Art. 5.
  I  vini  a denominazione  di  origine  controllata "Bianco  vergine
Valdichiana",  che alla  data di  pubblicazione del  presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale, trovansi allo stato sfuso presso le cantine
produttrici, possono essere designati con la denominazione di origine
controllata "Valdichiana" bianco o  "Valdichiana" bianco vergine alle
seguenti condizioni:
  a) i relativi quantitativi devono essere denunciati, entro sessanta
giorni dalla  data di pubblicazione del  presente decreto all'ufficio
territorialmente   competente   dell'Ispettorato  centrale   per   la
repressione delle frodi;
  Trascorso tale termine, senza che la denuncia sia stata effettuata,
sara'  considerata  opzione  del  detentore  a  non  avvalersi  della
possibilita' di  designazione del vino detenuto  con la denominazione
di origine  controllata "Valdichiana"  bianco o  "Valdichiana" bianco
vergine;
  b)  le  uve  utilizzate  devono  essere  state  denunciate  per  la
produzione  di  vini  con  la denominazione  di  origine  controllata
"Bianco  vergine   Valdichiana"  e   devono  essere   state  prodotte
nell'ambito del territorio delimitato dall'art. 3 del disciplinare di
produzione   dei  vini   a  denominazione   di  origine   controllata
"Valdichiana".
  c) i quantitativi di vino corredati dai requisiti previsti ai punti
a)  e  b)  debbono  essere   sottoposti  ad  esame  chimicofisico  ed
organolettico,  come previsto  dall'art. 13  della legge  10 febbraio
1992, n. 164, ai fini  della valutazione di rispondenza dei requisiti
stabiliti dall'unico  disciplinare di produzione  della denominazione
di origine controllata "Valdichiana".