(all. 1 - art. 1) (parte 1)
                          Comune di Alatri
  Il  comune  di  ALATRI  (provincia di Frosinone) ha adottato, il 30
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno d'imposta 1999, nella misura del 5.50 per mille;
2. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'unita' immobiliare  adibita
ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo dell'imposta nella
misura del 5,25 per mille;
3. di  approvare  in  relazione  all'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta, il quadro di
detrazioni ed agevolazioni in appresso descritto.
  La  detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e'  elevata  a  L.
250.000.
  Ulteriore detrazione, su richiesta, con domanda da presentare entro
il 31 maggio 1999, di un importo di L. 250.000 per:
   A)  disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno due
anni a far data dal 1 gennaio 1999;
   B) inoccupati che abbiano perso l'indennita' di cassa integrazione
o di mobilita' nel corso del 1998;
   C) lavoratori in mobilita' da oltre sei mesi;
   D) lavoratori in cassa integrazione;
   E) nuclei familiari che abbiano nel proprio  interno  un  soggetto
portatore di handicap (non inferiore al 75 per cento).
   F) coloro che abbiano compiuto sessantacinque anni entro il 1998.
  (Omissis).
                          Comune di Alcamo
  Il  comune  di  ALCAMO  (provincia  di  Trapani) ha adottato, il 30
ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare la determinazione sindacale n. 30 del 25 febbraio 1998,
in materia di I.C.I., convalidando per l'anno 1999 le  aliquote  gia'
stabilite, che si riportano:
  abitazione principale: 4 per mille;
  terreni  agricoli,  aree  fabbricabili,  unita' immobiliari diverse
dalle abitazioni principali: 5,20 per mille.
  (Omissis).
                        Comune di Alfianello
  Il comune di ALFIANELLO (provincia di Brescia) ha adottato,  il  23
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara'
 applicata da questo comune per l'anno 1999 con l'aliquota unica  del
6  per  mille,  in  conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 504.
  (Omissis).
                         Comune di Alfonsine
  Il  comune  di  ALFONSINE  (provincia di Ravenna) ha adottato, il 7
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare nel comune di Alfonsine per l'anno 1999 le aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
  a) aliquota ordinaria del  6  per  mille  per  tutti  gli  immobili
situati  nel  territorio  comunale ad eccezione di quelli elencati ai
successivi punti b)  e  c)  per  i  quali  e'  stabilita  un'aliquota
maggiorata;
  b) aliquota maggiorata nella misura del 6,5 per mille per:
   immobili    adibiti    ad   abitazione   posseduti   in   aggiunta
all'abitazione principale dati in locazione od occupati stabilmente e
relative pertinenze;
   aree fabbricabili;
  c) aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille per:
   unita' immobiliare  adibita  ad  abitazione  non  locata  e/o  non
occupata   stabilmente,  ovvero  tenuta  a  disposizione  e  relative
pertinenze;  2.  di  determinare  in   L.   220.000   la   detrazione
dall'imposta dovuta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad
abitazione  principale; 3. di determinare in L. 500.000 la detrazione
dall'imposta dovuta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad
abitazione principale possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto
limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare
disagio economico o sociale in possesso delle condizioni e  requisiti
di seguito riportati:
  Famiglie di pensionati:
   nuclei  familiari  composti da pensionati o comunque da persone in
condizioni non lavorative che includano almeno un pensionato di oltre
sessantacinque anni alla  data  1  gennaio  1999  aventi  i  seguenti
requisiti:
    reddito  familiare  complessivo  imponibile  I.R.PE.F.,  riferito
all'anno  1998,  non  superiore  a  lire  16  milioni  per  il  primo
componente  aumentato  di  lire  15  milioni  per gli altri ulteriori
componenti.
  Famiglie assistite:
   nuclei  familiari  che   comprendono   persone   destinatarie   di
assistenza economica e sociale a livello comunale a norma dei vigenti
regolamenti alla data del 1 gennaio 1999.
  Famiglie con portatori di handicap:
   nuclei  familiari  che  includono  portatori di handicap, ai sensi
della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, con attestato di  invalidita'
civile non inferiore al 75 per cento aventi i seguenti requisiti:
    reddito  familiare  complessivo  imponibile  I.R.PE.F.,  riferito
all'anno 1998, non superiore a lire 15 milioni pro-capite.
  Famiglie di giovani coppie:
   nuclei familiari formati da  giovani  coppie  con  o  senza  figli
aventi i seguenti requisiti:
    essere coniugati o conviventi da non oltre quattro anni alla data
del 1 gennaio 1999;
  reddito   familiare   complessivo  imponibile  I.R.PE.F.,  riferito
all'anno 1998, non superiore a lire 15 milioni pro-capite.
  Famiglie a basso reddito:
   nuclei  familiari  non  beneficiari  della  ulteriore  detrazione,
secondo  quanto gia' previsto per i precedenti casi sociali, aventi i
seguenti requisiti:
    reddito  familiare  complessivo  imponibile  I.R.PE.F.,  riferito
all'anno 1998, non superiore a lire 15 milioni pro-capite.
  l  componenti  della  famiglia  di  cui fa parte il richiedente non
devono  avere  altre  proprieta'   immobiliari   oltre   l'abitazione
principale  ed  eventuali  annessi  servizi  (garage, posto macchina,
cantina, ecc),  ne'  devono  essere  titolari  di  diritti  reali  di
godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione).
  Il   reddito  di  riferimento  e'  quello  complessivo  del  nucleo
familiare (cioe' di tutti i componenti) imponibile I.R.PE.F. 1998.
  Il reddito  pro-capite  si  ottiene  dalla  divisione  del  reddito
complessivo  familiare,  imponibile  I.R.PE.F. 1998, per i componenti
del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1 gennaio
1999.
  Il contribuente deve presentare  la  richiesta,  autocertificazione
nella  quale  deve  dichiarare  nome,  cognome,  indirizzo,  data  di
nascita, codice fiscale, reddito imponibile  proprio  e  di  tutti  i
componenti  la  famiglia  ed inoltre di essere in possesso di tutti i
requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione
fino a L. 500.000.
  La richiesta, autocertificazione,  dovra'  essere  inviata  tramite
raccomandata  al  Servizio  tributi  del  comune di Alfonsine, oppure
consegnata a mano al medesimo Servizio tributi entro e non  oltre  il
termine di pagamento della prima rata I.C.I. per l'anno 1999.
  I  contribuenti che hanno inviato l'autocertificazione potranno, al
momento del pagamento delle rate I.C.I. 1999, gia' tenere conto della
detrazione richiesta.
  L'elenco nominativo dei richiedenti la riduzione  sara'  pubblicato
presso il Servizio tributi del comune di Alfonsine.
  L'Amministrazione   si   riserva   di   richiedere   documentazione
integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di  dichiarazione
infedele   verranno   applicate  le  sanzioni  previste  dal  decreto
legislativo n.  504/1992.
  (Omissis).
                      Comune di Alzate Brianza
  Il comune di ALZATE BRIANZA (provincia di Como) ha adottato, il  20
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).    1.  di fissare per l'anno 1999 nelle misure di cui al
prospetto che segue,  le  aliquote  per  l'applicazione  dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30
dicembre 1992 n. 504:
        Tipologia degli immobili                Aliquota
                 --                                --
Persone fisiche soggetti passivi
per unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale direttamente             5    per mille
Immobili di pertinenza prima abitazione        5    per mille
Tutti gli altri soggetti passivi               5,5  per mille
2.  di  determinare,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come  sostituito  dall'art.  3,
comma  55,  della  legge  23  dicembre 1996 n. 662 per l'anno 1999 le
detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:
   Tipologia degli immobili            Riduzione   Detrazione imposta
                                       d'imposta    lire in ragione
                                                         annua
            --                             --              --
Persone fisiche soggetti passivi per
unita' immobiliare adibita direttamente
ad abitazione principale                   -            200.000
  (Omissis).
                         Comune di Angrogna
  Il comune di ANGROGNA (provincia di Torino) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  mantenere  per  l'anno  1999  nella  misura del 6,5 per mille
l'aliquota per l'applicazione dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.)    istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504
stabilendo in L. 200.000 la detrazione per  abitazioni  principali  e
nella   misura   del  7  per  mille  per  la  seconda  casa  ed  aree
fabbricabili;
  (Omissis).
                     Comune di Annone di Brianza
  Il comune di ANNONE DI BRIANZA (provincia di Lecco) ha adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire  nella  misura  unica  del  4,50  per  mille  l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999.
  (Omissis).
                          Comune di Aprica
  Il  comune  di  APRICA  (provincia  di  Sondrio) ha adottato, il 30
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, in attuazione delI'art. 6 del decreto  legislativo
30  dicembre  1992,  n.  504,  come sostituito dell'art. 3, comma 53,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e  dell'art.  4,  comma  1,  del
decreto-legge  8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni in
legge 24 ottobre 1996, n. 556 le seguenti aliquote I.C.I. per  l'anno
1999:
  a) 4,5 per mille per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci
di  cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, residenti tutti nel
comune di Aprica, per l'unita' immobiliare  direttamente  adibita  ad
abitazione principale;
  b)  6  per  mille per gli altri immobili diversi da quelli di cui a
sub 1-a);
  c)  detrazione  per  unita'  immobiliare  adibita   ad   abitazione
principale L. 200.000.
  (Omissis).
                         Comune di Aquileia
  Il  comune  di  AQUILEIA  (provincia  di  Udine) ha adottato, il 16
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.   di   stabilire   e  confermare  nel  5,5  per  mille  la  misura
dell'aliquota unica per la determinazione dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 1999.
  (Omissis).
                         Comune di Arcugnano
  Il comune di  ARCUGNANO  (provincia  di  Vicenza)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
5  per  mille,  per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione
principale  delle  persone  fisiche  soggetti  passivi  e dei soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel  comune  di
Arcugnano;
7 per mille da applicarsi alle seconde abitazioni sfitte;
6 per mille da applicarsi a tutti gli altri immobili;
detrazione per l'abitazione principale L. 200.000.
  (Omissis).
                          Comune di Ariccia
  Il  comune  di ARICCIA (provincia di Roma) ha adottato, l'8 gennaio
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 le aliquote e le  detrazioni  approvate
per  il  1998  con atto consiliare n. 11 del 24 febbraio 1998, che si
allega al presente atto per farne  parte  integrante  e  sostanziale.
Allegato  alla deliberazione n. 15 dell'8 gennaio 1999 Estratto della
deliberazione del comune di Ariccia (provincia di Roma) n. 11 del  24
febbraio  1998  in  materia  di aliquota I.C.I. per l'anno di imposta
1998.  IL CONSIGLIO COMUNALE
  (Omissis).  Delibera
per quanto riguarda le aliquote:
  1. immobili adibiti ad abitazione principale da  parte  di  persone
fisiche: 4,5 per mille;
  2. immobili diversi dalle abitazioni: 7 per mille;
  3. immobili posseduti da enti senza scopo di lucro: 7 per mille;
  4.  fabbricati  posseduti in aggiunta all'abitazione principale:  7
per mille;
  5. fabbricati posseduti in  aggiunta  all'abitazione  principale  e
locati  come  abitazione  principale  con contratto registrato ovvero
posseduti da soci di cooperative edilizie  e  adibiti  ad  abitazione
principale: 7 per mille;
  6. fabbricati realizzati per la vendita: 7 per mille;
  7.   fabbricati   inagibili   o  inabitabili  o  interessati  dalla
realizzazione di  posti  auto  pertinenziali  ovvero  di  particolare
interesse artistico e oggetto di interventi edilizi: 4 per mille.
Per quanto riguarda la riduzione dell'imposta:
  1)  la  detrazione  dell'imposta  per  l'abitazione  principale  e'
fissata nella misura di L. 200.000;
  2) la detrazione dell'imposta e' fissata nella misura di L. 300.000
per i soli  titolari  di  pensione  sociale  oppure  con  trattamento
previdenziale di quiescenza alle sottoindicate condizioni:
   a)  abbiano  una eta' non inferiore al sessantesimo anno alla data
del 1 gennaio 1998. Si prescinde dal citato limite di eta' qualora il
reddito complessivo del nucleo familiare e' costituito esclusivamente
da redditi di lavoro dipendente e/o pensione;
   b) abbiano un reddito complessivo, esclusa  la  rendita  catastale
dell'unita'   immobiliare   adibita  ad  abitazione  principale,  non
superiore a L.  16.000.000  innalzabile  di  L.  3.000.000  per  ogni
componente familiare a carico;
   c)   utilizzino  l'unita'  immobiliare  per  la  quale  si  chiede
l'aumento della  detrazione  I.C.I.  effettivamente  come  abitazione
principale;
   d)  non  abbiano a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto
reale altre unita' immobiliari.
la sussistenza delle predette  condizioni  dovra'  essere  dimostrata
attraverso  la  produzione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta', unitamente  alla  fotocopia  dell'atto  attestante  il
reddito percepito.
                         Comune di Armungia
  Il  comune  di  ARMUNGIA  (provincia  di  Cagliari)  ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di graduare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nel modo seguente:
  abitazione principale: 4 per mille;
  abitazioni secondarie: 4,5 per mille;
  aree fabbricabili: 4,5 per mille;
2. immobili utilizzati per attivita' commerciali: 5 per mille;
3.  di  stabilire  in  L.  200.000  la  detrazione  per le abitazioni
principali ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto  2  della  legge  n.
662/1996.
  (Omissis).
                       Comune di Ascoli Piceno
  Il comune di ASCOLI PICENO ha adottato la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire le  seguenti  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli
immobili (I.C.I.) valide per l'anno 1999:
  aliquota ordinaria: 7 per mille;
  aliquota  diversificata:  6  per  mille,  per le unita' immobiliari
appartenenti alle categorie catastali C1 (negozi  e  botteghe)  e  C3
(Laboratori  per  arti  e mestieri), limitatamente alla sola quota di
possesso  del  soggetto  passivo  I.C.I.,  titolare  del  diritto  di
proprieta',  ovvero  del  diritto  di usufrutto, uso, che vi eserciti
direttamente l'attivita', rispettivamente, commerciale e  artigianale
e  a  condizione che detto soggetto presenti, a tal fine, all'ufficio
tributi del comune di Ascoli Piceno, entro il  termine  previsto  per
dichiarare   le  variazioni  intervenute  nel  corso  del  1999,  una
dichiarazione sostitutiva  di  atto  notorio  secondo  il  fac-simile
allegato A come parte integrante della presente deliberazione;
  aliquota   ridotta:   4,75   per  mille,  soltanto  per  le  unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale  direttamente  da  parte
delle  persone  fisiche  soggetti  passivi  e dei soci di cooperative
edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune;
2. di stabilire una detrazione agevolata di L.  410.000,  rispetto  a
quella  minima ordinaria di L. 200.000 prevista dalla legge, a favore
dei contribuenti in condizioni di  particolare  disagio  economico  e
sociale che abbiano tutti i seguenti requisiti:
  a) residenza nel comune di Ascoli Piceno;
  b)  titolare del diritto di proprieta', ovvero titolare del diritto
reale di usufrutto, uso, abitazione, di un'unica unita'  immobiliare,
adibita  ad  abitazione  principale,  non  appartenente  ad una delle
seguenti categorie catastali:
   A/1 abitazioni signorili;
   A/7 abitazioni in villini;
   A/8 abitazioni in ville;
   A/9 castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico;
con la precisazione che:
non si abbia la titolarita' del diritto  di  proprieta',  ovvero  del
diritto  reale  di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie,
ai fini I.C.I., in Italia ed  all'estero,  di  nessun  altro  cespite
(fabbricato,  terreno  agricolo ed area fabbricabile), con esclusione
di un solo box o autorimessa o posto auto, di  una  sola  soffitta  e
cantina se accatastati con autonoma rendita;
la  detrazione  effettiva  non  deve superare l'importo della imposta
calcolata sulla rendita catastale, aumentata del 5 per  cento,  della
sola  abitazione  principale,  con esclusione, quindi, delle suddette
pertinenze   situate   nello   stesso   edificio    ed    accatastate
separatamente;
  c)  aver  compiuto  il  sessantesimo anno di eta', alla data del 31
dicembre 1998;
   d) essere pensionato o non in condizione lavorativa;
   e) essere in possesso di un reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F.
 (redditi  1998)  non  superiore a L. 12.500.000, se unico componente
dello stato di famiglia anagrafico, ovvero con  reddito  complessivo,
sempre  ai  fini  I.R.PE.F.,  di  tutti  i  componenti dello stato di
famiglia anagrafico (redditi 1998), non superiore  a  L.  20.000.000,
con   l'aumento   di  L.  1.000.000  per  ogni  familiare  a  carico,
intendendosi tale quello riconosciuto ai fini I.R.P.E.F. Nel caso  in
cui  dovessero  risultare anagraficamente piu' nuclei familiari nella
stessa unita' immobiliare, al fine del riconoscimento  dell'eventuale
maggiore  detrazione  I.C.I.,  sara'  considerato,  comunque, un solo
nucleo costituito da tutti  i  suddetti  residenti,  con  cumulo  dei
relativi redditi;
  f)  presentazione  all'ufficio Tributi del Comune di Ascoli Piceno,
entro il termine previsto per dichiarare  le  variazioni  intervenute
nel  corso del 1999, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
secondo il modello predisposto dall'ufficio stesso.
  (Omissis).
                           Comune di Asso
  Il comune di ASSO (provincia di Como) ha adottato, il  28  dicembre
1998,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di fissare per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille l'aliquota
per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili sull'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale (detrazione  di  imposta
L. 200.000);
2. di fissare per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille l'aliquota
per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili per gli altri
fabbricati.
  (Omissis).
                           Comune di Aulla
  Il  comune di AULLA (provincia di Massa-Carrara) ha adottato, il 30
novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  adottare  per  l'anno  1999  le  seguenti  aliquote  dell'imposta
Comunale sugli immobili:
  a) un'aliquota ridotta del 5,6 per mille per le unita'  adibite  ad
abitazione principale;
  b) un'aliquota ridotta del 5 per mille per gli immobili accatastati
D3, e per quelli di proprieta' delle ONLUS.
  e) aliquota ordinaria: 7 per mille.
di determinare per l'anno 1999 la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale in L. 200.000. di elevare la stessa
a L. 250.000 per i soggetti portatori  di  handicap  con  invalidita'
superiore al 66 per cento.
  (Omissis).
                         Comune di Avetrana
  Il  comune  di  AVETRANA  (provincia di Taranto) ha adottato, il 23
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota  e  la  detrazione  per le abitazioni
principali  dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  istituita   con
decreto  legislativo  del  30  dicembre 1992, n. 504 per l'anno 1999,
nelle misure specificate in premessa;
  (Omissis).
Ritenuto di determinare  per  l'anno  1999  l'aliquota  nella  misura
differenziata  in  relazione alla tipologia d'uso degli immobili e la
detrazione per l'abitazione principale:
  abitazione principale: aliquota pari al 5 per mille;
  immobili diversi dalle abitazioni principali: aliquota  del  6  per
mille;
  terreni agricoli ed aree fabbricabili: aliquote del 6 per mille;
  detrazione per l'abitazione principale L. 200.000.
  (Omissis).
                         Comune di Aviatico
  Il  comune  di  AVIATICO  (provincia  di  Bergamo)  ha  adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  per  l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6
per mille.
  (Omissis).
                       Comune di Bagnacavallo
  Il comune di BAGNACAVALLO (provincia di  Ravenna)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare integralmente la propria deliberazione n. 94 del  18
dicembre  1997, esecutiva ai sensi di legge, "l.C.l. imposta comunale
sugli immobili: determinazione aliquota e detrazioni per l'anno 1998"
con la quale sono state determinate:
  a) le aliquote relative alle singole fattispecie  imponibili  nelle
misure sotto riportate:
   terreni agricoli: 5,50 per mille;
   aree fabbricabili: 7 per mille;
   abitazione principale: 5,80 per mille;
   altri fabbricati: 6,30 per mille;
   abitazioni non locate: 7 per mille.
  b)  la detrazione per le unita' immobiliari direttamente adibite ad
abitazione  principale  dei  soggetti  passivi  nella  misura  di  L.
200.000,  elevata  a  L.  320.000  per  i  soggetti  rientranti nelle
specifiche categorie  indicanti  situazioni  di  particolare  disagio
socio-economico analiticamente elencate nella suddetta delibera.
  (Omissis).
                    Comune di Bagnara di Romagna
  Il  comune di BAGNARA DI ROMAGNA (provincia di Ravenna) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. determinare per  l'anno  1999  l'aliquota  ordinaria  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  nella  misura  del 5,5 per mille, ai sensi
dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504,  come
sostituito  dall'art.  3,  comma  53 della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  e  nella  misura del 7 per mille limitatamente agli alloggi non
locati e/o residenza secondaria  come  individuati  dall'art.  5  del
Regolamento sull'I.C.I. approvato con la propria deliberazione n.  39
del  17  dicembre 1998 citata in premessa, avvalendosi della facolta'
di diversificazione dell'aliquota di cui al comma 2, dell'art. 6  del
decreto  legislativo  n.  504/1992,  come  sostituito  dal  comma  53
dell'art. 3 della legge n. 662/1996, senza  avvalersi  dell'ulteriore
facolta'  di cui all'art. 4, comma 1 del decreto-legge 8 agosto 1996,
n. 437, convertito con modificazioni in legge  24  ottobre  1996,  n.
556;  2.  determinare,  ai  sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 27
dicembre 1997, n. 449,  l'aliquota  agevolata  dell'imposta  comunale
sugli immobili nella misura del 3,5 per mille a favore di proprietari
che  eseguano  interventi  volti  al  recupero  di unita' immobiliari
inagibili o inabitabili  o  interventi  finalizzati  al  recupero  di
immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico localizzati nel
centro storico del comune di Bagnara di Romagna, quale  definito  nel
Piano  regolatore generale del comune medesimo, intendendosi per tali
gli immobili sottoposti ai  sensi  del  Piano  particolareggiato  del
centro  storico  del  comune  di  Bagnara  di  Romagna  alle seguenti
categorie di intervento: restauro scientifico, restauro e risanamento
conservativo di tipo A) e B).
  La predetta aliquota  agevolata  e'  applicata  limitatamente  alle
unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre
anni  dall'inizio dei lavori, avvenuto a far data dal 1 gennaio 1999.
Ogni soggetto passivo avente diritto  all'applicazione  dell'aliquota
agevolata  in  base  a  quanto  sopra  riportato,  potra' avvalersene
direttamente sui versamenti d'imposta dovuti per gli anni in  cui  la
medesima   trova   applicazione;   come   richiesta  documentata,  il
contribuente  dovra'  produrre,  sotto  la  propria  responsabilita',
apposita      autocertificazione      attestante      gli     estremi
dell'autorizzazione  o  della  concessione   edilizia   allo   stesso
rilasciata  per  l'esecuzione  degli  interventi  innanzi indicati, o
della denuncia di inizio attivita' di  cui  all'art.  4  del  decreto
legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, in legge
4  dicembre  1993,  n.  493, e successive modificazioni, dallo stesso
presentata per l'esecuzione degli  interventi  medesimi,  e,  se  del
caso,  del  certificato  redatto  dall'ufficio  tecnico comunale, con
perizia a carico  del  proprietario,  con  cui  e'  stata  dichiarata
l'inagibilita'  o  l'inabitabilita'  dell'unita'  immobiliare  cui si
riferiscono gli interventi di recupero; in  alternativa  al  predetto
certificato,   il   contribuente   potra'   presentare  dichiarazione
sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;  nonche',  in
ogni  caso,  la data dell'inizio dei lavori; detta autocertificazione
dovra' essere inoltrata all'ufficio ragioneria e gestione risorse del
comune di Bagnara di Romagna entro il termine del primo versamento di
imposta  effettuato  con  l'applicazione   dell'aliquota   agevolata;
l'ufficio  predetto  provvedera'  in  seguito  alle dovute verifiche,
riservandosi  di  chiedere  dati  e  documenti  qualora  lo   ritenga
necessario.  Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le
sanzioni previste dal decreto legislativo n.  504/1992  e  successive
modificazioni;  3.  stabilire  di non avvalersi delle facolta' di cui
all'art.  8,  comma  1,  ultimo  periodo,  e  comma  3  del   decreto
legislativo  30  dicembre  1992, n. 504, come sostituito dal comma 55
dell'art.  3  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, ed all'art. 58,
comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, fatto salvo
quanto previsto al successivo punto 5;
4. dare atto che, con riferimento alle  facolta'  previste  dall'art.
59  del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le
disposizioni  contenute  nel  vigente  Regolamento  I.C.I.   (Imposta
Comunale  sugli immobili), approvato con deliberazione di C.C. n.  39
del 17 dicembre  1998  (C.R.C.  del  4  gennaio  1999  protocollo  n.
98/012734);
5.  elevare, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30
dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art.  3,  comma  55  della
legge  23  dicembre 1996 n. 662, successivamente modificato dall'art.
3  del  decreto-legge  11  marzo  1997,   n.   50,   convertito   con
modificazioni  in legge 9 maggio 1997, n. 122, a L. 300.000 l'importo
di L. 200.000 di cui al comma 2  del  medesimo  art.  8  del  decreto
legislativo  n.    504/1992, limitatamente alle seguenti categorie di
soggetti in  situazioni  di  particolare  disagio  economico-sociale,
quali  gia'  individuate  con proprio atto n. 7 del 26 febbraio 1998,
citato in premessa:
  1) Famiglie di pensionati:
   a) soggetto passivo di eta'  non  inferiore  a  65  anni,  solo  o
facente parte di un nucleo familiare composto da due persone entrambe
di eta' non inferiore a 65 anni;
   b)  proprietario/comproprietario  o  titolare/contitolare di altri
diritti reali di godimento su tutto  il  territorio  nazionale,  egli
stesso   e   l'eventuale   altro  componente  del  nucleo  familiare,
unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
   c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore  a
lire  15  milioni  in  quanto solo ovvero, in caso di appartenenza al
nucleo  di  cui  alla  lettera  a),  con  reddito   familiare   annuo
complessivo lordo non superiore a lire 25 milioni.
  La maggiore detrazione spetta in ogni caso ad entrambi i componenti
del nucleo familiare di cui alla lettera a) che siano nella posizione
reddituale  indicata,  in  ragione  del  50 per cento ciascuno quando
siano comproprietari  o  contitolari  di  altro  diritto  sull'unita'
abitativa.
  2) Famiglie numerose:
   a)  soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare composto
da un minimo di 5 componenti;
   b) proprietario/comproprietario o  titolare/contitolare  di  altri
diritti  reali  di  godimento  su tutto il territorio nazionale, egli
stesso e  gli  altri  componenti  del  nucleo  familiare,  unicamente
dell'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e  sue
pertinenze (autorimessa, ecc.);
   c) in  possesso  di  reddito  familiare  non  superiore,  nel  suo
complesso,  all'importo  annuo  lordo  di  lire  10  milioni per ogni
componente del nucleo familiare.
  La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare  di
altro  diritto  reale  di  godimento sull'unita' abitativa utilizzata
dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che
vi risiedono in caso  di  comproprieta'  o  contitolarita'  di  altro
diritto reale di godimento sulla medesima unita'.
  3) Famiglie assistite:
   a)     soggetto     passivo     proprietario/comproprietario     o
titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento, su tutto il
territorio nazionale, unicamente dell'unita' immobiliare  adibita  ad
abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
   b)  avente  diritto,  in base ai vigenti regolamenti del comune di
Bagnara di Romagna, ad un contributo economico, oppure all'assistenza
domiciliare gratuita o con pagamento della sola quota fissa.
La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario  o  titolare  di
altro  diritto  reale  di  godimento sull'unita' abitativa utilizzata
dall'intero nucleo familiare; nel caso di piu' contribuenti dimoranti
nell'unita' abitativa, la maggiore detrazione  spetta  unicamente  al
soggetto  passivo  che  si  trovi nella particolare situazione di cui
sopra, per  la  parte  di  essa  che  risulta  dall'applicazione  del
criterio  indicato  all'art.  8,  comma 2, del decreto legislativo n.
504/1992 come meglio illustrato  al  punto  E)  della  circolare  del
Ministero delle finanze n. 11/1993.
  4)  Famiglie  abitanti  in unita' immobiliari di tipo ultrapopolare
(A/5):
   a)        soggetto    passivo    proprietario/comproprietario    o
titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento, su tutto il
territorio  nazionale,  unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale  classificata  nella  categoria  catastale  A/5
(abitazioni  di  tipo  ultrapopolare)  e sue pertinenze (autorimessa,
ecc.);
   b) facente parte di un nucleo familiare in cui  nessun  componente
possiede  altre unita' immobiliari, su tutto il territorio nazionale,
diverse  dall'unita'  adibita  ad   abitazione   principale   e   sue
pertinenze.
La  maggiore  detrazione  spetta all'unico proprietario o titolare di
altro diritto reale di  godimento  sull'unita'  abitativa  utilizzata
dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che
vi  risiedono  in  caso  di  comproprieta'  o contitolarita' di altro
diritto reale di godimento sulla medesima unita'.
  5) Famiglie con portatori di handicap:
   a)  soggetto  passivo  portatore  di  handicap   con   invalidita'
superiore  al  66 per cento o facente parte di un nucleo familiare in
cui almeno un componente e'  portatore  di  handicap  nella  predetta
misura;
   b)  proprietario/comproprietario  o  titolare/contitolare di altri
diritti reali di godimento su tutto  il  territorio  nazionale,  egli
stesso  e  gli  eventuali  altri  componenti  del  nucleo  familiare,
unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
   c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore  a
L. 20.000.000 in quanto solo, ovvero a L. 20.000.000 maggiorato di L.
10.000.000   per  ogni  eventuale  ulteriore  componente  del  nucleo
familiare.
la maggiore detrazione spetta all'unico proprietario  o  titolare  di
altro  diritto  reale  di  godimento sull'unita' abitativa utilizzata
dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che
vi risiedono in caso  di  comproprieta'  o  contitolarita'  di  altro
diritto reale di godimento sulla medesima unita'.
  Principi  e  condizioni  di  base  per  il  diritto  alla ulteriore
detrazione.
  I limiti di reddito di cui alle situazioni di  particolare  disagio
economico-sociale   come  sopra  individuate,  sono  determinati  con
riferimento  a   quanto   dichiarato   dal   contribuente   ai   fini
dell'applicazione  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche
(I.R.PE.F.) per l'anno 1998.
  Ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore  detrazione,  in
base  a  quanto  sopra riportato, potra' avvalersene direttamente sui
versamenti  d'imposta  dovuti  per  l'anno   1999;   come   richiesta
documentata   il  contribuente  dovra'  produrre,  sotto  la  propria
responsabilita', apposita autocertificazione attestante  il  possesso
di  tutti  i  requisiti  richiesti  per  il  caso  di  situazione  di
particolare  disagio  economico-sociale  in  cui   il   soggetto   si
identifica.   Detta   autocertificazione,   dovra'  essere  inoltrata
all'ufficio Ragioneria e gestione risorse del comune  di  Bagnara  di
Romagna  entro  il  termine  di pagamento della prima rata I.C.I. per
l'anno 1999; l'ufficio predetto provvedera' in  seguito  alle  dovute
verifiche,  riservandosi  di  chiedere  dati  e  documenti qualora lo
ritenga necessario.
  In caso di comproprieta' o contitolarita' sull'unita' abitativa  da
parte  di  piu'  soggetti  aventi  diritto  alla  maggiore detrazione
I.C.I., la suddetta  autocertificazione  dovra'  essere  prodotta  da
ciascun soggetto.
  Nel  caso  di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni
previste  dal  decreto   legislativo   n.   504/1992   e   successive
modificazioni.
  (Omissis).
                      Comune di Bagno a Ripoli
  Il  comune  di BAGNO A RIPOLI (provincia di Firenze) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  determinare  le  aliquote  dell'imposta  comunale per l'anno 1999
nella seguente misura del:
  5,5 per mille: per le  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione
principale;
  6,4  per  mille:  per  gli  immobili  diversi  dalle  abitazioni  o
posseduti in aggiunta alla abitazione principale;
  9 per mille: alloggi non locati, ai  sensi  dell'art.  2,  comma  4
della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
2. determinare, per l'anno 1999, in L. 270.000 la detrazione relativa
all'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione
principale.
  (Omissis).
                       COMUNE DI BAGNOLO DI PO
  Il comune di BAGNOLO DI PO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 28
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6
per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BALANGERO
  Il comune di BALANGERO (provincia di Torino) ha adottato, il 23
 febbraio   1999,   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  per  il  1999  le aliquote dell'imposta I.C.I. in
vigore per il 1998, come da prospetto allegato;
2. di dare atto che e' considerata direttamente adibita ad abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
                                                             Allegato
=====================================================================
        Oggetto                               Aliquote    Detrazioni
                                            (per mille)        (lire)
_____________________________________________________________________
Abitazione  principale                             6          200.000
Immobili diversi dalle abitazioni              6,5         - Immobili
posseduti in aggiunta
  all'abitazione principale                    6,5          - Alloggi
non locati                             6,5         - Locali destinati
a varie attivita',
  non aventi scopo di lucro                      5             - Aree
edificabili                                 6             - Per tutte
le altre categorie                     6             -
                         COMUNE DI BARAGIANO
  Il comune di BARAGIANO (provincia di Potenza) ha  adottato,  il  19
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5
per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BARENGO
  Il  comune  di  BARENGO  (provincia  di  Novara) ha adottato, il 29
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
 sugli immobili I.C.I. che sara' applicata in  questo  comune,  nella
misura del 4,5 per mille;
2.   di   determinare   la  detrazione  dell'imposta  per  le  unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo  in
L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BARGAGLI
  Il comune di BARGAGLI (provincia di Genova) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).  I. di stabilire le seguenti  norme  per  l'applicazione
dell'I.C.I.  - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con
effetto dal 1 gennaio 1999:
  1)  aliquota  da  applicare per le persone fisiche soggetti passivi
per unita' immobiliari ad uso abitazione principale: 4,80 per mille;
  2)  aliquota  agevolata  a  favore  dei  proprietari  che  eseguono
interventi  svolti  al  recupero  di  unita'  immobiliari inagibili o
inabitabili o interventi  finalizzati  al  recupero  di  immobili  di
interesse  artistico o architettonico localizzati nei centri storici,
ovvero volti alla realizzazione di autorimesse  o  posti  auto  anche
pertinenziali oppure l'utilizzo di sottotetti: 2 per mille;
 da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti
  interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori cosi'
  come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997,
                               n. 449;
  3)  aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili
che   non   rientrano   fra   quelli   previsti   dalle    precedenti
classificazioni  ed  utilizzazioni:  5,50  per  mille.    II.  Per la
determinazione  della  base  imponibile  si  tiene  conto  di  quanto
stabilito  dall'art.  5  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito  dai  commi
48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662;  III.  L'imposta  e'  ridotta  del 50 per cento per i fabbricati
dichiarati  inagibli  od  inabitabili  e  di  fatto  non   utilizzati
limitatamente  al  periodo dell'anno durante il quale viene accertata
la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune con
perizia  tecnica  a  carico  del  proprietario,  che  allega   idonea
documentazione  alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva  ai  sensi  della
legge  4  gennaio  1968,  n.    15,  autenticata,  nella  quale  deve
dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile
e comunque inutilizzabile l'immobile.  Il contribuente  ha  l'obbligo
di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione
dei  lavori  di  ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la
data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato.  Il  comune  puo'
effettuare  accertamenti  d'ufficio  per verificare la veridicita' di
quanto  dichiarato  dal  contribuente;  IV.  All'imposta  dovuta  per
l'unita'  immobilare  adibita  ad  abitazione principale del soggetto
passivo sono detratte, fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  L.
200.000  rapportate  al  periodo  dell'imposta  durante  il  quale si
protrae tale destinazione; se  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad
abitazione  principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta
a ciascuno di essi proporzionalmente  alla  quota  per  la  quale  la
destinazione medesima si verifica.
  (Omissis).    VII. Di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art.
58  del  decreto  legislativo  15  dicembre   1957,   n.   446,   per
l'applicazione  dell'art.    9  del  decreto  legislativo n. 504/1992
relativo alle  modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai  terreni
agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli
a  titolo  principale  le  persone  fisiche  iscritte  negli appositi
elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n.  9/1963,  soggette
al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
   (Omissis).
                         COMUNE DI BASALUZZO
  Il  comune  di  BASALUZZO (provincia di Alessandria) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  -  I.C.I.  nella  misura  del 4,25 per mille per le persone
fisiche  soggetti  passivi  ed  i  soci  di  cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa, residenti  nel comune, per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale;
di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili - I.C.I. nella misura del 4,75 per mille per tutti gli altri
soggetti passivi ed immobili imponibili.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BASIANO
  Il comune di BASIANO (provincia di Milano) ha adottato la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
aliquota 4 per mille;
detrazione per abitazione principale L. 200.000.
  (Omissis).
                           COMUNE DI BE'E
  Il comune di BE'E (provincia di Verbano-Cusio-Ossola)  ha  adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  agli  effetti  dell'imposta  comunale  sugli immobili
(I.C.I.)  per l'anno 1999, l'aliquota unica del 5 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BELLUNO
  Il comune di BELLUNO ha adottato, il 23 dicembre 1998, la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare, per l'anno 1999, le tariffe e le aliquote, comprese le
detrazioni, nonche' i criteri e le  modalita'  di  calcolo,  previste
nell'esercizio 1998 per i tributi e servizi comunali.
  Ai  fini  I.C.I.  sono  applicate  le seguenti aliquote d'imposta e
detrazione prima casa differenziate:
   a) aliquota ordinaria: 7 per mille;
   b) aliquota ridotta: 5,20 per mille per:
    l'abitazione principale del soggetto passivo persona fisica e dei
soci cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune;
per le abitazioni non locate possedute a titolo di  proprieta'  o  di
usufrutto  da  anziani  o disabili residenti in via permanente presso
gli istituti di  ricovero o sanitari;
   c) aliquota agevolata: 4 per mille:
    a  favore di soggetti passivi I.C.I. persone fisiche che eseguono
interventi volti al:
   1)  recupero  di  U.I.  dichiarate  inagibili  o  inabitabili  dai
competenti  organi  e rientranti negli interventi di cui alle lettere
c) e d) dell'art. 31 legge n. 457/1978;
   2) recupero di immobili di interesse  artistico  o  architettonico
risultanti  da  registri ufficiali e localizzate nei centri storici e
rientranti negli interventi di cui alla lettera c) dell'art. 31 legge
n. 457/1978;
   3)  alla  realizzazione  di  autorimesse  o   posti   auto   anche
perti-nenziali;
   4)  all'utilizzo  di  sottotetti al fine di renderli abitativi per
residenze o per  attivita'  terziarie.  Tale  aliquota  agevolata  e'
applicata per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
  (Omissis).
   d)  le  unita' immobiliari censite come cantine e autorimesse C/2,
C/6,  C/7  godono   dell'aliquota   I.C.I.   prevista   e   applicata
all'alloggio del quale sono pertinenza;
detrazioni:  L. 230.000 per abitazione principale dei soggetti di cui
al precedente punto b);  L.  200.000  per  gli  alloggi  regolarmente
assegnati  dagli  istituti autonomi case popolari (legge n. 662/1996,
art. 3, comma 55, art. 8, comma 4).
  (Omissis).
                         COMUNE DI BICINICCO
  Il comune di BICINICCO (provincia di  Udine)  ha  adottato,  il  26
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  fissare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura unica
del 5 per mille;
2. di determinare la detrazione per l'unita' immobiliare  adibita  ad
abitazione principale in L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BIENTINA
  Il  comune  di  BIENTINA  (provincia  di  Pisa)  ha adottato, il 21
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare per l'anno 1999 quanto segue:
  a) l'aliquota ordinaria del 4,8 per mille;
  b)  l'aliquota  maggiorata  del  6  per mille per le abitazioni non
locate possedute in aggiunta all'abitazione principale;
  c) la detrazione di L. 200.000  per  l'unita'  immobiliare  adibita
direttamente ad abitazione principale;
  d) la maggiorazione della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 per
l'unita'  immobiliare direttamente adibita ad abitazione del soggetto
passivo, rapportata  al  periodo  durante  il  quale  si  protrae  la
destinazione:
   per  i  soggetti  passivi di eta' superiore ai 65 anni con reddito
familiare imponibile medio di L. 10.000.000 per  ogni  componente  il
nucleo   familiare,  elevato  a  L.  15.000.000  nel  caso  di  unico
componente familiare;
   per   i   soggetti   passivi  di  qualsiasi  eta'  che  possiedono
nell'ambito  familiare  un  unico  reddito  di  lavoro  dipendente  o
assimilabile,  con  un  limite di reddito imponibile di L. 10.000.000
per ogni componente il nucleo familiare;
  e)  per  ottenere  la  maggiore  detrazione  di  L.   300.000   gli
interessati   dovranno   presentare   dichiarazione   sostitutiva  di
certificazione (autocertificazione),  dichiarando  sotto  la  propria
responsabilita' la sussistenza dei requisiti ed allegando alla stessa
copia della dichiarazione dei redditi (mod.  101, 201, 730 o 740) per
l'anno  in  corso, entro il termine di versamento della rata di saldo
dell'imposta
  (Omissis).
                          COMUNE DI BLEVIO
  Il comune di BLEVIO (provincia di Como) ha adottato, il 29  gennaio
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
aliquota 5 per mille per la prima e seconda casa;
aliquota 7 per mille per le case sfitte;
detrazione di L. 200.000 per la prima casa.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BOLGARE
  Il  comune  di  BOLGARE  (provincia  di Bergamo) ha adottato, il 29
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determina-zione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in  questo  comune  nella
misura unica del 6 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BOLZANO
  Il  comune  di  BOLZANO  ha  adottato  la seguente deliberazione in
materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale  sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di fissare per l'anno 1999 le seguenti detrazioni I.C.I. ai sensi
dell'art.  8  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  e   successive
modificazioni ed integrazioni:
  a)  detrazione di L. 420.000 ai soggetti passivi titolari di unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale;
  b) detrazione di L. 600.000 per i possessori di unita'  immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale,  aventi un reddito familiare non
superiore  al  doppio  del  fabbisogno  base  calcolato  secondo  gli
elementi  fissati  per  l'anno  1999 con decreto del presidente della
giunta provinciale, secondo la seguente tabella:
   persona singola L. 17.544.000;
   famiglia di 2 persone L. 24.840.000;
   famiglia di 3 persone L. 30.696.000;
   famiglia di 4 persone L. 36.528.000;
   famiglia di 5 persone L. 40.920.000;
   famiglia di 6 persone L. 45.312.000;
   famiglia di 7 persone L. 49.704.000;
   famiglia di 8 persone L. 54.072.000;
   famiglia di 9 persone L. 58.464.000;
   famiglia di 10 persone L. 62.856.000;
2.  La  detrazione  di  cui  al  precedente punto 1, lettera b) sara'
concessa ai soggetti passivi  che  producano  una  dichiarazione  del
reddito  percepito  nel  1998,  su un modulo predisposto dal comune e
consegnato all'ufficio competente, entro la data prevista dal decreto
legislativo n. 504/1992 per il termine del  primo  versamento  I.C.I.
dovuto per l'anno 1999.
3.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BOMARZO
  Il comune di BOMARZO (provincia di  Viterbo)  ha  adottato,  il  14
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare nel 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare per
l'anno 1999.
2.  di  confermare  per  l'anno  1999  la  detrazione  per   l'unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di
cui all'art.  8, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504 in L.  300.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BOMPORTO
  Il comune di BOMPORTO (provincia di  Modena)  ha  adottato,  il  22
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta  comunale
sugli  immobili,  istituita  con  l'art. 1 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, nella misura del:
  A) 5,2 per  mille  per  le  sole  unita'  immobiliari  direttamente
adibite ad abitazione principale e relativa pertinenza (C6 e/o C7);
  B)  5,2 per mille per l'abitazione posseduta a titolo di proprieta'
o di usufrutto considerata principale  per  anziani  o  disabili  che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  permanente a
condizione che la stessa non risulti locata;
  C) 5,2 per mille per l'abitazione  e  pertinenza  concessa  in  uso
gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado;
  D)  5,2  per  mille  per gli immobili degli enti senza finalita' di
lucro;
  E) 5,6 per mille per tutte le altre unita' immobiliari;
  F) 7 per mille, alloggi non locati.  2.   di riconoscere  ai  sensi
dell'art.  58,  comma  3, della legge n.  446 del 15 dicembre 1997 un
aumento  di  L.  150.000  della  detrazione  di  imposta  l.C.I.   da
aggiungersi  alla  detrazione di L. 200.000 gia' prevista dall'art. 8
del decreto legislativo n. 504/1992, e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  ai  contribuenti  che  si  trovano nelle condizioni di
seguito specificate:
  i  destinatari  dell'aumento  da  L.  200.000  a  L.  350.000 della
detrazione che compete alle abitazioni principali, con  possesso  del
solo  appartamento  abitato  ed  eventuali pertinenze (per pertinenze
devono  essere  considerate  le  unita'  immobiliari  classificate  o
classificabili  nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 destinate ed
effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione
principale,  anche  se  non  appartengono  allo  stesso  fabbricato),
saranno  i  proprietari  o  titolari  del diritto di usufrutto, uso o
abitazione di dette abitazioni, che siano in possesso dei requisiti:
   a) pensionati e/o portatori di handicap, monoreddito, che  abbiano
un  reddito  da  pensione  non  superiore a L. 13.750.000 annui lordi
riferito all'anno 1998 ed essere in condizione non lavorativa;
   b)  pensionati  e/o  portatori  di  handicap  con   attestato   di
invalidita' civile con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF,
di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 23.000.000, piu'
L. 1.700.000 per ogni persona a carico;
   c)  disoccupati con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF,
di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 23.000.000  piu'
L. 1.700.000 per ogni persona a carico;
   d)   famiglie   numerose  in  possesso  del  solo  appartamento  o
abitazione equivalente, abitato ed eventuali pertinenze, quale  unica
proprieta' immobiliare del contribuente al 1j   gennaio 1999:
    nucleo  familiare  composto da 5 o piu' componenti al 1j  gennaio
1999;
    reddito familiare riferito  all'anno  1998  non  superiore  a  L.
68.750.000  lordi  annui  nel caso di una famiglia di 5 componenti; a
tale reddito  si  aggiungono  L.  13.750.000  lordi  annui  per  ogni
componente superiore al quinto;
   e)  titolari  di assistenza sociale a livello comunale a norma dei
vigenti regolamenti, se non  gia'  beneficiari  secondo  quanto  gia'
previsto dai punti precedenti.
  Nel  caso  delle  lettere b), c) e d), l'applicazione del beneficio
della  ulteriore  detrazione  di  L.  150.000  e'  subordinato   alla
condizione   che  gli  altri  componenti  del  nucleo  familiare  non
possiedano alcuna proprieta' immobIliare.
  La  presentazione  presso  il   comune   delle   domande   per   il
riconoscimento  del  diritto alla detrazione fino a L. 350.000 dovra'
essere   accompagnato   dalla   adeguata   documentazione   e   dalla
dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti.
  l  limiti di reddito vanno calcolati prendendo in considerazione il
reddito imponibile ai fini dell'IRPEF indicato nel modello unico, nel
modello 730, nel modello  C.U.D.  (ex  101);  3.  di  determinare,  i
seguenti criteri di presentazione della richiesta di detrazione:
  il contribuente deve presentare una dichiarazione, nella quale deve
attestare nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e
di  essere  in  possesso  di  tutti  i  requisiti  richiesti  per  il
riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 350.000;
  la richiesta  deve  essere  inviata  entro  il  20  dicembre  1999,
all'Ufficio  tributi  del  comune di Bomporto con consegna diretta al
protocollo comunale o con invio tramite raccomandata a.r.;
  i contribuenti che hanno inviato richiesta entro i termini potranno
al momento del pagamento delle rate I.C.l. 1999  tenere  conto  della
detrazione  richiesta.  L'Amministrazione  si  riserva  di richiedere
documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di
dichiarazione  infedele  verranno  applicate le sanzioni previste dal
decreto  legislativo  n.  504/1992,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BORDANO
  Il  comune  di BORDANO (provincia di Udine) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.   di  confermare  ovvero  stabilire  per  l'anno  1999  l'aliquota
dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 mille,  senza
diversificazioni  e  quale  aliquota unica per le casistiche elencate
dalla legge;
2. di dare atto inoltre, che  sono  applicabili  le  sole  riduzioni,
agevolazioni  o  detrazioni di imposta previste obbligatoriamente per
legge.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BORGHI
  Il comune di BORGHI (provincia di Forli'-Cesena) ha adottato, il 15
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire che, per il 1999, l'imposta comunale sugli immobili
venga applicata con le seguenti aliquote:
  aliquota ordinaria: 5 per  mille  da  applicare  sul  valore  degli
immobili  diversi  da  quelli  ai  quali  viene  applicata l'aliquota
maggiorata;
  aliquota maggiorata: 6 per mille da  applicare  esclusivamente  sul
valore   degli  immobili  ad  uso  abitativo  posseduti  in  aggiunta
all'abitazione principale; 2. ai sensi e per gli effetti dell'art. 8,
comma 3, del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  come
sostituito  dal  comma  55  dell'art.   3 della legge n. 662/1996, di
disporre che, anche per il 1999, sia pari a L. 250.000 la  detrazione
I.C.I.  per  l'unita'  immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale  del  soggetto  passivo,  come  definito  dal  regolamento
approvato con deliberazione C.C. n. 86 in data odierna.
  (Omissis).
                       COMUNE DI BoRGOSATOLLO
  Il comune di BORGOSATOLLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 14
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella
misura unica del 5,5 per mille.
2. di approvare per l'anno 1999 le agevolazioni in tema di detrazione
I.C.I. previste per i  possessori  della  abitazione  principale,  in
conformita'   ai   criteri   e   secondo  le  modalita'  in  premessa
specificate.
  (Omissis).
  a) sulla base del livello medio dei  valori  patrimoniali  rilevati
sul  proprio territorio;
  b) a fronte di motivate e documentate situazioni di particolare
 disagio sociale ed economico;
  A)  per  quanto  concerne  il criterio basato sul livello medio dei
valori  patrimoniali  delle  unita'  immobiliari  ad  uso  abitazione
principale:
   1) esclusione dal beneficio per eventuali possessori di abitazioni
principali  che  abbiano  la  proprieta'  di altre unita' immobiliari
poste in qualsiasi comune;
   2) esclusione dal  beneficio  di  alcune  categorie  catastalmente
riferite a unita' immobiliari di particolare pregio quali:
    A1 - abitazioni di tipo signorile;
    A7 - abitazioni in villini;
    A8 - abitazioni in ville;
    A9 - castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico.
   3)  graduazione  della  detrazione in rapporto al valore catastale
delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale diverse  da
quelle  di  cui  al  punto  2,  concedendo la detrazione massima alle
abitazioni principali (incluse pertinenze)  di  importo  inferiore  o
uguale  a  L.  52.500.000,  con  riduzione  della medesima detrazione
massima convenuta in L. 265.000 nel seguente modo:
    abitazione principale con R.C. rivalutata
         x 100 non superiore a L. 52.500.000 detraz. L. 265.000;
    abitazione principale con R.C. rivalutata
         x 100 non superiore a L. 57.750.000 detraz. L. 255.000;
    abitazione principale con R.C. rivalutata
         x 100 non superiore a L. 63.000.000 detraz. L. 245.000;
    abitazione principale con R.C. rivalutata
         x 100 non superiore a L. 68.250.000 detraz. L. 235.000;
    abitazione principale con R.C. rivalutata
         x 100 non superiore a L. 73.500.000 detraz. L. 220.000;
    abitazione principale con R.C. rivalutata
         x 100 non superiore a L. 84.000.000 detraz. L. 210.000;
    abitazione principale con R.C. rivalutata
           x 100 superiore a L. 84.000.000 detraz. L. 200.000.
  B) per quanto concerne il criterio basato su motivate e documentate
situazioni  di  particolare  disagio  sociale  ed  economico   verra'
concessa  una  detrazione  il cui valore risultera' dall'applicazione
del metodo matematico della  "progressione  lineare"  in  analogia  a
quanto   viene   dettagliatamente   specificato   nel   piano   socio
assistenziale vigente approvato con propria delibera n. 9 del 3 marzo
1997.
  A tal fine si specifica che:
   la detrazione  massima  pari  a  L.  500.000  verra'  concessa  ai
titolari  di  reddito  inferiore o uguale al minimo vitale deliberato
con il piano socio-assistenziale di riferimento. Verranno esclusi dal
beneficio i titolari di redditi superiori o uguali alla sesta  fascia
del sopra citato piano;
   gli  interessati  dovranno presentare apposita domanda documentata
entro il 31 maggio dell'anno di competenza,  indirizzata  all'ufficio
assistenza  per  la  valutazione  dello  stato di bisogno, e dovranno
essere allegati i seguenti documenti:
    CUD;
    qualsiasi  altro  documento  atto  a  documentare  lo  stato   di
bisogno.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BREGANZE
  Il  comune  di  BREGANZE  (provincia di Vicenza) ha adottato, il 29
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, per  l'anno  1999,  l'aliquota  I.C.I.  che  sara'
applicata  in  questo comune nella misura unica del 4 per mille, come
per l'anno 1998 e precedenti, introducendo un'aliquota maggiorata del
7 per mille per le abitazioni non  locate,  cioe'  tenute  o  rimaste
sfitte,  indipendentemente  dal  fatto  di  essere  prima  o  seconda
abitazione;
2. di specificare che e' considerata abitazione  principale  l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani o disabili che  acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di
ricovero o casa di cura a seguito di ricovero permanente.
  (Omissis).
                     COMUNE DI BREMBAtE DI SOPRA
  Il  comune di BREMBATE DI SOPRA (provincia di Bergamo) ha adottato,
il  1  febbraio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di aumentare per  l'anno  1999  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,85 per mille.
  (Omissis).
                        COMUNE DI BRENTONICO
  Il  comune  di  BRENTONICO (provincia di Trento) ha adottato, il 29
ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta  comunale
sugli  immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle
seguenti misure:
  aliquota base del 5 per mille;
  aliquota ridotta del 4,5 per mille per la prima abitazione.
  (Omissis).
                         COMUNE DI Brenzone
  Il comune di  BRENZONE  (provincia  di  Verona)  ha  adottato,  l'8
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 1999 l'aliuota l.C.l. da applicare in
questo comune nella misura del 5 per mille;
2. di determinare, altresi', ai sensi del secondo comma dell'art.   6
del  decreto  legislativo  n. 504/1992, come modificato dal comma 53,
art. 3 della legge n. 662/1996  la  diversificazione  della  predetta
aliquota  nella  misura  del  7 per mille con riferimento ai seguenti
casi:
  immobili   posseduti   in   aggiunta   all'abitazione    principale
(intendendo  per  tali  immobili  tutti quelli posseduti da cittadini
italiani e stranieri non adibiti dagli stessi a dimora abituale);
  immobili diversi dalle abitazioni;
  alloggi non locati;
3.  di  prendere atto espressamente che, ai sensi del disposto di cui
al  comma  55,  art.  3  della  legge  n.  662/1996   la   detrazione
dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del  soggetto  passivo,  e'  determinata  in  L.  200.000
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione.
  (Omissis).
                         COMUNE DI Brescello
  Il comune di BRESCELLO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il
29  dicembre  1998,  la  seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 6
per mille;
2. di confermare per  l'anno  1999  nella  misura  del  5  per  mille
l'aIiquota   da   applicarsi  agli  immobili  adibiti  ad  abitazione
principale del contribuente come previsto  dall'art.  6  del  decreto
legislativo  n.    504/1992, comma secondo, come modificato dal comma
53, art. 3.  legge  nu-mero  662/1996,  intendendosi  per  abitazione
principale  quella  nella  quale  il  contribuente  che la possiede a
titolo di proprieta', usufrutto o  altro  diritto  reale,  e  i  suoi
familiari dimorano abitualmente oppure utilizzata da soci assegnatari
di  cooperative a proprieta' indivisa anch'essi purche' residenti nel
comune;
3.  di  dare  atto   che   agli   effetti   dell'applicazione   delle
agevolazioni,   si   considerano  pertinenze  le  unita'  immobiliari
classificate  o  classificabili   nelle   categorie   catastali   C/6
destinate  ed  effettivamente  utilizzate in modo durevole a servizio
dell'abitazione principale (anche se  non  appartengono  allo  stesso
fabbricato)  con superficie non superiore a mq 25 come da regolamento
edilizio comunale vigente;
4. di non deteminare, anche per l'anno 1999 ulteriori  detrazioni  di
imposta per l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale in
aggiunta a quella prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504
cosi'  come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n.  662/1996
e fissata in L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI Brescia
  Il comune di BRESCIA ha adottato, il 30 ottobre 1998,  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili,
istituita  con  decreto  legislativo  30  dicembre  1992, n. 504, per
l'anno 1999, nella misura del 5 per mille.
  (Omissis).
di  confermare  anche  per  l'anno  1999,  peri  motivi  in  premessa
indicati, le agevolazioni in tema di detrazione I.C.I. previste per i
possessori  della  abitazione principale, in conformita' ai criteri e
secondo le modalita' specificate in narrativa.
  (Omissis).
Ritenuto  per  esigenze  di  bilancio  di  confermare,  come  per  le
precedenti  annualita',  l'importo  massimo  della  detrazione  in  L
300.000, sulla base dei seguenti criteri che si ritengono espressione
del disagio economico e sociale:
  A)  aumento detrazione di imposta, oltre a quella di cui al secondo
comma dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504,
basata  sul  criterio del livello medio dei valori patrimoniali delle
unita' immobiliari:
   1) sono esclusi dal beneficio i soggetti passivi dell'imposta  che
oltre  all'unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad  abitazione
principale del soggetto passivo stesso,  sono  proprietari  di  altra
unita' immobiliare ubicata in qualsiasi altro comune.
  Non   sono  esclusi  tuttavia  dal  beneficio  i  soggetti  passivi
dell'imposta, che oltre all'unita' immobiliare adibita ad  abitazione
principale del soggetto stesso, comprensiva di eventuale garage, sono
proprietari  di  quote di immobili, purche' la base imponibile, cosi'
come determinata dall'art. 5 del decreto legislativo n.  504  del  30
dicembre 1992, non superi L. 5.000.000, quali:
   un   ulteriore   garage   o   box   ubicato  nello  stesso  comune
dell'abitazione principale;
   quota di possesso di altra unita'  immobiliare  (abitazioni,  box,
terreni)  ubicata  nello stesso comune dell'abitazione principale e/o
in qualsiasi altro comune;
   piccoli appezzamenti di terreno agricolo incolto  o  coltivato  da
soggetti non aventi le caratteristiche di imprenditore agricolo;
   piccoli  appezzamenti  di  terreno  costituenti pertinenze di aree
fabbricabili (quali orti o giardini);
   2) sono esclusi dal beneficio i soggetti passivi dell'imposta  che
abbiano   un'abitazione   principale   appartenente   alle  categorie
catastali di particolare pregio quali:
    A1 - abitazioni di tipo signoriile
    A7 - abitazioni in villini
    A8 - abitazioni in ville
    A9 - castelli, palazzi di eminente pregio storico od artistico;
   3) La detrazione in rapporto  alla  base  imponibile,  cosi'  come
determinata  dall'art.  5  del  decreto  legislativo  n.  504  del 30
dicembre 1992, dell'abitazione principale, e' di L. 300.000,  per  le
unita'  immobiliari  aventi  base  imponibile inferiore o uguale a L.
80.000.000, con le riduzioni sotto indicate:
   a) abitazione principale con rendita catastale times
 100 con base imponibile non superiore a L. 80.000.000, detrazione L.
300.000;
   b) abitazione principale con rendita catastale times
 100 con base imponibile non superiore a L.  100.000.000,  detrazione
L. 240.000;
   c) abitazione principale con rendita catastale times
 100 con base imponibile oltre L. 100.000.000, detrazione L. 200.000.
  Ai  fini  della  determinazione  dei  limiti  di  valore  indicati,
rientrano, in quanto accatastate separatamente,  anche  le  eventuali
pertinenze   del-l'abitazione  principale  stessa  (garage,  tettoie,
lavanderie, ecc.) precisando che, in conformita' a  quanto  stabilito
dal  Ministero  delle  finanze, l'eventuale detrazione d'imposta deve
essere applicata esclusivamente per  l'abitazione  principale,  cosi'
come  in  ogni  caso  le pertinenze accatastate separatamente debbono
scontare integralmente l'imposta;
   4)  L'applicazione  dell'incremento della detrazione, nel rispetto
dei limiti piu' sopra indicati, deve essere effe'ttuata  in  sede  di
versamento dell'imposta, senza che sia necessaria la presentazione di
apposita domanda e cio' a pena di decadenza dal beneficio nel caso di
non  utilizzazione  entro e non oltre il versamento del saldo annuale
del tributo;
  B) aumento detrazione di imposta. oltre a quella di cui al  secondo
comma  dell'art.  8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
basata  sul  criterio  di  motivate  e  documentate   situazioni   di
particolare disagio sociale ed economico:
   1)  l'aumento  della  detrazione  d'imposta  viene graduato sia in
relazione al reddito del nucleo familiare che al numero dei  relativi
componenti,  con  riferimento  alla  deliberazione  con  la  quale e'
definito il  minimo  vitale  1999  e  sono  stabiliti  i  criteri  di
intervento per il sostegno economico.
  La  graduazione  della  detrazione  di  imposta  sara'  individuata
facendo riferimento alla  tabella  annuale  delle  fasce  di  reddito
stabilite per numero di componenti il nucleo familiare;
   2)  sono  in ogni caso esclusi dal beneficio i soggetti passivi di
imposta che abbiano un'abitazione principale appartenente a categorie
catastali di particolare pregio quali:
    A1 - abitazioni di tipo signorile
    A7 - abitazioni in villini
    A8 - abitazioni in ville
    A9 - castelli, palazzi di eminente pregio storico od artistico;
   3) Per beneficiare della detrazione di cui sopra e' necessaria  la
presentazione  al settore tributi del comune, entro il termine del 15
di giugno 1999  di  apposita  domanda  con  unita  la  documentazione
fiscale  (mod.  unico  1998,  mod.  730,  mod.  CUD,  ex  101  - 201)
unitamente ad ogni  altro  documento  comprovante  oneri  fiscalmente
deducibili, a pena di decadenza dal beneficio.
  Ritenuto  altresi'  di  stabilire per i criteri sopra indicati alla
lettera A e B:
   che la nozione di "abitazione principale" e' quella che  e'  cosi'
definita dalla normativa fiscale;
   che  per  la ripartizione e la fruizione della maggiore detrazione
d'imposta per l'abitazione principale, nel caso di contitolarita' del
possesso, si fa rinvio ai criteri assunti dal decreto Iegislativo  n.
504/1992;
   che nel caso si rendano applicabili a favore del medesimo soggetto
entrambe  le  fattispecie agevolative di cui alle lettere A) e B), si
applica la detrazione piu' favorevole al contribuente.
  (Omissis).
                         COMUNE DI Brusasco
  Il comune di BRUSASCO (provincia di  Torino)  ha  adottato,  il  30
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  le  aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1999  nella  misura  del  5,5  per  mille  per  le  abitazioni
principali  ed  i  terreni,  e  nella  misura  del 6 per mille per le
abitazioni secondarie;
rimane,  altresi',  confermata  in  L.  200.000  la detrazione per le
abitazioni principali.
  (Omissis).
                          COMUNE DI Busalla
  Il comune di BUSALLA (provincia  di  Genova)  ha  adottato,  il  23
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 4,80
per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI Busnago
  Il comune di BUSNAGO (provincia  di  Milano)  ha  adottato,  il  27
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota  I.C.I.  per l'anno 1999 nella misura
unica del 5 per mille;
2. di determianre  la  detrazione  sull'abitazione  principale  nella
misura di L. 200.000.
  (Omissis).
                           COMUNE DI Cadeo
  Il  comune  di  CADEO  (provincia  di  Piacenza) ha adottato, il 19
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per  l'anno  1999,  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nelle
seguenti misure:
  4 per mille per le abitazioni principali;
  5,25 per  mille  per  tutti  i  restanti  immobili  (terreni,  aree
fabbricabili e altri fabbricati) posseduti in aggiunta all'abitazione
principale.
  (Omissis).
                   COMUNE DI Caerano di San Marco
  Il  comune  di  CAERANO  DI  SAN  MARCO  (provincia  di Treviso) ha
adottato, il 28 dicembre 1998, la seguente deliberazione  in  materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione
dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, con effetto dal 10j
 gennaio 1999 e precisamente:
   a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e
di soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residente  nel
comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale,  per  quelle   dagli   stessi   possedute   in   aggiunta
all'abitazione  principale  e  locate  con contratto registrato ad un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale, nonche'  per  le
abitazioni date in uso gratuito al coniuge, ai parenti in linea retta
di  primo  grado  (genitori,  figli)  ed  agli  affini di primo grado
(limitatamente ai suoceri): 5 per mille;
   b) aliquota da applicare  a  tutti  i  soggetti  passivi  per  gli
alloggi  posseduti  in  aggiunta  all'  abitazione  principale  e non
locati: 7 per mille;
   c) aliquota da applicare ai  soggetti  passivi  per  gli  immobili
posseduti  nel comune classificati come aree edificabili e non ancora
edificate: 7 per mille;
   d) aliquota da applicare ai  soggetti  passivi  per  gli  immobili
diversi  dalle  abitazioni,  dagli stessi posseduti nel comune: 5 per
mille;
   e) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili
che   non   rientrano   fra   quelli   previsti   nelle    precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;
2.  per  la  determinazione  della  base imponibile si tiene conto di
quanto stabilito dall'art. 5  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
3.  l'imposta  ridotta  del  50 per cento per i fabbricati dichiarati
inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente  al
periodo  dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di
tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico
del   proprietario,   che   allega   idonea    documentazione    alla
dichiarazione.    In  alternativa  il  contribuente  ha  facolta'  di
presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge  4  gennaio
1968,  n.  15,  autenticata,  nella  quale  deve  dichiarare  la data
d'inizio  delle  condizioni  che  rendono  inabitabile   e   comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
costruzione  o restauro o ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile  comunque  utilizzato.     Il   comune   puo'   effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante  il
quale  si  protrae  tale  destinazione,  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la  quale  la  destinazione  medesima  si  verifica.  Per  abitazione
principale s'intende quella  nella  quale  il  contribuente,  che  la
possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed
i  suoi  familiari dimorano abitualmente.   Le disposizioni di cui al
presente  comma  si   applicano   anche   alle   unita'   immobiliari
appartenenti  alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche'
agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti  autonomi  per  le
case popolari;
5.  a norma dell'art. 3 del regolamento comunale per la disciplina di
alcuni aspetti dell'I.C.I., il consiglio comunale dispone che non  si
fara'  luogo  all'accertamento di eventual maggior valore nei casi in
cui l'imposta per le aree fabbricabili risulti pagata sulla  base  di
un valore non inferiore a quello stabilito dall'U.T.E. di Treviso;
6.  per  l'anno 1999 il consiglio comunale dispone che la riscossione
ordinaria  avvenga  attraverso  concessionario  come  stabilito   dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
  (Omissis).
                           COMUNE DI Cagno
  Il  comune  di CAGNO (provincia di Como) ha adottato, il 22 gennaio
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di determinare, per  l'anno  1999  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli immobili nella misura del 5 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI Cairate
  Il  comune di CAIRATE (provincia di Varese) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 1999 nella misura del 4,25 per  mille  per  le  abitazioni
principali  e  del  4,75  per  mille  per  gli immobili diversi dalle
abitazioni  e  per  quelli  posseduti  in   aggiunta   all'abitazione
principale.
  (Omissis).
                        COMUNE DI Calamonaci
  Il  comune  di  CALAMONACI  (provincia di Agrigento) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di riconfermare le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 e cioe':
  4,5 per mille per le abitazioni principali dei soggetti residenti;
  6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali.
  (Omissis).
                         COMUNE DI Caltrano
  Il  comune  di  CALTRANO  (provincia  di Vicenza) ha adottato, il 5
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del
4,25 per mille per le  unita'  immobiliari  direttamente  adibite  ad
abitazione principale, e nella misura del 5,75 per mille per tutte le
altre  tipologie  di  immobili, comprese le pertinenze dei fabbricati
iscritte nelle categorie catastali C2 - C6 e C7.
  (Omissis).
1. di concedere una detrazione di L. 300.000 sull'I.C.I.  dovuta  per
l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ai
soggetti  passivi  aventi  congiuntamente  i  requisiti  di  cui alle
seguenti lettere a) e b):
  a) possesso a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale
dell'unita'   immobiliare   direttamente   adibita   ad    abitazione
principale;
  b)  godimento  di  un  reddito  complessivo  del  nucleo familiare,
dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente a quello in cui  viene
versata  l'imposta,  adeguatamente  documentato dai modelli 740, 101,
201 o altro documento, rilasciati dal soggetto erogatore delle somme,
entro il tetto del  "minimo  vitale"  fissato  dall'art.  18-bis  del
regolamento comunale per la concessione di benefici economici ad enti
pubblici  e soggetti privati, relativamente all'anno cui si riferisce
il reddito goduto;
2. di stabilire che  i  requisiti  di  cui  al  precedente  punto  1)
dovranno essere provati con apposita documentazone e su presentazione
di  specifica  domanda  dei soggetti interessati, all'Ufficio tributi
comunale, enro il termine di versamento  dell'acconto  I.C.I.  dovuto
per l'anno 1999.
  (Omissis).
                          COMUNE DI Cameri
  Il  comune  di  CAMERI  (provincia  di  Novara)  ha adottato, il 25
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili,
istituita  con decreto legislativo n. 504/1992, per l'anno 1999 nella
misura unica del 4,5 per mille.
  (Omissis).
                     COMUNE DI Campagnola Emilia
  Il  comune  di  CAMPAGNOLA  EMILIA  (provincia di Reggio Emilia) ha
adottato, il 28 dicembre 1998, la seguente deliberazione  in  materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1999, nelle seguenti misure:
  aliquota abitazione principale 5,20 per mille;
  aliquota altri immobili 5,80 per mille;
dando atto che  dall'imposta  dovuta  per  abitazione  principale  si
detraggono  fino  a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 (art. 8,
comma 2, decreto legislativo n. 504/1992  nel  testo  sostituito  dal
comma 55, dell'art. 3 della legge n. 662/1996).
  (Omissis).
                   COMUNE DI Campobello di Licata
  Il  comune  di  CAMPOBELLO  DI  LICATA  (provincia di Agrigento) ha
adottato, il 5 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
  Approvare la sopracitata  proposta  di  deliberazione  relativa  a:
"Determinazione aliquota I.C.I. per l'anno 1999".
  (Omissis).
1.  di  mantenere l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1999 al 5 per mille, sulla base delle considerazioni  espresse
in premessa e con riguardo alle condizioni socio economiche di questo
comune.
  (Omissis).
                          COMUNE DI Candelo
  Il  comune  di  CANDELO  (provincia  di  Biella) ha adottato, il 12
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota  I.C.I.  nella  misura
unica del 5 per mille;
2.   di  dare  atto  che  la  detrazione  applicabile  all'abitazione
principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo  n.  504/1992  e
circolare  Ministero  delle  finanze 21 maggio 1994, n. 65/E e di cui
all'art.  3, comma 55 della legge n. 662/1996 viene  mantenuta  a  L.
200.000 per l'anno 1999;
3.  di  determinare  ai  sensi  dell'art.  1, comma 5, della legge n.
449/1997 (legge di accompagnamento alla finanziaria 1998) un'aliquota
agevolata nella misura del 2 per mille a favore  dei  proprietari  di
immobili  ricadenti  nel  nucleo  di  antica  formazione  cosi'  come
delimitato dal vigente strumento  urbanistico,  per  l'esecuzione  di
interventi volti:
  a)  ad  unita'  immobiliari  inagibili  o  inabitabili  per  il cui
recupero   il   soggetto   passivo   abbia   richiesto   al   comune,
contestualmente    alla   domanda   di   concessione   edilizia,   di
autorizzazione, di inizio attivita' o comunque prima dell'inizio  dei
lavori,   ed   abbia   ottenuto   da   parte  del  comune  stesso  il
riconoscimento  della  inagibilita'  o  inabitabilita'  dell'immobile
oggetto dell'intervento;
  b) al recupero di immobili di interesse artistico o  architettonico
ed oggetto di vincolo ai sensi della legge 1j giugno 1939, n. 1089, e
successive modifiche;
  c)   alla   realizzazione   di   autorimesse  o  posti  auto  anche
pertinenziali;
  d) all'utilizzo di sotto tetti;
4.  di  dare  atto  che  per  ottenere  l'applicazione  dell'aliquota
agevolata  tutti  gli  interventi,  oltre  che  essere  conformi allo
strumento urbanistico, dovranno essere autorizzati nelle forme e  nei
modi previsti dalla legge urbanistica.
  (Omissis).
                          COMUNE DI Cansano
  Il  comune  di  CANSANO  (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 14
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 1999, l'aliquota del 5 per mille sul  valore  dei
fabbricati,  dei  terreni e delle aree fabbricabili da accertare e da
riscuotere con le modalita'  e  con  i  tempi  previsti  dalla  legge
istitutiva  dell'imposta  e  dal  decreto  legislativo  n. 504 del 30
dicembre 1992.
  (Omissis).
                   COMUNE DI Cantalupo nel Sannio
  Il comune  di  CANTALUPO  NEL  SANNIO  (provincia  di  Isernia)  ha
adottato,  il  23 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire  l'aliquota  dell'imposta   comunale   sugli   immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
da  applicarsi  in  questo comune per l'anno 1999, nella misura del 6
per mille.
  (Omissis).
                    COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE
  Il comune di CAPRARICA DI LECCE (provincia di Lecce)  ha  adottato,
il  28  dicembre  1998,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da
applicare per l'anno 1999 nella seguente misura:
  abitazione principale 4,5 per mille;
  altri fabbricati 5 per mille;
  terreni agricoli 5 per mille;
  aree fabbricabili 6 per mille.
2. di determinare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
3. di stabilire che le disposizioni previste dal comma 9 dell'art.  9
del decreto-legge n. 557/1993, convertito  con  modificazioni,  nella
legge  n. 133/1994, si applicano a decorrere dal termine previsto per
l'iscrizione al catasto dei fabbricati gia' rurali che non presentano
piu' i requisiti di ruralita';
4.  di  confermare  l'aliquota  agevolata prevista con la delibera di
C.C. n. 5/98, nella misura dell'1 per mille, ai sensi della legge  n.
449/1997.
  (Omissis).
                    COMUNE DI CARAMAGNA PIEMONTE
  Il  comune  di CARAMAGNA PIEMONTE (provincia di Cuneo) ha adottato,
il  29  gennaio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
I.C.I. - per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. e'  fissata  nella  misura
unica  del  5,5 per mille mantenendo inalterata la detrazione di lire
200.000 per la prima abitazione.
  (Omissis).
                           COMUNE DI Carpi
  Il comune di CARPI (provincia di Modena) ha adottato, il 28 gennaio
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I.  da  applicare  nel
comune di Carpi nelle seguenti misure:
  1)  aliquota  ridotta  del  4,4  per  mille in favore delle persone
fisiche soggetti  passivi  e  dei  soci  di  cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa,  residenti  nel  comune  di Carpi, per l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita  ad  abitazione   principale   ivi
comprese  le pertinenze durevolmente ed esclusivamente asservite alla
predetta abitazione con la precisazione che:
   per pertinenza si intende  il  garage  o  box  o  posto  auto,  la
soffitta  e  la  cantina classificati o classificabili alle categorie
catastali C/6, C/2 e C/7, che sono ubicati nello  stesso  edificio  o
complesso immobilare nel quale e' sita l'abitazione principale;
   si  considera  anche direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata;
  2)  aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che
eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o inabitabili o interventi finalizzati al  recupero  di  immobili  di
intersse  artistico  o  architettonico localizzati nei centi storici.
L'aliquota  agevolata  e'   applicata   limitatamente   alle   unita'
immobiliari  oggetto  di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori;
  3) aliguota del 5,2 per mille per tutti gli  altri  immobili  salvo
quelli previsti nel punto successivo (p. 4);
  4)  aliquota  del  9  per  mille per gli alloggi non locati, con la
precisazione che:
   per  alloggio  non  locato   si   intende   l'unita'   immobiliare
classificata  o  classificabile  nel gruppo catastale A (ad eccezione
della categoria A/10), utilizzabile ai  fini  abitativi,  vuota,  non
tenuta  a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al
1j  gennaio dell'anno di imposizione, non locata ne' data in comodato
a terzi;
   non  si  intendono  soggetti  all'aliquota del 9 per mille, bensi'
all'aliquota  del  5,2  per  mille,  i  fabbricati   non   utilizzati
realizzati  per  la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per
oggetto  esclusivo  o  prevalente  dell'attivita'  la  costruzione  e
l'alienazione di immobili.
  (Omissis).
                           COMUNE DI CARRO
  Il comune di CARRO (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare, per l'anno 1999 per l'applicazione dell'imposta com/le
sugli  immobili  (I.C.I.),  istitutita  con  decreto  legisaltivo  30
dicembre  1992  n.  504,  la  aliquota  del  5 per mille per tutte le
tipologie di immobili, fatto  salvo  quanto  previsto  al  successivo
punto 2);
2.  di  fissare l'aliquota agevolata del 2,5 per mille ai fini I.C.I.
a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero  di
unita'  immobiliari  inagibili o inabitabili o interventi finalizzati
al recupero di  immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico
localizzati  nei  centri  storici, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse o posti auto anche pertinenziali. L'aliquota agevolata e'
applicata limitatamente alle  unita'  immobiliari  oggetto  di  detti
interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
3.  di  non  operare  per  l'anno  1999 ai sensi dell'art. 8 c. 3 del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  come  sostituito
dall'art.  3  c.  55  delle legge 23 dicembre 1996 n. 662 riduzioni o
detrazioni d'imposta, dando  atto  che  per  l'abitazione  principale
resta fissata la detrazione di L. 200.000 ai sensi del comma 2 art. 8
decreto legisaltivo 30 dicembre 1992 n. 504 sopracitato.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CASABONA
  Il  comune  di  CASABONA  (provincia di Crotone) ha adottato, il 28
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
determinare, per l'anno d'imposta 1999, la misura  del  6  per  mille
quale aliquota da applicare all'I.C.I. - Imposta comunale immobiliare
- istituita con la legge 3 ottobre 1992, n. 421 ed attuata con d.lgs.
30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;
stabilire,  per  lo  stesso  anno  1999,  che dall'imposta dovuta per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione  principale  del  soggetto
passivo  si  detraggono,  fino alla concorrenza del suo ammontare, L.
200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si  protrae
tale destinazione.
  (Omissis).
                    COMUNE DI Casalecchio di Reno
  Il comune di CASALECCHIO DI RENO (provincia di Bologna) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili - I.C.I. - nelle misure seguenti:
  a)  aliquota  del  4  per  mille,  con  riferimento  ai  fabbricati
realizzati per la vendita, per un solo anno sul costruito invenduto;
  b)  aliquota del 7 per mille, per gli alloggi non locati (cioe' non
occupati);
  c) aliquota del 6 per mille, per tutti gli altri  immobili  ubicati
sul territorio comunale ad eccezione di quelli espressamente indicati
ai precedenti punti a) e b).
2.  di  determinare,  per  l'anno 1999 una ulteriore detrazione di L.
82.000 da aggiungersi alla detrazione di L.  200.000  prevista  dalla
normativa vigente in favore di tutte le abitazioni principali per una
detrazione  complessiva di L. 282.000 rapportate al periodo dell'anno
nel quale si protrae la destinazione di abitazione principale.
  (Omissis).
                      COMUNE DI Casalfiumanese
  Il comune di CASALFIUMANESE (provincia di Bologna) ha adottato,  il
17   dicembre   1998,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili nelle seguenti misure:
  a) aliquota ordinaria del 5,7 per mille per tutti gli immobili e le
aree fabbricabili situati nel territorio  comunale  ad  eccezione  di
quelli  elencati  al  successivo  punto  b)  per i quali e' stabilita
un'aliquota maggiorata;
  b) aliquota maggiorata nella misura del 6,7 per  mille  per  unita'
immobiliare adibita ad abitazione non locata e/o non occupata e/o non
a  disposizione,  intendendosi  quelle  abitazioni prive di qualsiasi
allacciamento ai servizi luce, acqua, gas e telefono;
2.   di   determinare  la  detrazione  di  imposta  per  l'abitazione
principale nelle misure seguenti:
  detrazione di L. 200.000  per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad
abitazione principale dei soggetti passivi;
  detrazione  di  L.  300.000  per  le  unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale dei  soggetti  passivi  che  si  trovano  nelle
condizioni sottospecificate:
   a)  famiglie  con  piu' di due figli a carico ai fini fiscali, con
reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito all'anno precedente, non
superiore a L. 10.000.000 annui;
   b) famiglie composte da uno o due componenti che abbiano  entrambi
compiuto  il  65  anno  d'eta' al 1j   gennaio 1999, titolari di solo
reddito da pensione, non superiore al minimo INPS;
   c) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore
di  handicap,  con  invalidita'  superiore  al  66%  o  anziano   non
autosufficiente,   certificato   dall'Azienda   U.S.L.,  con  reddito
pro-capite  imponibile  IRPEF  riferito  all'anno   precedente,   non
superiore a L. 10.000.000 annui;
   d)  soggetto  passivo facente parte di un nucleo familiare formato
esclusivamente da  giovani  coppie,  con  o  senza  figli,  avente  i
seguenti requisiti:
    essere coniugati o conviventi da non oltre due anni alla data del
1j  gennaio 1999;
    essere entrambi di eta' inferiore a 35 anni alla data del 1j
 gennaio 1999;
    reddito familiare complessivo imponibile IRPEF non superiore a L.
12.000.000  pro-capite; in tutti i casi enunciati, l'applicazione del
beneficio della ulteriore detrazione di  L.  100.000  e'  subordinata
alla  condizione  che l'abitazione su cui grava l'imposta sia l'unico
immobile posseduto a titolo di proprieta' o altro  diritto  reale  da
parte  di  tutti  i  componenti  il nucleo familiare alla data del 1j
gennaio 1999. Le detrazioni saranno applicate al periodo dell'anno in
cui permarra' la predetta  condizione  abitativa  di  proprieta';  la
detrazione  di L. 300.000 spetta all'unico proprietario o titolare di
altro diritto reale di  godimento  sull'unita'  abitativa  utilizzata
dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che
vi  risiedono in caso di comproprieta' o contitolari di altro diritto
reale di godimento sulla medesima unita'.
3. di determinare i seguenti criteri applicativi:
  il contribuente deve presentare apposita  autocertificazione  nella
quale deve dichiarare:
   nome,   cognome,   data  di  nascita,  codice  fiscale,  tutte  le
indicazioni reddituali imponibili e quelle relative ai disagi di  cui
al  punto  2)  lettera  c)  che  danno  diritto alla detrazione di L.
300.000 (a  titolo  esemplificativo:  per  i  portatori  di  handicap
eventuale indicazione del documento prefettizio con il quale e' stata
dichiarata  l'invalidita' civile; per gli anziani non autosufficienti
eventuale indicazione della certificazione dell'Unita' di valutazione
geriatrica dell'Azienda U.S.L.);
  la richiesta  autocertificazione,  con  firma  autenticata,  dovra'
essere  inviata  entro il mese di giugno 1999 all'Ufficio tributi del
comune  di  Casalfiumanese  a  mezzo  di  raccomandata  a.r.,  oppure
consegnata  direttamente  all'ufficio  competente; i contribuenti che
avranno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del
pagamento  della rata I.C.I. 1999, gia' tenere conto della detrazione
richiesta; in caso  di  comproprieta'  o  contitolarita'  sull'unita'
abitativa  di  piu'  soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione
I.C.I., la suddetta  autocertificazione  dovra'  essere  prodotta  da
ciascun  soggetto;  i  contribuenti nel cui nucleo familiare esistano
titolari di lavoro autonomo  o  di  impresa  (artigiani,  coltivatori
diretti,   commercianti,   professionisti   etc.)   non   beneficiano
automaticamente dell'ulteriore detrazione  prevista,  salvo  motivata
richiesta  che  il  comune  si  riserva  di  valutare  con appositi e
specifici accertamenti; l'amministrazione si riserva, in tutti i casi
di   richiedere   documentazione   integrativa   comprovante   quanto
dichiarato;  nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le
sanzioni previste dalla normativa vigente.
  (Omissis).
                        COMUNE DI Casalgrande
  Il comune di CASALGRANDE (provincia di Reggio Emilia)  ha  adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  nel  modo seguente le aliquote I.C.I. per l'anno
1999:
  a) un'aliquota ordinaria pari al 5,5 per mille per tutti i tipi  di
immobili ad eccezione di quelli di cui al punto b) seguente;
  b) un'aliquota maggiorata al 7 per mille per gli alloggi non locati
e non utilizzati a qualsiasi titolo;
2.  di  avvalersi  delle  facolta'  di  cui  all'art. 8, comma 3, del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  come  sostituito
dall'art.  3,  comma  55  della  legge  23  dicembre 1996, n. 662, e,
pertanto, di concedere, ai fini dell'imposta comunale sugli  immobili
(I.C.I.)  per  l'anno  1999  la  seguente ulteriore detrazione per le
motivazioni espresse in narrativa:
  L. 120.000, per complessive L.  320.000,  per  le  persone  fisiche
aventi i requisiti espressi in narrativa;
3.   di   approvare   conseguentemente   detti   requisiti,   esposti
dettagliatamente in narrativa.
  (Omissis).
5. di avvalersi della facolta' di considerare direttamente adibita ad
abitazione principale l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di
proprieta'  o  di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a  seguito  di  ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).  ritenuto, dunque, di integrare la detrazione I.C.I. per
l'abitazione  principale  di L. 120.000 da aggiungere alla detrazione
di L. 200.000 sulla base dei seguenti criteri:
  sono destinatari dell'aumento da L.  200.000  a  L.  320.000  della
detrazione  per l'abitazione principale i proprietari, i titolari dei
diritti di usufrutto o del diritto di uso o di abitazione  che  siano
in  possesso  della  sola  unita' immobiliare destinata ad abitazione
principale e delle relative pertinenze, escluso ogni  altro  possesso
di immobile, e che rientrino in una delle categorie sotto elencate:
   1)  pensionati  di  eta'  non  inferiore  a  60 anni che, oltre al
reddito  derivante  dall'abitazione  principale  e   dalle   relative
pertinenze,  possiedono  esclusivamente  un  reddito  da pensione non
superiore a L. 13.000.000 annui lordi e il reddito  annuo  imponibile
ai  fini  IRPEF del nucleo familiare non superi L. 21.000.000 piu' L.
1.600.000 per ogni persona a carico;
   2) disoccupati, iscritti alle liste di collocamento da almeno  tre
mesi,  con  reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF, di tutti i
componenti del nucleo familiare non superiore a L. 21.000.000;
   3) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile,  con
reddito  annuale  imponibile ai fini dell'IRPEF di tutti i componenti
del nucleo familiare non superiore a L. 21.000.000 piu' L.  1.600.000
per ogni persona a carico;
   4)  titolari  di assistenza sociale a livello comunale a norma dei
vigenti regolamenti, se non  gia'  beneficiari  secondo  quanto  gia'
previsto ai punti precedenti;
  l'applicazione   del   beneficio   della  ulteriore  detrazione  e'
subordinato alla condizione  che  gli  altri  componenti  del  nucleo
familiare  non  possiedano  alcuna proprieta' immobiliare che non sia
costituita, eventualmente, da quota parte dell'abitazione  principale
in oggetto e delle relative pertinenze;
  tutti i redditi indicati ai punti precedenti sono riferiti all'anno
1998;
  per  nucleo familiare si intende quello risultante all'anagrafe del
comune di residenza al 1j  gennaio 1999;
  la  condizione  soggettiva  di  pensionato,  di   disoccupato,   di
portatore  di  handicap  o  di famiglia numerosa deve sussistere alla
data del 1j  gennaio 1999;
  il soggetto passivo, per  avvalersi  dell'agevolazione  in  oggetto
deve  presentare,  mediante consegna diretta o spedizione postale con
raccomandata, al comune di Casalgrande, nel periodo compreso  tra  il
1j    maggio  ed il 30 giugno 1999 ovvero nel periodo previsto per la
presentazione delle  dichiarazione  I.C.I.  relativa  all'anno  1998,
apposita  dichiarazione  sui modelli predisposti dall'ufficio tributi
del  comune  allegando  copia  della  dichiarazione  dei  redditi   o
certificazione di cui all'art. 7-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 27 settembre 1973 n. 600 (ex modello 101/201);
  l'indebita  applicazione  della maggiore detrazione I.C.I. da parte
dei soggetti passivi verra' punita con l'applicazione delle  sanzioni
vigenti ai sensi di legge.
  (Omissis).
                          COMUNE DI CASELLA
  Il  comune  di  CASELLA  (provincia  di  Genova)  ha adottato, il 5
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  per  l'anno 1999 l'aliquota unica del 4,5 per mille,
con detrazione di lire 200.000 per abitazione principale.
  (Omissis).
                      COMUNE DI CASOLA VALSENIO
  Il comune di CASOLA VALSENIO (provincia di Ravenna) ha adottato, il
30  gennaio  1999,  la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili nelle seguenti misure:
  a) aliquota ordinaria 5,3 per mille;
  b) aliquota differenziata del 7  per  mille  per  gli  alloggi  non
locati e relative pertinenze;
  c)  aliquota  agevolata  dell'1  per  mille  per  i proprietari che
eseguono interventi, per un importo di almeno L. 50.000.000,  di  cui
al  comma 5 dell'art. 1 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997; come
previsto dal comma 6 art. 1 legge n. 449/1997; 2. di confermare in L.
210.000 la detrazione dall'imposta dovuta  per  l'unita'  immobiliare
adibita   ad   abitazione   principale  del  soggetto  passivo.  Tale
detrazione si applica anche  alle  unita'  immobiliari,  appartenenti
alle   cooperative   edilizie   a  proprieta'  indivisa,  adibite  ad
abitazione principale dai  soci  assegnatari,  nonche'  agli  alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
3.  di  stabilire  che  viene  considerata  direttamente  adibita  ad
abitazione principale l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di
proprieta'  o  di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a  seguito  di  ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
                        COMUNE DI CASSINELLE
  Il  comune di CASSINELLE (provincia di Alessandria) ha adottato, il
19  febbraio  1999,  la  seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 1999, nella misura del  4,5  per  mille
l'aliquota I.C.I. per le abitazioni principali e nella misura del 5,5
per  mille  l'aliquota per gli altri immobili; 2. di dare atto che la
detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione  principale
rimane fissata in L. 200.000.
  (Omissis).
                      COMUNE DI CASTEL FRENTANO
  Il  comune di CASTEL FRENTANO (provincia di Chieti) ha adottato, il
26  febbraio  1999,  la  seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare le aliquote da applicare per l'imposta comunale  sugli
immobili per l'anno 1999 come segue:
  aliquota ordinaria 5 per mille;
  aliquota  diversificata  per  le abitazioni possedute in aggiunta a
quella principale 6 per mille.
  (Omissis).
                    COMUNE DI Castello Dell'Acqua
  Il comune di CASTELLO DELL'ACQUA (provincia di Sondrio) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
determinare,  per  l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata
in questo comune nella misura del 5 per mille.
  (Omissis).
                COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FIEMME
  Il comune di CASTELLO - MOLINA DI FIEMME (provincia di  Trento)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 1999, nelle  seguenti
misure:
  a)  4  per  mille  per  le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale;
  b) 5 per mille per tutti gli altri immobili;
2. di fissare in L. 300.000, la detrazione per  l'unita'  immobiliare
adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
                       COMUNE DI CASTELLUCCHIO
  Il  comune  di CASTELLUCCHIO (provincia di Mantova) ha adottato, il
22  gennaio  1999,  la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota comunale sugli immobili
(I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica  del
5 per mille.
  (Omissis).
                      COMUNE DI Castel Maggiore
  Il comune di CASTEL MAGGIORE (provincia di Bologna) ha adottato, il
22   dicembre   1998,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire che per il periodo d'imposta relativa all'anno 1999
la  misura  delle  aliquote  da  applicare  per   la   determinazione
dell'Imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) siano confermate nella
seguente misura:
  a) al 6 per mille l'aliquota  da  applicare  per  immobili  diversi
dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
  b) al 5 per mille l'aliquota da applicare per le unita' immobiliari
direttamente adibite ad abitazione principale;
  c)  al  7  per  mille  l'aliquota  da applicare per gli alloggi non
locati;
  (Omissis).
3. di riconoscere anche per il 1999, ai sensi delle norme  citate  in
narrativa,  ai  contribuenti  che  si  trovano nelle condizioni sotto
specificate l'aumento fino a L. 100.000 della detrazione  di  imposta
I.C.I.  da  aggiungersi  alla  detrazione di L. 200.000 gia' prevista
dall'art.  8  del  decreto  legislativo  n.   504/92   e   successive
modificazioni ed integrazioni:  A) Persone anziane
  a)  possesso  del  solo  appartamento  abitato ed eventuale annesso
garage o  posto  macchina  quale  unica  proprieta'  immobiliare  del
contribuente  al 1j  gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento sia
abitato a titolo del diritto  di  usufrutto,  uso  o  abitazione,  il
contribuente non dovra' avere nessuna proprieta' immobiliare;
  b)  avere  compiuto il 65j   anno di eta' alla data del 1j  gennaio
1999;
  c) essere in condizione non lavorativa o con un reddito da pensione
non superiore a L 10.000.000 annui  lordi,  riferito  all'anno  1998,
aumentato  di  L. 5.000.000 per ogni familiare a carico.  B) Famiglie
composte da un solo genitore con figli a carico
  a) possesso del solo  appartamento  abitato  ed  eventuale  annesso
garage  o  posto  macchina  quale  unica  proprieta'  immobiliare del
contribuente al 1j  gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento  sia
abitato  a  titolo  del  diritto  di  usufrutto, uso o abitazione, il
contribuente non dovra' avere nessuna proprieta' immobiliare;
  b) nucleo familiare composto, al 1j  gennaio 1999, da  un  genitore
celibe  o  nubile,  separato legalmente o divorziato, vedovo o vedova
che non conviva ad alcun titolo con altra persona;
  c) reddito familiare riferito all'anno 1998,  non  superiore  a  L.
10.000.000  lordi annui per ogni componente del nucleo familiare.  C)
Famiglie con persona portatrice di handicap
  a) possesso del solo  appartamento  abitato  ed  eventuale  annesso
garage  o  posto  macchina  quale  unica  proprieta'  immobiliare del
contribuente al 1j  gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento  sia
abitato  a  titolo  del  diritto  di  usufrutto, uso o abitazione, il
contribuente non dovra' avere nessuna proprieta' immobiliare;
  b) nucleo familiare composto, al 1j  gennaio 1999, da  una  o  piu'
persone,  di  cui  almeno  una  portatrice  di handicap. Si considera
handicappata la persona affetta da menomazione  di  qualsiasi  genere
che  comporta  una  diminuzione permanente della capacita' lavorativa
superiore  ai  due  terzi,  o,  se  minore  di  anni  18,  che  abbia
difficolta'  persistenti  a  svolgere i compiti e le funzioni proprie
della sua eta' riconosciute tali ai sensi delle vigenti normative;
  c) reddito familiare riferito all'anno 1998,  non  superiore  a  L.
10.000.000  lordi annui per ogni componente del nucleo familiare.  D)
Famiglie numerose
  a) possesso del solo  appartamento  abitato  ed  eventuale  annesso
garage  o  posto  macchina  quale  unica  proprieta'  immobiliari del
contribuente al 1j  gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento  sia
abitato  a  titolo  del  diritto  di  usufrutto, uso o abitazione, il
contribuente non dovra' avere nessuna proprieta' immobiliare;
  b) nucleo familiare composto da  cinque  o  piu'  componenti  al  1
gennaio 1999;
  c)  reddito  familiare  riferito  all'anno  1998 non superiore a L.
50.000.000 lordi annui nel caso di una famiglia di cinque componenti;
a tale reddito si aggiungono  L.  10.000.000  lordi  annui  per  ogni
componente  superiore  a cinque; 4.  di stabilire che in tutti i casi
individuati al precedente punto l'applicazione  del  beneficio  della
ulteriore detrazione di L. 100.000 e' subordinato alla condizione che
gli  altri  componenti  del  nucleo  familiare  non possiedano alcuna
proprieta' immobiliare; 5.  di  stabilire  che  l'individuazione  dei
familiari  a  carico  per la determinazione del limite di reddito che
da' diritto al beneficio sia effettuata ai  sensi  dell'art.  12  del
T.U.I.R.  in  vigore  (decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
917/1986  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni);   6.   di
determinare i seguenti criteri applicativi:
  Il  contribuente  deve presentare la richiesta - autocertificazione
nella quale  deve  dichiarare:  nome,  cognome,  indirizzo,  data  di
nascita,  codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti
richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L.
300.000.
la  richiesta  -  autocertificazione  dovra'  essere  inviata tramite
raccomandata oppure consegnata a mano al Servizio tributi del  comune
di  Castel  Maggiore  -  Via  Matteotti,  10  - 40013 Castel Maggiore
(Bologna) entro i termini previsti per il versamento dell'imposta.
i contribuenti  che  hanno  inviato  la  richiesta  entro  i  termini
potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1999, gia' tenere
conto della detrazione richiesta.
l'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa
comprovante  quanto  dichiarato.  Nel  caso di dichiarazione infedele
verranno applicate le sanzioni previste dal  decreto  legislativo  n.
504/1992.
7.  di  procedere  con  ulteriore  atto alla variazione dell'aliquota
relativa agli immobili non locati portandola dall'attuale 7 per mille
al 9 per mille in applicazione dell'art. 2, comma 4, della  legge  di
riforma  delle  locazioni successivamente all'entrata in vigore della
stessa.
  (Omissis).
                   COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
  Il  comune  di  CASTELNUOVO  DEL  GARDA  (provincia  di  Verona) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di confermare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote I.C.I.:
  4,5 per mille per l'abitazione principale;
  6,5 per mille per tutti gli altri immobili;
2. di confermare, per l'anno 1999, le seguenti detrazioni:
  L. 200.000 per l'abitazione principale;
  L.  250.000 per abitazione principale a favore dei nuclei familiari
di ultrasessantacinquenni residenti che  vivono  da  soli  o  con  il
coniuge.
  (Omissis).
                    COMUNE DI CASTELNUOVO DI CEVA
  Il  comune di CASTELNUOVO DI CEVA (provincia di Cuneo) ha adottato,
il  23  dicembre  1998,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di mantenere per l'esercizio 1999 l'aliquota I.C.I. al  6  per  mille
per  gli  immobili destinati ad abitazione principale ed al sette per
mille per i  fabbricati  destinati  ad  uso  diverso  dall'abitazione
principale.
  (Omissis).
                       COMUNE DI CASTELPETROSO
  Il  comune  di  CASTELPETROSO (provincia di Isernia) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  anche  per l'anno 1999 l'aliquota del 6 per mille per
l'imposta comunale sugli immobili istituita con  decreto  legislativo
30 dicembre 1992 n. 504.
  (Omissis).