Art. 2. 1. Il Ministero delle finanze provvede ad aggiornare direttamente l'archivio di cui all'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 418 del 1998, utilizzando i dati di cui all'art. 1, relativamente alle informazioni di pertinenza delle regioni che non hanno costituito un proprio archivio ai sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto sopracitato. 2. Il Ministero delle finanze inoltra alle regioni che hanno costituito un proprio archivio delle tasse automobilistiche, per via telematica, i dati di cui all'art. 1 relativi alle informazioni di loro pertinenza entro il giorno successivo alla ricezione degli stessi. Con periodicita' giornaliera le regioni aggiornano in via telematica l'archivio nazionale con i dati di loro pertinenza. 3. In allegato 3 sono riportati i tracciati record utilizzati dalle suddette regioni per comunicare all'archivio nazionale i dati di aggiornamento di loro pertinenza. 4. Le regioni che non hanno costituito un proprio archivio delle tasse automobilistiche possono disporre aggiornamenti alle informazioni di loro pertinenza contenute nell'archivio nazionale; a tal fine il Ministero delle finanze mette a disposizione appositi servizi di comunicazione, per l'attivazione dei quali saranno fornite apposite istruzioni alle regioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 marzo 1999 Il direttore generale: Romano