Art. 2. Disciplina per evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo 1. (( Ciascuna societa' di calcio di serie A e di serie B e' titolare dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata. )) E' fatto (( a chiunque )) di acquisire, sotto qualsiasi forma e tito1o, direttamente o indirettamente, anche attraverso soggetti controllati e collegati, piu' di sessanta per cento dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata (( di eventi sportivi )) del campionato di calcio di serie A o, comunque, del torneo o campionato di maggior valore che si svolge o viene organizzato in Italia. Nel caso in cui le condizioni dei relativi mercati determinano la presenza di un solo acquirente il limite indicato puo' essere superato ma i contratti di acquisizione dei diritti in esclusiva hanno durata non superiore a tre anni. (( L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, puo' derogare al limite del 60 per cento di cui al secondo periodo del presente comma )) e stabilirne altri, tenuto conto delle condizioni generali del mercato, della complessiva titolarita' degli altri diritti sportivi, della durata dei relativi contratti, della necessita' di assicurare l'effettiva concorrenzialita' dello stesso mercato, (( evitando distorsioni con effetti pregiudizievoli per la contrattazione dei predetti diritti di trasmissione relativi a eventi considerati di minor valore commerciale. L'Autorita' deve comunque pronunciarsi entro sessanta giorni in caso di superamento del predetto limite. Si applicano gli articoli 14 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e l'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 11), della legge 31 luglio 1997 n. 249. )) 2. I decodificatori devono consentire la fruibilita' delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali in chiaro mediante l'utilizzo di un unico apparato. (( L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni determina gli )) standar (( di tale apparato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dal 1 luglio 2000 )) la commercializzazione e la distribuzione di apparati non conformi alle predette caratteristiche sono vietate. (( 2-bis. Le emittenti radiotelevisive locali, comprese )) (( quelle che diffondono programmi in contemporanea o programmi )) (( comuni non possono utilizzare, ne' diffondere, un marchio, una )) (( denominazione o una testata identificativi che richiamino in )) (( tutto o in parte quelli di una emittente nazionale. Per le )) (( emittenti locali che alla data del 30 novembre 1993 hanno )) (( presentato domanda e successivamente hanno ottenuto il rilascio )) (( della concessione con un marchio, una denominazione o una )) (( testata identificativi che richiamino in tutto o in parte )) (( quelli di una emittente nazionale, il divieto di cui al )) (( presente comma si applica dopo un anno dalla data di entrata in )) (( vigore della legge di conversione del presente decreto. )) (( L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul )) (( rispetto del predetto divieto e provvede ai sensi del comma 31 )) (( dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249. ))
Riferimenti normativi: - Il testo degli articoli 14 e 15 della legge n. 287/1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) e' il seguente: "Art. 14. (Istruttoria). - 1. L'Autorita', nei casi di presunta infrazione agli articoli 2 o 3, notifica l'apertura dell'istruttoria alle imprese e agli enti interessati. I titolari o legali rappresentanti delle imprese ed enti hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica ed hanno facolta' di presentare deduzioni e pareri in ogni stadio dell'istruttoria, nonche' di essere nuovamente sentiti prima della chiusura di questa. 2. L'Autorita' puo' in ogni momento dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. 3. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita' sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. 4. I funzionari dell'Autorita' nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio. 5. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 2 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquanta milioni di lire se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cento milioni di lire se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente". "Art. 15 (Diffide e sanzioni). - 1. Se a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 14 l'Autorita' ravvisa infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli enti interessati il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravita' e della durata dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa o dell'abuso di posizione dominante, determinando i termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione. 2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1, l'Autorita' applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione gia' applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato come individuato al comma 1, determinando altresi' il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorita' puo' disporre la sospensione dell'attivita' d'impresa fino a trenta giorni". - Il testo del comma 6, lettera c), n. 11), dell'art. 1 della citata legge n. 249/1997 e' il seguente: "6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate: a)-b) (omissis); c) il consiglio: 1)-10) (omissis); 11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere". - Il testo del comma 31 dell'art. 1 della citata legge n. 249/1997 e' il seguente: "31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorita', impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedi menti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorita'".