Art. 3. 1. Le competenti autorita' sanitarie predispongono per i trattamenti immunizzanti dei cani, piani di vaccinazione nei quali devono essere, tra l'altro, individuate le strutture pubbliche o private nelle quali sono eseguiti i trattamenti stessi. L'individuazione di dette strutture deve consentire un adeguato espletamento del servizio in relazione alle esigenze territoriali ed ai tempi prefissati per il completamento delle vaccinazioni. In detti piani saranno altresi' indicati i giorni e le ore in cui sono effettuati i trattamenti immunizzanti.