Art. 3.
  1.   Le  competenti   autorita'  sanitarie   predispongono  per   i
trattamenti immunizzanti  dei cani,  piani di vaccinazione  nei quali
devono  essere, tra  l'altro,  individuate le  strutture pubbliche  o
private   nelle   quali   sono   eseguiti   i   trattamenti   stessi.
L'individuazione  di  dette  strutture deve  consentire  un  adeguato
espletamento del servizio in  relazione alle esigenze territoriali ed
ai tempi prefissati per il completamento delle vaccinazioni. In detti
piani  saranno altresi'  indicati  i  giorni e  le  ore  in cui  sono
effettuati i trattamenti immunizzanti.