Art. 6.
  Il rimborso dei  certificati di credito verra'  effettuato in unica
soluzione il 1 marzo 2006, tenendo conto delle disposizioni di cui ai
citati decreti legislativi  n. 239 del 1996  e n. 461 del  1997 e del
decreto ministeriale n.  473448 del 27 novembre 1998  di cui all'art.
18.
  Ai sensi dell'art. 11, comma  2, del richiamato decreto legislativo
n.  239  del  1996,  nel  caso  di  riapertura  delle  sottoscrizioni
dell'emissione di cui al  presente decreto, ai fini dell'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento
legislativo alla  differenza fra il  capitale nominale dei  titoli da
rimborsare ed il  prezzo di aggiudicazione, il  prezzo di riferimento
rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.
  La riapertura  della presente  emissione potra' avvenire  anche nel
corso degli anni successivi a quello  in corso; in tal caso l'importo
relativo  concorrera'   al  raggiungimento  del  limite   massimo  di
indebitamento previsto per gli anni stessi.