IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il testo unico della  legge comunale e provinciale, approvato
con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
  Visto il  testo unico  delle leggi  sanitarie, approvato  con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto il  regolamento di polizia veterinaria  approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;
  Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;
  Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista  la  circolare  n.  2  del  2  gennaio  1985  riguardante  le
profilassi vaccinali obbligatorie, procedure amministrative contabili
per la liquidazione delle prestazioni veterinarie;
  Visto il  decreto 8 agosto  1988, n. 476, concernente  il pagamento
delle  prestazioni  veterinarie  per  l'attuazione  delle  profilassi
vaccinali obbligatorie  contro malattie  infettive e  diffusive degli
animali e per l'esecuzione della bonifica sanitaria degli allevamenti
dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 264 del 10 novembre 1988;
  Visto il decreto 1 luglio 1989;
  Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;
  Visto il decreto legislativo 27  gennaio 1992, n. 119, e successive
modificazioni;
  Vista la circolare n. 29 del  25 luglio 1992 sulla applicazione del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119;
  Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' sulla profilassi
della rabbia silvestre espresso nella seduta del 18 dicembre 1981;
  Ritenuta   l'esigenza   di   adottare  misure   profilattiche   per
fronteggiare il pericolo della  rabbia silvestre tuttora presente nei
Paesi confinanti con l'Italia in particolarecon alcune province della
regione Friuli-Venezia Giulia;
  Attesa, quindi, la necessita' di conferire uno stato immunitario ai
cani  ed altri  animali  domestici presenti  nelle zone  maggiormente
esposte al rischio di contagio evitando la diffusione della malattia;
                                Ordina:
                               Art. 1.
  1.  Nella regione  Friuli-Venezia  Giulia e'  resa obbligatoria  la
vaccinazione  antirabbica precontagio  dei  cani,  dei bovini,  degli
ovini, dei caprini  e degli equini che si trovano  esposti al rischio
del contagio dell'infezione rabbica.
  2.  Le competenti  autorita'  sanitarie delle  regioni Lombardia  e
Veneto  e  della  provincia   autonoma  di  Bolzano  possono  rendere
obbligatoria  la vaccinazione  antirabbica precontagio  degli animali
delle suddette specie nelle zone eventualmente esposte al rischio del
contagio  per la  presenza della  rabbia silvestre  nei Paesi  esteri
confinanti e nel territorio nazionale.
  3.  Le  competenti  autorita'  delle regioni  e  province  autonome
indicate  nei commi  precedenti,  in relazione  alla valutazione  del
rischio del  contagio, individuano  le zone,  stabilendone l'ampiezza
nelle  quali  deve  essere  effettuata  la  vaccinazione  antirabbica
precontagio.  Con  lo  stesso provvedimento,  determinano,  altresi',
l'esecuzione  della  vaccinazione  antirabbica per  gli  animali  non
vaccinati nel  periodo di cui al  successivo art. 2 in  quanto non in
eta' di  vaccinazione e per  le stesse specie che  vengano introdotte
successivamente, anche temporaneamente, nelle stesse zone.
  4. A completamento delle disposizioni di cui ai commi precedenti le
autorita'  sanitarie  delle regioni  e  della  provincia autonoma  di
Trento, previa  autorizzazione del  Ministero della  sanita', possono
disporre  l'obbligo della  vaccinazione  antirabbica precontagio  dei
cani edi altre specie di animali  fra quelle previste dal comma 1 ove
ricorrano giustificati motivi epizootologici.