(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                    Al Presidente della Repubblica
  Il consiglio  comunale di Ottaviano  (Napoli) e' stato  sciolto con
decreto del  Presidente della  Repubblica in  data 8  settembre 1997,
registrato alla  Corte dei conti  in data  16 settembre 1997,  per la
durata di  mesi diciotto, ai  sensi dell'art. 1 del  decreto-legge 31
maggio 1991,  n. 164, convertito,  con modificazioni, dalla  legge 22
luglio  1991,   n.  221,   essendo  stati  riscontrati   fenomeni  di
infiltrazione   e  condizionamento   da   parte  della   criminalita'
organizzata.
  Per effetto  dell'avvenuto scioglimento,  la gestione  dell'ente e'
stata  affidata  alla  commissione straordinaria  che  ha  perseguito
l'obiettivo del  ripristino della  legalita', nonostante il  clima di
sostanziale ostilita'.
  Invero, come  evidenziato dal prefetto  di Napoli con  relazione in
data 10 marzo 1999, dalle  risultanze degli interventi di risanamento
effettuati  dalla commissione  emerge che  la radicata  situazione di
illegalita',   che  ha   permeato   per  lunghi   anni  la   gestione
politicoamministrativa del comune di Ottaviano, e lo stato di degrado
ambientale e  culturale, che caratterizza  il territorio e  lo stesso
tessuto sociale  del Paese, sono  di ostacolo all'azione  di recupero
dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalita' e di
buon  andamento,  assolutamente  disattesi  dal  disciolta  consiglio
comunale.
  La particolarita' del momento energe dalla recente vicenda relativa
alla    restituzione   al    comune    di    Ottaviano,   da    parte
dell'amministrazione  provinciale  di  Napoli, del  piano  regolatore
generale, ritenuta non meritevole di approvazione.
  E  proprio  le   lentezze,  i  ritardi  e  le   inerzie  che  hanno
caratterizzato  le  procedure  per   l'adozione  del  predetto  piano
regolatore, avviato ben diciotto  anni fa, hanno determinato negative
ripercussioni  di vario  ordine,  sia  sul comune,  che  sa tutta  la
collettivita' amministrata.
  Il necessario  conferimento di  un nuovo incarico  di progettazione
del  citato  strumento  urbanistico  attraverso  procedure  corrette,
celeri  e   trasparenti,  che   valgono  ad   assicurare  continuita'
nell'azione di ripristino della  legalita', avviata dalla commissione
straordinaria, apre una  fase tanto piu' delicata  ove si considerino
gli effetti pregiudizievoli gia' prodottisi sul territorio.
  Dagli atti istruttori allegati al provvedimento di rigetto adottato
dall'organo della provincia, emerge, infatti, con chiarezza e dovizia
di  particolari,  la  incompleta  e lacunosa  gestione  di  tutta  la
procedura,   sia  sotto   il  profilo   tecnico,  che   sotto  quello
amministrativo.
  Rilevano  a tal  proposito  l'assoluta carenza  di istruttoria,  in
relazione all'assenza  di tutti i  pareri degli organi  preposti alla
tutela dei vincoli urbanistici, edilizi e sanitari, nonche' le lacune
e le  incongruenze dello strumento urbanistico,  che presenta profili
di sospetta strumentalita' speculativa.
  Appare singolare  la previsione  normativa di attuazione  del piano
regolatore  generale che,  nel caso  di mancata  iniziativa comunale,
entro  un anno  dall'adozione del  medesimo, consentiva  modifiche al
regime di intervento delle aree sottoposte a piano esecutivo.
  Tale previsione,  oltre a permettere un'arbitraria  alterazione del
piano originario, per i possibili  e prevedibili ritardi od omissioni
nella  predisposizione degli  strumenti  esecutivi, rende  verosimile
l'intendo di legittimare l'intervento incontrollato sul territorio da
parte dei  privati a  favorire il  ritorno ad  un regime  di anarchia
urbanistica.
  E proprio l'assenza di ogni strumento di pianificazione urbanistica
ha  facilitato  sul  territorio  numerose  speculazioni,  nonche'  la
diffusione incontrollata dell'abusivismo edilizio, fenomeni sui quali
si e'  concentrato l'interesse della criminalita'  organizzata, i cui
tentativi di  interferenza e condizionamento hanno  trovato riscontro
negli  atti  della  commissione   d'accesso,  a  suo  tempo  preposta
all'attivita'  di accertamento,  e  che hanno  rappresentato uno  dei
motivi dello scioglisento del consiglio comunale di Ottaviano.
  E'  necessario,  pertanto,  che nell'attuale  fase  di  risanamento
avviata dall'organo  straordinario vengano attivate le  procedure per
la  redazione  del  nuovo  piano   regolatore,  atte  ad  evitare  la
riproposizione  di iniziative  speculative  in  settori, come  quello
urbanistico, su cui convergono maggiormente gli interessi criminali.
  In relazione a quanto sopra, il Comitato provinciale per l'ordine e
la sicurezza  pubblica ha  espresso, nella seduta  del 5  marzo 1999,
parere   favorevole  alla   proroga  della   gestione  commissariale,
considerato  altresi'  che  un   maggior  lasso  di  tempo,  rispetto
all'imminente turno  elettorale, potra' consentire alla  comunita' di
Ottaviano  di  esprimere  la  propria  libera  determinazione  ed  il
programma di rinnovamento al di fuori di possibili condizionamenti da
parte delle organizzazioni criminali presenti sul territorio.
  Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario un ulteriore
intervento  dello  Stato  per  assicurare  il  buon  andamento  della
amministrazione di Ottaviano ed il regolare funzionamento dei servizi
ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga
della gestione commissariale, finalizzata  a garantire la rispondenza
dell'azione  amministrativa alle  esigenze della  collettivita' e  la
fattiva  incidenza sulla  tutela degli  interessi primari,  nonche' a
consentire  l'effettuazione   di  nuove   elezioni  libere   da  ogni
condizionamento malavitoso.
  La  valutazione   della  situazione  in  concreto   riscontrata  in
relazione alla  persistenza dell'influenza  criminale, forte  del suo
consolidato  insediamento,  rende  necessario che  il  periodo  della
gestione commissariale sia protratto di ulteriori sei mesi.
  Ritenuto, pertanto, che - alla stregua della relazione del prefetto
di Napoli, che si intende qui integralmente richiamata - ricorrano le
condizioni  per  l'applicazione  dell'art.  2  del  decreto-legge  20
dicembre 1993,  n. 529, convertito, senza  modificazioni, dalla legge
11 febbraio 1994, n. 108, si  formula rituale proposta per la proroga
della durata  dello scioglimento del consiglio  comunale di Ottaviano
(Napoli) per il periodo di sei mesi.
    Roma, 15 marzo 1999
                            Il Ministro dell'interno: Russo Jervolino