Art. 3. 1. L'autorizzazione puo' essere sospesa e revocata ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314. Per i casi di cui all'art. 1, comma 3, il Ministero dei trasporti e della navigazione informa il Ministero dell'ambiente dei provvedimenti di sospensione e revoca adottati. 2. L'organismo autorizzato e' sottoposto ai controlli di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 ed agli obblighi informativi di cui all'art. 7 del decreto legislativo medesimo.