Art. 2. 1. Un organismo di classifica presente nell'elenco redatto ed aggiornato dalla Commissione europea, come previsto dall'art. 4, paragrafo 5, della direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994, viene considerato riconosciuto dall'amministrazione italiana. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 gennaio 1999 Il Ministro dei trasporti e della navigazione Treu Il Ministro dell'ambiente Ronchi