Art. 2.
  1. Le operazioni  di vaccinazione dovranno, di  norma, avere inizio
il 1 aprile per concludersi il 31 luglio 1999.
  2. La  data di  inizio e quella  di completamento  degli interventi
vaccinali  puo'   essere  anticipata  o  differita   per  particolari
necessita'  profilattiche o  di ordine  tecnicoorganizzativo, dandone
tempestiva  segnalazione al  Ministero della  sanita' -  Dipartimento
alimenti nutrizione e sanita' pubblica veterinaria.