Art. 4. I vini della denominazione di origine controllata "Bianco vergine Valdichiana" che alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale trovansi gia' confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recepienti di capacita' non superiore a cinque litri e siano conformi alle disposizioni del decreto dirigenziale 29 settembre 1995 - modificazioni del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Bianco vergine Valdichiana", usufruiscono di un periodo di smaltimento: di dodici mesi, per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici; di diciotto mesi, per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra; di ventiquattro mesi, per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze del prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate, fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla camera di commercio competente per territorio e che sui recipienti sia apposta la scritta "vendita autorizzata fino ad esaurimento" o in alternativa su di essi sia riportato l'anno di produzione delle uve ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 1998 o di anni precedenti, purche' le predette indicazioni siano veritiere o documentabili.