Art. 9.
              Modalita' delle trasmissioni di propaganda
  1. I  programmi di propaganda elettorale  possono realizzarsi nelle
formule  e nelle  modalita' definite  dall'emittente secondo  criteri
che, in relazione alla struttura ed ai tempi relativi, consentano, in
condizioni di  parita', una  corretta illustrazione  delle rispettive
posizioni da parte dei singoli competitori. I programmi di propaganda
elettorale, anche  se di breve  durata, debbono essere  introdotti da
un'indicazione  della  relativa  natura  e  debbono  avere  autonomia
nell'ambito del palinsesto.
  2. Gli spazi di propaganda debbono essere segnalati come tali.
  3. Le  trasmissioni di  propaganda elettorale relativo  allo stesso
collegio uninominale debbono andare in onda in identica fascia oraria
e debbono rispettare nella  loro rispettiva articolazione il criterio
di parita'. Eventuali registrazioni  debbono essere tutte effettuate,
compatibilmente  con  le  esigenze  tecniche  ed  organizzative,  con
analogo anticipo rispetto alla data ed all'ora della trasmissione.
  4.  I soggetti  di cui  all'art. 6,  anche attraverso  un eventuale
responsabile  delle trasmissioni  di  propaganda, sono  tenuti a  far
osservare  le   regole  del  codice  di   autoregolamentazione  e  ad
assicurare comunque  che vengano rispettati  i principi di  lealta' e
correttezza del dialogo democratico.