Art. 5.
  1. Ai  fini dello  svolgimento dei  compiti di  cui all'art.  1, il
Ministero dei trasporti e della navigazione puo' autorizzare non piu'
di quattro organismi riconosciuti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 gennaio 1999
                                           Il Ministro
                                 dei trasporti e della navigazione
                                              Treu
Il Ministro dell'ambiente
         Ronchi