Art. 3. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 1999, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Toscana, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente. Nelle denunce dei terreni vitati i conduttori hanno cura di indicare le tipologie della denominazione di origine controllata "Valdichiana" ottenibili da ciascuna delle unita' produttive e possono altresi' indicare per quali opzioni vendemmiali intendano rivendicare la produzione, tenuto conto della compatibilita' di piattaforma ampelografica prevista per ciascuna tipologia del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valdichiana". Gli organi della regione Toscana, in sede di accertamento di idoneita' di ciascuna superficie vitata, stabiliscono le compatibilita' e le opzioni ammesse ai fini dell'istituzione dell'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata "Valdichiana" ed il successivo rilascio delle ricevute di produzione da parte della camera di commercio competente per territorio.