Art. 2. 1. I proprietari o gli armatori delle navi di lunghezza fuori tutto maggiore di 10 metri che effettuano catture di tonno rosso (thunnus thynnus) sono tenuti a presentare entro 48 ore dallo sbarco, all'autorita' marittima competente per il luogo di sbarco una dichiarazione statistica indicando: a) la capitaneria di porto di sbarco; b) dati identificativi del peschereccio (nome, numero UE, matricola); c) quantita' catturata; d) zona di cattura (coordinate geografiche); e) attrezzo utilizzato. 2. Ai fini di cui al comma 1 e' utilizzato il modello TR allegato al presente decreto (allegato B).