Art. 5. I vini a denominazione di origine controllata "Bianco vergine Valdichiana", che alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, trovansi allo stato sfuso presso le cantine produttrici, possono essere designati con la denominazione di origine controllata "Valdichiana" bianco o "Valdichiana" bianco vergine alle seguenti condizioni: a) i relativi quantitativi devono essere denunciati, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto all'ufficio territorialmente competente dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi; Trascorso tale termine, senza che la denuncia sia stata effettuata, sara' considerata opzione del detentore a non avvalersi della possibilita' di designazione del vino detenuto con la denominazione di origine controllata "Valdichiana" bianco o "Valdichiana" bianco vergine; b) le uve utilizzate devono essere state denunciate per la produzione di vini con la denominazione di origine controllata "Bianco vergine Valdichiana" e devono essere state prodotte nell'ambito del territorio delimitato dall'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valdichiana". c) i quantitativi di vino corredati dai requisiti previsti ai punti a) e b) debbono essere sottoposti ad esame chimicofisico ed organolettico, come previsto dall'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, ai fini della valutazione di rispondenza dei requisiti stabiliti dall'unico disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Valdichiana".