Art. 5.
  Gli interessi sui  certificati di credito sono  corrisposti in rate
semestrali posticipate al  1 marzo e al 1 settembre  di ogni anno. La
prima semestralita' e'  pagabile il 1 settembre 1999 e  l'ultima il 1
marzo 2006.
  Gli interessi  semestrali sono pagati agli  aventi diritto, tenendo
conto delle disposizioni di cui  al citato decreto legislativo n. 239
del 1996.
  Il calcolo  degli interessi semestrali e'  effettuato applicando il
tasso  cedolare espresso  in termini  percentuali, comprensivo  di un
numero di cifre decimali non  inferiore a sei, all'importo minimo del
prestito pari a 1.000 euro.
  Il risultato ottenuto,  comprensivo di un numero  di cifre decimali
non inferiore a dieci, e' moltiplicato  per il numero di volte in cui
detto  importo minimo  e'  compreso nel  valore  nominale oggetto  di
pagamento.  Ai   fini  del   pagamento  medesimo,  il   valore  cosi'
determinato e' arrotondato al secondo decimale.
  Gli eventuali accreditamenti in  lire sono effettuati moltiplicando
il valore  in euro degli  interessi, cosi' come determinato  al comma
precedente,  per  il  tasso di  conversione  irrevocabile  lira/euro,
arrotondando, ove necessario, il  risultato ottenuto alle cinque lire
piu' vicine.