Art. 3. Interventi urgenti a sostegno 1. L'esercizio di emittenti televisive i cui impianti sono destinati esclusivamente alla ricezione e alla trasmissione via etere simultanea e integrale di segnali televisivi di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute, e' consentito previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, che assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. L'autorizzazione e' rilasciata ai comuni, alle comunita' montane e ad altri enti locali o consorzi di enti locali e ha estensione limitata al territorio in cui risiedono le minoranze linguistiche riconosciute, nell'ambito della riserva di frequenze prevista dall'art. 2, comma 6, lettera g), della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'esercizio di emittenti televisive che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze e' consentito alle medesime condizioni ai soggetti indicati all'art. 6, comma 4, del regolamento approvato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione 1 dicembre 1998, n. 78. (( 1-bis. All'articolo 43-bis della legge 14 aprile 1975, )) (( n. 103, le parole: "delle concessionarie televisive" sono )) (( sostituite dalle seguenti: "radiofonici e televisivi diffusi". )) 2. Le emittenti televisive le cui trasmissioni consistono esclusivamente in programmi di televendita, ai sensi della direttiva 89/5 52/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE, e non trasmettono pubblicita', (( possono presentare domanda di concessione, a condizione che )) si impegnino a trasferire entro tre anni dal rilascio della concessione l'irradiazione dei propri programmi esclusivamente da satellite o via cavo. Tali emittenti possono effettuare le proprie trasmissioni contemporaneamente su frequenze terrestri e da satellite o via cavo. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni proroga, per una sola volta, tale termine, in relazione allo sviluppo dell'utenza dei programmi da satellite e via cavo e, comunque, non oltre il termine di durata (( della concessione. )) 3. I soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, che dismettano la propria attivita' e si impegnino a non acquisire partecipazioni di alcun genere per almeno cinque anni in societa' titolari di emittenti televisive o in societa' direttamente o indirettamente controllate o collegate alle stesse, presentano al Ministero delle comunicazioni, entro e non oltre il 31 luglio 1999, domanda (( documentata )) per ottenere un indennizzo, calcolato in base al bacino di utenza servito e al fatturato medio conseguito negli ultimi tre anni, (( nei limiti delle risorse disponibili, )) nelle seguenti misure massime: a) lire cento milioni se emittente operante in ambito provinciale; b) lire centottanta milioni se emittente operante in ambito interprovinciale. (( 3-bis. Il Ministero delle comunicazioni, anche )) (( attraverso i propri organi periferici, puo' richiedere alle )) (( emittenti interessate la eventuale ulteriore documentazione )) (( necessaria all'esatta determinazione della misura )) (( dell'indennizzo. Entro centoventi giorni dalla ricezione della )) (( domanda, il Ministero, in contraddittorio con l'interessato, )) (( fissa la misura dell'indennizzo. La dismissione degli impianti, )) (( qualora l'indennizzo sia accettato entro il termine stabilito )) (( dal Ministero, e' attuata entro trenta giorni dalla notifica )) (( del provvedimento che accorda l'indennizzo stesso. )) 4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in lire 16 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (( 5-bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. )) (( 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i comitati )) (( regionali per le comunicazioni si avvalgono degli ispettorati )) (( territoriali del Ministero delle comunicazioni. )) (( 5-ter. All'art. 1, comma 6, lettera a), n. 15), della )) (( legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: "non vengano )) (( superati" sono inserite le seguenti: ", anche avvalendosi degli )) (( organi periferici del Ministero delle comunicazioni". )) (( 5-quater. All'art. 1, comma 6, lettera b), n. 13), della )) (( legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo la parola: "radiotelevisive" )) (( sono inserite le seguenti: ", anche avvalendosi degli )) (( ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni". )) (( 5- quinquies. Presso le strutture periferiche del )) (( Ministero delle comunicazioni viene istituito con decreto del )) (( Ministro un osservatorio a supporto della struttura prevista )) (( dall'art. 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249. )) (( L'istituzione dell'osservatorio non deve comportare oneri )) (( finanziari aggiuntivi per lo Stato. )) (( 5- sexies. Su istanza degli interessati, presentata entro )) (( trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di )) (( conversione del presente decreto, i canoni di concessione )) (( dovuti dalle emittenti radiotelevisive locali per gli anni )) (( 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 possono essere corrisposti anche )) (( attraverso un pagamento dilazionato fino a dodici mesi con un )) (( saggio di interesse pari al saggio ufficiale di sconto )) (( maggiorato dell'interesse legale. Il Ministero delle )) (( comunicazioni, previo accertamento delle somme dovute, comunica )) (( agli interessati le modalita' e i termini di pagamento. ))
Riferimenti normativi: - Il testo del comma 6, lettera g), dell'art. 2 della citata legge n. 249/1997 e' il seguente: "6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate: a)-f) (omissis); g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti locali che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze". - Il testo del comma 4 dell'art. 6 del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, approvato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 78/1998, e' il seguente: "4. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale a carattere comunitario puo' essere rilasciata a fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e societa' cooperative prive di scopo di lucro". - Il testo dell'art. 43-bis della legge n. 103/1975 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 43-bis. - L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione e' rilasciata esclusivamente ai comuni, comunita' montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della particolarita' delle zone di montagna". - La direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, reca il coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' legislative. - Il testo del comma 13 dell'art. 1 della citata legge n. 249/1997 e' il seguente: "13. L'Autorita' si avvale degli organi del Ministero delle comunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazioni nonche' degli organi e delle istituzioni di cui puo' attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorita' i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresi' attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. L'Autorita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilita' degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al secondo periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorita' d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorita' puo' richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorita' sono esenti da bollo. L'Autorita' si coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse". - Il testo del comma 6, lettera a), n. 15), e lettera b), n. 13), dell'art. 1 della citata legge n. 249/1997, come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate: a) la commissione per le infrastrutture e le reti: 1)-14) (omissis); 15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di piu' emissioni elettromagnetiche, non vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanita' e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie; (Omissis); b) la commissione per i servizi e i prodotti: 1)-12) (Omissis); 13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, anche avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni". - Il testo del comma 24 dell'art. 1 della citata legge n. 249/1997 e' il seguente: "24. Presso il Ministero delle comunicazioni e' istituito un Forum permanente per le comunicazioni composto oltre che da rappresentanti dello stesso Ministero da esperti di riconosciuta competenza e da operatori del settore. Il Forum per le comunicazioni ha compiti di studio e di proposta nel settore della multimedialita' e delle nuove tecnologie della comunicazione. L'istituzione del Forum non comporta oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato".