Art. 2.
  I  soggetti  che intendono  porre  in  commercio, a  partire  dalla
vendemmia  1999,  i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
"Valdichiana", ed i cui vigneti non sono compresi in tutto o in parte
nell'albo  dei  vigneti  attualmente  operante presso  le  camere  di
commercio  competenti per  territorio, sono  tenuti ad  effettuare la
denuncia dei rispettivi  terreni vitati, entro il 30  giugno 1999, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, recante  norme relative  all'albo dei  vigneti ed  alla denuncia
delle uve.