Art. 5.
  1.  I  proprietari  dei  cani che  non  intendano  avvalersi  delle
prestazioni vaccinali antirabbiche da parte  dei veterinari di cui al
precedente art. 4 possono rivolgersi ad altri veterinari regolarmente
iscritti  all'albo professionale  ed appositamente  autorizzati dalla
competente autorita' sanitaria.
  2. In  quest'ultimo caso le spese  per l'acquisto del vaccino  e la
prestazione veterinaria sono a carico dei proprietari interessati.