Art. 2.
  1. Il Ministero dei trasporti e  della navigazione, a fronte di una
verifica  positiva del  possesso  dei requisiti  di  cui all'art.  1,
procede  alla stipula,  con l'organismo  riconosciuto, di  un accordo
scritto,  quale  previsto  dall'art.  4,  commi 3  e  4  del  decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314.
  2.  L'autorizzazione e'  rilasciata  con decreto  del Ministro  dei
trasporti  e   della  navigazione,  previa   verifica  dell'effeffiva
istituzione,    nell'ambito     dell'organizzazione    dell'organismo
riconosciuto,  di   un  comitato  con  compiti   di  controllo  sullo
svolgimento  dell'attivita' dell'organismo  stesso  in conformita'  a
quanto previsto  dall'art. 5, lettera  c), del decreto  legislativo 3
agosto  1998, n.  314. Per  i casi  di cui  all'art. 1,  comma 3,  il
Ministero  dei trasporti  e  della navigazione  informa il  Ministero
dell'ambiente dell'autorizzazione rilasciata.
  3. Il termine  per la conclusione del  procedimento e' determinato,
conformemente agli articoli 2 e 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
in  centottanta   giorni,  decorrenti   dalla  data   di  ricevimento
dell'istanza di cui all'art. 1, comma 1.