Capo II Pubblicita' elettorale Art. 5. Divieto di pubblicita' elettorale 1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione e' vietata, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la pubblicita' elettorale. 2. Si considerano forme di pubblicita' vietata le inserzioni di meri slogan positivi o negativi, di foto o disegni e/o di inviti al voto non accompagnati da una, sia pur succinta, presentazione politica di candidati e/o di programmi e/o di linee, ovvero da una critica motivata nei confronti dei competitori.