Art. 3.
  1.  L'autorizzazione  puo'  essere  sospesa  e  revocata  ai  sensi
dell'art. 8 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314. Per i casi
di  cui all'art.  1,  comma 3,  il Ministero  dei  trasporti e  della
navigazione informa  il Ministero dell'ambiente dei  provvedimenti di
sospensione e revoca adottati.
  2.  L'organismo  autorizzato  e'  sottoposto ai  controlli  di  cui
all'art. 6  del decreto  legislativo 3  agosto 1998,  n. 314  ed agli
obblighi  informativi  di  cui  all'art. 7  del  decreto  legislativo
medesimo.