Art. 3.
  1. Con  la presentazione della  dichiarazione statistica di  cui al
presente decreto,  per la sola  specie tonno rosso, e'  assolto anche
l'obbligo previsto all'art. 5 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.
  2. La  mancata o  irregolare tenuta a  bordo del  quaderno previsto
dall'art.  1  ed il  mancato  invio  del  modello statistico  di  cui
all'art.  2 comporta  l'applicazione  delle  sanzioni previste  dalle
leggi vigenti.
  Il presente  decreto e'  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana  ed entra  in vigore il  giorno stesso  della sua
pubblicazione.
   Roma, 14 gennaio 1999
                                      Il direttore generale: Ambrosio
Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1999
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 20