Art. 2.
  Le offerte  degli operatori relative  alla tranche di cui  al primo
comma  del precedente  art. 1,  dovranno pervenire,  con l'osservanza
delle  modalita' indicate  negli articoli  6 e  7 del  citato decreto
ministeriale del  10 febbraio  1999, entro  le ore  13 del  giorno 31
marzo 1999.
  Le offerte  non pervenute  entro il  suddetto termine  non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente alla  scadenza del  termine di  presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni  d'asta, con le modalita' di
cui agli  articoli 8,  9 e  10 del medesimo  decreto del  10 febbraio
1999.