Art. 3.
Interventi urgenti a sostegno
  1.  L'esercizio  di  emittenti   televisive  i  cui  impianti  sono
destinati esclusivamente alla ricezione e alla trasmissione via etere
simultanea e integrale  di segnali televisivi di  emittenti estere in
favore  delle  minoranze  linguistiche  riconosciute,  e'  consentito
previa autorizzazione del Ministero  delle comunicazioni, che assegna
le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. L'autorizzazione
e'  rilasciata ai  comuni, alle  comunita'  montane e  ad altri  enti
locali  o  consorzi  di  enti  locali e  ha  estensione  limitata  al
territorio in  cui risiedono le minoranze  linguistiche riconosciute,
nell'ambito della riserva di frequenze prevista dall'art. 2, comma 6,
lettera  g), della  legge  31  luglio 1997,  n.  249. L'esercizio  di
emittenti  televisive  che  trasmettono  nelle  lingue  delle  stesse
minoranze e' consentito alle medesime condizioni ai soggetti indicati
all'art. 6, comma 4, del  regolamento approvato dall'Autorita' per le
garanzie nelle  comunicazioni con  deliberazione 1 dicembre  1998, n.
78.
  ((    1-bis.  All'articolo 43-bis della legge 14 aprile 1975,    ))
(( n. 103, le parole: "delle concessionarie televisive" sono       ))
(( sostituite dalle seguenti: "radiofonici e televisivi diffusi".  ))
  2.  Le   emittenti  televisive   le  cui   trasmissioni  consistono
esclusivamente in programmi di  televendita, ai sensi della direttiva
89/5  52/CEE,  come  modificata   dalla  direttiva  97/36/CE,  e  non
trasmettono   pubblicita',   ((   possono   presentare   domanda   di
concessione, a condizione che ))  si impegnino a trasferire entro tre
anni  dal  rilascio  della   concessione  l'irradiazione  dei  propri
programmi  esclusivamente da  satellite  o via  cavo. Tali  emittenti
possono  effettuare  le  proprie trasmissioni  contemporaneamente  su
frequenze terrestri  e da  satellite o via  cavo. L'Autorita'  per le
garanzie  nelle  comunicazioni  proroga,  per una  sola  volta,  tale
termine,  in relazione  allo  sviluppo dell'utenza  dei programmi  da
satellite e via  cavo e, comunque, non oltre il  termine di durata ((
della concessione. ))
  3.   I   soggetti   titolari   di   emittenti   televisive   locali
legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, che dismettano
la propria attivita' e si impegnino a non acquisire partecipazioni di
alcun genere per almeno cinque anni in societa' titolari di emittenti
televisive o in societa'  direttamente o indirettamente controllate o
collegate alle  stesse, presentano al Ministero  delle comunicazioni,
entro e  non oltre il 31  luglio 1999, domanda ((  documentata )) per
ottenere un indennizzo, calcolato in base al bacino di utenza servito
e al fatturato medio conseguito negli  ultimi tre anni, (( nei limiti
delle risorse disponibili, )) nelle seguenti misure massime:
  a) lire cento milioni se emittente operante in ambito provinciale;
  b)  lire  centottanta  milioni  se  emittente  operante  in  ambito
interprovinciale.
  ((    3-bis.    Il Ministero delle comunicazioni, anche          ))
(( attraverso i propri organi periferici, puo' richiedere alle     ))
(( emittenti interessate la eventuale ulteriore documentazione     ))
(( necessaria all'esatta determinazione della misura               ))
(( dell'indennizzo. Entro centoventi giorni dalla ricezione della  ))
(( domanda, il Ministero, in contraddittorio con l'interessato,    ))
(( fissa la misura dell'indennizzo. La dismissione degli impianti, ))
(( qualora l'indennizzo sia accettato entro il termine stabilito   ))
(( dal Ministero, e' attuata entro trenta giorni dalla notifica    ))
(( del provvedimento che accorda l'indennizzo stesso.              ))
  4. All'onere  derivante dal comma  3, valutato in lire  16 miliardi
per l'anno 1999, si  provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte  corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato  di  previsione  del
Ministero del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica
per   l'anno   medesimo,    allo   scopo   utilizzando   parzialmente
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  5.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  (( 5-bis.  Per lo svolgimento delle funzioni  di cui all'art.    ))
(( 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i comitati     ))
(( regionali per le comunicazioni si avvalgono degli ispettorati   ))
(( territoriali del Ministero delle comunicazioni.                 ))
  (( 5-ter.    All'art. 1, comma 6, lettera a), n. 15), della      ))
(( legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: "non vengano      ))
(( superati" sono inserite le seguenti: ", anche avvalendosi degli ))
(( organi periferici del Ministero delle comunicazioni".           ))
  (( 5-quater.   All'art. 1, comma 6, lettera  b), n. 13), della   ))
(( legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo la parola: "radiotelevisive" ))
(( sono inserite le seguenti: ", anche avvalendosi degli           ))
(( ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni".    ))
  (( 5- quinquies.    Presso le strutture periferiche del          ))
(( Ministero delle comunicazioni viene istituito con decreto del   ))
(( Ministro un osservatorio a supporto della struttura prevista    ))
(( dall'art. 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249.      ))
(( L'istituzione dell'osservatorio non deve comportare oneri       ))
(( finanziari aggiuntivi per lo Stato.                             ))
  (( 5- sexies.    Su istanza degli interessati, presentata entro  ))
(( trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di    ))
(( conversione del presente decreto, i canoni di concessione       ))
(( dovuti dalle emittenti radiotelevisive locali per gli anni      ))
(( 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 possono essere corrisposti anche  ))
(( attraverso un pagamento dilazionato fino a dodici mesi con un   ))
(( saggio di interesse pari al saggio ufficiale di sconto          ))
(( maggiorato dell'interesse legale. Il Ministero delle            ))
(( comunicazioni, previo accertamento delle somme dovute, comunica ))
(( agli interessati le modalita' e i termini di pagamento.         ))
 
          Riferimenti normativi:
            -  Il  testo  del comma 6,  lettera g), dell'art. 2 della
          citata legge n. 249/1997 e' il seguente:
             "6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:
            a)-f) (omissis);
            g)    riserve    per    la    diffusione    dei    canali
          irradiabili  per  la diffusione del  segnale radiofonico  e
          televisivo   di emittenti estere in favore  delle minoranze
          linguistiche riconosciute    e  per  emittenti  locali  che
          trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze".
            -  Il  testo del comma 4  dell'art. 6 del regolamento per
          il rilascio delle  concessioni   per   la   radiodiffusione
          televisiva    privata   su frequenze terrestri,   approvato
          dall'Autorita' per le   garanzie  nelle  comunicazioni  con
          deliberazione n. 78/1998, e' il seguente:
            "4. La  concessione per la radiodiffusione  televisiva su
          frequenze  terrestri    in    ambito   locale   a carattere
          comunitario    puo'    essere  rilasciata   a   fondazioni,
          associazioni  riconosciute  o  non  riconosciute e societa'
          cooperative prive di scopo di lucro".
            - Il testo  dell'art.  43-bis  della  legge  n.  103/1975
          (Nuove  norme  in  materia  di  diffusione  radiofonica   e
          televisiva), come modificato dal presente articolo,  e'  il
          seguente:
            "Art.   43-bis.  -    L'installazione  e  l'esercizio  di
          impianti e ripetitori  privati,   destinati  esclusivamente
          alla   ricezione  e trasmissione  via  etere simultanea  ed
          integrale  dei programmi radiofonici e  televisivi  diffusi
          in    ambito  nazionale    e  locale, sono   assoggettati a
          preventiva   autorizzazione      del   Ministero      delle
          comunicazioni,    il  quale    assegna  le    frequenze  di
          funzionamento dei suddetti  impianti.  Il richiedente  deve
          allegare     alla   domanda      il   progetto      tecnico
          dell'impianto.      L'autorizzazione       e'    rilasciata
          esclusivamente ai comuni, comunita' montane    o  ad  altri
          enti  locali  o  consorzi di enti locali, ed  ha estensione
          territoriale   limitata   alla   circoscrizione   dell'ente
          richiedente  tenendo conto,  tuttavia, della particolarita'
          delle zone di montagna".
            - La direttiva  89/552/CEE del Consiglio, del 3   ottobre
          1989,  come  modificata    dalla direttiva   97/36/CE   del
          Parlamento  europeo e  del Consiglio, del 30  giugno  1997,
          reca   il      coordinamento  di  determinate  disposizioni
          legislative, regolamentari   e amministrative  degli  Stati
          membri concernenti l'esercizio delle attivita' legislative.
            -  Il  testo del comma 13  dell'art. 1 della citata legge
          n. 249/1997 e' il seguente:
            "13.   L'Autorita'   si   avvale   degli    organi    del
          Ministero    delle comunicazioni   e   degli   organi   del
          Ministero    dell'interno    per    la  sicurezza  e     la
          regolarita' dei servizi  di telecomunicazioni nonche' degli
          organi  e    delle  istituzioni  di  cui   puo' attualmente
          avvalersi, secondo  le  norme  vigenti,   il Garante    per
          la  radiodiffusione  e l'editoria. Riconoscendo le esigenze
          di  decentramento  sul  territorio al fine di assicurare le
          necessarie funzioni di governo, di garanzia e di  controllo
          in  tema  di  comunicazione,    sono  funzionalmente organi
          dell'Autorita' i comitati regionali per  le  comunicazioni,
          che possono istituirsi con  leggi regionali entro sei  mesi
          dall'insediamento,  ai  quali sono   altresi' attribuite le
          competenze   attualmente svolte  dai  comitati    regionali
          radiotelevisivi.  L'Autorita', d'intesa  con  la Conferenza
          permanente   per i rapporti tra  lo Stato, le regioni  e le
          province autonome  di Trento  e di  Bolzano, individua  gli
          indirizzi  generali  relativi  ai  requisiti  richiesti  ai
          componenti, ai criteri di incompatibilita'   degli  stessi,
          ai     modi     organizzativi   e    di finanziamento   dei
          comitati. Entro  il  termine  di cui  al  secondo periodo e
          in caso di  inadempienza le funzioni dei comitati regionali
          per  le   comunicazioni  sono   assicurate  dai    comitati
          regionali radiotelevisivi  operanti.  L'Autorita'  d'intesa
          con    la    Conferenza permanente per   i rapporti  tra lo
          Stato, le  regioni e  le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano  adotta  un  regolamento per definire le materie di
          sua competenza  che possono  essere delegate   ai  comitati
          regionali  per  le  comunicazioni. Nell'esplicazione  delle
          funzioni  l'Autorita'  puo'  richiedere  la consulenza   di
          soggetti o organismi  di  riconosciuta    indipendenza    e
          competenza.  Le   comunicazioni  dirette all'Autorita' sono
          esenti da  bollo. L'Autorita'  si coordina  con i  preposti
          organi    dei Ministeri   della difesa  e dell'interno  per
          gli aspetti di comune interesse".
            - Il testo del  comma 6, lettera a), n. 15), e    lettera
          b), n. 13), dell'art.  1 della  citata  legge n.  249/1997,
          come modificato  dal presente articolo, e' il seguente:
             "6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:
               a) la commissione per le infrastrutture e le reti:
               1)-14) (omissis);
            15)  vigila  sui tetti di  radiofrequenze compatibili con
          la salute umana e verifica  che  tali  tetti,    anche  per
          effetto  congiunto di piu' emissioni elettromagnetiche, non
          vengano  superati,  anche   avvalendosi   degli      organi
          periferici    del    Ministero   delle   comunicazioni.  Il
          rispetto  di     tali  indici      rappresenta   condizione
          obbligatoria      per   le   licenze   o   le   concessioni
          all'installazione     di     apparati     con     emissioni
          elettromagnetiche.     Il     Ministero      dell'ambiente,
          d'intesa  con  il Ministero   della   sanita' e   con    il
          Ministero   delle      comunicazioni,   sentiti  l'Istituto
          superiore  di  sanita'    e  l'Agenzia  nazionale  per   la
          protezione  dell'ambiente  (ANPA),  fissa    entro sessanta
          giorni i tetti di  cui  al    presente   numero,    tenendo
          conto   anche  delle  norme comunitarie;
             (Omissis);
               b) la commissione per i servizi e i prodotti:
                1)-12) (Omissis);
            13)   effettua   il   monitoraggio   delle   trasmissioni
          radiotelevisive,  anche   avvalendosi   degli   ispettorati
          territoriali del Ministero delle comunicazioni".
            -  Il  testo del comma 24  dell'art. 1 della citata legge
          n. 249/1997 e' il seguente:
            "24. Presso   il  Ministero    delle  comunicazioni    e'
          istituito    un Forum   permanente per   le   comunicazioni
          composto oltre   che    da  rappresentanti    dello  stesso
          Ministero   da   esperti di  riconosciuta competenza  e  da
          operatori   del  settore.  Il  Forum  per  le comunicazioni
          ha  compiti di studio   e di proposta nel    settore  della
          multimedialita'    e    delle   nuove   tecnologie    della
          comunicazione.  L'istituzione  del  Forum  non     comporta
          oneri  finanziari aggiuntivi per lo Stato".