Art. 2. 1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, a fronte di una verifica positiva del possesso dei requisiti di cui all'art. 1, procede alla stipula, con l'organismo riconosciuto, di un accordo scritto, quale previsto dall'art. 4, commi 3 e 4 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314. 2. L'autorizzazione e' rilasciata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, previa verifica dell'effeffiva istituzione, nell'ambito dell'organizzazione dell'organismo riconosciuto, di un comitato con compiti di controllo sullo svolgimento dell'attivita' dell'organismo stesso in conformita' a quanto previsto dall'art. 5, lettera c), del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314. Per i casi di cui all'art. 1, comma 3, il Ministero dei trasporti e della navigazione informa il Ministero dell'ambiente dell'autorizzazione rilasciata. 3. Il termine per la conclusione del procedimento e' determinato, conformemente agli articoli 2 e 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in centottanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di cui all'art. 1, comma 1.