Art. 9. Modalita' delle trasmissioni di propaganda 1. I programmi di propaganda elettorale possono realizzarsi nelle formule e nelle modalita' definite dall'emittente secondo criteri che, in relazione alla struttura ed ai tempi relativi, consentano, in condizioni di parita', una corretta illustrazione delle rispettive posizioni da parte dei singoli competitori. I programmi di propaganda elettorale, anche se di breve durata, debbono essere introdotti da un'indicazione della relativa natura e debbono avere autonomia nell'ambito del palinsesto. 2. Gli spazi di propaganda debbono essere segnalati come tali. 3. Le trasmissioni di propaganda elettorale relativo allo stesso collegio uninominale debbono andare in onda in identica fascia oraria e debbono rispettare nella loro rispettiva articolazione il criterio di parita'. Eventuali registrazioni debbono essere tutte effettuate, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative, con analogo anticipo rispetto alla data ed all'ora della trasmissione. 4. I soggetti di cui all'art. 6, anche attraverso un eventuale responsabile delle trasmissioni di propaganda, sono tenuti a far osservare le regole del codice di autoregolamentazione e ad assicurare comunque che vengano rispettati i principi di lealta' e correttezza del dialogo democratico.