Art. 2.
             Disciplina per evitare posizioni dominanti
                       nel mercato televisivo
  1.  (( Ciascuna  societa' di  calcio di  serie A  e di  serie B  e'
titolare dei diritti di  trasmissione televisiva in forma codificata.
)) E'  fatto (( a chiunque  )) di acquisire, sotto  qualsiasi forma e
tito1o,  direttamente  o  indirettamente, anche  attraverso  soggetti
controllati e  collegati, piu' di  sessanta per cento dei  diritti di
trasmissione in esclusiva  in forma codificata ((  di eventi sportivi
)) del  campionato di  calcio di  serie A o,  comunque, del  torneo o
campionato di  maggior valore  che si svolge  o viene  organizzato in
Italia.  Nel  caso   in  cui  le  condizioni   dei  relativi  mercati
determinano la presenza di un solo acquirente il limite indicato puo'
essere  superato  ma  i  contratti di  acquisizione  dei  diritti  in
esclusiva  hanno durata  non  superiore a  tre  anni. ((  L'Autorita'
garante della concorrenza  e del mercato, sentita  l'Autorita' per le
garanzie  nelle comunicazioni,  puo' derogare  al limite  del 60  per
cento di  cui al secondo periodo  del presente comma ))  e stabilirne
altri,  tenuto conto  delle  condizioni generali  del mercato,  della
complessiva titolarita'  degli altri  diritti sportivi,  della durata
dei relativi  contratti, della  necessita' di  assicurare l'effettiva
concorrenzialita' dello  stesso mercato, (( evitando  distorsioni con
effetti pregiudizievoli per la contrattazione dei predetti diritti di
trasmissione   relativi  a   eventi  considerati   di  minor   valore
commerciale.  L'Autorita' deve  comunque pronunciarsi  entro sessanta
giorni in caso  di superamento del predetto limite.  Si applicano gli
articoli 14 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e l'articolo 1,
comma 6, lettera  c), numero 11), della legge 31  luglio 1997 n. 249.
))
  2. I decodificatori devono  consentire la fruibilita' delle diverse
offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione
dei programmi radiotelevisivi digitali  in chiaro mediante l'utilizzo
di  un  unico   apparato.  ((  L'Autorita'  per   le  garanzie  nelle
comunicazioni  determina gli  )) standar  (( di  tale apparato  entro
centoventi  giorni dalla  data di  entrata in  vigore della  legge di
conversione  del   presente  decreto.  Dal   1  luglio  2000   ))  la
commercializzazione e la distribuzione  di apparati non conformi alle
predette caratteristiche sono vietate.
  (( 2-bis.    Le emittenti radiotelevisive locali, comprese       ))
(( quelle che diffondono programmi in contemporanea o programmi    ))
(( comuni non possono utilizzare, ne' diffondere, un marchio, una  ))
(( denominazione o una testata identificativi che richiamino in    ))
(( tutto o in parte quelli di una emittente nazionale. Per le      ))
(( emittenti locali che alla data del 30 novembre 1993 hanno       ))
(( presentato domanda e successivamente hanno ottenuto il rilascio ))
(( della concessione con un marchio, una denominazione o una       ))
(( testata identificativi che richiamino in tutto o in parte       ))
(( quelli di una emittente nazionale, il divieto di cui al         ))
(( presente comma si applica dopo un anno dalla data di entrata in ))
(( vigore della legge di conversione del presente decreto.         ))
(( L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul      ))
(( rispetto del predetto divieto e provvede ai sensi del comma 31  ))
(( dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.             ))
 
          Riferimenti normativi:
            -  Il    testo  degli  articoli 14   e 15 della legge  n.
          287/1990 (Norme per  la  tutela  della  concorrenza  e  del
          mercato) e' il seguente:
            "Art.    14. (Istruttoria). -  1.  L'Autorita',  nei casi
          di presunta   infrazione   agli   articoli     2    o    3,
          notifica   l'apertura dell'istruttoria alle imprese  e agli
          enti interessati.  I titolari o legali rappresentanti delle
          imprese  ed  enti  hanno    diritto  di   essere   sentiti,
          personalmente  o  a  mezzo  di  procuratore  speciale,  nel
          termine fissato  contestualmente  alla  notifica  ed  hanno
          facolta'  di  presentare  deduzioni e pareri in ogni stadio
          dell'istruttoria,  nonche'  di  essere  nuovamente  sentiti
          prima della chiusura di questa.
            2.    L'Autorita' puo'  in ogni  momento dell'istruttoria
          richiedere alle imprese,  enti o persone  che ne  siano  in
          possesso,   di fornire informazioni e  di esibire documenti
          utili  ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine
          di   controllare  i  documenti  aziendali  e  di  prenderne
          copia,  anche  avvalendosi  della  collaborazione di  altri
          organi  dello    Stato;  disporre   perizie   e     analisi
          economiche    e  statistiche  nonche'  la  consultazione di
          esperti in ordine a qualsiasi elemento  rilevante  ai  fini
          dell'istruttoria.
            3.    Tutte le   notizie,   le   informazioni o   i  dati
          riguardanti  le imprese oggetto di istruttoria    da  parte
          dell'Autorita'  sono  tutelati dal     segreto    d'ufficio
          anche  nei   riguardi   delle   pubbliche amministrazioni.
            4. I    funzionari  dell'Autorita'  nell'esercizio  delle
          loro  funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati
          dal segreto d'ufficio.
            5.   Con   provvedimento   dell'Autorita',   i   soggetti
          richiesti   di fornire gli elementi di cui al  comma 2 sono
          sottoposti alla sanzione amministrativa   pecuniaria   fino
          a    cinquanta    milioni    di    lire   se rifiutano   od
          omettono, senza   giustificato   motivo,   di fornire    le
          informazioni  o   di  esibire   i  documenti  ovvero   alla
          sanzione amministrativa pecuniaria fino a cento  milioni di
          lire  se  forniscono informazioni  od esibiscono  documenti
          non  veritieri. Sono   salve le diverse  sanzioni  previste
          dall'ordinamento vigente".
            "Art.    15   (Diffide   e   sanzioni).   -   1.    Se  a
          seguito dell'istruttoria    di   cui    all'articolo     14
          l'Autorita'     ravvisa infrazioni   agli articoli  2  o 3,
          fissa alle  imprese  e agli  enti interessati il    termine
          per  l'eliminazione delle  infrazioni stesse.  Nei casi  di
          infrazioni    gravi, tenuto conto   della gravita'  e della
          durata  dell'infrazione,   dispone  inoltre  l'applicazione
          di  una sanzione amministrativa  pecuniaria in  misura  non
          inferiore  all'uno  per  cento e non superiore al dieci per
          cento  del  fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente
          nell'ultimo    esercizio    chiuso    anteriormente    alla
          notificazione    della diffida   relativamente ai  prodotti
          oggetto  dell'intesa    o     dell'abuso     di   posizione
          dominante,    determinando    i  termini  entro    i  quali
          l'impresa deve  procedere al  pagamento della sanzione.
            2.  In caso  di  inottemperanza alla  diffida di  cui  al
          comma  1, l'Autorita'  applica la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria  fino    al  dieci    per  cento   del fatturato
          ovvero, nei  casi in  cui sia  stata applicata  la sanzione
          di  cui al  comma 1,  di  importo minimo  non inferiore  al
          doppio  della  sanzione gia'   applicata   con un    limite
          massimo   del   dieci      per  cento  del  fatturato  come
          individuato al comma 1, determinando  altresi'  il  termine
          entro  il  quale  il  pagamento  della sanzione deve essere
          effettuato.   Nei   casi   di   reiterata    inottemperanza
          l'Autorita'   puo' disporre  la  sospensione dell'attivita'
          d'impresa fino a trenta giorni".
            -   Il testo   del comma   6,  lettera    c),  n.    11),
          dell'art.  1 della citata legge n. 249/1997 e' il seguente:
             "6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:
               a)-b) (omissis);
               c) il consiglio:
              1)-10) (omissis);
            11)    esprime,  entro    trenta giorni   dal ricevimento
          della relativa documentazione,   parere obbligatorio    sui
          provvedimenti,    riguardanti  operatori  del settore delle
          comunicazioni, predisposti dall'Autorita'  garante    della
          concorrenza   e   del   mercato   in   applicazione   degli
          articoli 2,  3, 4 e  6 della legge 10    ottobre  1990,  n.
          287;  decorso  tale  termine  i provvedimenti sono adottati
          anche in mancanza di detto parere".
            - Il testo del comma 31  dell'art. 1 della  citata  legge
          n. 249/1997 e' il seguente:
            "31.    I soggetti   che non   ottemperano agli  ordini e
          alle diffide dell'Autorita',  impartiti  ai  sensi    della
          presente legge, sono puniti con la  sanzione amministrativa
          pecuniaria  da    lire  venti    milioni a lire cinquecento
          milioni.  Se  l'inottemperanza  riguarda   provvedi   menti
          adottati   in  ordine  alla  violazione delle  norme  sulle
          posizioni dominanti,   si applica    a  ciascun    soggetto
          interessato    una sanzione amministrativa  pecuniaria  non
          inferiore  al  2  per  cento  e  non superiore  al   5  per
          cento    del   fatturato realizzato  dallo  stesso soggetto
          nell'ultimo   esercizio    chiuso   anteriormente      alla
          notificazione      della   contestazione.     Le   sanzioni
          amministrative pecuniarie previste dal presente comma  sono
          irrogate dall'Autorita'".