Art. 12.
  Non appena  ultimate le operazioni di  assegnazione dei certificati
di  cui al  precedente art.  11, avra'  inizio il  collocamento della
seconda tranche  dei certificati, per  un importo massimo del  25 per
cento  dell'ammontare  nominale  indicato  all'art.  1  del  presente
decreto; tale tranche sara'  riservata agli operatori "specialisti in
titoli di  Stato" individuati  ai sensi  dell'art. 3  del regolamento
adottato  con  decreto ministeriale  15  ottobre  1997, n.  428,  che
abbiano partecipato  all'asta della prima tranche.  Gli "specialisti"
potranno  partecipare  al  collocamento supplementare  inoltrando  le
domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 26 marzo 1999.
  Le offerte non  pervenute entro tale termine non  verranno prese in
considerazione.
  Il   collocamento   supplementare   avra'  luogo   al   prezzo   di
aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.
  Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni  di cui  ali articoli  6 e  9 del  presente decreto.  La
richiesta di  ciascuno "specialista" dovra' essere  presentata con le
modalita'  di   cui  al   precedente  art.   8  e   dovra'  contenere
l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.
  Ciascuna richiesta non potra' essere  inferiore a lire 500.000 euro
ne' superiore  all'importo del collocamento  supplementare. Eventuali
richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile
del  prestito   verranno  arrotondate  per  difetto;   per  eventuali
richieste distribuite su piu'  offerte verra' presa in considerazione
la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione
eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.