Art. 4.
  1. Le  vaccinazioni di cui  ai precedenti articoli  sono effettuate
dai veterinari delle  unita' sanitarie locali o  da veterinari liberi
professionisti  appositamente  autorizzati  dall'autorita'  sanitaria
competente per territorio.
  2. Alle spese derivanti dall'acqnisto, distribuzione ed impiego del
vaccino antirabbico,  le regioni,  le province  autonome e  le unita'
sanitarie  locali,  ciascuno  per  la parte  di  propria  competenza,
provvedono,  in  conformita' delle  disposizioni  di  cui ai  decreti
ministeriali1  luglio 1989  e 8  agosto  1988, n.  476, citati  nelle
premesse.
  3. L'onere delle spese per l'acquisto, distribuzione ed impiego del
vaccino antirabbico grava sui fondi assegnati alle regioni e province
autonome  sul  cap.  5941  del  bilancio  del  Ministero  del  tesoro
concernente il Fondo sanitario nazionale (esercizio finanziario 1999)
- in  conformita' dell'art. 7, commi  1 e 2, della  legge 23 dicembre
1978, n. 833, citato in premessa.