Art. 5. Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1 marzo e al 1 settembre di ogni anno. La prima semestralita' e' pagabile il 1 settembre 1999 e l'ultima il 1 marzo 2006. Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996. Il calcolo degli interessi semestrali e' effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro. Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, e' moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo e' compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore cosi' determinato e' arrotondato al secondo decimale. Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, cosi' come determinato al comma precedente, per il tasso di conversione irrevocabile lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire piu' vicine.