Art. 5.
  1.  E' autorizzata  la stampa  del modello  di cui  all'art. 1,  da
utilizzare per la compilazione meccanografica.
  2.  I modelli  di cui  al comma  1 vanno  riprodotti su  stampati a
striscia continua di formato a  pagina singola oppure a pagina doppia
ripiegabile.  Le facciate  di  ogni modello  devono  essere tra  loro
solidali e  lungo i  lembi di separazione  di ciascuna  facciata deve
essere stampata  l'avvertenza: "attenzione  non staccare".  Sul bordo
dei modelli stessi deve essere  stampata la dicitura: "All'atto della
presentazione il modello deve essere  privato delle bande laterali di
trascinamento".
  3.  I modelli  di  cui  al comma  1  devono  presentare i  seguenti
requisiti:
  stampa realizzata con le caratteristiche  ed il colore previsti per
il modello di  cui all'art. 1 ovvero  stampa monocromatica realizzata
utilizzando il colore nero;
  conformita' di struttura e sequenza con il modello approvato con il
presente decreto, anche  per quanto riguarda la sequenza  dei campi e
l'intestazione dei dati richiesti.
  4. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi
occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro
i seguenti limiti:
  larghezza minima cm 19,5 - massima  cm 21,5; altezza minima cm 29,2
- massima cm 31,5.
  5.  Le  dimensioni per  il  formato  a pagina  doppia  ripiegabile,
esclusi  gli spazi  occupati dalle  bande laterali  di trascinamento,
possono variare entro i seguenti limiti:
  larghezza minima  cm 35 - massima  cm 42; altezza minima  cm 29,2 -
massima cm 31,5.
  6. I modelli meccanografici composti  da due facciate predisposti a
pagina doppia  ripiegabile, ferme restandole dimensioni  indicate nel
comma 5,  devono rispettare la  sequenza delle facciate  nel seguente
ordine:
   nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.
  7.  Sul frontespizio  dei modelli  predisposti ai  sensi dei  commi
precedenti devono  essere indicati  gli estremi  del soggetto  che ne
cura la stampa e quelli del presente decreto.