Art. 3.
  I  vigneti denunciati  ai sensi  del  precedente art.  2, solo  per
l'annata  1999,   possono  essere  iscritti  a   titolo  provvisorio,
nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
se a giudizio degli organi  tecnici della regione Toscana, le denunce
risultino sufficientemente  attendibili, nel  caso in cui  la regione
stessa  non  abbia  ancora   potuto  effettuare,  per  impossibilita'
tecnica,  gli  accertamenti  di idoneita'  previsti  dalla  normativa
vigente.
  Nelle  denunce  dei  terreni  vitati i  conduttori  hanno  cura  di
indicare  le tipologie  della  denominazione  di origine  controllata
"Valdichiana"  ottenibili  da  ciascuna  delle  unita'  produttive  e
possono  altresi' indicare  per quali  opzioni vendemmiali  intendano
rivendicare  la  produzione,  tenuto conto  della  compatibilita'  di
piattaforma  ampelografica   prevista  per  ciascuna   tipologia  del
disciplinare  di  produzione  dei  vini a  denominazione  di  origine
controllata "Valdichiana".
  Gli  organi  della regione  Toscana,  in  sede di  accertamento  di
idoneita'   di   ciascuna    superficie   vitata,   stabiliscono   le
compatibilita'  e   le  opzioni  ammesse  ai   fini  dell'istituzione
dell'albo  dei vigneti  della  denominazione  di origine  controllata
"Valdichiana" ed il successivo  rilascio delle ricevute di produzione
da parte della camera di commercio competente per territorio.