Art. 2.
  1. Le  somme riscosse a  titolo di tasse automobilistiche  da parte
dei concessionari vanno versate al capitolo 1218.
  2. Per  quanto concerne i  termini di riversamento all'erario  ed i
compensi spettanti per le operazioni di riscossione di cui all'art. 1
valgono  le  medesime  disposizioni  che  disciplinano  i  versamenti
unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. I concessionari  trasmettono i dati relativi  alle operazioni di
riscossione  a  titolo di  tasse  automobilistiche  sulla base  delle
specifiche tecniche di cui all'allegato 3 al presente decreto.