Art. 2. 1. Le somme riscosse a titolo di tasse automobilistiche da parte dei concessionari vanno versate al capitolo 1218. 2. Per quanto concerne i termini di riversamento all'erario ed i compensi spettanti per le operazioni di riscossione di cui all'art. 1 valgono le medesime disposizioni che disciplinano i versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 3. I concessionari trasmettono i dati relativi alle operazioni di riscossione a titolo di tasse automobilistiche sulla base delle specifiche tecniche di cui all'allegato 3 al presente decreto.