.7 per il criterio di dimensionamento dei cuscinetti delle pulegge interessate dalla fune portante4raente. 3.15.3.5 Tutti gli elementi costitutivi dell'impianto devono essere verificati secondo quanto stabilito nell'articolo 20.3 del Regolamento Generale, prendendo in considerazione le forze su di essi agenti nelle situazioni di concomitanza piu' sfavorevoli tra quelle prevedibili in servizio e fuori servizio, ivi compresi gli interventi di manutenzione e salvataggio, nonche' gli effetti degli agenti atmosferici; in particolare, per l'azione del vento si rinvia al successivo articolo 3.15.6, e per gli effetti della neve si applica la norma tecnica vigente in esecuzione della legge 2 febbraio 1974, n. 64, tenendo presente comunque i seguenti ulteriori criteri: - il carico neve al suolo puo' essere ridotto con il metodo indicato nella circolare di istruzioni applicative della citata norma, assumendo quale tempo di ritorno la durata della vita tecnica dell'impianto cosi' come definita nel decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23; - per le condizioni di esercizio, su piattaforme o piani calpestabili e simili che ragionevolmente possono considerarsi da sgombrare per operazioni di controllo preliminare all'apertura dell'impianto al servizio il carico neve puo' essere assunto pari a 2 KN/metri quadri (carico neve al suolo); 3.15.3.6 Le azioni dinamiche vanno valutate di volta in volta con giustificazioni derivanti dal calcolo e/o dall'esperienza relativa ad analoghe situazioni note. Ove analisi di questo tipo non vengano svolte, e comunque per i veicoli ed i relativi dispositivi di collegamento alla fune, si deve tener conto degli effetti dinamici assumendo che essi siano assimilabili ad oscillazioni di ampiezza pari almeno a + 50% dei carichi donde essi traggono origine. Il numero di oscillazioni deve essere calcolato moltiplicando per un adeguato fattore il numero di eventi che generano le oscillazioni; in particolare per i veicoli, i dispositivi del loro collegamento alla fune e gli elementi dell'impianto sui quali essi passano, tale fattore deve valere almeno: - 2 per ogni passaggio di veicolo su rullo; - 5 per ogni transito di veicolo, scarico, su puleggia di deviazione O di rinvio della fune; Ove il numero di tali oscillazioni sia superiore a 10.000 deve essere considerato l'effetto della fatica. tenendo presente che, nel caso in cui le condizioni di carico inducano cicli affaticanti di ampiezza variabile, ma lo spettro delle tensioni sia difficilmente determinabile o ipotizzabile, o comunque quando non venga svolta un'indagine dettagliata dei vari termini di spettro, la verifica deve essere effettua considerando il ciclo piu' sfavorevole cui l'elemento e' soggetto. 3.15.3.7 Per le opere civili interessate dalle azioni delle funi o dei veicoli, ai sensi del punto 2 dell'articolo 3.15.1.3, valgono le seguenti precisazioni: 1. per quelle in cemento armato si applicano i criteri di calcolo fissati nelle norme tecniche vigenti l'applicazione della legge 5 novembre 1971, n. 1086. considerando le combinazioni piu' sfavorevoli delle azioni cui al punto 3.15.3.5, nonche' di quelle possibili, eventualmente dinamiche, dovute a particolari condizioni di prova o controllo e/o taratura dei dispositivi di messa in tensione delle funi; 2. per quelle metalliche si applicano i criteri di calcolo contenuti nella norma CNR-UNI 10011 per l'acciaio nella norma UNI 8634 per le leghe di alluminio, considerando le azioni con i criteri di cui agli artico 3.15.3.5 e 3.15.3.6 e raggrupandole nella condizione di carico I per l'impianto in servizio, investito dal relativo vento massimo, e nelle condizioni di carico II per l'impianto fuori servizio, investito dal relativo vento massimo. Inoltre nella verifica di resistenza statica, per le condizioni di impianto in servizio, si adottano i valori delle tensioni unitarie ammissibili fissati nelle citate norme ma ridotti al 50%, con l'avvertenza che per giunzioni saldate la riduzione si applica alla tensione unitaria ammissibile per ciascun tipo di giunto. 3.15.3.8 Per gli elementi strutturali metallici dei sostegni di linea si applicano i criteri di cui al punto 2 dell'articolo precedente ed inoltre, nelle verifiche di resistenza per le condizioni di esercizio, si deve tener conto di una forza supplementare, pari al 10% della componente dell'azione massima della fune lungo l'asse de sostegno, agente in sommita', posta nel piano perpendicolare a detto asse e diretta una volta parallelamente alla linea ed un volta trasversalmente; nelle verifiche si deve altresi' tener conto sia della azioni specifiche citate negli articoli 3.17.1-3.17.6-3.17.7, sia dei limiti ivi fissati per le deformazioni elastiche. 3.15.3.9 Per le verifiche di resistenza degli organi e dei componenti strutturali meccanici si applicano le norme di seguito specificate in relazione ai materiali impiegati. 1. Per gli elementi realizzati in acciaio speciale si applicano i criteri di calcolo stabiliti dalla norma CNR per il calcolo degli alberi (B.U. n. 171-1994 del Consiglio Nazionale delle Ricerche), rispettivamente all'articolo 5 per la verifica alla resistenza statica ed all'articolo 6 per la verifica alla resistenza a fatica, tenendo presente che: - per la resistenza statica i calcoli devono considerare le combinazioni di carico piu' sfavorevoli secondo l'articolo 3.11.3.5, tenendo presenti gli eventuali effetti dinamici secondo l'articolo 3.15.3.6, e devono verificare che il grado di sicurezza, riferito alla tensione limite di resistenza statica ivi definito, risulti non minore di 3 per le situazioni di esercizio e di 1,5 per quelle di fuori esercizio; - per la resistenza a fatica i calcoli devono verificare che il grado di sicurezza dell'elemento sia non minore di 2 riferito alla tensione limite di resistenza a fatica, assunti i criteri della citata norma, con l'avvertenza che dei due metodi ivi citati all'articolo 6 deve essere impiegato il metodo "A" (range) e che i coefficienti di cui al paragrafo 6.2.2.1, K chi sigma e K chi tau, sono da assumere di valore pari a 1. 2. Per gli elementi realizzati in acciaio da costruzione, di cui alla norma CNR UNI 10011, si applicano i criteri di calcolo stabiliti nella citata norma, tenuto presente che: - per la verifica di resistenza statica detta norma si applica con le particolari prescrizioni gia' stabilite nel punto 2 del precedente articolo 3.15.3.7; - per la verifica di resistenza a fatica detta norma si applica con l'avvertenza che il grado di sicurezza complessivo dell'elemento (ym x ys) deve risultare non minore di 1,3, riferito al valore della tensione di resistenza a fatica ricavato, per ciascun particolare strutturale, dai diagrammi 8-II e 8-III ivi riportati. 3. Per gli elementi realizzati in lega di alluminio, di cui alla norma UNI 8634, si applicano i criteri di calcolo stabiliti nella medesima norma, tenuto presente che: - per la verifica di resistenza statica i calcoli devono considerare la combinazione di carico piu' sfavorevole, ai sensi dell'articolo 3.15.3.5, tenendo presenti gli eventuali effetti dinamici secondo l'articolo 3.15.3.6 e, nelle condizioni di impianto in esercizio, devono assumere per il coefficiente di sicurezza, un valore non minore di 3 per la determinazione della tensione nominale ammissibile ivi definita; - per la verifica di resistenza a fatica, il coefficiente di sicurezza di progetto, ivi definito, deve essere assunto non minore di 2. 4. In relazione alla verifica di resistenza statica, nel caso in cui siano svolte approfondite analisi strutturali, sia del tipo numerico che sperimentale, ai sensi dell'articolo 3.15.3.3, i cui risultati trovino reciproca conferma, il valore delle sollecitazioni ammesse, per le condizioni di esercizio, puo' essere incrementato dell'0% rispetto ai limiti definiti nei punti precedenti. Per situazioni del tutto occasionali per l'esercizio, eventualmente sentito il parere della CFAT, il citato valore delle sollecitazioni ammesse puo' essere raddoppiato. 3.15.3.10 Nei complessi costituiti dall'accoppiamento di due o piu' organi meccanici elementari o dall'unione di due o piu' componenti strutturali meccanici resi solidali per attrito, il grado di sicurezza dell'unione o dell'accoppiamento non deve essere minore di 3 e va convenzionalmente determinato come rapporto tra lo sforzo limite che determina lo slittamento relativo tra gli elementi uniti o tra gli organi accoppiati e lo sforzo massimo indotto nel complesso dai carichi di esercizio, nelle piu' sfavorevoli condizioni di sollecitazione come previsto agli articoli 3.15.3.5 e 3.15.3.6. 3.15.3.11 I collegamenti negli organi e/o componenti strutturali meccanici direttamente interessanti la sicurezza, se realizzati mediante bulloni sottoposti essenzialmente o prevalentemente ad azioni assiali, dovranno rispondere ai seguenti criteri: - a garanzia della stabilita' del collegamento, essi devono di norma essere realizzati con almeno tre bulloni; - fermi restando i normali criteri e gradi di sicurezza per gli altri elementi del collegamento (piastre), nei bulloni la tensione unitaria di confronto, complessivamente indotta dalle sollecitazioni dovute sia al precarico di serraggio che ai sovraccarichi di esercizio, deve risultare non superiore al carico unitario di snervamento nel caso, convenzionale, che l'aliquota di sollecitazione determinata dal solo sovraccarico cresca sino a tre volte il suo valore massimo; il calcolo deve essere svolto con riferimento alla situazione piu' gravosa. 3.15.3.12 Nelle strutture di stazione che costituiscono vie di corsa per carichi mobili, la freccia elastica di inflessione dovuta ai carichi medesimi nelle condizioni di esercizio piu' sfavorevoli, non deve superare, nel piano contenente la retta d'azione del carico principale e l'asse dell'elemento, 1/600 della luce fra gli appoggi ovvero 1/300 della luce dello sbalzo dell'elemento stesso; nel piano perpendicolare al precedente, detta freccia non deve superare 1/1200 della luce fra gli appoggi o 1/600 della luce dello sbalzo. 3.15.3.13 Le verifiche di stabilita' allo scorrimento ed al ribaltamento delle strutture portanti di stazione e di linea non devono tener conto del contributo alla stabilita' fornito dal terreno circostante le fondazioni, salvo che si tratti di roccia compatta; il grado di stabilita' deve risultare non minore di 1,5 nelle condizioni piu' sfavorevoli previste in servizio, e non minore di 1,25 nelle condizioni piu' gravose in fuori servizio; per i sostegni di linea deve essere considerata l'azione del vento esercitata su tratti di linea che si estendono alle semicampate adiacenti. 3.15.3.14 In presenza di soluzioni costruttive tali da far ragionevolmente temere fenomeni di instabilita' della struttura, o delle singole membrature, si procede alla verifica di stabilita' elastica secondo la norma CNR-UNI 10011 per gli elementi in acciaio e le norme UNI 8634 per gli elementi in lega di alluminio; le verifiche devono essere condotte per le condizioni di carico piu' sfavorevole, tenendo conto degli eventuali effetti dinamici e assumendo coefficienti di sicurezza pari a 1,5 e 1,7 rispettivamente per l'acciaio e le leghe di alluminio; sono ammessi altri metodi di verifica della stabilita' all'equilibrio purche' venga documentata equivalente sicurezza per affidabilita' e pertinenza del procedimento. 3.15.3.15 Gli elementi realizzati con materiali diversi dall'acciaio dovranno essere costruiti e calcolati in accordo con le rispettive specifiche norme UNI od equivalenti, in particolare per l'impiego di leghe di alluminio si applica la norma UNI 8634; comunque si adottano i coefficienti di sicurezza, se piu' restrittivi, indicati ai precedenti punti 3.15.3.8 e 3.15.3.9. 3.15.4 Componenti del circuiti idraullci I componenti dei circuiti idraulici eventualmente presenti devono possedere le seguenti caratteristiche: 1. il serbatoio dell'olio deve essere chiuso e dotato di dispositivi per l'eliminazione dell'acqua di condensa e di eventuali sedimenti, nonche' di indicatore di livello; 2. l'olio deve possedere viscosita' compatibile con i diversi componenti il circuito; inoltre se anche uno solo di tali componenti e' installato all'aperto, ovvero in condizioni equivalenti agli effetti del campo di temperature di esercizio, l'olio deve essere di tipo idoneo per impieghi alle temperature massima e minima prevedibili durante il servizio; tale idoneita' dovra' essere attestata dal fornitore mediante apposita certificazione; 3. le tubazioni, anche se flessibili, devono essere installate in maniera da non essere sottoposte a vibrazioni ed a sollecitazioni anormali di flessione e torsione; esse devono essere protette d a danneggiamenti e risultare ispezionabili lungo tutto il loro percorso, anche mediante smontaggio parziale delle tubazioni stesse; i giunti devono essere accessibili; 4. le tubazioni flessibili ed i raccordi devono poter sopportare il valore massimo della pressione con grado di sicurezza non inferiore a 3 rispetto al valore di scoppio. Le tubazioni rigide devono essere verificate con grado di sicurezza non inferiore a 3 rispetto al carico unitario di snervamento (o di scostamento dalla proporzionalita') del materiale costituente le tubazioni stesse; 5. i componenti del circuito idraulico, destinati al comando, alla regolazione ed al controllo, devono essere dichiarati dal costruttore idonei a sopportare, quale pressione massima di esercizio, un valore non inferiore a 2 volte la pressione nominale nelle condizioni ambientali piu' sfavorevoli. 3.15.5 Molle 3.15.5.1 Le molle impiegate negli organi meccanici ed elementi strutturali assimilabili devono, di norma, essere impiegate in compressione e rispondere, per calcolo, costruzione, assestamento, collaudo e certificazione, alle specifiche norme UNI in vigore; dette norme vanno applicate in modo che siano comunque rispettati i requisiti di seguito fissati. 3.15.5.2 Le molle, impiegate isolate o raggruppate in sistemi, possono essere del tipo ad elica cilindrica, ed in tal caso devono essere realizzate in filo tondo e corrispondere, per processo di fabbricazione, al tipo avvolto a caldo, di classe A, come definito nella UNI 7900, 4, parte, punto 2.2; ovvero possono essere del tipo a tazza, uguali o simili a quelle unificate secondo la norma UNI 8737, e in tal caso devono essere a spessore uniforme, eventualmente spianate e, se composte in pacchi, questi devono essere formati da non piu' di due molle sovrapposte con concavita' equiversa. Tipi diversi di molle sono ammessi, caso per caso, sentita la Commissione C.F.A.T., sempreche' rispondenti alle disposizioni generali del presente paragrafo. 3.15.5.3 L'acciaio impiegato deve essere del tipo previsto nelle norme di unificazione e deve essere trattato per acquisire le caratteristiche previste nelle medesime norme per lo specifico impiego; qualora sia prevista una produzione con caratteristiche meccaniche finali variabili in un campo piu' ristretto di quello fissato nelle tabelle di unificazione per ciascun materiale, la certificazione di collaudo della molla, o del lotto di molle, dovra' dimostrare la rispondenza al piu' ristretto campo prescelto tramite rilievi su provini di riferimento; altri tipi di acciai, appartenenti a famiglie che presentano caratteristiche di analoga alta resistenza, alto rapporto tra sollecitazione di snervamento e di rottura, buona resistenza a fatica ed elevata tenacita', devono risultare idoneamente documentati e giustificati. 3.15.5.4 In nessuna condizione di compressione possibile nel ciclo di lavoro delle molle ad elica cilindrica, la freccia massima conferita deve essere superiore all'80% del valore della freccia a blocco, convenzionalmente definita come differenza fra la lunghezza libera nominale e la lunghezza blocco nominale; per le molle a tazza, la freccia massima, conferita nel ciclo di lavoro, non deve superare il 75% dell'altezza libera ho, come definita dalla norma UNI 8736, sia per le molle normali che per quelle spianate, a sezione ridotta. Per le molle dei dispositivi di attacco dei veicoli alla fune valgono inoltre le condizioni di cui all'articolo 3.20.2.4. 3.15.5.5 Calcolo di resistenza e tensioni massime: a) il calcolo delle sollecitazioni, da determinare con le formule ed i fattori correttivi indicati dalle rispettive norme UNI, va riferito ai parametri nominali della molla, a condizione che lo scostamento dei loro valori effettivi sia contenuto, per le molle a elica cilindrica entro il campo di tolleranza del +/-5% e per le molle a tazza entro i valori fissati dalla norma UNI 8737; in caso contrario si tiene conto dei valori massimi e minimi piu' sfavorevoli rilevati nel lotto utilizzato; b) per le molle soggette a regime statico, se del tipo a elica cilindrica la tensione corretta di torsione piu' elevata nel ciclo di lavoro non deve superare il 55% del carico unitario di rottura a trazione del materiale impiegato, come disposto dal punto 2.3.1.2 della norma UNI 7900, parte 2; se del tipo a tazza valgono, per valori di tensione unitaria e per valori corrispondenti di freccia, le limitazioni fissate nella norma UNI 8736, punto 3.6.1; c) per le molle soggette a regime dinamico, per le quali il numero di cicli in esercizio e' superiore a 10.000, oltre alla suddetta verifica deve essere accertata la resistenza a fatica; per le molle a elica cilindrica verificando che la componente affaticante, definita come semi differenza tra il valore massimo e minimo della tensione corretta di torsione nel ciclo di lavoro, non sia superiore al 45% della resistenza del filo della molla alla fatica pulsante - con ciclo dallo zero - relativa ad una vita operativa pari al numero previsto per l'esercizio; per le molle a tazza verificando la rispondenza alle condizioni fissate nella norma UNI 8736, punto 3.6.2., con l'avvertenza di ridurre il campo di variazione delta-tau ivi citato, al 90% di quanto indicato nei diagrammi riportati nella stessa norma. 3.15.5.6 Ogni fornitura di molle deve essere sottoposta a controlli di accettazione secondo i criteri ed i piani di campionamento indicati nelle specifiche norme per la categoria A; devono comunque essere certificati i seguenti controlli: a) caratteristiche meccaniche, chimiche e metallografiche; b) caratteristiche geometriche ed elastiche; c) stato superficiale ed eventuali rivestimenti; d) controllo della perdita di carico a freddo con verifica che essa sia contenuta nel campo di tolleranza ammesso per gli scostamenti del carico di esercizio; e) controllo che la lunghezza libera, dopo la permanenza della molla alla lunghezza di blocco per una durata di 30 minuti, risulti interna al campo di tolleranza ammesso per tale grandezza; f) controllo di integrita' mediante prove non distruttive; g) per le molle soggette a regime dinamico, per le quali il numero di cicli e', in esercizio, superiore a 10.000, l'esito di prove di fatica condotte per un numero di cicli pari a quello previsto per l'esercizio, secondo le seguenti modalita': per le molle ad elica cilindrica le deformazioni impresse ciclicamente oscilleranno dallo zero a quel valore massimo cui corrisponde una tensione corretta di torsione pari al limite di resistenza a fatica pulsante relativo alla durata corrispondente al numero di cicli previsti per l'esercizio, per le molle a tazza le deformazioni impresse ciclicamente oscilleranno tra i valori 0,15 ho e 0,75 ho; ai fini della resistenza alla fatica delle molle a tazza che rientrano nei tipi previsti dalla norma UNI 8763 e' considerato sufficiente che il fornitore certifichi la corrispondenza del lotto di molle fornito ai requisiti fissati nella norma medesima. h) per le molle impiegate nellemorse per il collegamento temporaneo dei veicoli alla fune detto numero di di cicli non deve essere comunque inferiore a 500.000, e le prove di fatica devono essere eseguite su almeno 4 esemplari per ciascun lotto sopra disposto per le molle a tazza. 3.15.6 Azione del vento 3.15.6.1 L'azione esercitata dal vento sulle strutture interessate dall'azione delle funi o dei veicoli (di cui all'articolo 3.15.1.3), sugli organi dell'impianto e sui veicoli si calcola moltiplicando l'area della sezione maestra esposta al vento (in metri quadri) per un coefficiente convenzionale adimensionale "Cr" e per la pressione dinamica "q" (in Pa), espressa, in funzione della quota media "h" (in km) sul livello del mare alla quale si trova l'impianto e della velocita' del vento "V" (in Km/H), mediante la formula: V2 q = ---- (1- h/10 + h2 / 300) 20 L'azione del vento si assume di regola orizzontale ed agente staticamente in qualsiasi direzione. 3.15.6.2. il valore del coefficiente Cr puo' essere determinato sperimentalmente; in mancanza di dati sperimentali diretti si assumono convenzionalmente i seguenti valori: - Cr = 1,1 per le funi; - Cr = 1,6 per le rulliere; - per i sostegni di linea: a) Cr = 1,0 per sostegni a parete piena e sezione circolare o poligonale aventi numero di facce pari o superiori a 8; b) Cr = 1,15 per sostegni a parte piena e sezione poligonale aventi numero di facce da 5 a 7; c) Cr = 1,3 per sostegni a parete piena e sezione quadrata o rettangolare investiti dal vento normalmente a una delle facce; d) Cr = 2,8 per sostegni a struttura reticolare investiti dal vento normalmente a una faccia, calcolando come superficie resistente solo la parte piena della parete anteriore esposta al vento. 3.15.6.3 Per i sostegni di cui ai precedenti punti c) e d) dell'articolo precedente, investiti dal vento in diagonale, l'azione del vento e' da assumere del 10% maggiore di quella che si calcolerebbe per vento normale ad una faccia. 3.15.6.4 Per le cabine chiuse od aperte in alto al di sopra del parapetto, in mancanza di dati sperimentali diretti, l'azione del vento e' valutata moltiplicando la pressione dinamica per un coefficiente adimensionale convenzionalmente uguale a 1, e per l'area della sezione maestra esposta al vento, nel cui calcolo i vuoti, quando esistono, sono considerati come pieni. 3.15.6.5 L'azione del vento sulle aste di sospensione delle cabine e sulle morse, in mancanza di valori sperimentali diretti, e' valutata moltiplicando la superficie della sezione maestra esposta al vento per la pressione dinamica e per un coefficiente adimensionale convenzionale pari a 1,6. 3.15.6.6 Per le seggiole, comprese le aste di sospensione e le morse, l'azione del vento spirante orizzontalmente in direzione perpendicolare all'asse della linea si considera applicata ad una superficie resistente alla quale si applica un coefficiente adimensionale uguale ad 1, da determinare sperimentalmente mediante prove presso laboratori ufficiali; in mancanza di comprovati dati sperimentali per le seggiole senza carenatura possono essere adottati i seguenti valori convenzionali della superficie resistente trasversale da considerare esposta al vento: - seggiole monoposto 0,25 metri quadri scariche, 0,50 metri quadri cariche - seggiole biposto: 0,35 metri quadri scariche, 0,75 metri quadri cariche - seggiole triposto: 0,45 metri quadri scariche, 0,90 metri quadri cariche - seggiole quadriposto: 0,55 metri quadri scariche, 1,00 metri quadri cariche. 3.15.6.7 Per le pareti degli edifici costituenti le stazioni, quando esse facciano parte o siano comunque cellegate alle strutture che portano l'argano e gli apparecchi di tensione, si calcola l'azione del vento assumendo un coefficiente Cr = 1,2 sen alfa (alfa essendo l'angolo di incidenza del vento sulla parete considerata) se si tratta di pareti sopravento, e Cr = 0,4 se si tratta di pareti sottovento, comunque queste inclinate rispetto alla direzione del vento; la superficie da considerare e' quella effettivamente esposta al vento. 3.15.6.8 Ad impianto in servizio, agli effetti delle verifiche di resistenza e stabilita' delle strutture, la pressione dinamica da assumere del vento, e' quella del vento massimo di esercizio di cui al seguente articolo 3.15.6.10, con un minimo di 0,2 kN/ metri quadri. 3.15.6.9 Ad impianto fuori servizio si applica la norma tecnica vigente in esecuzione della legge 2 febbraio 1974, n. 64 adottando comunque una pressione dinamica del vento minima di 1,2 kN/ metri quadri. 3.15.6.10 Si definisce convenzionalmente vento massimo di esercizio, supposto spirante orizzontalmente in direzione perpendicolare ovvero longitudinale all'asse della linea, quello per il quale e' stata calcolata l'intervia (articolo 3.8.3.1); comunque la sua pressione dinamica, aumentata del 40%, non deve determinare sbandamento trasversale dei veicoli maggiore di 0,20 rad ovvero longitudinale di 0,35 rad. Il valore della velocita' del vento massimo di esercizio deve essere indicata nel Regolamento di Esercizio. 3.15.6.11 Per il punto o per i punti della linea piu' esposti al vento devono essere previsti uno o piu' dispositivi atti a rilevare la velocita' del vento e, se necessario, la direzione (vedi art. 3.12.11). 3.16 Stabilita' delle funi sugli appoggi 3.16.1 La stabilita' della fune, ad impianto in servizio, deve essere assicurata contro il pericolo di scarrucolamento sia per vento spirante orizzontalmente in direzione perpendicolare all'asse della linea, sia per effetto di qualsiasi altra azione dinamica; a tal fine si adottano i dispositivi di cui all'articolo 3.18.8 e, inoltre, rulli aventi profilo della guarnizione, profondita' di gola ed altezza libera di bordino adeguati, tenuto conto dell'esigenza di consentire agevolmente il passaggio delle morse anche se inclinate trasversalmente dell'angolo di cui all'articolo 3.18.13. La stabilita' della fune con i veicoli vuoti e ad impianto fuori esercizio, deve essere assicurata contro il pericolo di scarrucolamento per vento spirante in direzione orizzontale, perpendicolarmente all'asse della linea, verificando che il carico trasmesso dalla fune ad ogni rulliera, in assenza di vento, sia non inferiore a 0,8 volte la spinta che il vento convenzionale previsto per le verifiche di fuori esercizio, esercita sulle due semi- campate adiacenti. 3.16.2 Nelle verifiche di stabilita' della fune sulle rulliere, le ipotesi di carico piu' sfavorevoli devono essere determinate prendendo in esame il caso di un ramo, o di ambedue i rami con i veicoli, sia scarichi che a pieno carico convenzionale; comunque l'impianto va considerato a regime e le masse dei veicoli uniformemente distribuite lungo la fune. Nelle ipotesi di carico piu' sfavorevoli fra quelle innanzi indicate dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni. 1. il carico minimo trasmesso a ciascun rullo dalla fune non deve essere minore di 60 daN; 2. il carico complessivo su ogni rulliera d'appoggio, espresso in daN, non deve risultare inferiore al valore numerico corrispondente alla somma, espressa in m, delle lunghezze orizzontali delle campate adiacenti al sostegno considerato, con un minimo assoluto di 200 daN. .3 con ambedue i rami di fune senza veicoli deve essere comunque evitato il distacco della fune portante-traente dai rulli. 3.16.3 Per le rulliere di appoggio, se la sommita' dei relativo sostegno risulta al di sotto della retta congiungente la sommita' dei sostegni adiacenti (sostegno di appoggio in concavita'), il contatto della fune portante-traente con i rulli deve essere garantito anche nell'ipotesi che la tensione della fune stessa subisca un incremento convenzionale del 40% rispetto al valore massimo che detta tensione puo' assumere in corrispondenza del sostegno considerato. 3.16.4 Per le rulliere di ritenuta deve essere verificato, con l'impianto considerato a regime, nelle condizioni di carico della linea a tali effetti piu' sfavorevoli, che la fune portante-raente non si distacchi dalla rulliera quando sul veicolo sottostante gravi un carico pari a quello convenzionale fissato per i viaggiatori, incrementato del 50%; detto incremento non deve essere inferiore a 200 daN. 3.17 Costruzione dei sostegni dell'impianto 3.17.1 I sostegni in struttura metallica devono presentare una rigidezza rispetto alla torsione tale che sotto l'azione della coppia torcente, rispetto all'asse del sostegno, esercitata dalla fune in movimento sui rulli in un piano perpendicolare all'asse del sostegno nelle condizioni di carico a tali effetti piu' sfavorevoli, la rotazione massima della testata non superi l'angolo di 0,003 rad. I sostegni devono altresi' presentare una sufficiente rigidezza alla flessione, in maniera che, al passaggio dei veicoli carichi in corrispondenza di essi, non abbiano a manifestarsi deformazioni elastiche eccessive o vibrazioni disturbanti. Inoltre la rotazione determinatasi sotto l'effetto della fune fuoriuscita dalla propria sede, su uno dei due rami, anche al passaggio delle morse sulle scarpette raccoglifune, dovra' essere contenuta entro valori tali da impedire alla fune medesima la fuoriuscita dalla scarpetta stessa. Quest'ultima condizione di lavoro, prevista nei singoli progetti, deve essere giustificata sulla base di preventive prove sperimentali da effettuare su ogni tipo di sostegno, per condizioni limite di impiego prefissate, avuto riguardo al tipo di rulliera ed al tipo di morsa impiegata. 3.17.2 Tutti i sostegni di linea devono essere provvisti di idonee attrezzature per consentire al personale di accedere alle testate ed alle rulliere, fino alle loro estremita', e di effettuare in condizioni di sicurezza le necessarie operazioni di controllo e manutenzione, nonche' quelle per il soccorso; a tal fine. 1. sulle testate devono essere installati attacchi fissi per il sollevamento della fune portante-traente dalle rulliere; appositi punti d'ancoraggio, con funzioni analoghe, devono essere previsti in corrispondenza delle fondazioni dei sostegni di ritenuta; 2. il fusto dei sostegni, se di altezza superiore a 5 m, deve essere provvisto di scale equipaggiate con dispositivi atti ad impedire le cadute: 3. alle testate devono essere applicati maniglioni, mancorrenti e pedane con le necessarie protezioni, per l'accesso alle rulliere, da realizzarsi secondo le norme di cui al decreto ministeriale 04.01.1972, n. 94 e relative disposizioni applicative; 4. sulle testate devono essere installati interruttori a consenso per l'arresto dell'impianto; 5. devono essere installati altoparlanti atti a diffondere lungo la linea le comunicazioni per i viaggiatori diramate dalla stazione motrice; il funzionamento deve essere assicurato anche nell'eventualita' di mancanza di energia elettrica fornita dalla normale alimentazione. 3.17.3 Tutti gli elementi delle strutture in acciaio devono essere idoneamente protetti contro la corrosione; quelli tubolari o scatolati devono essere chiusi in modo da evitare infiltrazioni di acqua, prevedendo comunque la possibilita' di scarico della condensa, qualora non chiusi in modo ermetico. 3.17.4 I sostegni a traliccio di seggiovia devono essere a parete piena per conveniente altezza, in corrispondenza del passaggio delle seggiole. 3.17.5 I sostegni devono essere numerati progressivamente, a partire dalla stazione a valle, con caratteri chiaramente visibili ed, inoltre, dotati di cartelli monitori riportanti il divieto di accesso agli estranei. 3.17.6 Qualora in corrispondenza della testata di un sostegno siano ancorate le funi di segnalazione e telefoniche, il sostegno e la relativa fondazione andranno verificati anche nell'ipotesi di rottura di dette funi in una delle campate adiacenti. Con tale ipotesi di guasto per gli elementi del sostegno si fa riferimento alle tensioni ammissibili previste per le verifiche di fuori servizio ed il grado di sicurezza al ribaltamento ed allo scorrimento dei sostegni puo' essere ridotto a 1,25. 3.17.7 Nel caso di interferenza della morsa con gli elementi della rulliera a seguito di perdita o di bloccaggio di un rullo prima che l'impianto possa essere automaticamente arrestato, il sostegno va verificato ipotizzando che il veicolo rimanga bloccato e la fune portante-traente scorra all'interno del dispositivo di accoppiamento. Con tale ipotesi di guasto per gli elementi del sostegno si fa riferimento alle tensioni ammissibili previste per le verifiche di fuori servizio ed il grado di sicurezza al ribaltamento ed allo scorrimento puo' essere ridotto a 1,25. 3.17.8 La testata dei sostegni di ritenuta deve estendersi trasversalmente alla linea in modo tale da contenere la fune scarrucolata verso l'alto: a tal fine essa deve estendersi almeno fino ad intercettare le rette, disposte nel piano trasversale alla linea e contenente la testata, e passanti per l'asse della fune, considerata in posizione normale, ed inclinate di 45 rispetto all'orizzontale. 3.18 Rulli e rulliere 3.18.1 I rulli sui quali corre la fune portante-traente devono essere provvisti di idonea guarnizione cedevole, di forma, dimensioni e caratteristiche adeguate in relazione al diametro della suddetta fune, alle dimensioni ed alla forma delle ganasce delle morse, nonche' alla velocita' d'esercizio ed ai carichi massimi gravanti. 3.18.2 Il rapporto fra il diametro del rullo, misurato in corrispondenza dell'asse della fune portante-traente ed il diametro della fune stessa, non deve essere minore di 10 per le rulliere di appoggio e di 8 per quelle di ritenuta. 3.18.3 L'angolo di deviazione della fune portante-traente su ogni rullo, nelle condizioni di carico a tali effetti piu' sfavorevoli, ma ad impianto a regime, considerando le masse dei veicoli, scarichi o a pieno carico convenzionale, uniformemente distribuite lungo la fune stessa, non deve superare 0,07 rad. 3.18.4 Il carico massimo trasmesso a ciascun rullo di appoggio dalla fune portante-traente, nelle condizioni di carico a tali effetti piu' sfavorevoli, ma ad impianto a regime e considerando le masse dei veicoli, scarichi o a pieno carico convenzionale, uniformemente distribuite lungo la fune stessa, non deve superare il valore determinato, in daN, con la relazione Pmax = K*d*D, dove d (mm) e D (mm) sono rispettivamente il diametro della fune ed il diametro del rullo, misurato convenzionalmente sull'asse della fune, K (daN/ millimetri quadri) e' un coefficiente dipendente dalle caratteristiche della guarnizione cedevole che, per materiali correnti, puo' assumere il valore di 0,035 daN/ millimetri quadri. Valori piu' elevati possono essere ammessi, caso per caso, in relazione alla documentazione probatoria prodotta per il materiale costituente le guarnizioni, avuto riguardo anche al fenomeno dell'usura e del riscaldamento. 3.18.5 Per i rulli di ritenuta il carico massimo ammissibile va assunto pari all'80% di quello determinato per i rulli di appoggio, secondo quanto stabilito dall'articolo precedente. 3.18.6 La forma e le dimensioni della gola, a rullo nuovo ed in assenza di pressione, devono rispettare i valori riportati nel disegno seguente: ----> vedi disegno a pag. 58 della G.U. 58 <---- - larghezza guarnizione cedevole L maggiore o uguale (12+1,2 d) - inclinazione bordo metallico alfa minore o uguale 0,35 rad - inclinazione superfici guarnizione beta maggiore o uguale 0,175 rad - profondita' impronta centrale nella guarnizione a maggiore o uguale 0,05 d, con valore minimo 2 mm - altezza bordo metallico esterno alla linea c maggiore o uguale 0,2d per rulli di appoggio c maggiore o uguale 0,1 d per rulli di ritenuta, con valore min.4 mm - altezza bordo metallico interno alla linea ci maggiore o uguale c - profondita' complessiva p = a+b+c maggiore o uguale 0,45 d per rulli di appoggio p = a+b+c maggiore o uguale 0,30 d per rulli di ritenuta N.B.: d e' il valore del diametro massimo ammissibile per la fune, le dimensioni sono espresse in mm, ed il valore di p va arrotondato in eccesso. 3.18.7 Valori leggermente diversi sono ammessi, per rulli unificati, purche' nei limiti previsti dall'unificazione. 3.18.8 Le rulliere, sia di appoggio che di ritenuta, devono essere provviste di efficaci e robusti dispositivi atti a contrastare lo scarrucolamento della fune portante-traente verso l'interno della linea, antiscarrucolanti interni, nonche' di efficaci e robusti dispositivi per raccogliere la fune portante-traente eventualmente scarrucolata verso l'esterno della linea, scarpette di raccolta; i dispositivi antiscarrucolanti vanno ubicati nelle posizioni previste per i dispositivi elettrici (v. articolo 3.18.11); le scarpette di raccolta vanno posizionate in maniera tale che l'assetto della rulliera non venga modificato in modo significativo anche con fune parzialmente appoggiata su rulli e scarpette. 3.18.9 Le rulliere di appoggio possono essere del tipo oscillante trasversalmente; per questo tipo di rulliera possono essere omesse le scarpette di raccolta. 3.18.10 I dispositivi raccoglifune previsti all'articolo 3.18.8 devono avere i seguenti requisiti: 1. essere posizionati in modo tale che il loro profilo esterno intersechi la retta passante per il centro della fune, posta nella gola nuova del rullo, inclinata non meno di 30 rispetto alla verticale; 2. essere realizzati in modo da contenere efficacemente la fune eventualmente scarrucolata, lungo tutto l'arco della rulliera; 3. essere realizzati in modo da permettere, senza gravi conseguenze, il passaggio della morsa sugli stessi a velocita' nominale e per tutto lo spazio dell'arresto automatico conseguente alle condizioni di carico piu' sfavorevoli; la rispondenza alle sopraindicate prescrizioni deve essere preventivamente dimostrata con prove sperimentali su un prototipo di rulliera. 3.18.11 Tutte le rulliere devono essere provviste di idonei dispositivi per l'arresto automatico dell'impianto nell'eventualita' di scarrucolamento della fune sia verso l'esterno che verso l'interno della linea; tali dispositivi di arresto per scarrucolamento devono essere installati all'ingresso ed all'uscita di tutte le rulliere con almeno quattro rulli. Nel caso di rulliere oscillanti trasversalmente (v. articolo 3.18.9), detti dispositivi devono essere inoltre installati in corrispondenza di ogni elemento oscillante e possono essere efficaci solo per lo scarrucolamento verso l'esterno della linea. 3.18.12 La conformazione dei bilancieri deve essere tale da impedire che la fune eventualmente scarrucolata si vada ad incastrare tra i medesimi. 3.18.13 L'ingombro delle rulliere e dei dispositivi antiscarrucolanti e raccoglifune deve consentire il libero transito della morsa con il veicolo inclinato in senso trasversale alla linea, sia da un lato che dall'altro rispetto al suo assetto normale, dell'angolo corrispondente al massimo sbandamento che puo' essere assunto dal veicolo stesso per carico squilibrato, aumentato convenzionalmente di 0,20 rad. Il suddetto ingombro deve inoltre consentire una contemporanea oscillazione libera longitudinale dei veicolo di +/- 0,35 rad, rispetto al suo assetto normale tenuto conto dell'ingombro dei viaggiatori e delle strutture del veicolo quando esso si trova sulla massima pendenza (v. articolo 3.1.3). 3.18.14 Gli attacchi delle rulliere alle traverse dei sostegni devono essere realizzati in maniera che sia possibile ed agevole la correzione della loro posizione agli effetti dell'allineamento con la fune portante-traente; 3.18.15 Ai fini dei calcoli di verifica delle rulliere, l'azione trasmessa dalla fune portante-traente per effetto del vento si intende convenzionalmente ripartita per il 50% sul primo rullo, per il 33% sul secondo e per il 17% sul terzo nel caso di rulliere non oscillanti trasversalmente; ilei caso di rulliere oscillanti trasversalmente la ripartizione e' da riferire alle coppie di rulli. 3.18.16 I perni delle rulliere, ove non siano adottati altri provvedimenti che diano garanzia della conservazione nel tempo del corretto accoppiamento dei perni stessi con le proprie sedi, devono essere alloggiati in boccole antifrizione opportunamente lubrificate. 3.18.17 I rulli devono essere montati su cuscinetti a rotolamento muniti di ingrassatore che, per qualita', caratteristiche, sistema di montaggio e durata, offrano la massima affidabilita', oppure su cuscinetti a lubrificazione permanente di affidabilita' non inferiore. Le eventuali viti di serraggio delle fiancate dei rulli devono essere realizzate in modo da evitare la loro fuoriuscita. 3.18.18 La perdita o il bloccaggio di un rullo della rulliera deve ancora consentire il passaggio continuativo della fune e della morsa, nonche' il permanere dell'efficacia dei dispositivi meccanici raccoglifune. 3.18.19 Le rulliere a doppio effetto del tipo ad elementi sovrapposti, ammissibili nel caso contemplato dall'articolo 23,6 del Regolamento Generale, devono soddisfare i requisiti soprariportati per rulli e rulliere ed inoltre i seguenti: 1. i due sistemi di rulli, di appoggio e ritenuta, devono essere premuti sulla fune ciascuno da un sistema elastico, composto da almeno due molle; la rottura di una di esse deve ancora consentire il permanere della pressione minima per rullo di seguito indicata; 2. le molle devono essere impiegate in modo che nella posizione neutra della fune, a carico nullo sul sostegno, siano rispettati i valori minimi previsti per ogni rullo e per ogni rulliera all'articolo 3.16.2; nelle altre configurazioni possibili della fune i rulli devono seguire la fune medesima garantendo un carico minimo per rullo pari alla meta' del valore sopracitato; 3. la pressione massima per rullo, derivante dalla determinazione della configurazione della fune portante-traente, non deve superare, in qualsiasi condizione di carico previsto, il valore prescritto per i rulli di ritenuta; 4. l'insieme della rulliera e le molle devono essere facilmente ispezionabili; in loco deve altresi' essere possibile il controllo della corsa del sistema elastico e della pressione esercitata dai rulli sulla fune; 5. le fiancate dei rulli contrapposti non devono venire a contatto tra loro in nessuna condizione: a tal fine, la profondita' di gola, a gomma nuova ed in assenza della pressione della fune, puo' essere ridotta al 25% del diametro della fune portante-traente ed il valore del parametro c), di cui all'articolo 3.18.6, puo' essere ridotto al valore di 3 mm; 6. la necessita' per l'adozione delle rulliere a doppio effetto dovra' essere motivata con la dimostrazione che con tali rulliere viene evitato un tormento della fune portante-traente, che verrebbe determinato utilizzando sostegni di ritenuta con immediatamente adiacente un sostegno di appoggio; 7. le rulliere dovranno essere dotate di dispositivi di raccolta fune; tali dispositivi dovranno presentare una lunghezza corrispondente, nel caso di un'ipotetica fuoriuscita della fune portante-traente verso l'alto, alla maggiore lunghezza prevista per le traverse dei sostegni di ritenuta. In una prima fase, in attesa di acquisire ulteriori elementi di giudizio e di maturare la sufficiente esperienza di esercizio, l'adozione di rulliere a doppio effetto verra' limitata a rulliere a 4 + 4 rulli. 3.19 Veicoli 3.19.1 I veicoli devono essere realizzati in maniera tale da assicurare sia un comodo e sicuro assetto dei viaggiatori, sia facilita' e rapidita' di imbarco e sbarco. Di norma sono ammesse seggiole fino alla capacita' di 4 persone e cabine fino alla capacita' di 25 persone senza obbligo di agente di vettura; capacita' superiore puo' essere ammessa subordinatamente a specifiche condizioni costruttive e di esercizio che saranno da adottare caso per caso, fermi restando i criteri per la lunghezza del tracciato di cui all'articolo 3.1.2. 3.19.2 Le strutture del veicolo e la manovra dei suoi elementi mobili non devono costituire pericolo per i viaggiatori. 3.19.3 Ai fini del precedente articolo, la seggiola deve possedere i seguenti requisiti: 1. il sedile deve avere, all'altezza dei braccioli, larghezza non inferiore a 50 cm se ad un posto, a 100 cm se a due posti, a 140 cm se a tre posti ed a 190 cm se a quattro posti; la profondita' deve essere di 45-48 cm ed il bordo anteriore deve essere rivestito di materiale cedevole; lo schienale deve essere alto almeno 45 cm rispetto al piano del sedile e formare con tale piano un angolo di circa 1,57 rad; 2. in assetto normale, ma in ogni condizione di carico statico con riferimento alla sua capacita', il piano del sedile deve risultare inclinato all'indietro, rispetto all'orizzontale, di un angolo compreso fra 0,20 rad e 0,30 rad; lo schienale e l'area compresa tra il bracciolo ed il piano del sedile non devono presentare vuoti che consentano il passaggio di una sfera di diametro pari a 25 cm: l'altezza minima dei braccioli e' pari a 15 cm; 3. essere provvista di sbarra di chiusura anteriore facilmente manovrabile anche da bambini e stabile nelle due posizioni estreme: in posizione di chiusura la sbarra deve trovarsi ad una altezza non superiore a 25 cm rispetto al piano del sedile e non inferiore a 15 cm; 4. essere provvista di poggiapiedi per ciascuno dei viaggiatori trasportati, realizzato in maniera da non costituire ostacolo alle operazioni di imbarco e sbarco. L'omissione di tale poggiapiedi puo' essere concessa per particolari esigenze di servizio debitamente mo- tivate. 3.19.4 Ai fini dei precedenti articoli 3.19.1 e 3.19.2, le cabine devono possedere i seguenti requisiti: 1. i posti in piedi devono avere disponibile altezza libera interna non inferiore a 2 m; quando siano previsti solo posti a sedere detta altezza non deve superare 1,70 m; i posti a sedere devono avere disponibili sedili ad altezza dal pavimento non superiore a 0;60 m e di larghezza non inferiore a 0;45 m; 2. la capacita' e' valutata considerando convenzionalmente che ogni viaggiatore in piedi occupi da 0,18 a 0,20 m2 di "superficie utile"; nel caso siano disponibili solo posti in piedi la "superficie utile" e' valutata pari alla proiezione sul pavimento della minima sezione interna orizzontale netta utilizzabile, depurata da eventuali ingombri emergenti; nel caso siano disponibili sia posti a sedere che posti in piedi (vedi punto precedente), la "superficie utile e' da assumere pari alla somma delle proporzioni a) e b) cosi' definite: la proporzione a) e' costituita dalla sezione interna, orizzontale netta, misurata all'altezza da 1 m dal pavimento, depurata da ingombri emergenti e dalla superficie occupata dai sedili; la proporzione b) e' costituita dalla quota pari al 50% - 75% della superficie occupata dai sedili; 3. l'accesso alla cabina deve avvenire attraverso un'apertura di sufficienti dimensioni e chiudibile mediante porta ad ante o a cancello manovrabili: - se manualmente, a cura dell'agente di stazione, con dispositivo a doppia manovra, tale da garantire che l'apertura avvenga solo a seguito di apposita manovra; - se automaticamente, dopo la chiusura ne deve essere garantito il bloccaggio; 4. le cabine aperte, per tutto lo sviluppo delle pareti, ivi compreso l'elemento mobile di chiusura, devono essere provviste di parapetto di altezza non inferiore a 1,10 m; tali pareti non devono presentare vuoti che consentano il passaggio di una sfera di diametro pari a 12 cm; 5. le porte delle cabine chiuse non devono risultare apribili dall'interno da parte dei viaggiatori: 6. i rivestimenti delle cabine non devono essere costituiti da materiali che possono diventare pericolosi per l'infiammabilita': a tal fine i rivestimenti interni di tipo tessile devono possedere classe 1-IM di reazione al fuoco, mentre i tappeti antisdrucciolo ed il fasciame esterno, ivi comprese le vetrature, devono avere caratteristiche di reazione al fuoco di classe non superiore a 2; in presenza di condizioni di rischio di incendio esterno, per le stazioni e la linea, il progetto deve essere accompagnato da un apposito studio del predetto rischio di incendio con i provvedimenti del caso, sentiti eventualmente i comandi provinciali dei VVF competenti per territorio. Inoltre i vetri od i trasparenti devono essere di tipo infrangibile e comunque tale da non costituire pericolo per i viaggiatori in caso di rottura; 7. le pareti e le porte delle cabine che prevedono posti in piedi devono possedere resistenza meccanica tale da sopportare la spinta orizzontale pari a 120 daNlm applicala nella fascia compresa tra 0,90 e 1,10 m di altezza rispetto al pavimento; nel caso che le pareti a vetro o simili siano poste piu' in basso di 1,10 m rispetto al pavimento, deve essere disposto nella citata fascia un corrimano che possieda resistenza meccanica equivalente a quella delle pareti; nel caso il vetro sia posto piu' in basso di 0,50 m, a tale altezza e' posto un corrimano; tali corrimani non ricorrono quando gli schienali di eventuali sedili ne sostituiscono la funzione di contenimento della spinta orizzontale di cui sopra; 8. la struttura ed i rivestimenti devono essere tali da non subire deformazioni permanenti in caso di unti tra i veicoli con velocita' relativa pari a 1 m/s. 3.19.5 Le strutture dei veicoli costituite con elementi tubolari, scatolati o profilati chiusi, devono essere protette, sia all'esterno che all'interno, contro le corrosioni e chiuse superiormente in modo che risultino evitate infiltrazioni di acqua, prevedendo la possibilita' di scarico della condensa. 3.19.6 La sospensione del veicolo deve essere realizzata in modo tale da consentire le contemporanee oscillazioni libere longitudinali e trasversali stabilite all'articolo 3.18.13 rispetto agli organi fissi dell'impianto, tenuto conto, ove necessario, sia dell'ingombro dell'elemento mobile di chiusura in posizione aperta, sia del volume occupato dai viaggiatori, in maniera che te rulliere e gli ostacoli fissi in genere rimangano comunque fuori portata delle mani dei viaggiatori stessi e degli sci, considerati nelle rispettive posizioni normali. 3.19.7 I veicoli devono essere individuati mediante un numero di matricola ed essere contrassegnati con un numero progressivo chiaramente visibile. 3.19.8 Su richiesta del costruttore, i veicoli sono soggetti all'approvazione del tipo, indipendentemente dalla destinazione ad uno specifico impianto. 3.19.9 Il livello delle sollecitazioni calcolate deve essere verificato sperimentalmente sia staticamente che dinamicamente; la durata a fatica deve essere verificata sperimentalmente considerando un numero di cicli non inferiore a 2.000.000 ed applicando le sollecitazioni piu' sfavorevoli tra quelle calcolate e quelle verificate sperimentalmente. 3.19.10 La struttura dei veicoli deve essere tale da consentire la facile e sicura applicazione dei dispositivi di calata a terra dei viaggiatori. 3.19.11 Per le cabine chiuse, ai fini del soccorso, occorre prevedere: 1. un accesso costituito, se possibile, da una botola nel tetto e, per l'evacuazione dei passeggeri, la possibilita' di apertura della porta limitabile al minimo necessario; 2. che le zone del tetto ove si prevede il transito del personale addetto al soccorso siano realizzate con superficie antisdrucciolevole; 3. che le cabine con capacita' superiore a 15 persone siano permanentemente equipaggiate con la idonea attrezzatura per la calata al suolo dei viaggiatori; 4. che ogni cabina con capacita' superiore a 15 persone sia equipaggiata con un sistema di telecomunicazioni, atto almeno a ricevere in fonia, informazioni ed avvertimenti trasmessi dalla stazione motrice. 3.19.12 Agli effetti dei calcoli di verifica da condurre in applicazione delle presenti norme, la massa di ciascun viaggiatore e' fissata convenzionalmente in 80 kg. 3.19.13 Il collegamento tra l'elemento di sospensione del veicolo ed il dispositivo di attacco alla fune deve prevedere un giunto realizzato con due metodi, di norma diversi, ed indipendenti fra loro, e capaci comunque, ciascuno di essi, di sopportare l'intero sforzo con il grado di sicurezza prescritto dalle presenti norme per gli organi meccanici ed elementi strutturali assimilabili; lungo la sospensione non sono ammesse altre saldature. 3.20 Dispositivi di attacco dei veicoli alla fune dell'anello trattivo 3.20.1 La resistenza complessiva allo scorrimento del dispositivo di attacco del veicolo alla fune portante-traente, nelle piu' gravose condizioni ma considerando convenzionalmente per il coefficiente di attrito fra ganasce e fune un valore non superiore a quanto riportato al 3.20.2.2, non deve risultare minore di 3 volte la componente della forza peso agente sulla massima pendenza della traiettoria per la quale e' progettato il dispositivo stesso; detta resistenza dovra' comunque essere maggiore della forza peso del veicolo a pieno carico convenzionale, con un minimo di 200 daN. Nel caso di dispositivo plurimorsa ciascuna morsa deve sostenere, in assetto orizzontale, pari quota del peso complessivo del veicolo e la resistenza complessiva allo scorrimento deve essere equamente ripartita tra le morse. 3.20.2 La resistenza allo scorrimento di ciascuna morsa deve essere assicurata in ogni condizione di lubrificazione dell'accoppiamento fra ganasce e fune portante-traente; inoltre: 1. la sorgente di energia ed il meccanismo per la trasmissione alle ganasce dello sforzo di serraggio deve presentare accoppiamenti caratterizzati da resistenze d'attrito per quanto possibile ridotte e costanti nel tempo; 2. lo sforzo di serraggio necessario va determinato assumendo convenzionalmente un valore del coefficiente di attrito fra fune e ganasce di 0,16; valori diversi possono essere adottati, caso per caso, subordinatamente all'esito di esaurienti prove. Detto sforzo di serraggio va determinato tenendo conto del rendimento del cinematismo e degli scostamenti dal valore nominale dei parametri della sorgente di energia potenziale; 3. per tenere conto della riduzione di diametro della fune portante-traente, nonche' dell'usura delle ganasce o di altri organi delle morse, lo sforzo di serraggio deve risultare non inferiore al valore minimo calcolato in base alle disposizioni degli articoli 3.20.1 e 3.20.2.2, anche quando la predetta fune ha subito una riduzione di diametro convenzionalmente fissata nel 3% del suo diametro nominale. Per una variazione convenzionale del diametro nominale della fune portante-traente del +/-10%, lo sforzo di serraggio risultante non deve variare oltre il +/-25% di quello realizzato con diametro nominale della fune; 4. lo sforzo di serraggio deve essere complessivamente erogato da almeno due indipendenti sorgenti di energia potenziale: a tal fine esse possono avere le seguenti caratteristiche: - se costituite da molle elicoidali, dette sorgenti andranno disposte in parallelo in modo tale che ciascuna di esse garantisca almeno 1 ennesimo dello sforzo richiesto, ove n rappresenta il numero di molle; - se costituite da molle a tazza, queste ultime devono venir assiemate in colonne composte secondo quanto richiesto all'articolo 3.15.5.2 e devono inoltre, nell'ipotesi di rottura di un elemento, garantire la permanenza di almeno l'80% dello sforzo di serraggio richiesto; - se costituite da tipi o composizioni diverse di molle, la soluzione potra' essere ammessa caso per caso. 3.20.3 Il meccanismo di serraggio deve consentire una potenziale ulteriore corsa libera delle ganasce, nel senso della chiusura, a partire dalla posizione normale di serraggio sulla fune portante- traente; l'entita' di tale corsa libera deve essere fissata, in sede di progetto, con un margine sufficientemente ampio, tenendo conto che l'impiego della morsa nel corso dell'esercizio non e' ulteriormente consentito quando la predetta corsa libera potenziale risulti minore del 10% del diametro della fune misurata sull'impianto. 3.20.4 Il livello delle sollecitazioni calcolate deve essere verificato sperimentalmente sia staticamente che dinamicamente; la durata a fatica deve essere verificata sperimentalmente considerando un numero di cicli non inferiore a 2.000.000 ed applicando le sollecitazioni piu' sfavorevoli tra quelle calcolate e quelle verificate sperimentalmente. 3.20.5 La forma e le dimensioni del dispositivo di collegamento del veicolo alla fune devono essere tali da garantire un passaggio facile e sicuro sui rulli, limitando gli effetti d'urto e le oscillazioni disturbanti e comunque da consentire, a guarnizione nuova dei rulli, il libero passaggio rispetto ai bordi dei rulli con un'inclinazione trasversale di almeno +/-0,1 rad rispetto alla posizione normale della morsa, sia nel caso di veicoli vuoti che di veicoli a pieno carico convenzionale; le estremita' delle ganasce devono essere raccordate ad invito con adeguato raggio di curvatura, in maniera da non danneggiare la fune in relazione alle deviazioni che essa puo' subire. Inoltre l'angolo di avvolgimento delle ganasce chiuse su fune di diametro nominale non deve essere inferiore a 4,71 rad. 3.20.6 La pressione di serraggio esercitata dalle ganasce sulla fune portante-traente deve avere entita' e distribuzione tali da garantire la fune medesima da danneggiamenti locali; il diametro interno delle ganasce deve essere correlato con quello della fune. 3.20.7 La morsa deve consentire l'agevole e rapido controllo tanto della lunghezza di lavoro conferita al sistema di molle impiegato per il serraggio, quanto dell'ulteriore corsa libera potenzialmente disponibile (v. articolo 3.20.3.). 3.20.8 Ogni morsa deve essere individuata mediante un numero di matricola. 3.20.9 Presso una delle stazioni dell'impianto devono essere installate apposite apparecchiature fisse che consentano la corretta effettuazione, in modo agevole e rapido, delle seguenti prove periodiche: 1. di tenuta allo scorrimento delle morse sulla fune; 2. di verifica, al banco con idonea strumentazione fissa, degli sforzi di serraggio tra le ganasce, nonche' delle forze erogate dalle molle, al fine di controllare la permanenza sia del rendimento che dei parametri significativi della morsa. 3.20.10 Per i veicoli equipaggiati con una sola morsa di collegamento alla fune portante-traente, il rapporto fra il quadrato del carico verticale applicato dalla morsa alla fune, espresso in daN, ed il prodotto della tensione minima in tale fune, pure espresso in daN, per la sua sezione metallica, espressa in millimetri quadri deve risultare non maggiore di 0,07 daN/ millimetri quadri; all'uopo si considerano il carico verticale corrispondente alla forza-peso del veicolo al massimo carico convenzionale (v. articolo 3.19.12.), nonche' il valore minimo della predetta tensione nelle condizioni di carico della linea a tali effetti piu' sfavorevoli, ma con impianto a regime. 3.20.11 Per i veicoli equipaggiati con dispositivi di collegamento a doppia morsa, se la distanza fra i centri di esse e' minore di 15 volte il diametro della fune portante-traente, il dispositivo stesso va considerato come unico; se invece la distanza fra detti centri e' superiore a 15 volte il diametro della fune, su ciascuna delle due morse si considera gravante il 60% della forza peso del veicolo al massimo carico convenzionale (v. articolo 3.19.12), ferma restando la limitazione stabilita all'articolo precedente. 3.20.12 Su richiesta del costruttore le morse sono soggette all'approvazione del tipo, indipendentemente dalla destinazione ad uno specifico impianto. 3.20.13 Ogni impianto deve essere dotato di un veicolo speciale equipaggiato con morsa nella quale il meccanismo di serraggio eroga uno sforzo convenientemente ridotto, "morsa rossa", allo scopo di poter verificare periodicamente l'efficienza funzionale dei dispositivi di cui all'articolo 3.12.18.3; tale veicolo deve essere realizzato in maniera da non poter essere adibito al trasporto di persone; il suo peso e la distribuzione delle masse devono inoltre corrispondere, rispettivamente, a quelli del veicolo normale vuoto ovvero al massimo carico convenzionale (v. articolo 3.19.12), secondo che l'una o l'altra condizione risultino piu' sfavorevoli agli effetti dei controlli espletati dai dispositivi suddetti. Questo veicolo speciale puo' essere omesso se nell'impianto sono previsti solo i sistemi di prova citati all'articolo 3.12.18.3 per le soluzioni 1 - 2b)- 2c), a condizione che l'impianto medesimo sia dotato di speciali dispositivi, utilizzabili con procedura semplice ed efficace, atti a verificare, con periodicita' ravvicinata, l'efficienza e la corretta taratura dei dispositivi di prova. 3.20.14 E' consentito lasciare i veicoli in linea al termine del servizio giornaliero a condizione che le morse siano concepite in modo che risulti assicurato il corretto funzionamento dei meccanismi, degli organi di serraggio, in particolare per quanto riguarda i sistemi elastici, degli snodi ed in generale di tutti gli accoppiamenti in moto relativo fra loro e che lo sforzo di serraggio non possa comunque risultare ridotto per l'insorgere di anormali aumenti delle resistenze di attrito o per qualunque altra causa esterna, quali formazione di ghiaccio o accumulo di umidita'. PARTE 4 NORME Dl ESERCIZIO 4.1. Disposizioni di carattere generale 4.1.1 L'esercizio dell'impianto deve svolgersi in osservanza delle leggi e regolamenti vigenti in materia di trasporto pubblico ed in ottemperanza alle norme contenute nel Regolamento di esercizio di cui all'articolo 31 del Regolamento Generale; inoltre deve svolgersi durante i periodi di attivita', secondo l'orario giornaliero e con l'applicazione delle tariffe approvate dalle autorita' competenti. 4.1.2 Nel Regolamento di esercizio devono essere inserite tutte le speciali condizioni, prescrizioni e cautele che ai fini della sicurezza e della regolarita' del servizio, l'Autorita' di sorveglianza tecnica e gli organi regionali competenti nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ritengano di stabilire in relazione alle caratteristiche ed alle peculiarita' dell'impianto, nonche' alle conclusioni formulate dalla Commissione incaricata delle verifiche e prove funzionali di cui all'articolo 30 del Regolamento Generale. 4.1.3 Il Regolamento di esercizio deve inoltre contenere le disposizioni riguardanti: 1) il personale: quantitativo, qualifiche, mansioni ed obblighi; 2) il trasporto: modalita' di effettuazione del servizio; 3) i viaggiatori: obblighi, divieti e relative sanzioni, con riferimento a quanto stabilito dai titoli II e VII del DPR n. 753/80. 4) le istruzioni particolari per registrazioni e manutenzioni non comprese in quelle fornite dai costruttori delle parti elettriche e di quelle meccaniche di cui al decreto ministeriale 02/01/1985, n. 23 (di seguito sara' chiamato DM n. 23/85). 4.1.4 Il Regolamento di esercizio deve essere a perfetta conoscenza di tutto il personale e depositato in copia presso la stazione motrice; le disposizioni riguardanti il trasporto ed i viaggiatori, nonche' gli orari e le tariffe, devono essere esposte in maniera ben visibile al pubblico nelle stazioni ed in linea; deve essere utilizzata la segnaletica unificata esistente. 4.1.5 Agli effetti delle disposizioni per i viaggiatori di cui ai titoli II e VII del DPR n. 753/80 nonche' ai fini dell'articolo 102, 2 comma dello stesso decreto, il Regolamento di esercizio deve essere approvato dall'Ufficio periferico del D.T.T. per gli impianti rientranti nelle attribuzioni statali, ovvero dai competenti organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza rilasciato dal predetto ufficio per gli impianti rientranti nelle attribuzioni regionali. Gli orari di esercizio devono anche ottenere l'approvazione degli enti locali territoriali nelle cui competenze rientra l'impianto. 4.1.6 Il Regolamento di esercizio viene predisposto dal direttore dell'esercizio secondo schema predisposto dal D.T.T. 4.1.7. Hanno diritto al trasporto gratuito nell'esercizio delle loro funzioni: - il personale dell'autorita' di sorveglianza tecnica del D.T.T. e degli organi o enti territoriali competenti per territorio; - i membri della Commissione per le Funicolari Aeree e Terrestri costituita presso il D.T.T. 4.2. Personale 4.2.1. L'impianto deve essere provvisto del direttore dell'esercizio ai sensi dell'articolo 89 del DPR n. 753/80, nonche' del personale necessario all'esercizio, abilitato ai sensi dell'articolo 9 del medesimo DPR n. 75380, avente la seguente consistenza minima: - capo servizio; - macchinista; - agente di stazione di rinvio; - altri agenti che l'autorita' di sorveglianza o il direttore di esercizio possono richiedere, in stazione o in linea, per speciali caratteristiche dell'impianto o del suo tracciato. 4.2.2 Il capo servizio puo' svolgere le sue mansioni per piu' impianti della stessa azienda a condizione che essi formino un sistema di impianti tra loro collegati, o comunque prontamente raggiungibili, e che esista tra loro un'apparecchiatura permanente di telecomunicazione. 4.2.3 Durante il servizio l'impianto deve essere presenziato almeno dal macchinista e dagli agenti necessari secondo il precedente articolo 4.2.1; comunque l'organico del personale deve avere consistenza numerica, con personale sostitutivo, sufficiente ad assicurare la regolarita' del servizio tenuto conto delle possibili assenze per riposo, congedo e malattia. 4.2.4 I nominativi di tutto il personale adibito all'impianto con le rispettive mansioni, nonche' ogni variazione, devono essere comunicati alle competenti autorita' di sorveglianza tecnica, nonche' agli organi regionali per gli impianti rientranti nelle loro attribuzioni; l'elenco deve essere firmato dall'esercente, controfirmato sia dal direttore di esercizio che dal capo servizio e depositato in copia presso l'impianto. 4.2.5 Nel caso di impianto isolato la funzione di capo servizio, su apposita autorizzazione rilasciata dall'U.S.T.I.F., puo' essere cumulata a quella di macchinista. 4.3. Modalita' di esercizio 4.3.1 L'esercizio puo' avere carattere continuativo o stagionale; in ogni caso devono essere previsti appositi periodi di sospensione del servizio al fine di provvedere a tutti i lavori necessari alla buona manutenzione da condurre secondo le indicazioni particolari contenute nel manuale di uso e manutenzione di cui al DM n. 23/85, articolo 4.; devono inoltre essere effettuate periodicamente le verifiche e le prove di cui ai seguenti articoli, onde accertare il buono stato di conservazione ed il corretto funzionamento dell'impianto. 4.3.2 Nei periodi di esercizio il funzionamento dell'impianto deve essere particolarmente seguito dal personale addetto, verificando e curando che tutti i suoi organi siano in ordine e che tutto funzioni regolarmente; durante il servizio il macchinista e gli agenti si comportano in modo da agevolare il servizio stesso e informano tempestivamente il capo servizio di qualsiasi anormalita' riscontrata: quest'ultimo informera', se del caso, il direttore di esercizio per ottenere le necessarie istruzioni onde adottare tempestivamente i corretti provvedimenti atti ad eliminare il cattivo funzionamento. 4.3.3 Nessuna modifica puo' essere apportata dal personale al funzionamento ed agli elementi dell'impianto se non e' stata preventivamente approvata dalle competenti autorita' di sorveglianza tecnica; modifiche temporanee, ammesse solo se relative ad organi ed elementi non direttamente interessanti la sicurezza, sono tempestivamente notificate dal direttore dell'esercizio all'autorita' di sorveglianza competente per territorio con le idonee giustificazioni; le modifiche permanenti devono comunque essere approvate dall'autorita' di sorveglianza. 4.3.4 Il funzionamento dell'impianto con i dispositivi o i circuiti di sicurezza esclusi e' rigorosamente vietato; per esigenze eccezionali potra' essere completata la corsa dei viaggiatori presenti in linea, sotto la responsabilita' del capo servizio, a condizione che la natura del guasto. riconosciuta, ne consenta l'effettuazione e con ogni cautela che la situazione comporta. E' ammessa la prosecuzione del servizio con esclusione parziale - "parzializzazione" - di taluni dispositivi, esclusivamente secondo le modalita' e nei casi espressamente previsti nel Regolamento di esercizio dell'impianto. 4.3.5 Il servizio deve essere sospeso, sotto la responsabilita' del capo servizio, ogniqualvolta il vento raggiunge intensita' tale da costituire pericolo per l'esercizio e comunque quando l'intensita' supera quella del vento massimo di esercizio definito al precedente articolo 3.15.6.10; il capo servizio disporra' inoltre la sospensione del servizio quando si verifichino condizioni atmosferiche che pregiudichino a suo giudizio, la sicurezza del funzionamento, ovvero quando il vento spiri con intensita' in sensibile aumento o a raffiche che facciano temere oscillazioni pericolose per i veicoli o per le funi; a tale scopo gli addetti all'impianto osserveranno attentamente gli appositi strumenti di segnalazione, nonche' la linea, per le indicazioni da riferire al capo servizio. 4.3.6 Durante il servizio tutte le stazioni devono essere permanentemente presidiate dal personale addetto; il Regolamento di esercizio puo' contenere particolari condizioni operative per le fasi di predisposizione o di chiusura del servizio durante le quali, secondo apposite procedure, e' consentito che le stazioni non siano presidiate. 4.3.7 Quando le stazioni sono disabilitate, l'accesso alle medesime da parte del pubblico dovra' essere impedito chiudendo l'ingresso con dispositivi a serratura, ovvero con apposita transennatura, e dovranno essere apposti in punti ben visibili cartelli segnaletici con la scritta in piu' lingue: "Impianto chiuso al pubblico. E' vietato l'ingresso". 4.3.8 Nel Regolamento di esercizio, od in allegato che ne costituisca parte integrante, deve essere riportato il piano dettagliato per l'effettuazione delle operazioni di soccorso; a tal riguardo devono essere tra l'altro indicati: - numero e composizione delle squadre di salvataggio; - tratti di linea assegnati a ciascuna squadra; - mezzi di soccorso in dotazione, loro ripartizione e dislocazione; - eventuali lampade portatili in dotazione a ciascuna squadra; - apparecchi ricetrasmittenti; - modalita' da seguire per il raggiungimento dei veicoli, per la calata dei viaggiatori nelle varie campate e per ricondurli nelle stazioni. 4.3.9 Le attrezzature necessarie per l'effettuazione del soccorso in linea devono rimanere custodite presso l'impianto a cura del Capo servizio; quest'ultimo, ove previsto nel piano di soccorso, deve prontamente poter disporre, ad integrazione del personale dell'impianto, di un congruo quantitativo di persone gia' addestrate alle operazioni di soccorso sull'impianto medesimo; - all'uopo, se necessario, devono essere stipulate convenzioni tra l'esercente e le organizzazioni pubbliche (Corpo dei Vigili del Fuoco) e private (CAI, Associazione Maestri di sci, ecc.) che si impegnino a fornire il personale sussidiario per eventuali operazioni di soccorso in linea; detto personale esterno puo' adottare, se previsto in convenzione, per raggiungere i veicoli, propri mezzi e metodi a condizione che ne sia dimostrata preventivamente la compatibilita' con l'impianto. 4.3.10 Modalita' particolari per le seggiovie: 4.3.10.1 Il personale deve curare che le piste di accesso e deflusso e le relative pedane siano in ordine, senza ostacoli o discontinuita', che quelle innevate garantiscano il franco rispetto all'altezza del bordo anteriore delle seggiole secondo quanto stabilito al precedente articolo 3.8.1.4. 4.3.10.2 Nelle seggiovie adibite al trasporto promiscuo i viaggiatori comuni ed i viaggiatori con sci ai piedi devono prendere posto su veicoli distinti; a tal fine devono essere garantite le condizioni prescritte al precedente articolo 3.7.5; comunque la salita e la discesa dei pedoni dalle seggiole deve avvenire quando la velocita' del veicolo e' stabilizzata a valore non superiore a quella ammessa per i pedoni e con la rispettiva banchina presidiata dal personale addetto; 4.3.10.3 Il trasporto dei bambini di eta' inferiore a 8 anni e' consentito solo se accompagnati da adulti; per i bambini di altezza maggiore di 1,25 m. non e' richiesto l'accertamento dell'eta'; il personale addetto deve verificare il corretto assetto sul sedile e la chiusura completa della relativa sbarra. 4.3.11 E' vietata l'effettuazione di trasporto del pubblico durante le operazioni di rimessaggio dei veicoli o del loro invio in linea dal magazzino. 4.3.12 E' vietato il trasporto di persone con veicoli che non abbiano superato positivamente i controlli di efficienza e regolare posizione della morsa o delle porte in fase di lancio in linea; in tale caso si osservano rigorosamente le prescrizioni speciali contenute nel Regolamento di esercizio in relazione al tipo di morsa e di veicolo. 4.4. Servizio notturno 4.4.1 Per servizio notturno si intende quello che si effettua dopo un'ora dal tramonto del sole. Sul trasporto del pubblico nelle ore notturne il competente U.S.T.I.F. puo' rilasciare il nulla-osta tecnico solo dopo che sia stata dimostrata la sufficienza dell'impianto di illuminazione delle stazioni e della linea soprattutto nei riguardi della facilita' delle eventuali operazioni di recupero dei viaggiatori. 4.4.2 L'impianto di illuminazione elettrica deve comprendere: - luci interne delle stazioni e dei piazzali; - luci esterne atte ad illuminare sufficientemente la linea per tutto il suo sviluppo, senza provocare abbagliamento per il macchinista. Inoltre debbono essere in dotazione i seguenti ulteriori mezzi di illuminazione: - mezzi autonomi eventualmente necessari per le operazioni di recupero dei viaggiatori in linea; - mezzi autonomi in quantita' e qualita' sufficienti, comprendenti se necessario anche un gruppo elettrogeno, che costituiscano adeguata riserva di illuminazione per le stazioni e per la linea in caso di mancanza dell'energia elettrica di alimentazione dell'impianto. 4.5. Verifiche e prove periodiche e Registro-giornale 4.5.1 Le verifiche e le prove periodiche, di cui all'articolo 34 del Regolamento Generale, si distinguono in ordinarie e straordinarie; sono ordinarie quelle a scadenza fissa: giornaliere, settimanali, mensili, annuali o alla riapertura stagionale dell'esercizio; sono straordinarie quelle dopo lavori di straordinaria manutenzione o di modifica. 4.5.2 Le verifiche e prove giornaliere, e di norma anche quelle settimanali, sono effettuate dal macchinista con il controllo del capo servizio; quelle settimanali sono eseguite dal macchinista o dal capo del servizio secondo quanto stabilito dal Regolamento di esercizio in relazione alla complessita' dell'impianto; quelle mensili sono effettuate dal capo servizio con il controllo del direttore dell'esercizio; quelle annuali o di riapertura stagionale all'esercizio e quelle straordinarie sono effettuate dal direttore dell'esercizio, con la collaborazione del personale addetto all'impianto. 4.5.3 Presso l'impianto deve essere depositato il registro-giornale sul quale, in occasione dell'apertura giornaliera e delle verifiche e prove periodiche devono essere annotati i risultati delle ispezioni, verifiche e prove, e le misure prescritte effettuate. In particolare giornalmente devono essere annotati gli incaricati del servizio con i nomi dei vari agenti, le condizioni atmosferiche, la temperatura esterna, la direzione ed intensita' del vento sulla base della strumentazione disponibile; in ogni caso nel registro- giornale vanno annotati i lavori di manutenzione effettuati e tutte le anomalie riscontrate durante le visite e durante il servizio giornaliero, nonche' gli eventuali provvedimenti adottati. 4.5.4 Il registro-giornale deve essere compilato e firmato negli appositi spazi dal personale incaricato per le varie visite, controfirmato giornalmente dal capo servizio e periodicamente dal direttore dell'esercizio nel corso dei suoi sopralluoghi sull'impianto; queste ultime devono avere cadenza almeno mensile. 4.5.5 Il registro-giornale deve essere proposto dal direttore dell'esercizio sulla base del modello predisposto dal D.T.T., con le eventuali modifiche rese necessarie dalla particolarita' dell'impianto e deve essere allegato al Regolamento di esercizio per la preventiva approvazione. 4.5.6 Il registro-giornale deve essere tenuto a disposizione dei funzionari dell'autorita' di sorveglianza tecnica e degli organi regionali incaricati delle ispezioni ed esibito ad ogni loro richiesta 4.6. Verifiche e prove giornaliere 4.6.1 Prima dell'inizio del servizio si deve procedere alle seguenti verifiche e prove: 1. nella stazione motrice deve essere controllato il corretto funzionamento dell'argano, degli organi mobili (riduttore, giunti, puleggia motrice ecc.) e dei freni, verificando il loro corretto funzionamento nonche' il regolare intervento dei freni anche su comando manuale di ciascuno di essi; 2. nella stazione motrice deve essere verificato il regolare funzionamento dei motori di riserva e/o recupero nonche' dei gruppi di alimentazione di riserva, provvedendo al riscaldamento dei motori termici; 3. in ciascuna stazione deve essere controllato il regolare funzionamento delle apparecchiature elettriche di sicurezza e di telecomunicazione; in particolare i pulsanti di arresto, i telefoni e gli altoparlanti; 4. nella stazione ove sono ubicati, deve essere verificato il regolare funzionamento dei dispositivi di tensione accertando la regolare posizione del carrello di tensione, del contrappeso, ove esiste, ovvero del sistema alternativo idraulico di tensione nonche' dei suoi parametri significativi (vedi punto 2 articolo 3.14.7.14); 5. in linea, deve essere fatta una corsa di prova nel corso della quale un agente munito di idonee attrezzature (fune di calata, cinturone, radiotelefono) compira' l'intero percorso ispezionando la linea; egli in particolare portera' la sua attenzione sulle rulliere, assicurandosi che la posizione dei rulli sia corretta e che questi ruotino liberamente sui loro cuscinetti; esaminera' inoltre la percorribilita' del terreno sottostante la linea; 6. in ciascuna stazione dovra' essere verificato il regolare funzionamento dei meccanismi di lancio, di rallentamento, di movimentazione dei veicoli e dei relativi dispositivi di controllo; tali verifiche possono essere fatte durante la corsa di prova, effettuando peraltro il passaggio di tutte le morse da impiegare sugli appositi dispositivi di controllo dell'ammorsamento. 4.6.2 Dopo fenomeni atmosferici avversi (bufere, tempeste di neve, temporali, formazioni di ghiaccio, ecc.) accaduti durante la notte o che durante il giorno abbiano determinato la sospensione dell'esercizio e che possano far sospettare danni alla linea, la corsa di prova deve essere preceduta da una adeguata ricognizione. 4.7. Verifiche e prove settimanali 4.7.1 Una volta alla settimana si deve procedere alle seguenti verifiche e prove particolari: 1. durante la corsa di prova deve essere eseguita una speciale ispezione allo stato dei sostegni e delle rulliere, usando, se del caso, il veicolo di servizio appositamente attrezzato in dotazione all'impianto; durante tale ispezione devono essere controllati attentamente: l'allineamento delle rulliere, la regolare rotazione dei rulli, il consumo delle guarnizioni dei rulli e lo stato dei dispositivi di arresto in caso di scarrucolamento; 2. deve essere verificato il funzionamento dell'argano di recupero, senza provvedere all'eventuale scollegamento della puleggia motrice, e di quello eventuale di riserva, procedendo con essi alla messa in moto dell'impianto, verificando il regolare funzionamento dei relativi sistemi frenanti e controllando in tale occasione l'eventuale scorta di combustibile; 3. deve essere controllato il freno di emergenza sia con il comando moderabile che a scatto e deve essere controllato il cinematismo meccanico dell'intervento per eccesso di velocita'; 4. devono essere ispezionati nei particolari i dispositivi di tensione, con particolare riguardo agli attacchi di estremita' della fune tenditrice ed agli interruttori di fine corsa del contrappeso, ovvero del sistema di tensione idraulico e del carro mobile di rinvio; 5. devono essere controllati, verificandone la corretta posizione e funzionalita', i dispositivi di controllo dell'assetto geometrico delle morse disposti sulle rampe di ingresso e di uscita dalle stazioni; inoltre deve essere effettuata la verifica dei dispositivi di prove di funzionalita' delle morse tramite l'invio in linea della morsa di prova di cui al precedente articolo 3.20.13 (morsa rossa); negli impianti provvisti di detta morsa di prova, si effettua la verifica visiva del corretto passaggio, in corrispondenza dei dispositivi di prova, di un numero predeterminato di morse e se ne registrano le grandezze misurate affinche' sia possibile controllarne il loro comportamento nel tempo; si effettuano altresi' altre eventuali verifiche stabilite dal costruttore e dal Direttore di esercizio che sono da menzionare nel Regolamento di esercizio dell'impianto. 4.8. Verifiche e prove mensili 4.8.1 Una volta al mese devono essere attentamente verificati nei particolari i principali dispositivi meccanici, elettrici ed elettromeccanici di protezione e di sicurezza disposti nelle stazioni ed in linea e specificatamente: 1. deve essere controllata l'efficienza elettrica e meccanica di tutti i micro-interruttori di cui e' dotato l'impianto; 2. devono essere verificati l'efficienza ed i livelli di taratura delle protezioni di massima corrente e di incremento di corrente; tali verifiche devono essere eseguite usufruendo dei dispositivi di prove predisposti seguendo le istruzioni fornite dal costruttore, da inserire nel Regolamento di esercizio; 3. devono essere verificati l'efficienza ed i livelli di taratura di tutte le protezioni di velocita' (elettriche e meccaniche), lanciando l'impianto in sovravelocita', con veicoli vuoti, seguendo le istruzioni fornite dal costruttore, da inserire nel Regolamento di esercizio; 4. deve essere verificata l'efficienza dei sistemi frenanti modulati nonche', con veicoli vuoti, il permanere nel tempo degli sforzi frenanti sviluppati dai freni meccanici, eventualmente mediante prova amperometrica, seguendo le istruzioni fornite dal costruttore; 5. devono essere verificati i valori di taratura degli eventuali rele' amperometrici di comando della frenatura differenziata; 6. deve essere verificata l'efficienza dei dispositivi tachimetrici e cronometrici che comandano la caduta finale di eventuali sezioni ritardate del freno di servizio; 7. deve essere verificato lo stato di usura delle guarnizioni di tutti i freni e la regolare posizione dei ceppi dei freni stessi; 8. devono essere verificati i valori di taratura dei dispositivi di controllo del sistema di tensione idraulica, ove esista; 9. devono essere singolarmente ispezionati i sostegni di linea, con particolare riguardo alle scale di accesso ed alle pedane d'ispezione, verificando l'efficienza dei dispositivi di arresto e di controllo della posizione della fune portante-traente; 10. deve essere verificata la consistenza e la buona censervazione dell'attrezzatura per il soccorso. 4.8.2 Ciascun veicolo deve essere controllato con ispezione a vista, verificando in particolare l'efficienza dei dispositivi di chiusura, secondo le modalita' da riportare, ove necessario, nel Regolamento di esercizio in relazione alle caratteristiche del veicolo stesso. 4.8.3 Ciascuna morsa deve essere controllata con ispezione a vista, ad esempio da un punto di osservazione posto in prossimita' di una rotaia di scorrimento ove essa transita a velocita' convenientemente ridotta; si controlla lo stato di integrita' geometrica delle molle, se in vista, delle ruote di scorrimento, del rullo di comando dell'apertura/chiusura delle ganasce. 4.8.4 In relazione alle specifiche caratteristiche dell'impianto e con le modalita' definite nel Regolamento di esercizio: 1. deve essere verificata l'efficienza e la corretta taratura (livelli di intervento) dei dispositivi ubicati nelle stazioni per il controllo delle condizioni di serraggio delle morse sulla fune portante-traente di cui al precedente articolo 3.12.18.3.3; 2. deve essere effettuata la verifica dello stato di usura e della posizione geometrica delle rotaie di scorrimento delle morse, dei dispositivi di accelerazione/decelerazione dei veicoli, con particolare riguardo alla posizione delle guide di comando dell'apertura/chiusura delle ganasce rispetto alla fune, nonche' alla regolarita' dell'accoppiamento/disaccoppiamento sulla fune portante- traente; 3. deve essere effettuata la verifica del corretto cadenzamento del lancio dei veicoli in linea. 4.8.5 Ogni due mesi deve essere eseguito l'esame a vista dello stato di conservazione di tutte le funi dell'impianto, ricercando ed individuando la rottura di fili, rilevando il diametro in piu' sezioni con le modalita' specificate nel libro di manutenzione dell'impianto ed accertando lo stato di lubrificazione; per la fune portante-traente si procedera' in particolare al controllo dell'impalmatura ed in generale all'esame con velocita' ridotta, per le altre funi si mirera' l'attenzione nei punti di deviazione o di ancoraggio. Il capo servizio ha comunque l'obbligo di procedere ad accertamenti particolari, da ripetersi eventualmente ad intervalli ravvicinati, ogniqualvolta, anche per eventi esterni, possano sorgere dubbi sullo stato di efficienza delle funi. 4.8.6 Indipendentemente dalla periodicita' fissata negli articoli 4.6, 4.7 e 4.8, le verifiche e prove alle diverse parti dell'impianto sono effettuate anche ad intervalli di tempo piu' ravvicinati a giudizio del direttore di esercizio ed in base alle istruzioni fornite dai costruttori. 4.9. Verifiche e prove annuali, di riapertura all'esercizio e straordinarie 4.9.1. Per accertare lo stato di conservazione e di funzionamento di tutte le varie parti dell'impianto, il direttore dell'esercizio deve eseguire una visita generale molto accurata: - ogni anno, per gli impianti ad esercizio continuativo; - prima delle riaperture, per gli impianti ad esercizio stagionale; - dopo lavori straordinari di manutenzione o di modifica; - ogni volta che venga prescritto dal competente USTIF. 4.9.2 In occasione di tale visita devono effettuarsi le verifiche e prove di cui agli articoli 4.6, 4.7 e 4.8, nonche' quelle: 1. degli azionamenti e dei sistemi frenanti, nelle condizioni della linea caricata nel modo piu' sfavorevole per gli sforzi motori e frenanti e comunque corrispondente alle piu' gravose condizioni di esercizio; 2. dei dispositivi elettrici ed elettromeccanici di protezione e di sicurezza verificando e rilevando i livelli di intervento e le soglie previste, nonche' degli impianti di telecomunicazione. 4.9.3 Almeno una volta all'anno e comunque prima della ripresa dell'esercizio stagionale nel caso l'impianto non abbia svolto servizio per piu' di 6 mesi, deve essere effettuato un completo ed accurato controllo di tutti i dispositivi di ammorsamento dei veicoli alla fune portante-traente, seguendo le specifiche istruzioni riportate sul libro di manutenzione dell'impianto. In tale occasione devono essere effettuate le seguenti operazioni: 1. verificare il permanere sia del rendimento che dei parametri significativi delle morse, mediante l'uso delle apposite attrezzature (v. articolo 3.20.9.2) disposte in una delle stazioni: deve essere rilevata la misura delle forze di serraggio tra le ganasce e la forza erogata dalle molle sia per la configurazione corrispondente al diametro nominale della fune, che per il limite inferiore per il quale, secondo il manuale di manutenzione, la morsa puo' ancora essere utilizzata; 2. verificare il permanere della potenziale corsa libera di cui all'articolo 3.20.3; 3. verificare il permanere del valore minimo di progetto della resistenza allo scorrimento offerta da tutte le morse, chiuse sulla fune dell'impianto, ovvero in alternativa, chiuse su fune simulata al banco di prova di cui all'articolo 30.20.9; in tal caso, mediante i dispositivi forniti dal costruttore e secondo modalita' riportate nel libro di manutenzione, la prova deve essere effettuata con le ganasce della morsa serrate al diametro convenzionalmente ridotto del 3% rispetto a quello nominale della fune: comunque il Regolamento di Esercizio deve individuare il tipo di prova adottato e fissare il valore minimo del tiro di prova. 4. effettuare i controlli delle morse per verificare lo stato dei loro principali componenti: allo scopo, mediante l'uso di idonei mezzi d'officina, esse devono essere smontate per quanto necessario alla verifica delle articolazioni, delle parti mobili, di quelle soggette ad usura, nonche' dello stato del sistema elastico: comunque vanno assolti tutti quegli altri speciali adempimenti che sono previsti nel manuale fornito dal costruttore dell'impianto. Nel caso la morsa sia del tipo con le parti mobili e le molle in vista, e comunque su conforme parere del costruttore, e' consentito che lo smontaggio venga eseguito solo su un campione limitato al 20% dell'intero lotto di morse: in tale occasione sul predetto campione potra' essere fatto il controllo non distruttivo di cui al decreto ministeriale 23/1985, peraltro operando secondo un programma che comporti comunque un intervallo fra due ispezioni successive della stessa morsa non superiore a 5 anni: in ogni caso se si riscontrano anormalita' significative il Direttore di esercizio estende i citati controlli e verifiche a tutte le morse dell'impianto, fatto salvo che comunque ciascun dispositivo dovra' essere sottoposto a detto controllo almeno ogni cinque anni: il controllo riguardera' in particolare le parti sottoposte ai piu' gravosi cicli di fatica, quali il corpo, le leve mobili e i pezzi di scorrimento e guida; qualora durante le verifiche e prove si riscontrassero anomalie il controllo dovra' essere esteso a tutte le morse dell'impianto. 4.9.4 In occasione di tali visite sara' effettuato: 1) l'esame delle funi nei tratti particolarmente significativi con il rilievo dei fili rotti visibili e dei diametri delle funi stesse: 2) la verifica, mediante idonee prove, dell'addestramento del personale da adibire alle operazioni di soccorso per il recupero dei viaggiatori in linea. 4.9.5 Le date delle visite devono essere comunicate, con congruo anticipo, al competente USTIF ai fini dell'eventuale partecipazione alle verifiche e prove stesse di tecnici del predetto ufficio: per gli impianti rientranti nelle attribuzioni delle regioni devono altresi' essere informati i competenti organi regionali per l'eventuale partecipazione di loro funzionari agli effetti della regolarita' dell'esercizio. 4.9.6 I risultati delle visite debbono essere verbalizzati e registrati nell'esemplare dell'apposito "libro della funivia" depositato presso l'impianto. Copia del verbale, firmato dal direttore di esercizio e dal capo servizio, deve essere inviato entro 10 giorni, e comunque prima del servizio stagionale, al competente U.S.T.I.F.. 4.9.7 A seguito di ciascuna visita il direttore di esercizio, nel trasmettere la copia del verbale e delle registrazioni, comunichera' al competente U.S.T.I.F. le proprie motivate conclusioni circa l'ammissibilita' della prosecuzione e della ripresa del pubblico esercizio sull'impianto stesso, specificando le eventuali condizioni alle quali, a suo giudizio, detta prosecuzione o ripresa resta subordinata. 4.9.8 La prosecuzione e la ripresa del pubblico esercizio dell'impianto non puo' comunque ritenersi autorizzata, ai fini della sicurezza, qualora alle scadenze indicate al comma 4.9.1. non sia intervenuta, con esito favorevole, la prescritta visita da parte del direttore di esercizio dell'impianto stesso. 4.9.9 Resta salva la facolta' del competente USTIF di revocare il nulla osta nei riguardi della sicurezza per la prosecuzione o la ripresa del pubblico esercizio dell'impianto qualora, sulla base delle comunicazioni del direttore di esercizio ovvero delle ispezioni effettuate dallo stesso ufficio, sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza. 4.9.10 Alla fine di ogni esercizio stagionale deve eseguirsi, a cura del Direttore di esercizio, una visita per l'accertamento dello stato dell'impianto e la determinazione degli eventuali lavori da effettuarsi durante il periodo di inattivita'. 4.9.11 Per gli impianti ad esercizio stagionale i veicoli devono essere tolti d'opera e ricoverati a magazzino, ancorche' non ubicato in adiacenza all'impianto. 4.10. Revisioni speciali e generali 4.10.1 Per le verifiche, ispezioni e prove di medio e lungo periodo si rinvia alle apposite disposizioni emanate con DM n. 23/85: la prosecuzione del pubblico esercizio dopo il termine di scadenza di ciascuna revisione e' subordinata all'attuazione di tutti gli adempimenti connessi con le revisioni stesse. 4.11. Verifiche delle funi e loro durata in servizio 4.11.1 Nelle verifiche periodiche per l'accertamento delle condizioni delle funi eseguite secondo le modalita' e la periodicita' di cui ai paragrafi 4.8.5 e 4.9.4 deve farsi l'esame esterno, effettuare il rilievo dei fili rotti visibili, la misura dei diametri, nonche', per la fune portante-traente il controllo dell'impalmatura con particolare riguardo ai nodi; detto esame deve essere effettuato con le modalita' speciali che saranno stabilite dal direttore di esercizio d'intesa con il fabbricante della fune, tenuto conto del diametro e della formazione. 4.11.2 La fune portante-traente deve essere sottoposta ad esame interno, mediante apparecchio magnetoscopico riconosciuto idoneo, all'atto della messa in servizio, ogni due anni fino al 6 anno e successivamente con frequenza annuale; il direttore di esercizio in esito a questo esame deve redigere apposito verbale nel quale riporta i risultati, il calcolo della massima riduzione di sezione metallica riscontrata nonche' le conseguenti decisioni circa l'ammissibilita' o meno della permanenza in servizio della fune, anche con riferimento alle ispezioni e verifiche a vista nei tratti nei quali l'esame magnetoscopico ha evidenziato anomalie; copia del verbale e dei diagrammi dell'esame magnetoinduttivo sono depositate presso l'impianto; copia del solo verbale e delle conclusioni sullo stato della fune e' inviata al competente U.S.T.I.F. 4.11.3 Le funi dei circuiti di linea, o quelle portanti i cavi di tali circuiti, devono essere sottoposte ad esame visivo almeno annuale nei tratti interessati da ancoraggio o deviazione, in stazione o appoggio in linea. 4.11.4 Le funi devono essere tolte dal servizio quando sia stata riscontrata una riduzione della resistenza pari al 10% di quella iniziale a fune nuova. Tale riduzione si valuta in base alla riduzione della sezione metallica nel modo seguente: si considera la sezione metallica diminuita della somma delle sezioni del massimo numero di fili riscontrati rotti, per la fune portante- traente anche mediante l'ausilio dell'esame magnetoscopico, su una lunghezza di fune pari a 4 volte il passo del filo nel trefolo cordato, o della meta' del massimo numero di fili riscontrati rotti su una lunghezza pari a 20 volte il passo del filo nel trefolo cordato, assumendo il valore piu' sfavorevole. 4.11.5 Indipendentemente dalla riduzione di resistenza determinata come sopra, le funi devono essere tolte d'opera quando: - dall'esame a vista risultino degradazioni tali (quali irregolarita' evidenti di cordatura, fili allentati, corrosioni, rapido progredire delle rotture ecc.) da destare dubbi sull'efficienza delle funi; - dall'esame magnetoscopico risultino rotture interne che sommate a quelle esterne facciano raggiungere il limite di resistenza sopra indicato, oppure corrosioni evidenti od altri inconvenienti che possano destare dubbi sull'efficienza delle funi; - eccessive riduzioni di diametro, anche in relazione al limite inferiore al di sotto del quale non e' garantita la corsa libera degli elementi di serraggio della morsa (vedi articolo 3.20.3); - siano trascorsi 5 anni dalla posa in opera per la fune tenditrice e le funi di regolazione; - siano trascorsi 15 anni dalla posa in opera per le funi dei circuiti di linea o per quelle portanti i cavi di tali circuiti. 4.11.6 Il mantenimento in opera delle funi portanti-traenti dopo la scadenza dell'8 anno dalla loro posa in opera rimane comunque subordinato alle condizioni seguenti: - che la riduzione massima di resistenza non superi il: 6% dalla scadenza dell'8 alla scadenza del 10 anno; 5% dalla scadenza del 10 alla scadenza del 12 anno; 4% dalla scadenza del 12 alla scadenza del 14 anno; 3% dalla scadenza del 14 anno in poi; - che gli esami a vista e magnetoscopici diano affidamento sull'efficienza della fune; - che dopo la scadenza del 14 anno l'anello della fune non presenti piu' di una impalmatura. 4.11.7 Fermo restando quanto determinato all'articolo precedente 4.11.6, nella fune portante-traente, nel caso di un danno locale dovuto a fatti accidentali e' ammessa la riparazione mediante impalmatura, con l'avvertenza che sull'intero anello sono ammesse solo due impalmature e che sia rispettato tra gli estremi di esse la distanza di cui al comma 3.4.6. PARTE 5 NORME TRANSITORIE E FINALI I progetti degli impianti presentati successivamente alla data del 31 dicembre 1999 dovranno soddisfare i requisiti fissati dalle presenti norme. Per i progetti che verranno presentati entro la predetta data, e' facolta' proporre soluzioni costruttive in tutto adeguate al presente aggiornamento. Sono abrogate le norme di cui al decreto ministeriale 7 luglio 1960, n. 235, e successive modificazioni, e tutte le precedenti disposizioni emanate in materia, tranne quelle espressamente richiamate nel testo Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 marzo 1999 Il dirigente generale: D'ANZI