Art. 4.
  I vini  della denominazione di origine  controllata "Bianco vergine
Valdichiana"  che alla  data  di pubblicazione  del presente  decreto
nella Gazzetta  Ufficiale trovansi  gia' confezionati  o in  corso di
confezionamento  in bottiglie  o  altri recepienti  di capacita'  non
superiore  a cinque  litri  e siano  conformi  alle disposizioni  del
decreto   dirigenziale  29   settembre  1995   -  modificazioni   del
disciplinare  di  produzione  dei  vini a  denominazione  di  origine
controllata "Bianco vergine Valdichiana",  usufruiscono di un periodo
di smaltimento:
  di dodici mesi, per il prodotto giacente presso ditte produttrici o
imbottigliatrici;
  di diciotto mesi, per il  prodotto giacente presso ditte diverse da
quelle di cui sopra;
  di ventiquattro mesi,  per il prodotto in commercio  al dettaglio o
presso esercizi pubblici.
  Trascorsi  i termini  sopra  indicati, le  eventuali rimanenze  del
prodotto  confezionato nei  recipienti di  cui sopra,  possono essere
commercializzate,  fino  ad  esaurimento,   a  condizione  che  entro
quindici  giorni dalla  scadenza dei  termini sopra  stabiliti, siano
denunciate alla camera  di commercio competente per  territorio e che
sui recipienti  sia apposta la  scritta "vendita autorizzata  fino ad
esaurimento"  o in  alternativa su  di essi  sia riportato  l'anno di
produzione delle  uve ovvero  l'indicazione che trattasi  di prodotto
ottenuto  dalla  vendemmia 1998  o  di  anni precedenti,  purche'  le
predette indicazioni siano veritiere o documentabili.