Art. 3.
  1.  Con decisione  della Commissione,  su proposta  del presidente,
sono stabiliti:
  a) i componenti  delle sottocommissioni, per ciascuna  di esse, ivi
inclusi gli esperti;
  b) il coordinatore dei lavori di ciascuna sottocommissione.
  2.   Le  sottocommissioni   si  riuniscono   su  convocazione   del
coordinatore e  formulano pareri e relazioni  da sottoporre all'esame
ed all'approvazione della Commissione.
  3. Il coordinatore di ciascuna sottocommissione permanente:
  a) riceve dal dirigente dell'ufficio competente l'elenco, in ordine
cronologico, delle pratiche giacenti  presso l'ufficio; questo elenco
viene periodicamente aggiornato;
  b)  definisce  le  modalita'  di   lavoro  del  gruppo  e  coordina
l'attivita' dei  componenti nell'esame  di ciascuna  documentazione e
nell'elaborazione delle proposte di parere nonche' delle relazioni;
  c)  elabora  una proposta  di  programma  annuale di  attivita'  in
relazione alle pratiche da esaminare, tenendo conto delle indicazioni
relative alla quantificazione dei carichi funzionali di lavoro;
  d)  comunica al  presidente della  Commissione le  pratiche la  cui
istruttoria e'  conclusa per l'inclusione nell'ordine  del giorno dei
lavori della Commissione stessa.
  4.  Le funzioni  di  segretario di  ciascuna sottocommissione  sono
svolte da un funzionario del Dipartimento.
  Il presente  decreto, che  non comporta  oneri per  l'erario, sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 19 marzo 1999
                                                   Il Ministro: Bindi