Art. 2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1999, i vini a denominazione di origine controllata "Valdichiana", ed i cui vigneti non sono compresi in tutto o in parte nell'albo dei vigneti attualmente operante presso le camere di commercio competenti per territorio, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, entro il 30 giugno 1999, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve.