Capo II
                       Pubblicita' elettorale
                               Art. 5.
                  Divieto di pubblicita' elettorale
  1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione e' vietata,
ai  sensi dell'art.  2  della  legge 10  dicembre  1993,  n. 515,  la
pubblicita' elettorale.
  2. Si  considerano forme  di pubblicita'  vietata le  inserzioni di
meri slogan positivi  o negativi, di foto o disegni  e/o di inviti al
voto  non  accompagnati  da  una,  sia  pur  succinta,  presentazione
politica di  candidati e/o di programmi  e/o di linee, ovvero  da una
critica motivata nei confronti dei competitori.