Art. 5.
  Sono approvati i tipi delle suddette monete d'argento conforme alle
descrizioni tecniche ed artistiche  indicate agli articoli precedenti
ed alle allegate riproduzioni fotografiche che fanno parte integrante
del presente decreto.
  Le impronte,  eseguite in conformita' delle  anzidette descrizioni,
saranno riprodotte in piombo  e depositate presso l'Archivio centrale
di Stato.
  Il presente decreto  sara' inviato alla Ragioneria  centrale per la
registrazione  e  sara'  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 1 marzo 1999
                                        Il direttore generale: Draghi