Art. 5. Sono approvati i tipi delle suddette monete d'argento conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle allegate riproduzioni fotografiche che fanno parte integrante del presente decreto. Le impronte, eseguite in conformita' delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato. Il presente decreto sara' inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 marzo 1999 Il direttore generale: Draghi