Art. 5. 1. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione puo' autorizzare non piu' di quattro organismi riconosciuti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 gennaio 1999 Il Ministro dei trasporti e della navigazione Treu Il Ministro dell'ambiente Ronchi