Art. 6.
  1.  E'  autorizzata,  con   le  stesse  caratteristiche  richiamate
nell'art.  5,   la  riproduzione  e  la   contemporanea  compilazione
meccanografica del  modello indicato nell'art. 1  mediante l'utilizzo
di  stampanti laser  o  di  altri tipi  di  stampanti che,  comunque,
garantiscano la chiarezza e l'intelligibilita' dei modelli nel tempo.
  2.  E'  altresi' autorizzata  la  riproduzione  e la  contemporanea
compilazione meccanografica  del modello con  le stampanti di  cui al
comma 1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:
  colore, dimensioni,  conformita' di struttura e  sequenza aventi le
stesse caratteristiche di cui all'art. 5;
  indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;
  bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrita'
del  modello e  la permanenza  nel tempo.  Il bloccaggio  deve essere
applicato esclusivamente  sul lato  sinistro del  modello e  non deve
superare un  centimetro dal bordo.  Per il bloccaggio  possono essere
utilizzati sistemi  di incollaggio ovvero sistemi  di tipo meccanico.
Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.
  3. Sul frontespizio  dei modelli di cui ai  commi precedenti devono
essere  indicati  i dati  identificativi  del  soggetto che  cura  la
predisposizione  delle   immagini  utilizzate  per   la  riproduzione
mediante stampanti di cui al comma 1 dei modelli stessi e gli estremi
del presente decreto.