Art. 3.
  1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere
in ciascuna sede  o dipendenza aperta al pubblico  in modo facilmente
visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).
  2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il
rispetto del limite  di cui all'art. 2, comma 4,  della legge 7 marzo
1996, n.  108, si attengono  ai criteri di calcolo  delle "istruzioni
per la rilevazione  del tasso effettivo globale medio  ai sensi della
legge  sull'usura"  emanate  dalla   Banca  d'Italia  e  dall'Ufficio
italiano dei cambi.
  3. La Banca  d'Italia e l'Ufficio italiano dei  cambi procedono per
il trimestre 1 gennaio 1999-31  marzo 1999 alla rilevazione dei tassi
effettivi globali  medi praticati  dalle banche e  dagli intermediari
finanziari con riferimento alle  categorie di operazioni indicate nel
decreto del Ministro del tesoro del 22 settembre 1998.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 marzo 1999
                                                  Il Ministro: Ciampi