Art. 2.
  Il fornitore della zattera di tipo gonfiabile denominata "Costal IT
6   MAN"  dovra'   fornire  all'acquirente   le  istruzioni   per  la
manutenzione come  prescritto dalle regole  51 e 52 del  capitolo III
della SOLAS 74(83), come emendata.
  Il predetto  materiale e' soggetto  alle verifiche ed  ai controlli
previsti  dalla   regola  5   del  capitolo  III   della  Convenzione
sopracitata,  della sezione  5,  parte II  della  risoluzione IMO  A.
689(17) del 6 novembre 1991 e dalle norme R.I.Na. per la costruzione,
il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 1 marzo 1999
                                      Il comandante generale: Ferraro