Art. 14.
  Non appena  ultimate le operazioni di  assegnazione dei certificati
di cui  agli articoli precedenti  avra' inizio il  collocamento della
seconda tranche  di detti certificati  per un importo massimo  del 25
per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1
del  presente decreto;  tale tranche  sara' riservata  agli operatori
"specialisti in  titoli di Stato",  individuati ai sensi  dell'art. 3
del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n.
428,  che  abbiano  partecipato  all'asta della  prima  tranche.  Gli
"specialisti"  potranno  partecipare  al  collocamento  supplementare
inoltrando le domande  di sottoscrizione fino alle ore  17 del giorno
30 marzo 1999.
  Le offerte non  pervenute entro tale termine non  verranno prese in
considerazione.
  Il   collocamento   supplementare   avra'  luogo   al   prezzo   di
aggiudicazione determinato  nell'asta della prima  tranche. Eventuali
prezzi diversi da quello di  aggiudicazione d'asta non verranno presi
in considerazione.
  Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni di  cui agli articoli  8 e  11 del presente  decreto. La
richiesta di  ciascuno "specialista" dovra' essere  presentata con le
modalita'  di   cui  al  precedente   art.  10  e   dovra'  contenere
l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.
  Ciascuna richiesta non  potra' essere inferiore a  500.000 euro ne'
superiore   all'intero   importo  del   collocamento   supplementare.
Eventuali  richieste  di  importo non  multiplo  dell'importo  minimo
sottoscrivibile del  prestito verranno  arrotondate per  difetto; per
eventuali  richieste  distribuite su  piu'  offerte  verra' presa  in
considerazione la somma delle offerte medesime.