Art. 2.
  1. Il  Ministero delle finanze provvede  ad aggiornare direttamente
l'archivio di  cui all'art. 6,  comma 2, del decreto  ministeriale n.
418 del  1998, utilizzando  i dati di  cui all'art.  1, relativamente
alle  informazioni   di  pertinenza  delle  regioni   che  non  hanno
costituito un  proprio archivio  ai sensi dell'art.  5, comma  7, del
decreto sopracitato.
  2.  Il  Ministero delle  finanze  inoltra  alle regioni  che  hanno
costituito un proprio archivio  delle tasse automobilistiche, per via
telematica, i  dati di cui  all'art. 1 relativi alle  informazioni di
loro  pertinenza  entro il  giorno  successivo  alla ricezione  degli
stessi.  Con periodicita'  giornaliera le  regioni aggiornano  in via
telematica l'archivio nazionale con i dati di loro pertinenza.
  3. In allegato 3 sono riportati i tracciati record utilizzati dalle
suddette  regioni per  comunicare  all'archivio nazionale  i dati  di
aggiornamento di loro pertinenza.
  4. Le  regioni che non  hanno costituito un proprio  archivio delle
tasse   automobilistiche   possono    disporre   aggiornamenti   alle
informazioni di loro pertinenza  contenute nell'archivio nazionale; a
tal fine  il Ministero  delle finanze  mette a  disposizione appositi
servizi di comunicazione, per l'attivazione dei quali saranno fornite
apposite istruzioni alle regioni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 16 marzo 1999
                                        Il direttore generale: Romano