Art. 3.
  1.  Al fine  di aggiornare  compiutamente gli  archivi delle  tasse
automobilistiche,  i concessionari  del servizio  di riscossione  dei
tributi,  ove incaricati  di  effettuare il  servizio di  riscossione
delle tasse automobilistiche  dalle regioni diverse da  quelle di cui
all'art. 1,  comma 1,  ovvero incaricati  dalle province  autonome di
Trento e Bolzano,  devono utilizzare i modelli di cui  al comma 2 del
citato art. 1; per la  trasmissione dei dati relativi alle operazioni
eseguite vanno osservate le specifiche tecniche di cui all'allegato 3
al presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 18 marzo 1999
                                        Il direttore generale: Romano