Art. 4.
  1. La copertura delle spese di  viaggio e d'aria per gli incaricati
delle  verifiche relative  alle  autorizzazioni grava  sull'organismo
richiedente l'autorizzazione. Per  i dipendenti dell'amministrazione,
le  indennita'  di  missione  all'estero e  quelle  di  missione  nel
territorio nazionale sono quantificate in base alla legge 18 dicembre
1973,  n. 836  e successive  modificazioni ed  integrazioni. Per  gli
esperti  esterni  all'amministrazione   le  relative  spettanze  sono
calcolate  secondo   i  tariffari   degli  ordini   professionali  di
appartenenza.
  Le  spese  di  cui  al   comma  1  sono  rimborsate  dall'organismo
richiedente   l'autorizzazione    direttamente   all'incaricato   dei
controlli, dietro presentazione della pertinente documentazione.