Art. 3. 1. Al fine di aggiornare compiutamente gli archivi delle tasse automobilistiche, i concessionari del servizio di riscossione dei tributi, ove incaricati di effettuare il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche dalle regioni diverse da quelle di cui all'art. 1, comma 1, ovvero incaricati dalle province autonome di Trento e Bolzano, devono utilizzare i modelli di cui al comma 2 del citato art. 1; per la trasmissione dei dati relativi alle operazioni eseguite vanno osservate le specifiche tecniche di cui all'allegato 3 al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 marzo 1999 Il direttore generale: Romano