Art. 2.
  1.  Un  organismo di  classifica  presente  nell'elenco redatto  ed
aggiornato  dalla Commissione  europea,  come  previsto dall'art.  4,
paragrafo 5, della  direttiva 94/57/CE del Consiglio  del 22 novembre
1994, viene considerato riconosciuto dall'amministrazione italiana.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 gennaio 1999
                                           Il Ministro
                                 dei trasporti e della navigazione
                                              Treu
Il Ministro dell'ambiente
         Ronchi