Art. 3. 1. Con la presentazione della dichiarazione statistica di cui al presente decreto, per la sola specie tonno rosso, e' assolto anche l'obbligo previsto all'art. 5 della legge 17 febbraio 1982, n. 41. 2. La mancata o irregolare tenuta a bordo del quaderno previsto dall'art. 1 ed il mancato invio del modello statistico di cui all'art. 2 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Roma, 14 gennaio 1999 Il direttore generale: Ambrosio Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1999 Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 20