Art. 4. 1. La copertura delle spese di viaggio e d'aria per gli incaricati delle verifiche relative alle autorizzazioni grava sull'organismo richiedente l'autorizzazione. Per i dipendenti dell'amministrazione, le indennita' di missione all'estero e quelle di missione nel territorio nazionale sono quantificate in base alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni. Per gli esperti esterni all'amministrazione le relative spettanze sono calcolate secondo i tariffari degli ordini professionali di appartenenza. Le spese di cui al comma 1 sono rimborsate dall'organismo richiedente l'autorizzazione direttamente all'incaricato dei controlli, dietro presentazione della pertinente documentazione.