Art. 2. Il fornitore della zattera di tipo gonfiabile denominata "Costal IT 6 MAN" dovra' fornire all'acquirente le istruzioni per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della SOLAS 74(83), come emendata. Il predetto materiale e' soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III della Convenzione sopracitata, della sezione 5, parte II della risoluzione IMO A. 689(17) del 6 novembre 1991 e dalle norme R.I.Na. per la costruzione, il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 marzo 1999 Il comandante generale: Ferraro