Art. 3-ter.
(( 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 al personale militare ))
(( impiegato a bordo di unita' navali ed aeromobili della Marina   ))
(( militare operanti nelle acque internazionali ed in quelle       ))
(( territoriali albanesi oltre tre miglia dalla costa in funzione  ))
(( di contrasto dell'immigrazione clandestina, in esecuzione di    ))
(( quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13  ))
(( gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  ))
(( 13 marzo 1998, n. 42, e' attribuito, in aggiunta allo stipendio ))
(( o alla paga, nonche' agli altri assegni a carattere fisso e     ))
(( continuativo, il trattamento previsto dal decreto-legge 24      ))
(( aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge ))
(( 20 giugno 1997, n. 174, allorche' e' impegnato nelle acque      ))
(( territoriali albanesi, nel limite massimo di cinque giorni al   ))
(( mese.                                                           ))
(( 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, ))
(( valutato in lire 1.170 milioni annue a decorrere dal 1999, si   ))
(( provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento   ))
(( iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito ))
(( dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo       ))
(( speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,   ))
(( del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999,  ))
(( allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo   ))
(( al Ministero della difesa.                                      ))
(( 3. Il  Ministro del tesoro, del bilancio  e della programmazione))
(( economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le   ))
(( occorrenti variazioni di bilancio.                              ))