Comune di Alatri Il comune di ALATRI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno d'imposta 1999, nella misura del 5.50 per mille; 2. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta nella misura del 5,25 per mille; 3. di approvare in relazione all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta, il quadro di detrazioni ed agevolazioni in appresso descritto. La detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' elevata a L. 250.000. Ulteriore detrazione, su richiesta, con domanda da presentare entro il 31 maggio 1999, di un importo di L. 250.000 per: A) disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni a far data dal 1 gennaio 1999; B) inoccupati che abbiano perso l'indennita' di cassa integrazione o di mobilita' nel corso del 1998; C) lavoratori in mobilita' da oltre sei mesi; D) lavoratori in cassa integrazione; E) nuclei familiari che abbiano nel proprio interno un soggetto portatore di handicap (non inferiore al 75 per cento). F) coloro che abbiano compiuto sessantacinque anni entro il 1998. (Omissis). Comune di Alcamo Il comune di ALCAMO (provincia di Trapani) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare la determinazione sindacale n. 30 del 25 febbraio 1998, in materia di I.C.I., convalidando per l'anno 1999 le aliquote gia' stabilite, che si riportano: abitazione principale: 4 per mille; terreni agricoli, aree fabbricabili, unita' immobiliari diverse dalle abitazioni principali: 5,20 per mille. (Omissis). Comune di Alfianello Il comune di ALFIANELLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 23 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 1999 con l'aliquota unica del 6 per mille, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). Comune di Alfonsine Il comune di ALFONSINE (provincia di Ravenna) ha adottato, il 7 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare nel comune di Alfonsine per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria del 6 per mille per tutti gli immobili situati nel territorio comunale ad eccezione di quelli elencati ai successivi punti b) e c) per i quali e' stabilita un'aliquota maggiorata; b) aliquota maggiorata nella misura del 6,5 per mille per: immobili adibiti ad abitazione posseduti in aggiunta all'abitazione principale dati in locazione od occupati stabilmente e relative pertinenze; aree fabbricabili; c) aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille per: unita' immobiliare adibita ad abitazione non locata e/o non occupata stabilmente, ovvero tenuta a disposizione e relative pertinenze; 2. di determinare in L. 220.000 la detrazione dall'imposta dovuta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; 3. di determinare in L. 500.000 la detrazione dall'imposta dovuta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale in possesso delle condizioni e requisiti di seguito riportati: Famiglie di pensionati: nuclei familiari composti da pensionati o comunque da persone in condizioni non lavorative che includano almeno un pensionato di oltre sessantacinque anni alla data 1 gennaio 1999 aventi i seguenti requisiti: reddito familiare complessivo imponibile I.R.PE.F., riferito all'anno 1998, non superiore a lire 16 milioni per il primo componente aumentato di lire 15 milioni per gli altri ulteriori componenti. Famiglie assistite: nuclei familiari che comprendono persone destinatarie di assistenza economica e sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti alla data del 1 gennaio 1999. Famiglie con portatori di handicap: nuclei familiari che includono portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, con attestato di invalidita' civile non inferiore al 75 per cento aventi i seguenti requisiti: reddito familiare complessivo imponibile I.R.PE.F., riferito all'anno 1998, non superiore a lire 15 milioni pro-capite. Famiglie di giovani coppie: nuclei familiari formati da giovani coppie con o senza figli aventi i seguenti requisiti: essere coniugati o conviventi da non oltre quattro anni alla data del 1 gennaio 1999; reddito familiare complessivo imponibile I.R.PE.F., riferito all'anno 1998, non superiore a lire 15 milioni pro-capite. Famiglie a basso reddito: nuclei familiari non beneficiari della ulteriore detrazione, secondo quanto gia' previsto per i precedenti casi sociali, aventi i seguenti requisiti: reddito familiare complessivo imponibile I.R.PE.F., riferito all'anno 1998, non superiore a lire 15 milioni pro-capite. l componenti della famiglia di cui fa parte il richiedente non devono avere altre proprieta' immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina, ecc), ne' devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione). Il reddito di riferimento e' quello complessivo del nucleo familiare (cioe' di tutti i componenti) imponibile I.R.PE.F. 1998. Il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito complessivo familiare, imponibile I.R.PE.F. 1998, per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1 gennaio 1999. Il contribuente deve presentare la richiesta, autocertificazione nella quale deve dichiarare nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, reddito imponibile proprio e di tutti i componenti la famiglia ed inoltre di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 500.000. La richiesta, autocertificazione, dovra' essere inviata tramite raccomandata al Servizio tributi del comune di Alfonsine, oppure consegnata a mano al medesimo Servizio tributi entro e non oltre il termine di pagamento della prima rata I.C.I. per l'anno 1999. I contribuenti che hanno inviato l'autocertificazione potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1999, gia' tenere conto della detrazione richiesta. L'elenco nominativo dei richiedenti la riduzione sara' pubblicato presso il Servizio tributi del comune di Alfonsine. L'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). Comune di Alzate Brianza Il comune di ALZATE BRIANZA (provincia di Como) ha adottato, il 20 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504: Tipologia degli immobili Aliquota -- -- Persone fisiche soggetti passivi per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale direttamente 5 per mille Immobili di pertinenza prima abitazione 5 per mille Tutti gli altri soggetti passivi 5,5 per mille 2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 per l'anno 1999 le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: Tipologia degli immobili Riduzione Detrazione imposta d'imposta lire in ragione annua -- -- -- Persone fisiche soggetti passivi per unita' immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale - 200.000 (Omissis). Comune di Angrogna Il comune di ANGROGNA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di mantenere per l'anno 1999 nella misura del 6,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 stabilendo in L. 200.000 la detrazione per abitazioni principali e nella misura del 7 per mille per la seconda casa ed aree fabbricabili; (Omissis). Comune di Annone di Brianza Il comune di ANNONE DI BRIANZA (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire nella misura unica del 4,50 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999. (Omissis). Comune di Aprica Il comune di APRICA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 30 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, in attuazione delI'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dell'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni in legge 24 ottobre 1996, n. 556 le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 1999: a) 4,5 per mille per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti tutti nel comune di Aprica, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; b) 6 per mille per gli altri immobili diversi da quelli di cui a sub 1-a); c) detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000. (Omissis). Comune di Aquileia Il comune di AQUILEIA (provincia di Udine) ha adottato, il 16 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire e confermare nel 5,5 per mille la misura dell'aliquota unica per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999. (Omissis). Comune di Arcugnano Il comune di ARCUGNANO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 5 per mille, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Arcugnano; 7 per mille da applicarsi alle seconde abitazioni sfitte; 6 per mille da applicarsi a tutti gli altri immobili; detrazione per l'abitazione principale L. 200.000. (Omissis). Comune di Ariccia Il comune di ARICCIA (provincia di Roma) ha adottato, l'8 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 le aliquote e le detrazioni approvate per il 1998 con atto consiliare n. 11 del 24 febbraio 1998, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. Allegato alla deliberazione n. 15 dell'8 gennaio 1999 Estratto della deliberazione del comune di Ariccia (provincia di Roma) n. 11 del 24 febbraio 1998 in materia di aliquota I.C.I. per l'anno di imposta 1998. IL CONSIGLIO COMUNALE (Omissis). Delibera per quanto riguarda le aliquote: 1. immobili adibiti ad abitazione principale da parte di persone fisiche: 4,5 per mille; 2. immobili diversi dalle abitazioni: 7 per mille; 3. immobili posseduti da enti senza scopo di lucro: 7 per mille; 4. fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille; 5. fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale e locati come abitazione principale con contratto registrato ovvero posseduti da soci di cooperative edilizie e adibiti ad abitazione principale: 7 per mille; 6. fabbricati realizzati per la vendita: 7 per mille; 7. fabbricati inagibili o inabitabili o interessati dalla realizzazione di posti auto pertinenziali ovvero di particolare interesse artistico e oggetto di interventi edilizi: 4 per mille. Per quanto riguarda la riduzione dell'imposta: 1) la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale e' fissata nella misura di L. 200.000; 2) la detrazione dell'imposta e' fissata nella misura di L. 300.000 per i soli titolari di pensione sociale oppure con trattamento previdenziale di quiescenza alle sottoindicate condizioni: a) abbiano una eta' non inferiore al sessantesimo anno alla data del 1 gennaio 1998. Si prescinde dal citato limite di eta' qualora il reddito complessivo del nucleo familiare e' costituito esclusivamente da redditi di lavoro dipendente e/o pensione; b) abbiano un reddito complessivo, esclusa la rendita catastale dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, non superiore a L. 16.000.000 innalzabile di L. 3.000.000 per ogni componente familiare a carico; c) utilizzino l'unita' immobiliare per la quale si chiede l'aumento della detrazione I.C.I. effettivamente come abitazione principale; d) non abbiano a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale altre unita' immobiliari. la sussistenza delle predette condizioni dovra' essere dimostrata attraverso la produzione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', unitamente alla fotocopia dell'atto attestante il reddito percepito. Comune di Armungia Il comune di ARMUNGIA (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di graduare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nel modo seguente: abitazione principale: 4 per mille; abitazioni secondarie: 4,5 per mille; aree fabbricabili: 4,5 per mille; 2. immobili utilizzati per attivita' commerciali: 5 per mille; 3. di stabilire in L. 200.000 la detrazione per le abitazioni principali ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 2 della legge n. 662/1996. (Omissis). Comune di Ascoli Piceno Il comune di ASCOLI PICENO ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) valide per l'anno 1999: aliquota ordinaria: 7 per mille; aliquota diversificata: 6 per mille, per le unita' immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1 (negozi e botteghe) e C3 (Laboratori per arti e mestieri), limitatamente alla sola quota di possesso del soggetto passivo I.C.I., titolare del diritto di proprieta', ovvero del diritto di usufrutto, uso, che vi eserciti direttamente l'attivita', rispettivamente, commerciale e artigianale e a condizione che detto soggetto presenti, a tal fine, all'ufficio tributi del comune di Ascoli Piceno, entro il termine previsto per dichiarare le variazioni intervenute nel corso del 1999, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo il fac-simile allegato A come parte integrante della presente deliberazione; aliquota ridotta: 4,75 per mille, soltanto per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale direttamente da parte delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune; 2. di stabilire una detrazione agevolata di L. 410.000, rispetto a quella minima ordinaria di L. 200.000 prevista dalla legge, a favore dei contribuenti in condizioni di particolare disagio economico e sociale che abbiano tutti i seguenti requisiti: a) residenza nel comune di Ascoli Piceno; b) titolare del diritto di proprieta', ovvero titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, di un'unica unita' immobiliare, adibita ad abitazione principale, non appartenente ad una delle seguenti categorie catastali: A/1 abitazioni signorili; A/7 abitazioni in villini; A/8 abitazioni in ville; A/9 castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico; con la precisazione che: non si abbia la titolarita' del diritto di proprieta', ovvero del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ai fini I.C.I., in Italia ed all'estero, di nessun altro cespite (fabbricato, terreno agricolo ed area fabbricabile), con esclusione di un solo box o autorimessa o posto auto, di una sola soffitta e cantina se accatastati con autonoma rendita; la detrazione effettiva non deve superare l'importo della imposta calcolata sulla rendita catastale, aumentata del 5 per cento, della sola abitazione principale, con esclusione, quindi, delle suddette pertinenze situate nello stesso edificio ed accatastate separatamente; c) aver compiuto il sessantesimo anno di eta', alla data del 31 dicembre 1998; d) essere pensionato o non in condizione lavorativa; e) essere in possesso di un reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. (redditi 1998) non superiore a L. 12.500.000, se unico componente dello stato di famiglia anagrafico, ovvero con reddito complessivo, sempre ai fini I.R.PE.F., di tutti i componenti dello stato di famiglia anagrafico (redditi 1998), non superiore a L. 20.000.000, con l'aumento di L. 1.000.000 per ogni familiare a carico, intendendosi tale quello riconosciuto ai fini I.R.P.E.F. Nel caso in cui dovessero risultare anagraficamente piu' nuclei familiari nella stessa unita' immobiliare, al fine del riconoscimento dell'eventuale maggiore detrazione I.C.I., sara' considerato, comunque, un solo nucleo costituito da tutti i suddetti residenti, con cumulo dei relativi redditi; f) presentazione all'ufficio Tributi del Comune di Ascoli Piceno, entro il termine previsto per dichiarare le variazioni intervenute nel corso del 1999, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo il modello predisposto dall'ufficio stesso. (Omissis). Comune di Asso Il comune di ASSO (provincia di Como) ha adottato, il 28 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (detrazione di imposta L. 200.000); 2. di fissare per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili per gli altri fabbricati. (Omissis). Comune di Aulla Il comune di AULLA (provincia di Massa-Carrara) ha adottato, il 30 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di adottare per l'anno 1999 le seguenti aliquote dell'imposta Comunale sugli immobili: a) un'aliquota ridotta del 5,6 per mille per le unita' adibite ad abitazione principale; b) un'aliquota ridotta del 5 per mille per gli immobili accatastati D3, e per quelli di proprieta' delle ONLUS. e) aliquota ordinaria: 7 per mille. di determinare per l'anno 1999 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000. di elevare la stessa a L. 250.000 per i soggetti portatori di handicap con invalidita' superiore al 66 per cento. (Omissis). Comune di Avetrana Il comune di AVETRANA (provincia di Taranto) ha adottato, il 23 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota e la detrazione per le abitazioni principali dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504 per l'anno 1999, nelle misure specificate in premessa; (Omissis). Ritenuto di determinare per l'anno 1999 l'aliquota nella misura differenziata in relazione alla tipologia d'uso degli immobili e la detrazione per l'abitazione principale: abitazione principale: aliquota pari al 5 per mille; immobili diversi dalle abitazioni principali: aliquota del 6 per mille; terreni agricoli ed aree fabbricabili: aliquote del 6 per mille; detrazione per l'abitazione principale L. 200.000. (Omissis). Comune di Aviatico Il comune di AVIATICO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille. (Omissis). Comune di Bagnacavallo Il comune di BAGNACAVALLO (provincia di Ravenna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare integralmente la propria deliberazione n. 94 del 18 dicembre 1997, esecutiva ai sensi di legge, "l.C.l. imposta comunale sugli immobili: determinazione aliquota e detrazioni per l'anno 1998" con la quale sono state determinate: a) le aliquote relative alle singole fattispecie imponibili nelle misure sotto riportate: terreni agricoli: 5,50 per mille; aree fabbricabili: 7 per mille; abitazione principale: 5,80 per mille; altri fabbricati: 6,30 per mille; abitazioni non locate: 7 per mille. b) la detrazione per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi nella misura di L. 200.000, elevata a L. 320.000 per i soggetti rientranti nelle specifiche categorie indicanti situazioni di particolare disagio socio-economico analiticamente elencate nella suddetta delibera. (Omissis). Comune di Bagnara di Romagna Il comune di BAGNARA DI ROMAGNA (provincia di Ravenna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. determinare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nella misura del 7 per mille limitatamente agli alloggi non locati e/o residenza secondaria come individuati dall'art. 5 del Regolamento sull'I.C.I. approvato con la propria deliberazione n. 39 del 17 dicembre 1998 citata in premessa, avvalendosi della facolta' di diversificazione dell'aliquota di cui al comma 2, dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, senza avvalersi dell'ulteriore facolta' di cui all'art. 4, comma 1 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni in legge 24 ottobre 1996, n. 556; 2. determinare, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 3,5 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico del comune di Bagnara di Romagna, quale definito nel Piano regolatore generale del comune medesimo, intendendosi per tali gli immobili sottoposti ai sensi del Piano particolareggiato del centro storico del comune di Bagnara di Romagna alle seguenti categorie di intervento: restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo di tipo A) e B). La predetta aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, avvenuto a far data dal 1 gennaio 1999. Ogni soggetto passivo avente diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata in base a quanto sopra riportato, potra' avvalersene direttamente sui versamenti d'imposta dovuti per gli anni in cui la medesima trova applicazione; come richiesta documentata, il contribuente dovra' produrre, sotto la propria responsabilita', apposita autocertificazione attestante gli estremi dell'autorizzazione o della concessione edilizia allo stesso rilasciata per l'esecuzione degli interventi innanzi indicati, o della denuncia di inizio attivita' di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, dallo stesso presentata per l'esecuzione degli interventi medesimi, e, se del caso, del certificato redatto dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, con cui e' stata dichiarata l'inagibilita' o l'inabitabilita' dell'unita' immobiliare cui si riferiscono gli interventi di recupero; in alternativa al predetto certificato, il contribuente potra' presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15; nonche', in ogni caso, la data dell'inizio dei lavori; detta autocertificazione dovra' essere inoltrata all'ufficio ragioneria e gestione risorse del comune di Bagnara di Romagna entro il termine del primo versamento di imposta effettuato con l'applicazione dell'aliquota agevolata; l'ufficio predetto provvedera' in seguito alle dovute verifiche, riservandosi di chiedere dati e documenti qualora lo ritenga necessario. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni; 3. stabilire di non avvalersi delle facolta' di cui all'art. 8, comma 1, ultimo periodo, e comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed all'art. 58, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 5; 4. dare atto che, con riferimento alle facolta' previste dall'art. 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni contenute nel vigente Regolamento I.C.I. (Imposta Comunale sugli immobili), approvato con deliberazione di C.C. n. 39 del 17 dicembre 1998 (C.R.C. del 4 gennaio 1999 protocollo n. 98/012734); 5. elevare, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, successivamente modificato dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito con modificazioni in legge 9 maggio 1997, n. 122, a L. 300.000 l'importo di L. 200.000 di cui al comma 2 del medesimo art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, limitatamente alle seguenti categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, quali gia' individuate con proprio atto n. 7 del 26 febbraio 1998, citato in premessa: 1) Famiglie di pensionati: a) soggetto passivo di eta' non inferiore a 65 anni, solo o facente parte di un nucleo familiare composto da due persone entrambe di eta' non inferiore a 65 anni; b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale, egli stesso e l'eventuale altro componente del nucleo familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.); c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore a lire 15 milioni in quanto solo ovvero, in caso di appartenenza al nucleo di cui alla lettera a), con reddito familiare annuo complessivo lordo non superiore a lire 25 milioni. La maggiore detrazione spetta in ogni caso ad entrambi i componenti del nucleo familiare di cui alla lettera a) che siano nella posizione reddituale indicata, in ragione del 50 per cento ciascuno quando siano comproprietari o contitolari di altro diritto sull'unita' abitativa. 2) Famiglie numerose: a) soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare composto da un minimo di 5 componenti; b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale, egli stesso e gli altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.); c) in possesso di reddito familiare non superiore, nel suo complesso, all'importo annuo lordo di lire 10 milioni per ogni componente del nucleo familiare. La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto reale di godimento sulla medesima unita'. 3) Famiglie assistite: a) soggetto passivo proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento, su tutto il territorio nazionale, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.); b) avente diritto, in base ai vigenti regolamenti del comune di Bagnara di Romagna, ad un contributo economico, oppure all'assistenza domiciliare gratuita o con pagamento della sola quota fissa. La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare; nel caso di piu' contribuenti dimoranti nell'unita' abitativa, la maggiore detrazione spetta unicamente al soggetto passivo che si trovi nella particolare situazione di cui sopra, per la parte di essa che risulta dall'applicazione del criterio indicato all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 come meglio illustrato al punto E) della circolare del Ministero delle finanze n. 11/1993. 4) Famiglie abitanti in unita' immobiliari di tipo ultrapopolare (A/5): a) soggetto passivo proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento, su tutto il territorio nazionale, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nella categoria catastale A/5 (abitazioni di tipo ultrapopolare) e sue pertinenze (autorimessa, ecc.); b) facente parte di un nucleo familiare in cui nessun componente possiede altre unita' immobiliari, su tutto il territorio nazionale, diverse dall'unita' adibita ad abitazione principale e sue pertinenze. La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto reale di godimento sulla medesima unita'. 5) Famiglie con portatori di handicap: a) soggetto passivo portatore di handicap con invalidita' superiore al 66 per cento o facente parte di un nucleo familiare in cui almeno un componente e' portatore di handicap nella predetta misura; b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale, egli stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.); c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore a L. 20.000.000 in quanto solo, ovvero a L. 20.000.000 maggiorato di L. 10.000.000 per ogni eventuale ulteriore componente del nucleo familiare. la maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto reale di godimento sulla medesima unita'. Principi e condizioni di base per il diritto alla ulteriore detrazione. I limiti di reddito di cui alle situazioni di particolare disagio economico-sociale come sopra individuate, sono determinati con riferimento a quanto dichiarato dal contribuente ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.) per l'anno 1998. Ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione, in base a quanto sopra riportato, potra' avvalersene direttamente sui versamenti d'imposta dovuti per l'anno 1999; come richiesta documentata il contribuente dovra' produrre, sotto la propria responsabilita', apposita autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti per il caso di situazione di particolare disagio economico-sociale in cui il soggetto si identifica. Detta autocertificazione, dovra' essere inoltrata all'ufficio Ragioneria e gestione risorse del comune di Bagnara di Romagna entro il termine di pagamento della prima rata I.C.I. per l'anno 1999; l'ufficio predetto provvedera' in seguito alle dovute verifiche, riservandosi di chiedere dati e documenti qualora lo ritenga necessario. In caso di comproprieta' o contitolarita' sull'unita' abitativa da parte di piu' soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.I., la suddetta autocertificazione dovra' essere prodotta da ciascun soggetto. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni. (Omissis). Comune di Bagno a Ripoli Il comune di BAGNO A RIPOLI (provincia di Firenze) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. determinare le aliquote dell'imposta comunale per l'anno 1999 nella seguente misura del: 5,5 per mille: per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 6,4 per mille: per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta alla abitazione principale; 9 per mille: alloggi non locati, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431; 2. determinare, per l'anno 1999, in L. 270.000 la detrazione relativa all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI BAGNOLO DI PO Il comune di BAGNOLO DI PO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 28 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI BALANGERO Il comune di BALANGERO (provincia di Torino) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per il 1999 le aliquote dell'imposta I.C.I. in vigore per il 1998, come da prospetto allegato; 2. di dare atto che e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). Allegato ===================================================================== Oggetto Aliquote Detrazioni (per mille) (lire) _____________________________________________________________________ Abitazione principale 6 200.000 Immobili diversi dalle abitazioni 6,5 - Immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale 6,5 - Alloggi non locati 6,5 - Locali destinati a varie attivita', non aventi scopo di lucro 5 - Aree edificabili 6 - Per tutte le altre categorie 6 - COMUNE DI BARAGIANO Il comune di BARAGIANO (provincia di Potenza) ha adottato, il 19 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI BARENGO Il comune di BARENGO (provincia di Novara) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sara' applicata in questo comune, nella misura del 4,5 per mille; 2. di determinare la detrazione dell'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI BARGAGLI Il comune di BARGAGLI (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 1999: 1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi per unita' immobiliari ad uso abitazione principale: 4,80 per mille; 2) aliquota agevolata a favore dei proprietari che eseguono interventi svolti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure l'utilizzo di sottotetti: 2 per mille; da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 3) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti dalle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5,50 per mille. II. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; III. L'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibli od inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune con perizia tecnica a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; IV. All'imposta dovuta per l'unita' immobilare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'imposta durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). VII. Di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1957, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). COMUNE DI BASALUZZO Il comune di BASALUZZO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. nella misura del 4,25 per mille per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. nella misura del 4,75 per mille per tutti gli altri soggetti passivi ed immobili imponibili. (Omissis). COMUNE DI BASIANO Il comune di BASIANO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). aliquota 4 per mille; detrazione per abitazione principale L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI BE'E Il comune di BE'E (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999, l'aliquota unica del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI BELLUNO Il comune di BELLUNO ha adottato, il 23 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per l'anno 1999, le tariffe e le aliquote, comprese le detrazioni, nonche' i criteri e le modalita' di calcolo, previste nell'esercizio 1998 per i tributi e servizi comunali. Ai fini I.C.I. sono applicate le seguenti aliquote d'imposta e detrazione prima casa differenziate: a) aliquota ordinaria: 7 per mille; b) aliquota ridotta: 5,20 per mille per: l'abitazione principale del soggetto passivo persona fisica e dei soci cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune; per le abitazioni non locate possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili residenti in via permanente presso gli istituti di ricovero o sanitari; c) aliquota agevolata: 4 per mille: a favore di soggetti passivi I.C.I. persone fisiche che eseguono interventi volti al: 1) recupero di U.I. dichiarate inagibili o inabitabili dai competenti organi e rientranti negli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 31 legge n. 457/1978; 2) recupero di immobili di interesse artistico o architettonico risultanti da registri ufficiali e localizzate nei centri storici e rientranti negli interventi di cui alla lettera c) dell'art. 31 legge n. 457/1978; 3) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche perti-nenziali; 4) all'utilizzo di sottotetti al fine di renderli abitativi per residenze o per attivita' terziarie. Tale aliquota agevolata e' applicata per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). d) le unita' immobiliari censite come cantine e autorimesse C/2, C/6, C/7 godono dell'aliquota I.C.I. prevista e applicata all'alloggio del quale sono pertinenza; detrazioni: L. 230.000 per abitazione principale dei soggetti di cui al precedente punto b); L. 200.000 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari (legge n. 662/1996, art. 3, comma 55, art. 8, comma 4). (Omissis). COMUNE DI BICINICCO Il comune di BICINICCO (provincia di Udine) ha adottato, il 26 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille; 2. di determinare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI BIENTINA Il comune di BIENTINA (provincia di Pisa) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 quanto segue: a) l'aliquota ordinaria del 4,8 per mille; b) l'aliquota maggiorata del 6 per mille per le abitazioni non locate possedute in aggiunta all'abitazione principale; c) la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale; d) la maggiorazione della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione del soggetto passivo, rapportata al periodo durante il quale si protrae la destinazione: per i soggetti passivi di eta' superiore ai 65 anni con reddito familiare imponibile medio di L. 10.000.000 per ogni componente il nucleo familiare, elevato a L. 15.000.000 nel caso di unico componente familiare; per i soggetti passivi di qualsiasi eta' che possiedono nell'ambito familiare un unico reddito di lavoro dipendente o assimilabile, con un limite di reddito imponibile di L. 10.000.000 per ogni componente il nucleo familiare; e) per ottenere la maggiore detrazione di L. 300.000 gli interessati dovranno presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione), dichiarando sotto la propria responsabilita' la sussistenza dei requisiti ed allegando alla stessa copia della dichiarazione dei redditi (mod. 101, 201, 730 o 740) per l'anno in corso, entro il termine di versamento della rata di saldo dell'imposta (Omissis). COMUNE DI BLEVIO Il comune di BLEVIO (provincia di Como) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). aliquota 5 per mille per la prima e seconda casa; aliquota 7 per mille per le case sfitte; detrazione di L. 200.000 per la prima casa. (Omissis). COMUNE DI BOLGARE Il comune di BOLGARE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determina-zione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI BOLZANO Il comune di BOLZANO ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999 le seguenti detrazioni I.C.I. ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni: a) detrazione di L. 420.000 ai soggetti passivi titolari di unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; b) detrazione di L. 600.000 per i possessori di unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, aventi un reddito familiare non superiore al doppio del fabbisogno base calcolato secondo gli elementi fissati per l'anno 1999 con decreto del presidente della giunta provinciale, secondo la seguente tabella: persona singola L. 17.544.000; famiglia di 2 persone L. 24.840.000; famiglia di 3 persone L. 30.696.000; famiglia di 4 persone L. 36.528.000; famiglia di 5 persone L. 40.920.000; famiglia di 6 persone L. 45.312.000; famiglia di 7 persone L. 49.704.000; famiglia di 8 persone L. 54.072.000; famiglia di 9 persone L. 58.464.000; famiglia di 10 persone L. 62.856.000; 2. La detrazione di cui al precedente punto 1, lettera b) sara' concessa ai soggetti passivi che producano una dichiarazione del reddito percepito nel 1998, su un modulo predisposto dal comune e consegnato all'ufficio competente, entro la data prevista dal decreto legislativo n. 504/1992 per il termine del primo versamento I.C.I. dovuto per l'anno 1999. 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI BOMARZO Il comune di BOMARZO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 14 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare nel 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 1999. 2. di confermare per l'anno 1999 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in L. 300.000. (Omissis). COMUNE DI BOMPORTO Il comune di BOMPORTO (provincia di Modena) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del: A) 5,2 per mille per le sole unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relativa pertinenza (C6 e/o C7); B) 5,2 per mille per l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto considerata principale per anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; C) 5,2 per mille per l'abitazione e pertinenza concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado; D) 5,2 per mille per gli immobili degli enti senza finalita' di lucro; E) 5,6 per mille per tutte le altre unita' immobiliari; F) 7 per mille, alloggi non locati. 2. di riconoscere ai sensi dell'art. 58, comma 3, della legge n. 446 del 15 dicembre 1997 un aumento di L. 150.000 della detrazione di imposta l.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 gia' prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni di seguito specificate: i destinatari dell'aumento da L. 200.000 a L. 350.000 della detrazione che compete alle abitazioni principali, con possesso del solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze (per pertinenze devono essere considerate le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato), saranno i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di dette abitazioni, che siano in possesso dei requisiti: a) pensionati e/o portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un reddito da pensione non superiore a L. 13.750.000 annui lordi riferito all'anno 1998 ed essere in condizione non lavorativa; b) pensionati e/o portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 23.000.000, piu' L. 1.700.000 per ogni persona a carico; c) disoccupati con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 23.000.000 piu' L. 1.700.000 per ogni persona a carico; d) famiglie numerose in possesso del solo appartamento o abitazione equivalente, abitato ed eventuali pertinenze, quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1j gennaio 1999: nucleo familiare composto da 5 o piu' componenti al 1j gennaio 1999; reddito familiare riferito all'anno 1998 non superiore a L. 68.750.000 lordi annui nel caso di una famiglia di 5 componenti; a tale reddito si aggiungono L. 13.750.000 lordi annui per ogni componente superiore al quinto; e) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari secondo quanto gia' previsto dai punti precedenti. Nel caso delle lettere b), c) e d), l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 150.000 e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobIliare. La presentazione presso il comune delle domande per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 350.000 dovra' essere accompagnato dalla adeguata documentazione e dalla dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti. l limiti di reddito vanno calcolati prendendo in considerazione il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF indicato nel modello unico, nel modello 730, nel modello C.U.D. (ex 101); 3. di determinare, i seguenti criteri di presentazione della richiesta di detrazione: il contribuente deve presentare una dichiarazione, nella quale deve attestare nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 350.000; la richiesta deve essere inviata entro il 20 dicembre 1999, all'Ufficio tributi del comune di Bomporto con consegna diretta al protocollo comunale o con invio tramite raccomandata a.r.; i contribuenti che hanno inviato richiesta entro i termini potranno al momento del pagamento delle rate I.C.l. 1999 tenere conto della detrazione richiesta. L'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni. (Omissis). COMUNE DI BORDANO Il comune di BORDANO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare ovvero stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 mille, senza diversificazioni e quale aliquota unica per le casistiche elencate dalla legge; 2. di dare atto inoltre, che sono applicabili le sole riduzioni, agevolazioni o detrazioni di imposta previste obbligatoriamente per legge. (Omissis). COMUNE DI BORGHI Il comune di BORGHI (provincia di Forli'-Cesena) ha adottato, il 15 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire che, per il 1999, l'imposta comunale sugli immobili venga applicata con le seguenti aliquote: aliquota ordinaria: 5 per mille da applicare sul valore degli immobili diversi da quelli ai quali viene applicata l'aliquota maggiorata; aliquota maggiorata: 6 per mille da applicare esclusivamente sul valore degli immobili ad uso abitativo posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 2. ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, di disporre che, anche per il 1999, sia pari a L. 250.000 la detrazione I.C.I. per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, come definito dal regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 86 in data odierna. (Omissis). COMUNE DI BoRGOSATOLLO Il comune di BORGOSATOLLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 14 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella misura unica del 5,5 per mille. 2. di approvare per l'anno 1999 le agevolazioni in tema di detrazione I.C.I. previste per i possessori della abitazione principale, in conformita' ai criteri e secondo le modalita' in premessa specificate. (Omissis). a) sulla base del livello medio dei valori patrimoniali rilevati sul proprio territorio; b) a fronte di motivate e documentate situazioni di particolare disagio sociale ed economico; A) per quanto concerne il criterio basato sul livello medio dei valori patrimoniali delle unita' immobiliari ad uso abitazione principale: 1) esclusione dal beneficio per eventuali possessori di abitazioni principali che abbiano la proprieta' di altre unita' immobiliari poste in qualsiasi comune; 2) esclusione dal beneficio di alcune categorie catastalmente riferite a unita' immobiliari di particolare pregio quali: A1 - abitazioni di tipo signorile; A7 - abitazioni in villini; A8 - abitazioni in ville; A9 - castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico. 3) graduazione della detrazione in rapporto al valore catastale delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale diverse da quelle di cui al punto 2, concedendo la detrazione massima alle abitazioni principali (incluse pertinenze) di importo inferiore o uguale a L. 52.500.000, con riduzione della medesima detrazione massima convenuta in L. 265.000 nel seguente modo: abitazione principale con R.C. rivalutata x 100 non superiore a L. 52.500.000 detraz. L. 265.000; abitazione principale con R.C. rivalutata x 100 non superiore a L. 57.750.000 detraz. L. 255.000; abitazione principale con R.C. rivalutata x 100 non superiore a L. 63.000.000 detraz. L. 245.000; abitazione principale con R.C. rivalutata x 100 non superiore a L. 68.250.000 detraz. L. 235.000; abitazione principale con R.C. rivalutata x 100 non superiore a L. 73.500.000 detraz. L. 220.000; abitazione principale con R.C. rivalutata x 100 non superiore a L. 84.000.000 detraz. L. 210.000; abitazione principale con R.C. rivalutata x 100 superiore a L. 84.000.000 detraz. L. 200.000. B) per quanto concerne il criterio basato su motivate e documentate situazioni di particolare disagio sociale ed economico verra' concessa una detrazione il cui valore risultera' dall'applicazione del metodo matematico della "progressione lineare" in analogia a quanto viene dettagliatamente specificato nel piano socio assistenziale vigente approvato con propria delibera n. 9 del 3 marzo 1997. A tal fine si specifica che: la detrazione massima pari a L. 500.000 verra' concessa ai titolari di reddito inferiore o uguale al minimo vitale deliberato con il piano socio-assistenziale di riferimento. Verranno esclusi dal beneficio i titolari di redditi superiori o uguali alla sesta fascia del sopra citato piano; gli interessati dovranno presentare apposita domanda documentata entro il 31 maggio dell'anno di competenza, indirizzata all'ufficio assistenza per la valutazione dello stato di bisogno, e dovranno essere allegati i seguenti documenti: CUD; qualsiasi altro documento atto a documentare lo stato di bisogno. (Omissis). COMUNE DI BREGANZE Il comune di BREGANZE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille, come per l'anno 1998 e precedenti, introducendo un'aliquota maggiorata del 7 per mille per le abitazioni non locate, cioe' tenute o rimaste sfitte, indipendentemente dal fatto di essere prima o seconda abitazione; 2. di specificare che e' considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o casa di cura a seguito di ricovero permanente. (Omissis). COMUNE DI BREMBAtE DI SOPRA Il comune di BREMBATE DI SOPRA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 1 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di aumentare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,85 per mille. (Omissis). COMUNE DI BRENTONICO Il comune di BRENTONICO (provincia di Trento) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: aliquota base del 5 per mille; aliquota ridotta del 4,5 per mille per la prima abitazione. (Omissis). COMUNE DI Brenzone Il comune di BRENZONE (provincia di Verona) ha adottato, l'8 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliuota l.C.l. da applicare in questo comune nella misura del 5 per mille; 2. di determinare, altresi', ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 53, art. 3 della legge n. 662/1996 la diversificazione della predetta aliquota nella misura del 7 per mille con riferimento ai seguenti casi: immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale (intendendo per tali immobili tutti quelli posseduti da cittadini italiani e stranieri non adibiti dagli stessi a dimora abituale); immobili diversi dalle abitazioni; alloggi non locati; 3. di prendere atto espressamente che, ai sensi del disposto di cui al comma 55, art. 3 della legge n. 662/1996 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e' determinata in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI Brescello Il comune di BRESCELLO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille; 2. di confermare per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille l'aIiquota da applicarsi agli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente come previsto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, comma secondo, come modificato dal comma 53, art. 3. legge nu-mero 662/1996, intendendosi per abitazione principale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente oppure utilizzata da soci assegnatari di cooperative a proprieta' indivisa anch'essi purche' residenti nel comune; 3. di dare atto che agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni, si considerano pertinenze le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/6 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato) con superficie non superiore a mq 25 come da regolamento edilizio comunale vigente; 4. di non deteminare, anche per l'anno 1999 ulteriori detrazioni di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in aggiunta a quella prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996 e fissata in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI Brescia Il comune di BRESCIA ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille. (Omissis). di confermare anche per l'anno 1999, peri motivi in premessa indicati, le agevolazioni in tema di detrazione I.C.I. previste per i possessori della abitazione principale, in conformita' ai criteri e secondo le modalita' specificate in narrativa. (Omissis). Ritenuto per esigenze di bilancio di confermare, come per le precedenti annualita', l'importo massimo della detrazione in L 300.000, sulla base dei seguenti criteri che si ritengono espressione del disagio economico e sociale: A) aumento detrazione di imposta, oltre a quella di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, basata sul criterio del livello medio dei valori patrimoniali delle unita' immobiliari: 1) sono esclusi dal beneficio i soggetti passivi dell'imposta che oltre all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo stesso, sono proprietari di altra unita' immobiliare ubicata in qualsiasi altro comune. Non sono esclusi tuttavia dal beneficio i soggetti passivi dell'imposta, che oltre all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto stesso, comprensiva di eventuale garage, sono proprietari di quote di immobili, purche' la base imponibile, cosi' come determinata dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, non superi L. 5.000.000, quali: un ulteriore garage o box ubicato nello stesso comune dell'abitazione principale; quota di possesso di altra unita' immobiliare (abitazioni, box, terreni) ubicata nello stesso comune dell'abitazione principale e/o in qualsiasi altro comune; piccoli appezzamenti di terreno agricolo incolto o coltivato da soggetti non aventi le caratteristiche di imprenditore agricolo; piccoli appezzamenti di terreno costituenti pertinenze di aree fabbricabili (quali orti o giardini); 2) sono esclusi dal beneficio i soggetti passivi dell'imposta che abbiano un'abitazione principale appartenente alle categorie catastali di particolare pregio quali: A1 - abitazioni di tipo signoriile A7 - abitazioni in villini A8 - abitazioni in ville A9 - castelli, palazzi di eminente pregio storico od artistico; 3) La detrazione in rapporto alla base imponibile, cosi' come determinata dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, dell'abitazione principale, e' di L. 300.000, per le unita' immobiliari aventi base imponibile inferiore o uguale a L. 80.000.000, con le riduzioni sotto indicate: a) abitazione principale con rendita catastale times 100 con base imponibile non superiore a L. 80.000.000, detrazione L. 300.000; b) abitazione principale con rendita catastale times 100 con base imponibile non superiore a L. 100.000.000, detrazione L. 240.000; c) abitazione principale con rendita catastale times 100 con base imponibile oltre L. 100.000.000, detrazione L. 200.000. Ai fini della determinazione dei limiti di valore indicati, rientrano, in quanto accatastate separatamente, anche le eventuali pertinenze del-l'abitazione principale stessa (garage, tettoie, lavanderie, ecc.) precisando che, in conformita' a quanto stabilito dal Ministero delle finanze, l'eventuale detrazione d'imposta deve essere applicata esclusivamente per l'abitazione principale, cosi' come in ogni caso le pertinenze accatastate separatamente debbono scontare integralmente l'imposta; 4) L'applicazione dell'incremento della detrazione, nel rispetto dei limiti piu' sopra indicati, deve essere effe'ttuata in sede di versamento dell'imposta, senza che sia necessaria la presentazione di apposita domanda e cio' a pena di decadenza dal beneficio nel caso di non utilizzazione entro e non oltre il versamento del saldo annuale del tributo; B) aumento detrazione di imposta. oltre a quella di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, basata sul criterio di motivate e documentate situazioni di particolare disagio sociale ed economico: 1) l'aumento della detrazione d'imposta viene graduato sia in relazione al reddito del nucleo familiare che al numero dei relativi componenti, con riferimento alla deliberazione con la quale e' definito il minimo vitale 1999 e sono stabiliti i criteri di intervento per il sostegno economico. La graduazione della detrazione di imposta sara' individuata facendo riferimento alla tabella annuale delle fasce di reddito stabilite per numero di componenti il nucleo familiare; 2) sono in ogni caso esclusi dal beneficio i soggetti passivi di imposta che abbiano un'abitazione principale appartenente a categorie catastali di particolare pregio quali: A1 - abitazioni di tipo signorile A7 - abitazioni in villini A8 - abitazioni in ville A9 - castelli, palazzi di eminente pregio storico od artistico; 3) Per beneficiare della detrazione di cui sopra e' necessaria la presentazione al settore tributi del comune, entro il termine del 15 di giugno 1999 di apposita domanda con unita la documentazione fiscale (mod. unico 1998, mod. 730, mod. CUD, ex 101 - 201) unitamente ad ogni altro documento comprovante oneri fiscalmente deducibili, a pena di decadenza dal beneficio. Ritenuto altresi' di stabilire per i criteri sopra indicati alla lettera A e B: che la nozione di "abitazione principale" e' quella che e' cosi' definita dalla normativa fiscale; che per la ripartizione e la fruizione della maggiore detrazione d'imposta per l'abitazione principale, nel caso di contitolarita' del possesso, si fa rinvio ai criteri assunti dal decreto Iegislativo n. 504/1992; che nel caso si rendano applicabili a favore del medesimo soggetto entrambe le fattispecie agevolative di cui alle lettere A) e B), si applica la detrazione piu' favorevole al contribuente. (Omissis). COMUNE DI Brusasco Il comune di BRUSASCO (provincia di Torino) ha adottato, il 30 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille per le abitazioni principali ed i terreni, e nella misura del 6 per mille per le abitazioni secondarie; rimane, altresi', confermata in L. 200.000 la detrazione per le abitazioni principali. (Omissis). COMUNE DI Busalla Il comune di BUSALLA (provincia di Genova) ha adottato, il 23 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 4,80 per mille. (Omissis). COMUNE DI Busnago Il comune di BUSNAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille; 2. di determianre la detrazione sull'abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI Cadeo Il comune di CADEO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 19 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: 4 per mille per le abitazioni principali; 5,25 per mille per tutti i restanti immobili (terreni, aree fabbricabili e altri fabbricati) posseduti in aggiunta all'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI Caerano di San Marco Il comune di CAERANO DI SAN MARCO (provincia di Treviso) ha adottato, il 28 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, con effetto dal 10j gennaio 1999 e precisamente: a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residente nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, per quelle dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, nonche' per le abitazioni date in uso gratuito al coniuge, ai parenti in linea retta di primo grado (genitori, figli) ed agli affini di primo grado (limitatamente ai suoceri): 5 per mille; b) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti in aggiunta all' abitazione principale e non locati: 7 per mille; c) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili posseduti nel comune classificati come aree edificabili e non ancora edificate: 7 per mille; d) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille; e) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di costruzione o restauro o ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 5. a norma dell'art. 3 del regolamento comunale per la disciplina di alcuni aspetti dell'I.C.I., il consiglio comunale dispone che non si fara' luogo all'accertamento di eventual maggior valore nei casi in cui l'imposta per le aree fabbricabili risulti pagata sulla base di un valore non inferiore a quello stabilito dall'U.T.E. di Treviso; 6. per l'anno 1999 il consiglio comunale dispone che la riscossione ordinaria avvenga attraverso concessionario come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. (Omissis). COMUNE DI Cagno Il comune di CAGNO (provincia di Como) ha adottato, il 22 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI Cairate Il comune di CAIRATE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 4,25 per mille per le abitazioni principali e del 4,75 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni e per quelli posseduti in aggiunta all'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI Calamonaci Il comune di CALAMONACI (provincia di Agrigento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di riconfermare le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 e cioe': 4,5 per mille per le abitazioni principali dei soggetti residenti; 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali. (Omissis). COMUNE DI Caltrano Il comune di CALTRANO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 5 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 4,25 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, e nella misura del 5,75 per mille per tutte le altre tipologie di immobili, comprese le pertinenze dei fabbricati iscritte nelle categorie catastali C2 - C6 e C7. (Omissis). 1. di concedere una detrazione di L. 300.000 sull'I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ai soggetti passivi aventi congiuntamente i requisiti di cui alle seguenti lettere a) e b): a) possesso a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale dell'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; b) godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare, dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente a quello in cui viene versata l'imposta, adeguatamente documentato dai modelli 740, 101, 201 o altro documento, rilasciati dal soggetto erogatore delle somme, entro il tetto del "minimo vitale" fissato dall'art. 18-bis del regolamento comunale per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, relativamente all'anno cui si riferisce il reddito goduto; 2. di stabilire che i requisiti di cui al precedente punto 1) dovranno essere provati con apposita documentazone e su presentazione di specifica domanda dei soggetti interessati, all'Ufficio tributi comunale, enro il termine di versamento dell'acconto I.C.I. dovuto per l'anno 1999. (Omissis). COMUNE DI Cameri Il comune di CAMERI (provincia di Novara) ha adottato, il 25 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504/1992, per l'anno 1999 nella misura unica del 4,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI Campagnola Emilia Il comune di CAMPAGNOLA EMILIA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 28 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, nelle seguenti misure: aliquota abitazione principale 5,20 per mille; aliquota altri immobili 5,80 per mille; dando atto che dall'imposta dovuta per abitazione principale si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 (art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992 nel testo sostituito dal comma 55, dell'art. 3 della legge n. 662/1996). (Omissis). COMUNE DI Campobello di Licata Il comune di CAMPOBELLO DI LICATA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 5 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). Approvare la sopracitata proposta di deliberazione relativa a: "Determinazione aliquota I.C.I. per l'anno 1999". (Omissis). 1. di mantenere l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 al 5 per mille, sulla base delle considerazioni espresse in premessa e con riguardo alle condizioni socio economiche di questo comune. (Omissis). COMUNE DI Candelo Il comune di CANDELO (provincia di Biella) ha adottato, il 12 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille; 2. di dare atto che la detrazione applicabile all'abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e circolare Ministero delle finanze 21 maggio 1994, n. 65/E e di cui all'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996 viene mantenuta a L. 200.000 per l'anno 1999; 3. di determinare ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997 (legge di accompagnamento alla finanziaria 1998) un'aliquota agevolata nella misura del 2 per mille a favore dei proprietari di immobili ricadenti nel nucleo di antica formazione cosi' come delimitato dal vigente strumento urbanistico, per l'esecuzione di interventi volti: a) ad unita' immobiliari inagibili o inabitabili per il cui recupero il soggetto passivo abbia richiesto al comune, contestualmente alla domanda di concessione edilizia, di autorizzazione, di inizio attivita' o comunque prima dell'inizio dei lavori, ed abbia ottenuto da parte del comune stesso il riconoscimento della inagibilita' o inabitabilita' dell'immobile oggetto dell'intervento; b) al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico ed oggetto di vincolo ai sensi della legge 1j giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche; c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali; d) all'utilizzo di sotto tetti; 4. di dare atto che per ottenere l'applicazione dell'aliquota agevolata tutti gli interventi, oltre che essere conformi allo strumento urbanistico, dovranno essere autorizzati nelle forme e nei modi previsti dalla legge urbanistica. (Omissis). COMUNE DI Cansano Il comune di CANSANO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 14 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999, l'aliquota del 5 per mille sul valore dei fabbricati, dei terreni e delle aree fabbricabili da accertare e da riscuotere con le modalita' e con i tempi previsti dalla legge istitutiva dell'imposta e dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992. (Omissis). COMUNE DI Cantalupo nel Sannio Il comune di CANTALUPO NEL SANNIO (provincia di Isernia) ha adottato, il 23 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da applicarsi in questo comune per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE Il comune di CAPRARICA DI LECCE (provincia di Lecce) ha adottato, il 28 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 1999 nella seguente misura: abitazione principale 4,5 per mille; altri fabbricati 5 per mille; terreni agricoli 5 per mille; aree fabbricabili 6 per mille. 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 3. di stabilire che le disposizioni previste dal comma 9 dell'art. 9 del decreto-legge n. 557/1993, convertito con modificazioni, nella legge n. 133/1994, si applicano a decorrere dal termine previsto per l'iscrizione al catasto dei fabbricati gia' rurali che non presentano piu' i requisiti di ruralita'; 4. di confermare l'aliquota agevolata prevista con la delibera di C.C. n. 5/98, nella misura dell'1 per mille, ai sensi della legge n. 449/1997. (Omissis). COMUNE DI CARAMAGNA PIEMONTE Il comune di CARAMAGNA PIEMONTE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). I.C.I. - per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. e' fissata nella misura unica del 5,5 per mille mantenendo inalterata la detrazione di lire 200.000 per la prima abitazione. (Omissis). COMUNE DI Carpi Il comune di CARPI (provincia di Modena) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. da applicare nel comune di Carpi nelle seguenti misure: 1) aliquota ridotta del 4,4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Carpi, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ivi comprese le pertinenze durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione con la precisazione che: per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta e la cantina classificati o classificabili alle categorie catastali C/6, C/2 e C/7, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobilare nel quale e' sita l'abitazione principale; si considera anche direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 2) aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di intersse artistico o architettonico localizzati nei centi storici. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 3) aliguota del 5,2 per mille per tutti gli altri immobili salvo quelli previsti nel punto successivo (p. 4); 4) aliquota del 9 per mille per gli alloggi non locati, con la precisazione che: per alloggio non locato si intende l'unita' immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile ai fini abitativi, vuota, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al 1j gennaio dell'anno di imposizione, non locata ne' data in comodato a terzi; non si intendono soggetti all'aliquota del 9 per mille, bensi' all'aliquota del 5,2 per mille, i fabbricati non utilizzati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili. (Omissis). COMUNE DI CARRO Il comune di CARRO (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 1999 per l'applicazione dell'imposta com/le sugli immobili (I.C.I.), istitutita con decreto legisaltivo 30 dicembre 1992 n. 504, la aliquota del 5 per mille per tutte le tipologie di immobili, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2); 2. di fissare l'aliquota agevolata del 2,5 per mille ai fini I.C.I. a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 3. di non operare per l'anno 1999 ai sensi dell'art. 8 c. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3 c. 55 delle legge 23 dicembre 1996 n. 662 riduzioni o detrazioni d'imposta, dando atto che per l'abitazione principale resta fissata la detrazione di L. 200.000 ai sensi del comma 2 art. 8 decreto legisaltivo 30 dicembre 1992 n. 504 sopracitato. (Omissis). COMUNE DI CASABONA Il comune di CASABONA (provincia di Crotone) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). determinare, per l'anno d'imposta 1999, la misura del 6 per mille quale aliquota da applicare all'I.C.I. - Imposta comunale immobiliare - istituita con la legge 3 ottobre 1992, n. 421 ed attuata con d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni; stabilire, per lo stesso anno 1999, che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI Casalecchio di Reno Il comune di CASALECCHIO DI RENO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - nelle misure seguenti: a) aliquota del 4 per mille, con riferimento ai fabbricati realizzati per la vendita, per un solo anno sul costruito invenduto; b) aliquota del 7 per mille, per gli alloggi non locati (cioe' non occupati); c) aliquota del 6 per mille, per tutti gli altri immobili ubicati sul territorio comunale ad eccezione di quelli espressamente indicati ai precedenti punti a) e b). 2. di determinare, per l'anno 1999 una ulteriore detrazione di L. 82.000 da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 prevista dalla normativa vigente in favore di tutte le abitazioni principali per una detrazione complessiva di L. 282.000 rapportate al periodo dell'anno nel quale si protrae la destinazione di abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI Casalfiumanese Il comune di CASALFIUMANESE (provincia di Bologna) ha adottato, il 17 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria del 5,7 per mille per tutti gli immobili e le aree fabbricabili situati nel territorio comunale ad eccezione di quelli elencati al successivo punto b) per i quali e' stabilita un'aliquota maggiorata; b) aliquota maggiorata nella misura del 6,7 per mille per unita' immobiliare adibita ad abitazione non locata e/o non occupata e/o non a disposizione, intendendosi quelle abitazioni prive di qualsiasi allacciamento ai servizi luce, acqua, gas e telefono; 2. di determinare la detrazione di imposta per l'abitazione principale nelle misure seguenti: detrazione di L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi; detrazione di L. 300.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovano nelle condizioni sottospecificate: a) famiglie con piu' di due figli a carico ai fini fiscali, con reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito all'anno precedente, non superiore a L. 10.000.000 annui; b) famiglie composte da uno o due componenti che abbiano entrambi compiuto il 65 anno d'eta' al 1j gennaio 1999, titolari di solo reddito da pensione, non superiore al minimo INPS; c) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, con invalidita' superiore al 66% o anziano non autosufficiente, certificato dall'Azienda U.S.L., con reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito all'anno precedente, non superiore a L. 10.000.000 annui; d) soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare formato esclusivamente da giovani coppie, con o senza figli, avente i seguenti requisiti: essere coniugati o conviventi da non oltre due anni alla data del 1j gennaio 1999; essere entrambi di eta' inferiore a 35 anni alla data del 1j gennaio 1999; reddito familiare complessivo imponibile IRPEF non superiore a L. 12.000.000 pro-capite; in tutti i casi enunciati, l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 100.000 e' subordinata alla condizione che l'abitazione su cui grava l'imposta sia l'unico immobile posseduto a titolo di proprieta' o altro diritto reale da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data del 1j gennaio 1999. Le detrazioni saranno applicate al periodo dell'anno in cui permarra' la predetta condizione abitativa di proprieta'; la detrazione di L. 300.000 spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o contitolari di altro diritto reale di godimento sulla medesima unita'. 3. di determinare i seguenti criteri applicativi: il contribuente deve presentare apposita autocertificazione nella quale deve dichiarare: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, tutte le indicazioni reddituali imponibili e quelle relative ai disagi di cui al punto 2) lettera c) che danno diritto alla detrazione di L. 300.000 (a titolo esemplificativo: per i portatori di handicap eventuale indicazione del documento prefettizio con il quale e' stata dichiarata l'invalidita' civile; per gli anziani non autosufficienti eventuale indicazione della certificazione dell'Unita' di valutazione geriatrica dell'Azienda U.S.L.); la richiesta autocertificazione, con firma autenticata, dovra' essere inviata entro il mese di giugno 1999 all'Ufficio tributi del comune di Casalfiumanese a mezzo di raccomandata a.r., oppure consegnata direttamente all'ufficio competente; i contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento della rata I.C.I. 1999, gia' tenere conto della detrazione richiesta; in caso di comproprieta' o contitolarita' sull'unita' abitativa di piu' soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.I., la suddetta autocertificazione dovra' essere prodotta da ciascun soggetto; i contribuenti nel cui nucleo familiare esistano titolari di lavoro autonomo o di impresa (artigiani, coltivatori diretti, commercianti, professionisti etc.) non beneficiano automaticamente dell'ulteriore detrazione prevista, salvo motivata richiesta che il comune si riserva di valutare con appositi e specifici accertamenti; l'amministrazione si riserva, in tutti i casi di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato; nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente. (Omissis). COMUNE DI Casalgrande Il comune di CASALGRANDE (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare nel modo seguente le aliquote I.C.I. per l'anno 1999: a) un'aliquota ordinaria pari al 5,5 per mille per tutti i tipi di immobili ad eccezione di quelli di cui al punto b) seguente; b) un'aliquota maggiorata al 7 per mille per gli alloggi non locati e non utilizzati a qualsiasi titolo; 2. di avvalersi delle facolta' di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, pertanto, di concedere, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 la seguente ulteriore detrazione per le motivazioni espresse in narrativa: L. 120.000, per complessive L. 320.000, per le persone fisiche aventi i requisiti espressi in narrativa; 3. di approvare conseguentemente detti requisiti, esposti dettagliatamente in narrativa. (Omissis). 5. di avvalersi della facolta' di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). ritenuto, dunque, di integrare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale di L. 120.000 da aggiungere alla detrazione di L. 200.000 sulla base dei seguenti criteri: sono destinatari dell'aumento da L. 200.000 a L. 320.000 della detrazione per l'abitazione principale i proprietari, i titolari dei diritti di usufrutto o del diritto di uso o di abitazione che siano in possesso della sola unita' immobiliare destinata ad abitazione principale e delle relative pertinenze, escluso ogni altro possesso di immobile, e che rientrino in una delle categorie sotto elencate: 1) pensionati di eta' non inferiore a 60 anni che, oltre al reddito derivante dall'abitazione principale e dalle relative pertinenze, possiedono esclusivamente un reddito da pensione non superiore a L. 13.000.000 annui lordi e il reddito annuo imponibile ai fini IRPEF del nucleo familiare non superi L. 21.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; 2) disoccupati, iscritti alle liste di collocamento da almeno tre mesi, con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare non superiore a L. 21.000.000; 3) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare non superiore a L. 21.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; 4) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari secondo quanto gia' previsto ai punti precedenti; l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare che non sia costituita, eventualmente, da quota parte dell'abitazione principale in oggetto e delle relative pertinenze; tutti i redditi indicati ai punti precedenti sono riferiti all'anno 1998; per nucleo familiare si intende quello risultante all'anagrafe del comune di residenza al 1j gennaio 1999; la condizione soggettiva di pensionato, di disoccupato, di portatore di handicap o di famiglia numerosa deve sussistere alla data del 1j gennaio 1999; il soggetto passivo, per avvalersi dell'agevolazione in oggetto deve presentare, mediante consegna diretta o spedizione postale con raccomandata, al comune di Casalgrande, nel periodo compreso tra il 1j maggio ed il 30 giugno 1999 ovvero nel periodo previsto per la presentazione delle dichiarazione I.C.I. relativa all'anno 1998, apposita dichiarazione sui modelli predisposti dall'ufficio tributi del comune allegando copia della dichiarazione dei redditi o certificazione di cui all'art. 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1973 n. 600 (ex modello 101/201); l'indebita applicazione della maggiore detrazione I.C.I. da parte dei soggetti passivi verra' punita con l'applicazione delle sanzioni vigenti ai sensi di legge. (Omissis). COMUNE DI CASELLA Il comune di CASELLA (provincia di Genova) ha adottato, il 5 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota unica del 4,5 per mille, con detrazione di lire 200.000 per abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI CASOLA VALSENIO Il comune di CASOLA VALSENIO (provincia di Ravenna) ha adottato, il 30 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria 5,3 per mille; b) aliquota differenziata del 7 per mille per gli alloggi non locati e relative pertinenze; c) aliquota agevolata dell'1 per mille per i proprietari che eseguono interventi, per un importo di almeno L. 50.000.000, di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997; come previsto dal comma 6 art. 1 legge n. 449/1997; 2. di confermare in L. 210.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Tale detrazione si applica anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 3. di stabilire che viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI CASSINELLE Il comune di CASSINELLE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota I.C.I. per le abitazioni principali e nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per gli altri immobili; 2. di dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CASTEL FRENTANO Il comune di CASTEL FRENTANO (provincia di Chieti) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare le aliquote da applicare per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 come segue: aliquota ordinaria 5 per mille; aliquota diversificata per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI Castello Dell'Acqua Il comune di CASTELLO DELL'ACQUA (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FIEMME Il comune di CASTELLO - MOLINA DI FIEMME (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 1999, nelle seguenti misure: a) 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; b) 5 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di fissare in L. 300.000, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI CASTELLUCCHIO Il comune di CASTELLUCCHIO (provincia di Mantova) ha adottato, il 22 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI Castel Maggiore Il comune di CASTEL MAGGIORE (provincia di Bologna) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire che per il periodo d'imposta relativa all'anno 1999 la misura delle aliquote da applicare per la determinazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) siano confermate nella seguente misura: a) al 6 per mille l'aliquota da applicare per immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; b) al 5 per mille l'aliquota da applicare per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; c) al 7 per mille l'aliquota da applicare per gli alloggi non locati; (Omissis). 3. di riconoscere anche per il 1999, ai sensi delle norme citate in narrativa, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate l'aumento fino a L. 100.000 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 gia' prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni: A) Persone anziane a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1j gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non dovra' avere nessuna proprieta' immobiliare; b) avere compiuto il 65j anno di eta' alla data del 1j gennaio 1999; c) essere in condizione non lavorativa o con un reddito da pensione non superiore a L 10.000.000 annui lordi, riferito all'anno 1998, aumentato di L. 5.000.000 per ogni familiare a carico. B) Famiglie composte da un solo genitore con figli a carico a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1j gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non dovra' avere nessuna proprieta' immobiliare; b) nucleo familiare composto, al 1j gennaio 1999, da un genitore celibe o nubile, separato legalmente o divorziato, vedovo o vedova che non conviva ad alcun titolo con altra persona; c) reddito familiare riferito all'anno 1998, non superiore a L. 10.000.000 lordi annui per ogni componente del nucleo familiare. C) Famiglie con persona portatrice di handicap a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1j gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non dovra' avere nessuna proprieta' immobiliare; b) nucleo familiare composto, al 1j gennaio 1999, da una o piu' persone, di cui almeno una portatrice di handicap. Si considera handicappata la persona affetta da menomazione di qualsiasi genere che comporta una diminuzione permanente della capacita' lavorativa superiore ai due terzi, o, se minore di anni 18, che abbia difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua eta' riconosciute tali ai sensi delle vigenti normative; c) reddito familiare riferito all'anno 1998, non superiore a L. 10.000.000 lordi annui per ogni componente del nucleo familiare. D) Famiglie numerose a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliari del contribuente al 1j gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non dovra' avere nessuna proprieta' immobiliare; b) nucleo familiare composto da cinque o piu' componenti al 1 gennaio 1999; c) reddito familiare riferito all'anno 1998 non superiore a L. 50.000.000 lordi annui nel caso di una famiglia di cinque componenti; a tale reddito si aggiungono L. 10.000.000 lordi annui per ogni componente superiore a cinque; 4. di stabilire che in tutti i casi individuati al precedente punto l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 100.000 e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare; 5. di stabilire che l'individuazione dei familiari a carico per la determinazione del limite di reddito che da' diritto al beneficio sia effettuata ai sensi dell'art. 12 del T.U.I.R. in vigore (decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 e successive modificazioni ed integrazioni); 6. di determinare i seguenti criteri applicativi: Il contribuente deve presentare la richiesta - autocertificazione nella quale deve dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 300.000. la richiesta - autocertificazione dovra' essere inviata tramite raccomandata oppure consegnata a mano al Servizio tributi del comune di Castel Maggiore - Via Matteotti, 10 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) entro i termini previsti per il versamento dell'imposta. i contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1999, gia' tenere conto della detrazione richiesta. l'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992. 7. di procedere con ulteriore atto alla variazione dell'aliquota relativa agli immobili non locati portandola dall'attuale 7 per mille al 9 per mille in applicazione dell'art. 2, comma 4, della legge di riforma delle locazioni successivamente all'entrata in vigore della stessa. (Omissis). COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA Il comune di CASTELNUOVO DEL GARDA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote I.C.I.: 4,5 per mille per l'abitazione principale; 6,5 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di confermare, per l'anno 1999, le seguenti detrazioni: L. 200.000 per l'abitazione principale; L. 250.000 per abitazione principale a favore dei nuclei familiari di ultrasessantacinquenni residenti che vivono da soli o con il coniuge. (Omissis). COMUNE DI CASTELNUOVO DI CEVA Il comune di CASTELNUOVO DI CEVA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 23 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di mantenere per l'esercizio 1999 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale ed al sette per mille per i fabbricati destinati ad uso diverso dall'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI CASTELPETROSO Il comune di CASTELPETROSO (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare anche per l'anno 1999 l'aliquota del 6 per mille per l'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. (Omissis).