Art. 2.
  1. I proprietari o gli armatori delle navi di lunghezza fuori tutto
maggiore di 10  metri che effettuano catture di  tonno rosso (thunnus
thynnus)  sono  tenuti  a  presentare  entro  48  ore  dallo  sbarco,
all'autorita'  marittima  competente  per  il  luogo  di  sbarco  una
dichiarazione statistica indicando:
    a) la capitaneria di porto di sbarco;
  b)  dati   identificativi  del   peschereccio  (nome,   numero  UE,
matricola);
    c) quantita' catturata;
    d) zona di cattura (coordinate geografiche);
    e) attrezzo utilizzato.
  2. Ai fini di  cui al comma 1 e' utilizzato  il modello TR allegato
al presente decreto (allegato B).