Art. 3. 1. Con decisione della Commissione, su proposta del presidente, sono stabiliti: a) i componenti delle sottocommissioni, per ciascuna di esse, ivi inclusi gli esperti; b) il coordinatore dei lavori di ciascuna sottocommissione. 2. Le sottocommissioni si riuniscono su convocazione del coordinatore e formulano pareri e relazioni da sottoporre all'esame ed all'approvazione della Commissione. 3. Il coordinatore di ciascuna sottocommissione permanente: a) riceve dal dirigente dell'ufficio competente l'elenco, in ordine cronologico, delle pratiche giacenti presso l'ufficio; questo elenco viene periodicamente aggiornato; b) definisce le modalita' di lavoro del gruppo e coordina l'attivita' dei componenti nell'esame di ciascuna documentazione e nell'elaborazione delle proposte di parere nonche' delle relazioni; c) elabora una proposta di programma annuale di attivita' in relazione alle pratiche da esaminare, tenendo conto delle indicazioni relative alla quantificazione dei carichi funzionali di lavoro; d) comunica al presidente della Commissione le pratiche la cui istruttoria e' conclusa per l'inclusione nell'ordine del giorno dei lavori della Commissione stessa. 4. Le funzioni di segretario di ciascuna sottocommissione sono svolte da un funzionario del Dipartimento. Il presente decreto, che non comporta oneri per l'erario, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 marzo 1999 Il Ministro: Bindi