Art. 5. 1. I proprietari dei cani che non intendano avvalersi delle prestazioni vaccinali antirabbiche da parte dei veterinari di cui al precedente art. 4 possono rivolgersi ad altri veterinari regolarmente iscritti all'albo professionale ed appositamente autorizzati dalla competente autorita' sanitaria. 2. In quest'ultimo caso le spese per l'acquisto del vaccino e la prestazione veterinaria sono a carico dei proprietari interessati.