Art. 2.
  1. La presente autorizzazione entra  in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale ed ha  validita' fino al
novantesimo  giorno  successivo   all'emanazione  delle  disposizioni
attuative della direttiva 95/16/CE.
  2. Entro il  periodo di validita' della  presente autorizzazione il
Ministero   dell'industria,  del   commercio  e   dell'artigianato  -
Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato
tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la
certificazione.
  3.   Nel  caso   di   accertata  inadeguatezza   sia  tecnica   che
professionale, la  presente autorizzazione viene sospesa  con effetto
immediato. Nei casi di particolare gravita' si procede alla revoca.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 febbraio 1999
                                      Il direttore generale: Visconti