Art. 3.
  L'importo  minimo sottoscrivibile  dei certificati  di credito  del
Tesoro  di cui  al presente  decreto e'  di mille  euro nominali;  le
sottoscrizioni potranno  quindi avvenire  per tale importo  o importi
multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo
n. 213  del 1998, citato  nelle premesse, i  certificati sottoscritti
sono  rappresentati da  iscrizioni  contabili a  favore degli  aventi
diritto; tali  iscrizioni contabili continuano a  godere della stesso
trattamento fiscale, comprese le agevolazioni  e le esenzioni, che la
vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
  Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta
verra'  riconosciuto mediante  accreditamento nel  relativo conto  di
deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.
  A fronte  delle assegnazioni, gli intermediari  autorizzati, di cui
all'art.  30  del  citato  decreto   legislativo  n.  213  del  1998,
accrediteranno i relativi importi  nei conti di deposito intrattenuti
con i sottoscrittori.