Art. 10. Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 30 marzo 1999, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalita' tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima. Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione. In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta "Rete" troveranno applicazione le specifiche procedure di "recovery" previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.