(all. 1 - art. 1)
 
                         ISTRUZIONI GENERALI
 
1. PREMESSA (LE NOVITA' SUI SOGGETTI PASSIVI)
2. IN QUALI CASI OCCORRE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ICI
3. CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE
4. COME SI DICHIARANO LE PARTI CONDOMINIALI
5. A CHI VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE
6. PAGAMENTO DELLñICI
MODALITA' DI COMPILAZIONE
7. GENERALITA'
8. FRONTESPIZIO
9. COMPILAZIONE DEI QUADRI DESCRITTIVI DEGLI IMMOBILI
9.1. Casi di compilazione di piu' quadri per lo stesso immobile
9.2. Come compilare i singoli campi
9.3. Avvertenza
9.4. Modelli aggiuntivi
9.5. Firma
 
                  PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
                        (modalita' e termini)
APPENDICE
 
                         ISTRUZIONI GENERALI
 
1
PREMESSA (LE NOVITA' SUI SOGGETTI PASSIVI)
A  decorrere  dal  primo  gennaio 1998, in forza dell'articolo 58 del
decreto legislativo n. 446 del 15  dicembre  1997,  la  soggettivita'
passiva ICI e' stata estesa al superficiario ed enfiteuta, nonche' al
locatario  finanziario  (si  avverte  che  il  contratto di locazione
finanziaria  -  cd.    leasing  -  ha  una   connotazione   giuridica
caratteristica  e ben diversa dal contratto di locazione semplice; il
locatario semplice  rimane  completamente  estraneo  al  rapporto  di
imposta ICI).
L'assunzione  della  soggettivita'  passiva ICI in commento avviene a
decorrere  dalla  data  della  concessione  del  diritto   reale   di
superficie  sull'area,  ovvero della concessione del diritto reale di
enfiteusi sul suolo, ovvero della stipula del contratto di  locazione
finanziaria, laddove siffatti diritti siano acquisiti successivamente
al  31  dicembre 1997; avviene, invece, a decorrere dal primo gennaio
1998, qualora i diritti medesimi siano stati acquisiti  anteriormente
a quest'ultima data.
Una  eccezione  e'  prevista  per  l'ipotesi  in  cui il contratto di
locazione finanziaria si riferisca ad un  fabbricato  il  cui  valore
deve  essere  calcolato sulla base delle scritture contabili ai sensi
del comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo  n.  504  del  30
dicembre  1992;  in  tal  caso  (ferma  restando  l'assunzione  della
soggettivita' passiva in capo al locatario  finanziario  a  decorrere
dal  primo  gennaio  1998  per  i  contratti,  del  tipo in commento,
stipulati antecedentemente a tale  data)  qualora  il  contratto  sia
stipulato  successivamente  al  31  dicembre  1997,  la soggettivita'
passiva  si  trasferisce  dal  locatore  al  locatario  finanziario a
decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello  nel  corso
del  quale  e'  stato stipulato il contratto (pertanto, ai fini della
presente dichiarazione, se la  stipula  del  contratto  in  esame  e'
avvenuta  nel 1998, la soggettivita' passiva per l'anno 1998 continua
a rimanere  in  testa  al  locatore  finanziario;  sara'  soltanto  a
decorrere  dal  1999  che  il locatario finanziario subentrera' nella
soggettivita' passiva ICI)
Per quanto concerne il diritto di superficie, si avverte che nulla e'
innovato, con il predetto articolo 58, per il  periodo  in  cui  deve
essere  assunto  ad  oggetto della tassazione il fabbricato. Infatti,
come chiarito nella circolare riportata in Appendice  sotto  la  voce
"Superficie  (diritto di ...)" il concessionario che ha realizzato la
costruzione e' soggetto passivo ICI  relativamente  alla  stessa,  in
quanto ne e' proprietario.
L'innovazione  si  ha,  invece,  per  il  periodo  in cui deve essere
assunto ad oggetto della tassazione il suolo, ovverosia  nel  periodo
che va dalla costituzione del diritto di superficie fino alla data di
ultimazione  dei  lavori di costruzione ovvero, se precedente, fino a
quella  di  utilizzo  del  fabbricato.  Per  gli  anni   di   imposta
antecedenti   al   1998  soggetto  passivo  per  tale  suolo  era  il
proprietario  con  diritto  di  rivalsa  sul  superficiario,  con  la
conseguenza  che,  laddove il proprietario fosse il Comune e il suolo
insistesse sul suo territorio, non essendo il comune soggetto passivo
ICI di se stesso e quindi non potendo esserci rivalsa, si  verificava
una  esclusione  da imposizione del suolo.  A partire dall'anno 1998,
invece, soggetto passivo ICI per il suolo concesso in  superficie  e'
il  superficiario  e, quindi, in particolare, la cooperativa edilizia
concessionaria del  diritto  di  superficie  su  aree  di  proprieta'
comunale.
2
IN QUALI CASI OCCORRE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ICI
La presente dichiarazione Ici deve essere prodotta limitatamente agli
immobili,  siti  nel  territorio  dello Stato, per i quali, nel corso
dell'anno 1998, si sono verificate modificazioni nella  soggettivita'
passiva oppure nella struttura o destinazione determinante un diverso
debito di imposta.
A   titolo   esemplificativo,   vi  e'  l'obbligo  di  presentare  la
dichiarazione  se  nel  Î98  si  e'  verificata  una  delle  seguenti
circostanze:
- gli immobili sono stati trasferiti o su di essi e' stato costituito
(o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso abitazione, enfiteusi,
superficie,  ovvero  un  diritto di locazione finanziaria. Si ricorda
che e' un diritto reale di abitazione  quello  spettante  al  coniuge
superstite  ai  sensi  dell'art.  540 del codice civile ed al coniuge
separato convenzionalmente  o  per  sentenza  sulla  casa  adibita  a
residenza  familiare,  nonche'  quello  del  socio  della cooperativa
edilizia (non  a  proprieta'  indivisa)  sull'alloggio  assegnatogli,
ancorche'    in   via   provvisoria,   e   quello   dell'assegnatario
dell'alloggio  di  edilizia  residenziale  pubblica  concessogli   in
locazione  con  patto  di  futura  vendita e riscatto (a quest'ultimo
riguardo, vedasi in Appendice la voce "Assegnatari");
-  gli  immobili  hanno  perso  (oppure  hanno acquistato) il diritto
all'esenzione o all'esclusione dall'Ici;
- gli immobili hanno cambiato caratteristiche: es., terreno  agricolo
divenuto  area  fabbricabile o viceversa; area fabbricabile su cui e'
stata
ultimata la costruzione del fabbricato (o, al  contrario,  fabbricato
divenuto  area edificabile); fabbricato la cui rendita catastale deve
essere cambiata a seguito di modificazioni strutturali;  appartamenti
che  hanno  smesso di essere adibiti ad abitazione principale (o che,
viceversa, sono stati destinati ad abitazione  principale  nel  corso
del Î98); costruzione che ha perso la caratteristica della ruralita';
- il valore dell'area fabbricabile e' variato.
Per quanto concerne i suoli concessi in superficie od enfiteusi e gli
immobili  dati  in  locazione  finanziaria  antecedentemente al primo
gennaio 1998, e che si trovino ancora in  tale  situazione  al  primo
gennaio  1998, poiche', come sopra detto, il 1998 e' il primo anno in
cui  il  superficiario,  l'enfiteuta  ed  il  locatario   finanziario
subentrano  al  proprietario  nella  soggettivita'  passiva  ICI, gli
immobili in commento  dovranno  essere  denunciati  con  la  presente
dichiarazione.  Ovviamente  non  devono  essere  denunciati  i  suoli
concessi in superficie, sui quali e' stata realizzata la  costruzione
antecedentemente al primo gennaio 1998 in quanto, come chiarito nella
menzionata  circolare riportata in appendice, l'oggetto di tassazione
ICI e' gia divenuto il solo fabbricato con assunzione della  relativa
soggettivita'  passiva da parte del concessionario che ne e' divenuto
proprietario pieno.
ATTENZIONE
La dichiarazione va fatta anche se le  variazioni,  essendo  avvenute
verso  la  fine  del  1998, non si riflettono sull'ammontare dell'Ici
dovuta per tale anno, ma solo su quella dovuta per il Î99.
NOTA:
Si precisa che non vanno dichiarati:
- gli immobili comunque esenti o esclusi dall'Ici per  l'intero  anno
1998,  anche  se  siano  stati  venduti,  o se su di essi siano stati
costituiti diritti reali di godimento.Si ricorda che l'ICI colpisce i
fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli (per  la  loro
definizione   vedasi   in   Appendice  la  voce  "Area  fabbricabile,
fabbricato e terreno agricolo - definizione") per cui restano esclusi
dall'ambito  di  applicazione  dell'imposta  gli  immobili  che   non
possiedono  siffatte  caratteristiche (per casi particolari vedasi in
Appendice le voci "Terreni agricoli - casi di esenzione"; "Superficie
- Trattamento fiscale"). Per informazioni sulle esenzioni  vedasi  le
voci "Esenzioni"; "Terreni agricoli - casi di esenzione";
-  i  fabbricati  per  i  quali  l'unica  variazione e' rappresentata
dall'attribuzione o dal cambiamento della rendita catastale;
- i terreni agricoli per i quali l'unica variazione e'  rappresentata
dal cambiamento del reddito dominicale;
-  i  fabbricati  interamente  posseduti  da  imprese e distintamente
contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e  sforniti  di
rendita catastale, per i quali l'unica variazione nel corso dell'anno
1998   e'   data   dall'attribuzione   della  rendita,  oppure  dalla
annotazione negli atti catastali della "rendita proposta"  a  seguito
dell'espletamento  della  procedura prevista nel regolamento adottato
con il decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 19 aprile  1994,
oppure  dalla  contabilizzazione  di  costi  aggiuntivi  a  quello di
acquisizione,   stante   che  tale  rendita  o  costi  incrementativi
influiscono  sulla  determinazione  del  valore  solo   a   decorrere
dall'anno  1999  (ovviamente devono essere denunciati con la presente
dichiarazione i  fabbricati  in  discorso  per  i  quali,  nel  corso
dell'anno  1997, sia stata attribuita la rendita catastale oppure sia
stata annotata negli atti catastali la predetta  "rendita  proposta",
oppure   per   i   quali,   durante   l'anno  medesimo,  siano  stati
contabilizzati costi incrementativi).
ATTENZIONE
Non costituiscono causa di variazione e quindi  non  determinano,  di
per se', l'obbligo di presentazione della dichiarazione:
-  l'assoggettamento  dell'immobile  ad  aliquota  o aliquote diverse
rispetto a quella applicata per il 1997;
- l'applicazione, per l'abitazione principale, della detrazione nella
misura annua superiore alle  lire  200.000,  oppure  della  riduzione
dell'imposta  fino  alla meta', a seguito dell'apposita deliberazione
adottata dal comune;
- l'applicazione della detrazione o  riduzione  di  imposta  per  gli
alloggi regolarmente assegnati in locazione semplice dagli IACP;
-  l'aumento,  rispetto al 1996, del 5 per cento del valore catastale
dei fabbricati e del 25 per cento di quello dei terreni agricoli;
- l'aumento del valore contabile, per effetto dell'aggiornamento  dei
coefficienti  di  attualizzazione (v. decreto Ministro finanze del 24
marzo 1998,  su  G.U.  n.  86  del  14  aprile  1998),  dei  predetti
fabbricati interamente posseduti da imprese.
-  la stipulazione di un contratto di locazione finanziaria nel corso
dell'anno 1998, riguardante fabbricati il cui    valore  deve  essere
calcolato  sulla  base delle scritture contabili ai sensi del comma 3
dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992,  atteso  che  in
tal  caso,  come  gia'  evidenziato,  soltanto  dal  1999 si avra' la
variazione della soggettivita' passiva.
3
CHI DEVE PRESENTARE
LA DICHIARAZIONE
I mutamenti  di  soggettivita'  passiva  nel  corso  dell'anno  1998,
qualunque  ne  sia la causa (ad esempio, a seguito di compra vendita,
donazione, successione ereditaria,  costituzione  od  estinzione  dei
cennati  diritti  reali  di  godimento, locazione finanziaria) devono
essere dichiarati, separatamente, sia da chi  ha  cessato  di  essere
soggetto  passivo che da chi ha iniziato ad esserlo. Le modificazioni
strutturali o di destinazione dell'immobile, determinanti un  diverso
debito  di  imposta,  intervenute  nel  corso  dell'anno 1998, devono
essere dichiarate dal soggetto passivo, ovverosia  dal  titolare  del
diritto di proprieta' piena oppure, qualora l'immobile sia gravato da
diritto  reale  di  godimento o sia oggetto di locazione finanziaria,
dall'usufruttuario, enfiteuta, superficiario, locatario  finanziario.
Per quanto concerne i suoli concessi in superficie od enfiteusi e gli
immobili  dati  in  locazione  finanziaria  antecedentemente al primo
gennaio 1998, e che si trovino ancora in  tale  situazione  al  primo
gennaio  1998,  essi devono essere dichiarati, separatamente, sia dal
concedente  che  dal  concessionario  salvo   restando,   ovviamente,
l'esonero  per  il  comune di presentare la sua dichiarazione qualora
sia diretta a se' stesso.
Nota bene:
-   Il   diritto   di  abitazione  che  fa  scattare  l'obbligo  alla
dichiarazione Ici e' un diritto reale di godimento che non va confuso
col diritto di servirsi dell'immobile per effetto di un contratto  di
locazione,  affitto  o  comodato.  Il  locatario,  l'affittuario o il
comodatario non hanno alcun obbligo per quanto riguarda l'Ici;
-  Nel  caso  che  piu'  persone  siano  titolari  di  diritti  reali
sull'immobile  (es.: piu' proprietari; proprieta' piena per una quota
e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare  e'  tenuto  a
dichiarare la quota ad esso spettante. Tuttavia, e' consentito ad uno
qualsiasi dei titolari di presentare dichiarazione congiunta, purche'
comprensiva di tutti i contitolari;
-  La  dichiarazione  deve  essere  presentata  anche  dai  residenti
all'estero, se questi posseggono immobili in Italia.
4
COME SI DICHIARANO
LE PARTI CONDOMINIALI
Per le parti comuni dell'edificio indicate nel n.  2  dell'art.  1117
del  codice  civile  accatastate  in  via autonoma (o di cui e' stato
chiesto l'accatastamento  in  via  autonoma)  la  dichiarazione  deve
essere  presentata  dall'amministratore  del  condominio per conto di
tutti  i  condo'mini.   Qualora   l'amministrazione   riguardi   piu'
condomi'ni,   per   ciascuno  di  essi  va  presentata  una  distinta
dichiarazione, escludendo in  ogni  caso  gli  immobili  appartenenti
all'amministratore.
5
A CHI VA PRESENTATA
LA DICHIARAZIONE
La  dichiarazione  Ici  deve  essere presentata, con le modalita' che
saranno specificate piu' avanti, al Comune nel  cui  territorio  sono
ubicati gli
immobili  denunciati.  Se  gli  immobili sono ubicati in piu' Comuni,
devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i  Comuni
(in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili
situati  nel  territorio  del  Comune al quale la dichiarazione viene
inviata).  Se l'immobile e' situato nel territorio di piu' Comuni, lo
si considera interamente situato nel Comune nel  quale  si  trova  la
maggior  parte  della  superficie  (per talune fattispecie, vedasi in
Appendice, la voce "fabbricato su piu' comuni".
6
PAGAMENTO DELL'ICI
A differenza dell'Irpef, l'Ici viene pagata nello stesso anno  a  cui
si riferisce e, pertanto, nell'anno 1998 l'ICI relativa a tale anno.
II. MODALITA' DI COMPILAZIONE
7
GENERALITA'
La   prima   delle   due   facciate   del  modello  Ici  e'  dedicata
all'indicazione del Comune destinatario e dei dati identificativi del
contribuente (e dei contitolari,  laddove  venga  resa  dichiarazione
congiunta)  nonche' dell'eventuale "denunciante", qualora diverso dal
contribuente; la seconda e' destinata alla descrizione degli immobili
per i quali sussiste l'obbligo della denuncia (e cioe' - si ripete  -
non  tutti  gli  immobili  posseduti, ma solo quelli che hanno subito
variazioni nel corso del '98).  Se il modello non e'  sufficiente  ne
vanno  utilizzati  altri  avendo  cura,  in questo caso, di indicare,
nell'apposito  spazio posto in calce alla seconda facciata di ciascun
modello adoperato, il  numero  totale  dei  modelli  compilati.    Il
modello di dichiarazione e' composto di tre esemplari, di cui uno per
il Comune, un secondo necessario per l'elaborazione meccanografica (i
quali  vanno  presentati  insieme  secondo le modalita' indicate piu'
avanti) e  un  terzo  riservato  al  contribuente.  Si  consiglia  di
cominciare  da  questo  a  compilare  la  dichiarazione  in  modo  da
correggere eventuali errori prima di passare alla compilazione  degli
altri due esemplari.
La  compilazione va effettuata con la massima chiarezza (a macchina o
a mano a carattere stampatello) e ciascun esemplare deve contenere  i
medesimi  dati;  se  viene  utilizzata  la carta carbone, deve essere
assicurata la leggibilita' nonche'  l'esatto  allineamento  dei  dati
alle singole voci.
Si  consiglia, inoltre, di conservare la "copia per il contribuente",
che risultera' necessaria, oltre che  per  motivi  di  documentazione
personale,   per   la  compilazione  di  eventuali  dichiarazioni  di
variazione per  gli  anni  successivi.    I  modelli  possono  essere
ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali.
8
FRONTESPIZIO
Sul  frontespizio  deve  essere indicato il Comune destinatario della
dichiarazione (e, cioe', come gia' detto, quello sul  cui  territorio
insiste  interamente  o  prevalentemente la superficie degli immobili
dichiarati).   Nel quadro dedicato al  "contribuente"  (da  compilare
sempre)  devono  essere  riportati  i  dati  identificativi di chi ha
posseduto (a titolo di proprieta' piena  oppure,  qualora  l'immobile
sia  gravato da diritto reale di godimento o sia oggetto di locazione
finanziaria, a titolo  di  usufrutto,  uso,  abitazione,  superficie,
enfiteusi,   leasing)   nel   corso   dell'anno  1998,  gli  immobili
denunciati.  Per quanto concerne i suoli concessi  in  superficie  od
enfiteusi    e   gli   immobili   dati   in   locazione   finanziaria
antecedentemente al primo gennaio 1998, e  che  si  trovino  in  tale
situazione  alla  predetta  data,  la  dichiarazione  che,  come gia'
anticipato,  deve  presentare  il  concedente,  riportera'   i   dati
identificativi del concedente medesimo.
Il  quadro  e'  unico  e  serve sia per le persone fisiche che per le
societa', gli enti pubblici o privati, le associazioni o  fondazioni,
i condomini, ecc.
Le  persone  non  residenti  in  Italia devono indicare, nello spazio
riservato al domicilio fiscale, lo Stato estero di residenza  con  la
specificazione  della  relativa  localita' ed indirizzo.   In caso di
presentazione della dichiarazione da  parte  dell'amministratore  del
condominio  per  le  parti comuni dell'edificio va indicato il codice
fiscale del condominio e la sua denominazione nonche', in  luogo  del
domicilio fiscale, l'indirizzo del condominio stesso.
Il  quadro intestato al "denunciante" (diverso dal contribuente) deve
essere compilato nel caso che il contribuente sia deceduto ovvero sia
stato privato della disponibilita' dei suoi beni; in  particolare  il
quadro  va  compilato:  dall'erede  (in  caso  di piu' eredi, saranno
indicati i dati di uno  di  essi);  dal  curatore  fallimentare;  dal
commissario    liquidatore    in    caso   di   liquidazione   coatta
amministrativa.
Questo  quadro  deve  essere  compilato  anche  nei  casi  in  cui il
contribuente sia rappresentato o in forza della legge o a seguito  di
titolo  negoziale;  in  particolare, va compilato: dal rappresentante
legale  o  negoziale;  dal  socio  amministratore;  dal   commissario
giudiziale;  dal  liquidatore  in  caso  di  liquidazione volontaria;
dall'amministratore del  condominio.  La  natura  della  carica  deve
essere indicata nell'apposito rigo.
Anche  nell'ipotesi  di  compilazione  di  questo  secondo quadro va,
comunque, sempre compilato il quadro intestato al "contribuente".  Il
quadro dei "contitolari" deve essere compilato solo per gli  immobili
per i quali viene presentata dichiarazione congiunta.
Per  l'indicazione dei dati relativi a ciascun contitolare, vedasi le
corrispondenti istruzioni fornite per contribuente-dichiarante.
Regole analoghe a quelle  sopraindicate  per  la  compilazione  della
dichiarazione  presentata  dall'erede di persona fisica per conto del
"de cuius" valgono nel caso di presentazione della  dichiarazione  in
presenza  di fusione o scissione. In particolare, in caso di fusione,
la  societa'  incorporante  (o  risultante)   dovra'   provvedere   a
presentare  la  propria  dichiarazione  per  denunciare  l'inizio del
possesso degli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza
degli effetti dell'atto di fusione ai sensi  dell'art.  2504-bis  del
codice   civile   e   dovra'   inoltre  provvedere  a  presentare  la
dichiarazione per conto  delle  societa'  incorporate  (o  fuse)  per
denunciare la cessazione del possesso.  A questi
ultimi   effetti,  nel  riquadro  relativo  al  Denunciante  andranno
indicati i dati relativi  al  rappresentante  della  stessa  societa'
incorporante  (o  risultante);  nel riquadro relativo al Contribuente
andranno indicati i dati della societa' incorporata (o fusa) e  nello
spazio   riservato   alle  Annotazioni  dovranno  essere  fornite  le
ulteriori   informazioni   per   l'individuazione   della    societa'
incorporante (o risultante).
Nel  caso  di  scissione totale, ciascuna delle societa' beneficiarie
procedera' alla presentazione della  propria  dichiarazione  per  gli
immobili  ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti
dell'atto di scissione ai  sensi  dell'art.  2504-decies  del  codice
civile.   Una   delle   societa'  beneficiarie  dovra'  provvedere  a
presentare la dichiarazione per conto della societa'  scissa  con  le
stesse   regole   di   compilazione  sopraindicate  per  il  caso  di
dichiarazione da parte della societa' incorporante (o risultante) per
conto della societa' incorporata (o fusa).
 
                         ISTRUZIONI GENERALI
 
 
9
COMPILAZIONE DEI QUADRI DESCRITTIVI DEGLI IMMOBILI
Ogni  quadro  descrittivo  del  singolo  immobile  si  compone di tre
settori. Il primo (che comprende  i  campi  da  1  a  19)  serve  per
indicare  come  si e' andata modificando la titolarita' di possesso e
la tipologia dell'immobile nel corso dell'anno 1998; il secondo  (che
comprende  i  campi  da  20  a  23)  serve per indicare la situazione
esistente alla data del 31 dicembre 1998; il terzo serve per indicare
gli estremi del titolo di acquisto o di cessione.
La compilazione del secondo settore  (intitolato  "situazione  al  31
dicembre  1998"),  pur  non  essendo necessaria per la determinazione
dell'imposta relativa all'anno  1998,  e'  essenziale  in  quanto  la
sussistenza  o  non  di  variazioni  nel  corso  dell'anno  1999, con
eventuale obbligo di presentazione della relativa  dichiarazione  nel
2000,   va  verificata  con  riferimento  alla  situazione  esistente
nell'ultimo giorno dell'anno 1998.
Si faccia, ad esempio, l'ipotesi di  un  fabbricato,  venduto  il  20
aprile  1998  ad  una  persona  che  lo  ha  adibito a sua abitazione
principale per la restante parte dell'anno. Il venditore,  nel  primo
settore, indichera' 4 mesi di possesso, nel secondo specifichera' che
il  fabbricato non e' piu' in suo possesso al 31/12/1998 evidenziando
cosi' di non avere l'obbligo di dichiararlo nel 2000.
Il  compratore,  nella  sua  dichiarazione,  indichera',  nel   primo
settore, 8 mesi di possesso, mentre nel secondo settore specifichera'
che il fabbricato e' destinato ad abitazione principale alla data del
31/12/1998 evidenziando cosi' (a meno che non intervengano variazioni
nell'anno  1999)  che  non  gli  incombe l'obbligo di dichiararlo nel
2000.
In Appendice, alla  voce  "Quadri  descrittivi  (compilazione)"  sono
riportati  altri  esempi che chiariscono le modalita' di compilazione
di questi settori.
9.1. Casi di compilazione di piu' quadri per lo stesso immobile.
Possono verificarsi casi in cui il contribuente debba utilizzare piu'
quadri descrittivi relativamente allo stesso immobile.
Si considerino, fra le piu' frequenti, le seguenti ipotesi:
a) terreno agricolo al primo gennaio 1998, diventato area edificabile
dal 20 settembre 1998.
Il contribuente compilera'  due  quadri;  nel  primo  descrivera'  il
terreno  agricolo, indicando come periodo di suo possesso 9 mesi; nel
secondo
descrivera' l'area edificabile, indicandone il possesso  in  3  mesi.
Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 1998" deve essere
compilato   limitatamente   all'area   fabbricabile,  essendo  questa
l'ultima caratteristica assunta dall'immobile (va  lasciato,  quindi,
in bianco il predetto settore corrispondente a quello descrittivo del
terreno  agricolo).  Per  evidenziare  che  si  tratta  dello  stesso
immobile deve essere dato ai due quadri lo  stesso  numero  d'ordine,
con  l'aggiunta  di  una sottonumerazione progressiva (ad esempio: il
primo  quadro  sara'  contraddistinto  con il numero d'ordine 1/1; il
secondo con il numero d'ordine 1/2);
b) area edificabile al primo gennaio 1998, diventata terreno agricolo
dal 10 giugno 1998.
Il  contribuente  seguira'   gli   stessi   criteri   sovraenunciati,
descrivendo  nel  primo  quadro l'area edificabile, con un periodo di
possesso di 5 mesi; nel secondo, il terreno agricolo, con un  periodo
di  possesso  di 7 mesi, e compilando il settore della "situazione al
31 dicembre 1998" solo corrispondentemente al terreno agricolo;
c) area edificabile al primo gennaio 1998,  sulla  quale  sono  stati
ultimati i lavori di costruzione il 25 ottobre 1998.
Il  contribuente,  analogamente,  compilera'  due  o piu' quadri; nel
primo descrivera' l'area  edificabile,  indicandone  in  10  mesi  il
periodo  di  possesso;  negli  altri descrivera' i singoli fabbricati
(per la nozione di fabbricato, vedere  in  Appendice  la  voce  "Area
fabbricabile,  fabbricato,  terreno  agricolo")  con  un  periodo  di
possesso di 2  mesi.  I  settori  relativi  alla  "situazione  al  31
dicembre 1998" vanno compilati limitatamente ai fabbricati. Il numero
d'ordine  che  contraddistingue l'immobile, che ha cambiato tipologia
nel tempo, sara' lo stesso e sara' seguito da sottonumeri progressivi
(ad esempio:  3/1,  3/2,  3/3,  3/4,  ecc.).  Ovviamente,  se  l'area
interessata  alla  costruzione  e'  stata  precedentemente dichiarata
insieme ad altre aree contigue, con l'indicazione di unico valore, le
aree edificabili residue devono ora  essere  dichiarate  in  separati
quadri con la specificazione del relativo valore;
d)  edificio  relativamente  al quale sono stati iniziati i lavori di
demolizione il 18 dicembre  1998.    Saranno  compilati  due  o  piu'
quadri; i primi dedicati alla descrizione dei fabbricati, costituenti
l'edificio  sul  quale  saranno  successivamente iniziati i lavori di
demolizione, indicandone il periodo di possesso in 12 mesi;  l'ultimo
dedicato  alla  descrizione dell'area fabbricabile, con un periodo di
possesso di 0 mesi.  Il  settore  relativo  alla  "situazione  al  31
dicembre  1998"  va  compilato  limitatamente  a  quest'ultimo quadro
descrittivo dell'area;
e) fabbricato la cui quota di proprieta' del 100 per cento  al  primo
gennaio  1998  e'  diventata del 50 per cento a decorrere dal 5 marzo
1998.
Il contribuente compilera'  due  quadri;  nel  primo  descrivera'  il
fabbricato, indicando 2 mesi di possesso ed in 100 per cento la quota
di  possesso; nel secondo descrivera' lo stesso fabbricato, indicando
10 mesi di possesso ed in 50 per  cento  la  quota  di  possesso.  Il
settore  relativo  alla  "situazione al 31 dicembre 1998" deve essere
compilato  soltanto  relativamente  al  secondo  quadro   descrittivo
dell'ultima posizione di titolarita'.
9.2. Come compilare i singoli campi
Nel  campo 1 relativo alle caratteristiche dell'immobile, va indicato
1, se il quadro si riferisce ad un terreno agricolo; va  indicato  2,
se  il quadro si riferisce ad un'area fabbricabile; va indicato 3, se
il quadro si riferisce ad un fabbricato il cui valore e' determinato,
come sara' chiarito meglio  piu'  avanti,  moltiplicando  la  rendita
catastale  per  100,  oppure  per  50, oppure per 34, a seconda della
categoria catastale di appartenenza del fabbricato; va indicato 4, se
il quadro si riferisce ad un particolare tipo di fabbricato e, cioe',
a  quello  interamente  appartenente  ad  impresa   e   distintamente
contabilizzato,  classificabile  nel gruppo catastale D e sfornito di
rendita catastale oppure al quale sia stata  attribuita  la  rendita,
effettiva o "proposta", nel corso dell'anno 1998.
Chiaramente  non  puo'  che  essere  indicato  un  solo numero; se si
presenta l'esigenza di indicare piu' numeri, in considerazione  delle
mutate  caratteristiche  dell'immobile nel tempo, vuol dire che ci si
trova in uno dei casi per  i  quali  e'  necessario  utilizzare  piu'
quadri (si vedano, in proposito, i casi illustrati al punto 9.1).
Nel   campo   2   (indirizzo),   va   indicata   l'esatta  ubicazione
dell'immobile descritto (localita',  via  o  piazza,  numero  civico,
ecc.).  Si raccomanda, in caso di fabbricato, di indicare, oltre alla
via  ed  al  numero  civico,  la  scala  (se  ve  ne  sono  piu')   e
l'interno.Non  deve  essere indicato il comune ove e' sito l'immobile
non potendo esso essere diverso da quello indicato  sul  frontespizio
ed al quale e' destinata la dichiarazione.
Nel  campo 3 deve essere indicata la partita catastale, limitatamente
ai terreni, siano essi agricoli od aree fabbricabili.
Nei campi  da  4  a  7  vanno  indicati  gli  estremi  catastali  dei
fabbricati   consistenti,   rispettivamente,   nella   sezione   (ove
esistente),  foglio,  numero  e  subalterno.  I  predetti  dati  sono
ricavabili dai certificati catastali.
Nei  campi  8  e  9, in mancanza degli estremi catastali, indicare il
numero di protocollo e  l'anno  di  presentazione  della  domanda  di
accatastamento. Ove il contribuente non sia in possesso degli estremi
catastali   ne'   del   numero   di   protocollo   della  domanda  di
accatastamento, i predetti campi devono essere lasciati in bianco.
ATTENZIONE
Per i comuni nei quali e' in vigore il catasto tavolare  gli  estremi
catastali vanno indicati secondo le modalita' di seguito specificate:
a) Nel campo SEZIONE va riportato il codice catastale del comune;
b)  Nel  campo  FOGLIO  va  riportato  il numeratore della particella
edificiale qualora frazionata;
c) Nel campo NUMERO va riportato  il  denominatore  della  particella
frazionata  ovvero il numero che identifica la particella qualora non
frazionata;
d)  Nel  campo  SUBALTERNO  va  riportato  l'eventuale   numero   del
"subalterno" della particella.
I  campi  da  4  a 7 non vanno, ovviamente, compilati se si tratta di
fabbricati  sforniti  di  rendita  catastale  o  per  i  quali   sono
intervenute  variazioni  strutturali  o  di  destinazione permanenti,
anche se dovute ad  accorpamento  di  piu'  unita'  immobiliari,  che
influiscono  sull'ammontare  della  rendita  catastale  a  suo  tempo
attribuita.
Nei campi 10 e 11 va indicata la categoria catastale e la classe  dei
fabbricati,  anch'esse  desumibili  dai certificati catastali.  Per i
fabbricati  sforniti  di  rendita  o   per   i   quali   la   rendita
originariamente  attribuita  non  e'  piu'  adeguata  per effetto dei
cennati cambiamenti intervenuti, va indicata la categoria e la classe
attribuite a fabbricati similari iscritti in catasto.
Si ricorda, in proposito, che i fabbricati sono collocati in 5 gruppi
catastali (A,B,C,D,E) a seconda della loro  tipologia.    Nell'ambito
dello  stesso  gruppo,  i  fabbricati  sono  suddivisi, poi, in varie
categorie.
Nota
I  campi  da  4  a  11 non vanno compilati se si tratta di fabbricato
interamente posseduto  da  impresa  e  distintamente  contabilizzato,
classificabile  nel  gruppo  catastale  D,  il cui valore deve essere
determinato sulla base delle scritture contabili.  Nel campo 12  deve
essere  barrata  la  casella  se  si  tratta di immobile di interesse
storico o artistico ai sensi dell'articolo 3  della  legge  1  giugno
1939, n.1089, e successive modificazioni.
Nel  campo  13 deve essere indicato il valore dell'immobile descritto
nel  quadro.   Il   valore   deve   essere   indicato   per   intero,
indipendentemente  dalla  quota  e  dal periodo di possesso nel corso
dell'anno. E' sull'intero valore, infatti, che deve essere  calcolata
l'imposta  la  quale,  poi, sara' dovuta in rapporto alla quota ed ai
mesi di possesso nell'anno.
Il valore deve essere indicato per intero  anche  qualora  l'immobile
sia  gravato da diritto reale di godimento o sia oggetto di locazione
finanziaria. In tal caso, infatti, soggetto passivo ICI su  tutto  il
valore  dell'immobile  e'  esclusivamente  il titolare del diritto di
usufrutto,  uso,  abitazione,  superficie,   enfiteusi,   oppure   il
locatario  finanziario,  restando il nudo proprietario ed il locatore
finanziario completamente estranei al rapporto di imposta.
Si avverte che il valore deve continuare ad essere espresso  in  lire
(e  non  puo', quindi essere indicato in euro), come precisato, nella
circolare  ministeriale  n.  291/E  del  23.12.1998  (su  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7.1.1999).
Nel  campo  sono  stati  gia'  stampati  3  zeri  finali,  per cui il
contribuente dovra' esprimere il  valore  in  migliaia  di  lire  (ad
esempio: se il valore e' di 250 milioni, scrivera' 250.000).
Per  i  criteri  di  determinazione  del  valore  si  rinvia a quanto
precisato in Appendice, alla voce "Valore degli immobili agli effetti
dell'ICI".
Nel campo 14 va barrata la  casella  se,  trattandosi  di  fabbricato
sfornito  di  rendita  catastale  o con rendita non piu' adeguata, il
valore e' stato determinato sulla base  della  rendita  attribuita  a
fabbricati similari gia' iscritti in catasto.
Va  ugualmente  barrata  la casella se trattasi di "rendita catastale
proposta" non ancora divenuta definitiva.
Nel campo 15  va  indicata  la  quota  di  possesso  esprimendola  in
percentuale.
In  caso  di  dichiarazione  congiunta  va, ugualmente, indicata, nel
quadro descrittivo del- l'immobile in contitolarita', la  sola  quota
di possesso spettante al contribuente dichiarante. Poiche' l'immobile
puo'  essere dichiarato congiuntamente, purche' interamente, la somma
delle quote del dichiarante e dei contitolari deve essere pari a 100.
Per   le   parti   comuni   dell'edificio,   che   deve    dichiarare
l'amministratore  del  condominio, va indicata come quota di possesso
100 e non va compilato il predetto quadro dei contitolari.
Nel campo 16 vanno indicati i mesi di possesso  nel  corso  dell'anno
1998.  Il mese nel quale la predetta titolarita' si e' protratta solo
in parte e' computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto
per piu' di 14 giorni, mentre non e' computato in  capo  al  soggetto
che ha
posseduto per meno di 15 giorni.
ATTENZIONE
I mesi di possesso possono anche essere 12 oppure 0. Si consideri, ad
esempio,  un  immobile posseduto dal primo gennaio 1998 che sia stato
venduto il 20 dicembre 1998. In tal caso il venditore dichiarera'  12
mesi di possesso, mentre il compratore, anch'egli obbligato a
dichiarare l'immobile, indichera' 0 mesi di possesso.
Nei  campi  17 e 18 vanno, rispettivamente, indicati i mesi durante i
quali per  l'immobile  descritto  si  sono  eventualmente  verificate
condizioni  di esclusione od esenzione dall'imposta oppure condizioni
per l'applicazione di riduzioni.Per le condizioni  di  esclusione  od
esenzione  vedasi  quanto  detto in Appendice alle voci "Esenzioni" e
"Terreni agricoli". Per le riduzioni di imposta si tratta  di  quelle
previste   nel  comma  1  dell'articolo  8  del  decreto  legislativo
30/12/1992, n. 504 (come modificato dal comma 55  dell'art.  3  della
legge  23  dicembre  1996,  n.  662),  e  nel  successivo  articolo 9
concernenti, rispettivamente, i  fabbricati  dichiarati  inagibili  o
inabitabili e di fatto non utilizzati ed i terreni agricoli posseduti
da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale
e dai medesimi condotti.
Si  richiama  l'attenzione  sul  fatto che per l'applicabilita' della
riduzione di imposta per i fabbricati e'  necessario  che  sussistano
congiuntamente  l'inagibilita'  o  l'inabitabilita'  e  l'assenza  di
utilizzo.
Si precisa, infine, che l'inagibilita' od inabitabilita' in  discorso
deve   consistere  in  un  degrado  fisico  sopravvenuto  (fabbricato
diroccato, pericolante, fatiscente) non .superabile con interventi di
manutenzione ordinaria o straordinaria.
Nel campo 19 va indicato l'importo  della  detrazione  spettante  per
l'abitazione principale descritta nel quadro.  Il campo va utilizzato
anche  dalla  cooperativa  edilizia  a  proprieta'  indivisa  per gli
alloggi  adibiti  ad  abitazione  principale  dei  soci  assegnatari,
nonche'   dagli  IACP  per  gli  alloggi  regolarmente  assegnati  in
locazione semplice.
Per  chiarire  come  compilare  questo  campo   puo'   essere   utile
considerare  il  seguente  esempio,  ipotizzando  la detrazione nella
misura annua, non aumentata dal Comune, di lire 200.000:
- abitazione di proprieta', per l'intero anno 1998, di 3 fratelli (il
fratello A e' proprietario per il 50%; il fratello B, per il 30%;  il
fratello  C, per il 20%) dei quali soltanto i fratelli B e C vi hanno
dimorato dal 10 gennaio 1998 fino al successivo 20 giugno.
Il fratello A non dichiarera' l'immobile in quanto per la sua  quota,
in  assenza  di  altri  tipi  di modificazioni, non c'e' stata alcuna
variazione nell'anno 1998. I  fratelli  B  e  C  dovranno  dichiarare
l'immobile   essendo  per  le  loro  quote  di  possesso  variata  la
situazione; il fratello B nella propria dichiarazione  indichera'  12
mesi  di  possesso,  30%  di  quota  di  possesso  e  50.000  lire di
detrazione  per  abitazione  principale;  il  fratello  C  nella  sua
dichiarazione  indichera'  12  mesi  di  possesso,  20%  di  quota di
possesso e 50.000 lire di detrazione per abitazione principale.
Se il fratello B vuole dichiarare  l'immobile  anche  per  gli  altri
fratelli indichera', nel quadro che lo descrive, 12 mesi di possesso,
30%  di  quota di possesso e 50.000 lire di detrazione per abitazione
principale.Compilera', quindi, il quadro dei contitolari, premettendo
il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile
in questione ed indicando il codice fiscale e  l'indirizzo  non  solo
del  fratello  C ma altresi' del fratello A, pur non essendosi per la
quota  di  quest'ultimo  verificata alcuna variazione nell'anno 1998.
Per il fratello  C  dovra'  essere  indicato,  oltre  a  12  mesi  di
possesso, la quota del 20% e 50.000 lire di detrazione per abitazione
principale; per il fratello A dovra' essere indicato, oltre a 12 mesi
di  possesso,  la quota del 50% e 0 lire di detrazione per abitazione
principale.  Settore della SITUAZIONE AL 31.12.1998:  nel  richiamare
quanto  gia'  detto  in  precedenza,  si  aggiunge:   nel campo 20 va
indicato ŒSIe' o ŒNOe' a seconda che l'immobile sia posseduto  o  non
alla  predetta  data del 31 dicembre 1998. Se non e' posseduto, vanno
lasciati in bianco i successivi campi. Se e' posseduto, va  indicato,
nel  campo  21,  ŒSIe'  o ŒNOe' a seconda che l'immobile, sempre alla
suindicata data, sia escluso  o  esente  dall'imposta,  oppure  no.Se
l'immobile e' escluso o esente, vanno lasciati in bianco i successivi
campi. Se non e' escluso ne' esente, va indicato, nel campo 22, ŒSIe'
o  ŒNOe' a seconda che competa o non la riduzione di imposta prevista
per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e  di  fatto  non
utilizzati,  ovvero  per  i terreni agricoli posseduti da coltivatori
diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi
condotti.
Nel campo 23, va indicato ŒSIe' o ŒNOe' a seconda che si tratti o non
di abitazione principale.
Settore degli estremi del titolo:
In questo settore e'  sufficiente  indicare  soltanto  l'Ufficio  del
Registro  oppure  l'Ufficio  unico  delle  entrate presso il quale e'
stato registrato o dichiarato il trasferimento o la  costituzione  di
diritti generanti l'acquisto o la perdita della soggettivita' passiva
ICI nel corso dell'anno 1998.
In  mancanza,  vanno  indicati  gli  estremi  dell'atto,  contratto o
concessione.
Va barrata la casella  24  se  il  contribuente  ha  acquistato.  Va,
invece,  barrata la casella 25 se il contribuente ha ceduto, anche se
per causa di morte.
9.3. AVVERTENZA
Per quanto concerne i suoli concessi in superficie od enfiteusi e gli
immobili dati in  locazione  finanziaria  antecedentemente  al  primo
gennaio 1998 e che si trovino in tale situazione alla predetta data:
a)  il  concedente,  nella  sua  dichiarazione, compilera' i predetti
campi, facendo riferimento  alla  situazione  al  31  dicembre  1997;
omettera'  di compilare i campi 17, 18 e 19; nel campo 16, indichera'
0 mesi di possesso; nel  settore  della  "situazione  al  31.12.1998"
indichera',  nel  campo  20, (NO); omettera' di indicare gli "estremi
del titolo"; specifichera' nello spazio riservato alle  "Annotazioni"
che  si  tratta  di  suoli  concessi  in superficie od enfiteusi o di
immobili dati in  locazione  finanziaria  antecedentemente  al  primo
gennaio 1998;
b)  il concessionario, nella sua dichiarazione, compilera' i campi ed
il settore della "situazione  al  31.12.1998"  secondo  le  modalita'
normali  precisate  ai  punti 9, 9.1 e 9.2; omettera' di indicare gli
"estremi del  titolo";  specifichera'  nello  spazio  riservato  alle
"Annotazioni"  che  si  tratta  di  suoli  acquisiti  in  diritto  di
superficie  od  enfiteusi  o  di  immobili  acquisiti  in   locazione
finanziaria, antecedentemente al primo gennaio 1998.
9.4. Modelli aggiuntivi
Se  i quadri descrittivi degli immobili non sono sufficienti, per cui
devono  essere  utilizzati  piu'   modelli,   essi   vanno   numerati
progressivamente.
Negli  appositi spazi posti in calce alla seconda facciata di ciascun
modello va indicato il numero attribuito  al  singolo  modello  e  il
numero totale dei modelli utilizzati.
Sul  frontespizio dei modelli aggiuntivi e' sufficiente l'indicazione
del comune destinatario della dichiarazione e il codice  fiscale  del
contribuente.
9.5. Firma
La  dichiarazione  deve  essere firmata, utilizzando l'apposito rigo,
dalla persona indicata come  "contribuente"  sul  frontespizio  della
dichiarazione   stessa   oppure   dal   "denunciante"   diverso   dal
contribuente se e' stato compilato l'apposito quadro (in quest'ultimo
caso, se e' stato indicato come denunciante un soggetto diverso dalla
persona   fisica,   la   denuncia   sara'   firmata   dal    relativo
rappresentante).
Analogamente  vanno  firmati  gli  eventuali  modelli aggiuntivi. Nel
quadro dei contitolari,  accanto  ad  ognuno  di  essi,  deve  essere
apposta la firma del contitolare o del suo rappresentante.
III. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE (MODALITA' E TERMINI)
La  dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve
essere consegnata direttamente al Comune indicato  sul  frontespizio,
il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta.
La  dichiarazione  puo' anche essere spedita in busta bianca, a mezzo
di  raccomandata  postale  senza  ricevuta  di  ritorno,  all'Ufficio
Tributi  del  predetto  Comune,  riportando  sulla  busta  stessa  la
dicitura "Dichiarazione ICI 1998"; in tal caso, la  dichiarazione  si
considera  presentata  nel  giorno  in  cui e' consegnata all'ufficio
postale.
La spedizione puo' essere effettuata anche  dall'estero,  utilizzando
il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con
certezza la data di spedizione.
Si  raccomanda  di  presentare insieme, sia l'originale per il comune
che la copia per l'elaborazione  meccanografica.    La  dichiarazione
deve  essere  presentata,  a  seguito  del  disposto differimento dei
termini, nel periodo dal 1 maggio al 31 luglio 1999.
Per i soggetti all'IRPEG, con  periodo  di  imposta  coincidente  con
l'anno  solare,  la  dichiarazione  va presentata entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1998,
con conseguente estensione delle disposizioni contenute nei commi 2 e
3 dell'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e succ. modd.
Per le societa' di capitali ed enti il cui esercizio non coincide con
l'anno solare, la dichiarazione va presentata  entro  il  termine  di
presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi  per  il periodo di
imposta che comprende il 31 dicembre 1998.
N.B. I differimenti dei termini, previsti per la presentazione  della
dichiarazione  dei  redditi relativi all'anno 1998 si applicano anche
agli effetti della presentazione della dichiarazione ICI. In tal caso
va indicata, nello spazio riservato alle "Annotazioni", la causa  che
legittima il differimento.
APPENDICE
Area fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo (definizione)
Agli effetti dell'ICI, si intende:
-  per area fabbricabile, l'area utilizzabile a scopo edificatorio in
base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero  in  base
alle  possibilita'  effettive  di  edificazione determinate secondo i
criteri previsti agli effetti dell'indennita' di  espropriazione  per
pubblica   utilita',   considerandosi  tuttavia  non  fabbricabili  i
terreni, di proprieta'  di  coltivatori  diretti  o  di  imprenditori
agricoli  a titolo principale, i quali siano dagli stessi proprietari
condotti e sui quali  persista  l'utilizzazione  agro-silvo-pastorale
mediante  l'esercizio  di  attivita'  dirette  alla  coltivazione del
fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura  ed  all'allevamento  di
animali;
Per  coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale
devono intendersi, ai  sensi  del  secondo  comma  dell'art.  58  del
decreto  legislativo  n.  446 del 15dicembre 1997, le persone fisiche
iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11  della
legge  9  gennaio  1963,  n.  9, e soggette al corrispondente obbligo
dell'assicurazione  per  invalidita',  vecchiaia   e   malattia   (la
cancellazione  dai  predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo
gennaio dell'anno successivo). La predetta definizione  normativa  ha
carattere  interpretativo, con efficacia quindi anche per il passato,
e vale non soltanto agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni
recate dall'art. 9 del decreto legislativo n.  504/1992, ma  altresi'
agli  effetti  della  "finzione  giuridica" di non edificabilita' dei
suoli, di cui e' sopra detto:
- per fabbricato, la singola unita' immobiliare iscritta o  che  deve
essere   iscritta  nel  catasto  edilizio  urbano  (e  quindi  anche,
distintamente, l'"abitazione"; la "cantina";  il  "garage")  cui  sia
stata attribuita o sia attribuibile un'autonoma rendita catastale;
-  per  terreno agricolo, il terreno, diverso dall'area fabbricabile,
utilizzato  per  l'esercizio  delle  attivita'  agricole  (vedasi  in
proposito anche le voci "Esenzioni " e "Terreni agricoli").
Aree fabbricabili (tassazione in caso di utilizzazione edificatoria)
In  caso  di  edificazione su area "vergine" dalla data di inizio dei
lavori di costruzione fino al momento  di  ultimazione  degli  stessi
(ovvero  fino al momento in cui il fabbricato e' comunque utilizzato,
qualora siffatto momento di utilizzo sia antecedente a  quello  della
ultimazione dei lavori di costruzione) la base imponibile ICI e' data
solo  dal  valore  dell'area,  da qualificare agli effetti impositivi
comunque come fabbricabile indipendentemente dalla sussistenza o meno
del requisito dell'edificabilita', senza computare, quindi, il valore
del fabbricato in corso d'opera; similmente, in caso  di  demolizione
di  fabbricato e ricostruzione sull'area di risulta oppure in caso di
recupero edilizio ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere  c,  d,
e, della legge 5 agosto 1978, n. 457, dalla data di inizio dei lavori
di  demolizione oppure di recupero fino al momento di ultimazione dei
lavori di ricostruzione oppure di recupero (ovvero,  se  antecedente,
fino  al  momento  dell'utilizzo) la base imponibile ICI e' data solo
dal valore dell'area senza computare quindi il valore del  fabbricato
che si sta demolendo e ricostruendo oppure recuperando. Ovviamente, a
partire   dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  di  costruzione,
ricostruzione o recupero (ovvero, se antecedente, dalla data  in  cui
il   fabbricato  costruito,  ricostruito  o  recuperato  e'  comunque
utilizzato) la base imponibile ICI e' data dal valore del fabbricato.
Assegnatari
Per  gli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  concessi  in
locazione con patto di futura vendita e  riscatto,  soggetto  passivo
dell'imposta comunale sugli immobili diventa l'assegnatario.
Infatti    il    diritto    dell'assegnatario,   pur   non   potendo,
civilisticamente, essere qualificato diritto di  proprieta'  fino  al
pagamento  dell'ultima  rata  di  prezzo,  tuttavia, sotto il profilo
tributario, puo' essere assimilato al diritto  reale  di  abitazione;
pertanto,  degradando  il  diritto  del  concedente  a quello di nuda
proprieta', soggetto obbligato alla  dichiarazione  ed  al  pagamento
dell'ICI, quale titolare del predetto diritto reale di abitazione, e'
soltanto   l'assegnatario   fin  dal  momento  della  concessione  in
locazione con patto di futura vendita e riscatto.
Diversa  e'  l'ipotesi,  naturalmente,  degli  alloggi  di   edilizia
residenziale  pubblica concessi in locazione semplice, essendo in tal
caso il locatario completamente estraneo al rapporto ICI.
Soggetto passivo dell'Ici diventa  l'assegnatario  anche  per  quanto
riguarda le abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti costruite
ai  sensi  della  Legge  n.  1676 del 30 dicembre 1960 ed assegnate a
riscatto.
Fabbricato su piu' comuni
Risoluzione del Ministero delle finanze n. 53/E del  9  aprile  1996,
concernente  un  fabbricato a valore contabile sito sul territorio di
due comuni.
Come precisato da codesto comune e dalla societa' AGIP/Petroli con la
nota n. 113/T del 2 aprile 1996, nella fattispecie si tratta  di  una
raffineria  interamente di proprieta' della predetta societa', la cui
superficie si estende per circa il 30 per  cento  sul  territorio  di
codesto  comune e per circa il 70 per cento sul territorio del comune
di Sannazzaro de' Burgondi.
La raffineria in questione, stando ai criteri catastali fatti  propri
dalla  legge  sull'ICI  (vedasi  art.  2,  lettera  a),  del  decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504),  e'   un   fabbricato   e
precisamente,  come  rappresentato  dall'AGIP/petroli  nella predetta
nota n. 113/T, un fabbricato interamente appartenente ad impresa  (la
Spa AGIP Petroli), sfornito di rendita catastale e classificabile nel
gruppo  catastale  D,  per cui, sempre come riferito con la succitata
nota n. 113/T, ad esso e' stato finora attribuito, agli effetti della
tassazione ICI, un valore contabile ai sensi del comma 3 dell'art.  5
del decreto legislativo n. 504/1992.
In   tale   situazione,   stante  la  inscindibilita'  dei  costi  di
acquisizione ed incrementativi  che  vanno  a  confluire  nel  valore
contabilmente  determinato,  la  raffineria  in discorso non puo' che
essere considerata come unico  fabbricato.  Pertanto,  ai  sensi  del
primo  periodo  del  comma  1  dell'art. 4 del decreto legislativo n.
504/1992,  l'ICI  su  di  essa  raffineria  gravante  va  corrisposta
integralmente   al   Comune  di  Sannazzaro  de'  Burgondi,  sul  cui
territorio insiste la prevalenza della  superficie  della  raffineria
medesima.    Va da se' che qualora, eventualmente, fossero attribuite
nel futuro alla raffineria due separate rendite catastali, l'una  per
la parte insistente sul territorio di codesto comune e l'altra per la
parte  sita  sul territorio del comune di Sannazzaro de' Burgondi, si
sarebbe in presenza di due distinti fabbricati,  con  la  conseguenza
che, a decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale e'
intervenuta  l'attribuzione  delle  rendite, si dovrebbe assumere per
ognuno  di  essi  fabbricati  un  autonomo valore catastale sul quale
calcolare l'imposta da  versare  al  comune  sul  cui  territorio  si
troverebbe  cosi'  ad insistere interamente la superficie del singolo
fabbricato.
Qualora, invece, fosse attribuita alla  raffineria  un'unica  rendita
catastale   si  continuerebbe  ad  essere  in  presenza  di  un  solo
fabbricato  per  cui  la   situazione,   sotto   il   profilo   della
individuazione del comune cui spetta il potere impositivo, rimarrebbe
uguale a quella attuale.
 
                         ISTRUZIONI GENERALI
 
 
Esenzioni
Sono  esenti  dall'Ici,  per  il  periodo  dell'anno durante il quale
sussistono le condizioni prescritte dalla legge:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province,
nonche' dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo
del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunita'  montane,  dai  consorzi
fra  detti  enti,  dalle  unita'  sanitarie locali, dalle istituzioni
sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41  della  Legge  23
dicembre   1978,   n.833,   dalle  camere  di  commercio,  industria,
artigianato  ed  agricoltura,  destinati  esclusivamente  ai  compiti
istituzionali;
b)   i  fabbricati  classificati  o  classificabili  nelle  categorie
catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo
5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
n.601, e successive modificazioni;
d)  i  fabbricati destinati esclusivamente all'eser- cizio del culto,
purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e  19  della
Costituzione, e le loro pertinenze;
e)  i  fabbricati  di  proprieta'  della  Santa  Sede  indicati negli
articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto  l'11
febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n.810;
f)  i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni
internazionali per  i  quali  e'  prevista  l'esenzione  dall'imposta
locale  sul  reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali
resi esecutivi in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili,  sono  stati
recuperati  al  fine di essere destinati alle attivita' assistenziali
di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente  al  periodo
in  cui  sono  adibiti  direttamente allo svolgimento delle attivita'
predette;
h) i  terreni  agricoli  ricadenti  in  aree  montane  o  di  collina
delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n.
984.
Per  informazioni  particolari  riguardanti  l'esenzione  dei terreni
agricoli, v. la voce "Terreni agricoli";
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma
1, lettera c), del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato
con  Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917,
e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento
di attivita'  assistenziali,  previdenziali,  sanitarie,  didattiche,
ricettive,  culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita'
di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20  maggio  1985,  n.
222 "Orticelli" e piccoli appezzamenti Se non sono aree fabbricabili,
sono  esclusi  dal campo di applicazione dell'Ici: vedi voce "Terreni
agricoli".
"Quadri descrittivi (compilazione)"
Per  la  compilazione  dei  quadri descrittivi degli immobili possono
essere di orientamento i seguenti esempi.
Esempio 1
Fabbricato che  il  10  ottobre  1998  ha  perso  le  caratteristiche
richieste  dalla  legge  per essere escluso od esentato dall'imposta.
Il  proprietario,  che  lo  ha  posseduto  per  l'intero  anno  1998,
indichera',  nel  primo  settore,  12  mesi  di  possesso e 9 mesi di
esclusione od esenzione mentre, nel  secondo  settore,  specifichera'
che  l'immobile, ancora in suo possesso al 31/12/1998, non e' escluso
od esente da tassazione alla data medesima per  cui,  in  assenza  di
variazioni  nel  corso  dell'anno 1999, non sara' dichiarato nel 2000
pur continuando ad essere dovuto il versamento dell'imposta.
Esempio 2
Abitazione principale data in locazione il 10 aprile 1998.
Il proprietario indichera', nel primo settore, 12 mesi di possesso  e
la  detrazione di lire 50.000 (o la maggiore detrazione eventualmente
deliberata dal comune) mentre, nel secondo settore, specifichera' che
il fabbricato non e' piu' abitazione principale al 31.12.'98 per cui,
in assenza di successive variazioni,  nell'anno  1999  sara'  versata
l'imposta senza detrazione e non verra' presentata, per il fabbricato
medesimo, la dichiarazione nel 2000.
Esempio 3
Fabbricato dichiarato inagibile o inabitabile e di fatto utilizzato a
decorrere dal 10 novembre 1998.
Il  proprietario indichera', nel primo settore, 12 mesi di possesso e
10 mesi di riduzione, mentre, nel secondo settore, specifichera'  che
il  fabbricato  non  ha, alla data del 31/12/1998, le caratteristiche
per godere della riduzione per cui, permanendo tale  situazione,  nel
corso  dell'anno  1999  sara'  versata  l'imposta  per  intero  ed il
fabbricato non sara' dichiarato nel 2000.
Altre ipotesi possono verificarsi in relazione  alle  variazioni  che
influiscono  sull'ammontare  dell'imposta  dovuta  solo a partire dal
1999.
Cosi', ad esempio, per l'immobile per il quale soltanto a partire dal
23 dicembre 1998 si sono verificate le condizioni  di  esclusione  od
esenzione  da  ICI,  il  proprietario che l'ha posseduto per l'intero
anno  indichera',  nel  primo  settore,  0  mesi  di  esclusione   od
esenzione,  mentre, nel secondo settore, specifichera' che l'immobile
e' escluso, od esente al 31/12/1998, evidenziando in  tal  modo  che,
permanendo  tale  situazione  nell'anno 1999, non sara' presentata la
dichiarazione nel 2000.
Inversamente, per l'immobile che soltanto dal  22  dicembre  1998  ha
perso   le   caratteristiche  di  esclusione  od  esenzione,  il  suo
proprietario indichera', nel primo settore, 12 mesi di esclusione  od
esenzione  mentre, nel secondo, specifichera' che l'immobile non gode
di alcuna  esclusione  od  esenzione  al  31/12/1998,  preannunciando
cosi',  in  mancanza  di  variazioni,  il  pagamento dell'imposta per
l'anno 1999 e l'assenza dell'obbligo della dichiarazione nel 2000.
Superficie (diritto di)
Circolare del Ministero delle Finanze n. 172/E del 14/06/95
Si fa riferimento ad alcune decisioni con le quali talune commissioni
tributarie di primo grado hanno ritenuto che la soggettivita' passiva
ICI per i fabbricati realizzati dalle cooperative edilizie  su  suoli
loro  concessi  in  superficie  dal comune resti radicata in testa al
comune  stesso  con  conseguente esclusione dal campo di applicazione
dell'imposta  dei  predetti  fabbricati  laddove,  come  generalmente
accade,  il  suolo  concesso in superficie insista sul territorio del
comune concedente.
Al riguardo la Scrivente ribadisce la propria posizione  assunta  con
la circolare n. 4 del 9 giugno 1993, che qui di seguito si trascrive.
Sono   pervenuti  vari  quesiti  intesi  a  conoscere  quale  sia  il
trattamento ai fini ICI nel  caso  di  costituzione  del  diritto  di
superficie  e  nel  caso  di  concessione  di  aree  comunali  per la
costruzione di case di tipo economico e popolare.
Al riguardo occorre premettere che per effetto della costituzione del
diritto di superficie la proprieta' della costruzione rimane distinta
e separata  rispetto  alla  proprieta'  del  suolo  sottostante  alla
costruzione medesima.
Cio'  stante,  si ipotizzi che il soggetto A, proprietario del suolo,
abbia concesso al soggetto B il diritto  di  superficie  sul  proprio
suolo.
Durante  il  periodo che va dalla data di costituzione del diritto di
superficie fino alla data di ultimazione della costruzione, e  quindi
anche  nel corso dei lavori di costruzione, la base imponibile ICI e'
costituita soltanto dal valore venale in comune commercio  del  suolo
sul  quale  si  sta costruendo, il quale e' considerato comunque area
fabbricabile;  il  soggetto  passivo  ICI,  ovverosia  colui  che  e'
obbligato  alla  presentazione  della  dichiarazione ed al versamento
dell'imposta, e', per detto periodo, il soggetto A, proprietario  del
suolo, il quale puo' rivalersi sul soggetto B dell'imposta pagata.
Nel  periodo  successivo,  che  inizia  a  decorrere  dalla  data  di
ultimazione dei lavori di costruzione,  la  base  imponibile  ICI  e'
costituita  dal  valore  del  fabbricato;  il soggetto passivo ICI, a
decorrere da tale data, e'  il  soggetto  B  quale  proprietario  del
fabbricato. A decorrere dalla data stessa il soggetto A, proprietario
del  suolo  sottostante  alla  costruzione  realizzata,  non  e' piu'
soggetto passivo ICI per tale suolo in quanto  trattasi  di  immobile
non  avente le caratteristiche ne' di area edificabile ne' di terreno
adibito all'esercizio di attivita' agricole e, quindi,  al  di  fuori
del campo di applicazione dell'ICI.
Gli  stessi  criteri  sovraenunciati vanno seguiti nel caso in cui il
comune  concede,  sulle  aree  di  cui  e'  proprietario,   a   terzi
(normalmente,  cooperative  edilizie)  il  diritto  di  realizzare la
costruzione di case di tipo economico e popolare,  stante  che  nella
fattispecie  viene  a  configurarsi  la costituzione di un diritto di
superficie il quale normalmente ha una durata di 60 oppure 99 anni.
Pertanto, a  decorrere  dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  di
costruzione  il  soggetto passivo ICI sul valore del fabbricato e' la
cooperativa, la quale e' proprietaria del fabbricato stesso.
Nella fase antecedente (che va dalla data della concessione  fino  al
momento  della  ultimazione dei lavori di costruzione) il comune, che
dovrebbe essere soggetto all'ICI sul  valore  dell'area  concessa  in
quanto  proprietario  della  stessa, normalmente non lo e' stante che
nella generalita' dei casi si tratta di aree  ubicate  interamente  o
prevalentemente  sul  territorio  del  comune concedente, per cui non
avendo il comune pagato l'imposta  non  puo',  ovviamente,  rivalersi
sulla  cooperativa (si ricorda che, ai sensi del comma 1 dell' art. 4
del Decreto
Legislativo n. 504/1992, l'ICI non si applica per gli immobili di cui
il   comune   e'  proprietario  quando  la  loro  superficie  insiste
interamente o prevalentemente sul suo territorio).
Oltre alle argomentazioni svolte in tale  circolare,  si  puntualizza
quanto  segue,  a  fondamento  dell'assunto secondo il quale soggetto
obbligato al pagamento dell'ICI sul valore del fabbricato, realizzato
su terreno altrui a seguito di concessione del diritto di superficie,
e' la societa' cooperativa, in  quanto  proprietaria  del  fabbricato
stesso,  ovvero  il  socio  assegnatario,  in  quanto  titolare di un
diritto reale di abitazione.
La soggettivita' passiva ICI e' esaustivamente  stabilita  nel  primo
comma  dell'art.  3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
In tale comma e' affermato il principio  generale  secondo  il  quale
soggetto  passivo  ICI e' il proprietario dell'immobile oggetto della
tassazione.   Solo   eccezionalmente,    qualora    sia    costituito
sull'immobile  il  diritto  reale di usufrutto, uso od abitazione, la
soggettivita' passiva si trasferisce sul titolare di siffatto diritto
reale.
Il secondo  comma  dell'art.  3  non  fa  che  ribadire  il  predetto
principio,   per   cui   in   presenza   di   diritti  reali  diversi
dall'usufrutto, uso od abitazione (quali il diritto di  superficie  e
di enfiteusi) soggetto passivo ICI rimane pur sempre il proprietario.
La  ragione  d'essere della norma sta nel fatto che, in tali casi, il
legislatore ha  voluto  riconoscere  al  proprietario  il  potere  di
rivalersi dell'ICI su lui gravante.
Ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 2 e del comma 6 dell'art.
5  del  decreto  legislativo  n.  504/1992, a decorrere dalla data di
ultimazione dei lavori di  costruzione  (ovvero,  se  antecedente,  a
decorrere  dalla  data di utilizzo) l'oggetto della tassazione ICI e'
rappresentato dal fabbricato,  e  pertanto,  obbligato  al  pagamento
dell'ICI  per  il  fabbricato stesso e' il suo proprietario ovvero il
soggetto che su di esso abbia il diritto reale di usufrutto,  uso  od
abitazione.    Ora,  non puo' esserci alcun dubbio che la cooperativa
edilizia  sia  proprietaria  del  fabbricato  realizzato  sul   suolo
concesso in superficie dal comune (il diritto di superficie, ai sensi
del  codice  civile,  comporta  che  la  proprieta' della costruzione
rimane distinta e separata dalla  proprieta'  del  suolo  sottostante
alla costruzione medesima).
Il secondo comma dell'art. 3, nei riflessi del diritto di superficie,
e'  destinato  ad  operare,  quindi,  limitatamente al periodo in cui
l'oggetto della tassazione ICI e' rappresentato dal  suolo,  per  cui
obbligato   al   pagamento   dell'imposta   su  di  esso  e'  il  suo
proprietario.  E'  destinato  ad  operare,  cioe',  dalla   data   di
costituzione  del diritto di superficie fino alla data di ultimazione
dei lavori di costruzione (si ricorda  che,  ai  sensi  del  comma  6
dell'art.   5   precitato,  in  caso  di  utilizzazione  edificatoria
dell'area, a decorrere dalla data di inizio dei lavori di costruzione
e fino alla loro ultimazione l'oggetto ICI e' rappresentato  soltanto
dal suolo).
Ne'   puo'   avere  alcun  pregio  l'osservazione  della  commissione
tributaria secondo la quale il tenore  letterale  del  secondo  comma
dell'art.  3  condurrebbe a radicare la soggettivita' passiva ICI sul
concedente  il  diritto  di  superficie,  anche  relativamente   alla
costruzione realizzata.
Infatti,  detto  secondo comma si riferisce testualmente all'immobile
concesso in superficie. E l'immobile concesso in  superficie  non  e'
certamente  la costruzione che sara' realizzata (fra l'altro, nessuno
puo' concedere diritti su cose  non  ancora  esistenti  e  non  sue);
l'immobile  concesso  in  superficie  non  puo'  che  essere  solo ed
esclusivamente il suolo, come, del resto, esplicitamente detto  nelle
leggi  sull'edilizia  residenziale  pubblica,  laddove  si  parla  di
concessione del diritto di  superficie  sulle  "aree"  di  proprieta'
comunale.
Nel  secondo  comma,  piu'  volte  citato  e'  stata  usata la parola
"immobile" e non quella specifica di "suolo" in quanto le fattispecie
regolamentate dal comma comprendono anche la  locazione  finanziaria,
la quale puo' riguardare pure i fabbricati.
Parimenti   non   puo'   avere   alcun  pregio  l'osservazione  della
commissione, secondo la quale (accedendo, alla scadenza  del  diritto
di  superficie,  la  proprieta' della costruzione alla proprieta' del
suolo) non puo' essere soggetto passivo ICI il titolare di un diritto
di proprieta' "a termine".
Anche il diritto reale di usufrutto,  uso  od  abitazione  ha  durata
limitata  e non puo' certamente esserci alcun dubbio che, in costanza
di siffatto diritto reale, soggetto passivo ICI  e'  l'usufruttuario.
(fine della circolare n. 172/E del 14/6/95)
Annotazione
Per le innovazioni arrecate a decorrere dall'anno di imposta 1998, in
relazione  al  periodo  in  cui  deve  essere  assunto  ad oggetto di
tassazione il suolo concesso in superficie,  vedasi  quanto  chiarito
all'inizio  della  presente  circolare  (Premessa  -  Le  novita' sui
soggetti passivi).
Terreni agricoli (casi di esenzione)
Nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle  Finanze  n.9
del  14/6/93,  predisposto  sulla base dei dati forniti dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, sono indicati i  comuni,  suddivisi
per  provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli
sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili ai  sensi  dell'art.
7, lettera h), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Se  accanto  all'indicazione  del  comune  non  e'  riportata  alcuna
annotazione, significa che l'esenzione opera  sull'intero  territorio
comunale.
Se,  invece,  e'  riportata  l'annotazione  parzialmente  delimitato,
sintetizzata con la  sigla  "PD",  significa  che  l'esenzione  opera
limitatamente  ad  una  parte  del territorio comunale; all'uopo, per
l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi  agli
uffici locali competenti.
Per  i  comuni  compresi  nei  territori  delle provincie autonome di
Trento e Bolzano e della regione  Friuli-Venezia  Giulia  sono  fatte
salve  eventuali  leggi di dette province o regione che delimitino le
zone agricole svantaggiate  in  modo  diverso  da  quello  risultante
dall'elenco allegato alla circolare citata.
All'elenco   non   sono  interessati  i  terreni  che  possiedono  le
caratteristiche di area fabbricabile (v. la voce "Area  fabbricabile,
fabbricato,    terreno    agricolo")    in   quanto   tali   terreni,
indipendentemente dal loro utilizzo e dalle  modalita'  dell'utilizzo
medesimo, devono essere tassati non come terreni agricoli bensi' come
aree edificabili. L'unica eccezione e' data dai terreni di proprieta'
di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale
i  quali siano dagli stessi proprietari condotti e sui quali persista
l'utilizzazione   agro-silvo-pastorale   mediante   l'esercizio    di
attivita'  dirette  alla  coltivazione  del fondo, alla silvicoltura,
alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.    Questi  terreni,
non  potendo  essere  considerati  aree  fabbricabili per definizione
legislativa, conservano comunque, sussistendo le predette condizioni,
il carattere di terreno agricolo e, quindi,  per  essi  puo'  operare
l'esenzione  originata  dalla  loro  ubicazione  in  Comuni  compresi
nell'elenco allegato.
Non sono, altresi', interessati all'elenco i terreni,  diversi  dalle
aree  fabbricabili,  sui  quali  non  vengano esercitate le attivita'
agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del  Codice  Civile)
di  attivita' dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura,
all'allevamento  del  bestiame  ed  alle   connesse   operazioni   di
trasformazione   o   alienazione  dei  prodotti  agricoli  rientranti
nell'esercizio normale dell'agricoltura:  appartengono a questo primo
gruppo  i  terreni  normalmente  inutilizzati   (cosiddetti   terreni
"incolti")  e quelli, non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per
attivita' diverse da quelle agricole.
Non sono egualmente interessati all'elenco i terreni, sempre  diversi
dalle  aree  fabbricabili,  sui  quali  le  attivita'  agricole  sono
esercitate  in  forma  non  imprenditoriale:  appartengono  a  questo
secondo   gruppo  i  piccoli  appezzamenti  (cosiddetti  "orticelli")
coltivati occasionalmente senza struttura organizzativa.
I terreni del primo e del secondo gruppo, non avendo il carattere  di
area   fabbricabile   ne'  quello  di  terreno  agricolo  secondo  la
definizione di legge restano  oggettivamente  esclusi  dal  campo  di
applicazione dell'Ici.
N.B. Per la nozione di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli
a  titolo  principale  vedasi  la  voce  in  questa  Appendice  "Area
fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo (definizione)".
Terreni incolti Se non sono aree fabbricabili, sono esclusi dal campo
di applicazione dell'Ici: vedi voce "Terreni agricoli".
Valore degli immobili agli effetti dell'Ici
1.Fabbricati
Per i fabbricati (intendendosi per tali le singole unita' immobiliari
iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio  urbano  e
quindi anche, distintamente, l'abitazione, la cantina, il garage, cui
sia  stata attribuita o, in caso di non ancora avvenuta iscrizione in
catasto, sia attribuibile un'autonoma rendita catastale) il valore e'
costituito dall'intera rendita catastale moltiplicata:
- per 100,  se  si  tratta  di  fabbricati  classificati  nei  gruppi
catastali  A (abitazioni) B (collegi, convitti, ecc.) e C (magazzini,
depositi, laboratori, ecc.), con esclusione delle  categorie  A/10  e
C/1;
-  per  50,  se  si  tratta  di  fabbricati  classificati  nel gruppo
catastale D (opifici, alberghi, teatri, ecc.) e nella categoria  A/10
(uffici e studi privati);
- per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1
(negozi e botteghe).
Se  il  fabbricato  e' sfornito di rendita oppure se la rendita a suo
tempo attribuita non e' piu'  adeguata  in  quanto  sono  intervenute
variazioni  strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute
ad accorpamenti di piu' unita' immobiliari,  il  contribuente  dovra'
far   riferimento   alla  categoria  ed  alla  rendita  attribuite  a
fabbricati similari.
Le rendite da assumere per l'anno  1998  sono  quelle  risultanti  in
catasto  al  primo  gennaio 1998, aumentate del 5 per cento. Si tenga
presente che tali rendite annotate negli atti catastali, anche se  di
recente  attribuzione,  non comprendono il predetto aumento del 5 per
cento.
Nella stragrande maggiornaza dei casi  (ovverosia,  laddove  non  sia
stata  annotata  negli  atti catastali, nel corso dell'anno 1997, una
modificazione della rendita) il valore  1998  sara'  pari  al  valore
1997.
Nota
Le  operazioni  di  moltiplicazione illustrate sopra vanno effettuate
sulla rendita catastale e non sul reddito, per cui non  hanno  alcuna
rilevanza  ne'  gli  aumenti  o  riduzioni  di  rendita previsti agli
effetti  dell'applicazione  dell'imposizione  sul  reddito,  ne'   il
reddito effettivo.
Cosi',  ad  esempio,  se  la  rendita  catastale  di  una abitazione,
aumentata del 5 per cento, e' di 2.100.000, il valore sara' sempre di
210.000.000, sia che si tratti di dimora abituale  del  contribuente,
sia  che  si  tratti di unita' immobiliare tenuta a disposizione, sia
che si tratti di abitazione sfitta, sia che si tratti  di  abitazione
locata   (si   ricorda   che   i  fabbricati  sono  soggetti  ad  ICI
indipendentemente dalla loro destinazione  ed  indipendentemente  dal
fatto che siano utilizzati o meno).
1.1 Fabbricati di interesse storico o artistico
Per   i   fabbricati  di  interesse  storico  o  artistico  ai  sensi
dell'articolo 3 della legge 1×  giugno  1939,  n.1089,  e  successive
modificazioni,  si assume la rendita (ovviamente, aumentata del 5 per
cento), determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di
minore ammontare tra quelle previste per  le  abitazioni  della  zona
censuaria nella quale e' sito il fabbricato.
Tale  rendita,  per poter quantificare il valore, va moltiplicata per
100, anche se  il  fabbricato  catastalmente  e'  classificato  nella
categoria  A/10  o  C/1  oppure nel gruppo D. Cio', in quanto, con il
sistema suddetto di determinazione della rendita,  il  fabbricato  e'
stato assimilato ad una abitazione.
1.2 Fabbricati delle imprese
Fanno  eccezione agli illustrati criteri di determinazione del valore
sulla  base  della  rendita  catastale,  i   fabbricati   interamente
posseduti  da  impresa e distintamente contabilizzati, classificabili
nel gruppo catastale D e sforniti  di  rendita  catastale  oppure  ai
quali  sia  stata  attribuita la rendita, effettiva o "proposta", nel
corso dell'anno 1998. Per tali fabbricati il  valore  e'  determinato
sulla    base   dei   costi   di   acquisizione   ed   incrementativi
contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione  di  determinati
coefficienti. Si ricorda che il criterio di determinazione del valore
sulla  base dei costi contabilizzati si applica anche nel caso in cui
i predetti fabbricati siano di interesse storico o artistico ai sensi
dell'art.   3   della   legge   1  giugno  1939,  n.  1089,  e  succ.
modificazioni.
2. Aree fabbricabili
Per le aree fabbricabili il valore e' costituito da quello venale  in
comune  commercio  determinato avendo riguardo alla zona territoriale
di ubicazione, all'indice di edificabilita', alla destinazione  d'uso
consentita,  agli  oneri  per  eventuali  lavori  di  adattamento del
terreno necessari per la costruzione, ai  prezzi  medi  rilevati  sul
mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
3. Terreni agricoli
Per i terreni agricoli il valore e' costituito dal reddito dominicale
moltiplicato  per  75.  Il  reddito dominicale da assumere per l'anno
1998 e'
quello risultante in catasto al primo gennaio 1998, aumentato del  25
per  cento.  Si  tenga  presente che anche i redditi dominicali negli
atti catastali non comprendono il predetto aumento.